Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 12/01/2026, n. 368
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Vizio di notifica dell'intimazione

    La Corte ha ritenuto che l'indirizzo PEC dell'AdER utilizzato per la notifica sia presente nei registri IPA e sul sito istituzionale. Inoltre, anche qualora la notifica fosse avvenuta da un indirizzo non presente negli elenchi, la stessa non sarebbe nulla se ha consentito al destinatario di esercitare pienamente le proprie difese, come avvenuto nel caso di specie. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite e della Cassazione in materia di notifiche digitali.

  • Rigettato
    Vizio di sottoscrizione dell'intimazione

    La Corte ha ritenuto legittima la sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, come previsto dalla normativa e dalla giurisprudenza in materia di atti amministrativi emessi da sistemi informatici. È stata altresì esclusa la necessità che il sottoscrittore abbia una qualifica apicale, essendo sufficiente che sia il funzionario responsabile del procedimento.

  • Rigettato
    Prescrizione di sanzioni e interessi

    La Corte ha affermato che le cartelle sono state inoltrate nei cinque anni antecedenti la notifica dell'atto impugnato e che la notifica di un pignoramento presso terzi, anch'esso non opposto tempestivamente, ha interrotto la prescrizione. Il calcolo degli interessi di mora è stato ritenuto legittimo in base all'art. 30 DPR 602/1973.

  • Rigettato
    Vizio di notifica delle cartelle

    La Corte ha ritenuto che l'indirizzo PEC dell'AdER utilizzato per la notifica sia presente nei registri IPA e sul sito istituzionale. Inoltre, anche qualora la notifica fosse avvenuta da un indirizzo non presente negli elenchi, la stessa non sarebbe nulla se ha consentito al destinatario di esercitare pienamente le proprie difese, come avvenuto nel caso di specie. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite e della Cassazione in materia di notifiche digitali. La Corte ha altresì dato prova della regolare notificazione delle singole cartelle in date specifiche.

  • Rigettato
    Mancata impugnazione delle cartelle nei termini

    La Corte ha ritenuto che, non essendo state le cartelle impugnate nei termini di legge, gli importi si sono cristallizzati e sono pertanto dovuti. Gli importi intimati nell'atto di intimazione, ritenuto legittimo, sono esigibili.

  • Rigettato
    Prescrizione degli importi

    La Corte ha affermato che le cartelle sono state inoltrate nei cinque anni antecedenti la notifica dell'atto impugnato e che la notifica di un pignoramento presso terzi, anch'esso non opposto tempestivamente, ha interrotto la prescrizione. Il calcolo degli interessi di mora è stato ritenuto legittimo in base all'art. 30 DPR 602/1973.

  • Inammissibile
    Irregolarità e tardività della notifica degli atti integrativi

    La Corte ha ritenuto di non poter esaminare tali ulteriori atti in quanto pervenuti non ritualmente e tardivamente rispetto alla notifica dell'intimazione originaria.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 12/01/2026, n. 368
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 368
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo