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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 12/01/2026, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 368/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRONGARI MARIA LAURA, Presidente e Relatore
MANTINI MARGHERITA, IC
SALARI NA, IC
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5265/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249130192934000 IVA-ALTRO 2015
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180133387091000 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200117910544000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210099002415000 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230231346633000 IRES-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 11516/2025 depositato il
19/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 31 Gennaio 2025, la società Ricorrente_1 srl in liquidazione impugna, invocandone l'annullamento, la intimazione di pagamento n. 09720249130192934000 notificata dall'
AdER in data 05/12/2024, conseguente all'omesso pagamento delle seguenti quattro cartelle ivi riportate recanti iscrizioni a ruolo disposte dalla AE di Roma delle quali contesta la illegittimità: n.
09720180133387091000 ( IRAP 2015 euro 624,99 compresi interessi e sanzioni); n.
09720200117910544000 ( IVA 2016 euro 10.680,49compresi interessi e sanzioni); n.
09720210099002415000 ( IRAP 2017 euro 3.426,54 compresi interessi e sanzioni); n.
09720230231346633000 ( IRES e IVA 2015 euro 1.451,20 compresi interessi e sanzioni), che la ricorrente assume essere state irregolarmente notificate e dunque nulle provenendo da indirizzo non risultante dai pubblici registri. In secondo luogo eccepisce vizio di sottoscrizione della intimazione per essere il sottoscrittore della stessa dipendente privo della qualifica di dirigente e comunque di delega
(Consiglio di Stato nella sentenza n. 346/2021). Contesta in ogni caso il quantum richiesto a titolo di sanzioni ed interessi per intervenuta prescrizione. In conclusione chiede l'annullamento sia della intimazione che delle 4 sottese cartelle.
Con successiva notifica del 06 febbraio 2025 la intimata società, con atto di integrazione del ricorso, ha chiesto per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva l'annullamento dei seguenti ulteriori atti: 1)
Cartella n.09720240098735383000 per l'importo di Euro 10.191,53 dell'anno 2019, 2) Intimazione di pagamento n.09720249075544264000 dell'anno 2018, relativa alla cartella n. 09720230108089887000 dell'anno 2018 per euro 14.672,95. Tale ulteriore atto integrativo del ricorso reitera le medesime eccezioni già denunciate con lo stesso.
L'AdER respinge, motivando in fatto e diritto, ogni avversa eccezione e richiesta e conclude per il rigetto integrale del ricorso.
La Corte, ritenuto concluso l'esame della vertenza, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto viene respinto.
La società ricorrente, raggiunta dalla intimazione di pagamento in epigrafe in ragione di omessi versamenti delle sottese numerose cartelle, contesta l'illegittimita' sia della intimazione sia delle quattro cartelle non pagate (n. 09720180133387091000; n. 09720200117910544000; n.
09720210099002415000; n. 09720230231346633000 per un totale di euro 16.186,08) eccependo una serie di vizi che imporrebbero l'annullamento integrale di detti atti.
Esaminata la documentazione in atti si osserva quanto segue.
Non è fondata la eccezione sulle errate notifiche della intimazione e delle cartelle ritenute dalla ricorrente provenienti da indirizzo non presente nei pubblici registri. Dagli atti, diversamente, si documenta l'indirizzo di provenienza della PEC dell'AdER: notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it.
L'AdER aveva provveduto, già nel 2022, all'inserimento nei registri IPA nelle sezioni di ciascuna
Direzione Regionale, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, gli indirizzi PEC utilizzati per la notifica delle cartelle e degli altri atti esattoriali. Da verifiche si osserva che effettivamente nel caso in discussione l'indirizzo di provenienza risulta essere in tali elenchi. Tuttavia, seppure la notifica fosse avvenuta utilizzando un indirizzo di posta istituzionale non risultante nei pubblici elenchi, la stessa non potrebbe essere considerata nulla, ove abbia consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese. Ciò evidenzierebbe il fatto che non vi sarebbe stata incertezza in ordine alla provenienza del messaggio ed al suo contenuto. Come precisa l'Ufficio resistente una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è diversamente richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario su cui grava l' onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente ( SS.UU. sent. n.
15979/2022, ripresa da Cass. Civ., sez. V, ord. N. 6015/2023 e, da ultimo, Cass. Civ. Sez. V, ord.
5263/2024). Al riguardo, nel caso in discussione sia le cartelle sia l'intimazione risultano essere state notificate a mezzo pec all'indirizzo della destinataria: Ricorrente_1 e di tali notifiche è data prova in atti di avvenuta consegna nella casella di destinazione della detta contribuente.
Anche il rilievo sulla mancanza di qualifica dirigenziale o di delega conferita dal dirigente al dipendente dell'AdER che ha sottoscritto l'intimazione è infondato.
La sostituzione della firma autografa con la semplice indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile è legittima. Le cartelle di pagamento sono predisposte e redatte secondo disposizioni ministeriali al fine di garantirne la provenienza. Né è prescritta la sottoscrizione da parte dell'Agente della Riscossione da alcun'altra norma (art. 6, comma 1,
D.M. 321/1999). Inoltre secondo l'ord. della Corte Costituzionale n. 117 del 21.04.2000 “costituisce diritto vivente il principio secondo cui l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia espressamente previsto dalla legge, essendo di regola sufficiente che dai dati contenuti nello stesso documento sia possibile individuare con certezza l'autorità da cui l'atto proviene” . Più in generale ulteriormente l'art. 3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993 n. 39, prevede, che nel caso di emanazione di atti amministrativi attraverso sistemi informatici e telematici, la firma autografa sia sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile con ciò avendo ribadito l'inessenzialità ontologica della sottoscrizione autografa ai fini della validità degli atti” ( T.A.R. Lazio Roma, n.5323/2013; Cass. Civ. n. 25773/2014).
Quanto alla funzione apicale che la ricorrente denuncia non qualifichi il sottoscrittore degli atti, anche tale requisito non renderebbe nullo l'atto sottoscritto dal funzionario responsabile del procedimento ( C.Cass. ordin. n. 3533 del 23 febbraio 2016).
Quanto sopra osservato, si scrutina ora la eccezione riguardante la contestata omessa rituale notifica delle cartelle, circostanza che renderebbe annullabili tutti gli atti in discussione.
Si osserva come da documentazione in atti che l'AdER ha dato prova della regolare notificazione.
Ovvero precisamente la cartella n. 09720180133387091000 fu notificata in data 8.1.2019; la cartella n.
09720200117910544000 fu notificata il 29.9.2021 alle ore 12,01; la cartella n. 09720210099002415000 fu notificata il 4.4.2022 alle ore 8,01 e la cartella n. 09720230231346633000 fu notificata il 23.1.2024 alle ore 15,01. Di tali esatte avvenute notifiche come anche per l'avviso di intimazione è data prova documentale di avvenuta consegna nella casella di destinazione della detta contribuente.
Da ciò va dedotto che non essendo state a suo tempo impugnate le cartelle nei termini di legge gli importi si sono cristallizzati e pertanto sono dovuti. Gli importi intimati nell'atto di intimazione, come detto legittimo, sono esigibili.
Quanto infine sulla presunta intervenuta prescrizione di importi, sanzioni e interessi le cartelle sono state inoltrate nei cinque anni antecedenti la notifica dell'atto impugnato. L'Ufficio ha dato atto che la cartella di pagamento n. 09720230231346633000 è stata anche seguita dalla notifica, risalente al 27-07-2024, di pignoramento presso terzi n. 09784202400027416001, anch'esso non tempestivamente opposto.
Consegue che anche le sanzioni e gli interessi non sono prescritti al pari della sorte. Il calcolo degli interessi di mora non è eseguito in maniera arbitraria, ma effettuato in assoluta trasparenza, in ragione di una espressa previsione di legge, data dall'art. 30 dpr 602/1973.
In conclusione l' Agenzia delle Entrate Riscossione ha affrontato il giudizio contrastando, fondatamente, le eccezioni della contribuente tutte dirette alla contestazione di vizi degli atti del Concessionario.
Quanto alla nota integrativa del ricorso del 31.1.2025 depositata il 06 febbraio 2025 , che la ricorrente assume trattabile in questa sede per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, e diretta all'annullamento dei seguenti ulteriori atti: 1) Cartella n.09720240098735383000 per l'importo di Euro
10.191,53 dell'anno 2019; 2) Intimazione di pagamento n.09720249075544264000 dell'anno 2018, relativa alla cartella n. 09720230108089887000 dell'anno 2018 per euro 14.672,95, non è possibile accedere all'esame di tali ulteriori atti pervenuti non ritualmente e peraltro tardivamente rispetto alla notifica della intimazione ( 5.12.2024).
Le spese di lite possono essere compensate considerato lo stato in liquidazione della società.
P.Q.M.
Il ricorso è respinto. Spese di lite compensate. Così deciso in Roma il 13 novembre 2025 Il Presidente
IA LA TR
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRONGARI MARIA LAURA, Presidente e Relatore
MANTINI MARGHERITA, IC
SALARI NA, IC
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5265/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249130192934000 IVA-ALTRO 2015
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180133387091000 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200117910544000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210099002415000 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230231346633000 IRES-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 11516/2025 depositato il
19/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 31 Gennaio 2025, la società Ricorrente_1 srl in liquidazione impugna, invocandone l'annullamento, la intimazione di pagamento n. 09720249130192934000 notificata dall'
AdER in data 05/12/2024, conseguente all'omesso pagamento delle seguenti quattro cartelle ivi riportate recanti iscrizioni a ruolo disposte dalla AE di Roma delle quali contesta la illegittimità: n.
09720180133387091000 ( IRAP 2015 euro 624,99 compresi interessi e sanzioni); n.
09720200117910544000 ( IVA 2016 euro 10.680,49compresi interessi e sanzioni); n.
09720210099002415000 ( IRAP 2017 euro 3.426,54 compresi interessi e sanzioni); n.
09720230231346633000 ( IRES e IVA 2015 euro 1.451,20 compresi interessi e sanzioni), che la ricorrente assume essere state irregolarmente notificate e dunque nulle provenendo da indirizzo non risultante dai pubblici registri. In secondo luogo eccepisce vizio di sottoscrizione della intimazione per essere il sottoscrittore della stessa dipendente privo della qualifica di dirigente e comunque di delega
(Consiglio di Stato nella sentenza n. 346/2021). Contesta in ogni caso il quantum richiesto a titolo di sanzioni ed interessi per intervenuta prescrizione. In conclusione chiede l'annullamento sia della intimazione che delle 4 sottese cartelle.
Con successiva notifica del 06 febbraio 2025 la intimata società, con atto di integrazione del ricorso, ha chiesto per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva l'annullamento dei seguenti ulteriori atti: 1)
Cartella n.09720240098735383000 per l'importo di Euro 10.191,53 dell'anno 2019, 2) Intimazione di pagamento n.09720249075544264000 dell'anno 2018, relativa alla cartella n. 09720230108089887000 dell'anno 2018 per euro 14.672,95. Tale ulteriore atto integrativo del ricorso reitera le medesime eccezioni già denunciate con lo stesso.
L'AdER respinge, motivando in fatto e diritto, ogni avversa eccezione e richiesta e conclude per il rigetto integrale del ricorso.
La Corte, ritenuto concluso l'esame della vertenza, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto viene respinto.
La società ricorrente, raggiunta dalla intimazione di pagamento in epigrafe in ragione di omessi versamenti delle sottese numerose cartelle, contesta l'illegittimita' sia della intimazione sia delle quattro cartelle non pagate (n. 09720180133387091000; n. 09720200117910544000; n.
09720210099002415000; n. 09720230231346633000 per un totale di euro 16.186,08) eccependo una serie di vizi che imporrebbero l'annullamento integrale di detti atti.
Esaminata la documentazione in atti si osserva quanto segue.
Non è fondata la eccezione sulle errate notifiche della intimazione e delle cartelle ritenute dalla ricorrente provenienti da indirizzo non presente nei pubblici registri. Dagli atti, diversamente, si documenta l'indirizzo di provenienza della PEC dell'AdER: notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it.
L'AdER aveva provveduto, già nel 2022, all'inserimento nei registri IPA nelle sezioni di ciascuna
Direzione Regionale, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, gli indirizzi PEC utilizzati per la notifica delle cartelle e degli altri atti esattoriali. Da verifiche si osserva che effettivamente nel caso in discussione l'indirizzo di provenienza risulta essere in tali elenchi. Tuttavia, seppure la notifica fosse avvenuta utilizzando un indirizzo di posta istituzionale non risultante nei pubblici elenchi, la stessa non potrebbe essere considerata nulla, ove abbia consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese. Ciò evidenzierebbe il fatto che non vi sarebbe stata incertezza in ordine alla provenienza del messaggio ed al suo contenuto. Come precisa l'Ufficio resistente una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è diversamente richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario su cui grava l' onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente ( SS.UU. sent. n.
15979/2022, ripresa da Cass. Civ., sez. V, ord. N. 6015/2023 e, da ultimo, Cass. Civ. Sez. V, ord.
5263/2024). Al riguardo, nel caso in discussione sia le cartelle sia l'intimazione risultano essere state notificate a mezzo pec all'indirizzo della destinataria: Ricorrente_1 e di tali notifiche è data prova in atti di avvenuta consegna nella casella di destinazione della detta contribuente.
Anche il rilievo sulla mancanza di qualifica dirigenziale o di delega conferita dal dirigente al dipendente dell'AdER che ha sottoscritto l'intimazione è infondato.
La sostituzione della firma autografa con la semplice indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile è legittima. Le cartelle di pagamento sono predisposte e redatte secondo disposizioni ministeriali al fine di garantirne la provenienza. Né è prescritta la sottoscrizione da parte dell'Agente della Riscossione da alcun'altra norma (art. 6, comma 1,
D.M. 321/1999). Inoltre secondo l'ord. della Corte Costituzionale n. 117 del 21.04.2000 “costituisce diritto vivente il principio secondo cui l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia espressamente previsto dalla legge, essendo di regola sufficiente che dai dati contenuti nello stesso documento sia possibile individuare con certezza l'autorità da cui l'atto proviene” . Più in generale ulteriormente l'art. 3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993 n. 39, prevede, che nel caso di emanazione di atti amministrativi attraverso sistemi informatici e telematici, la firma autografa sia sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile con ciò avendo ribadito l'inessenzialità ontologica della sottoscrizione autografa ai fini della validità degli atti” ( T.A.R. Lazio Roma, n.5323/2013; Cass. Civ. n. 25773/2014).
Quanto alla funzione apicale che la ricorrente denuncia non qualifichi il sottoscrittore degli atti, anche tale requisito non renderebbe nullo l'atto sottoscritto dal funzionario responsabile del procedimento ( C.Cass. ordin. n. 3533 del 23 febbraio 2016).
Quanto sopra osservato, si scrutina ora la eccezione riguardante la contestata omessa rituale notifica delle cartelle, circostanza che renderebbe annullabili tutti gli atti in discussione.
Si osserva come da documentazione in atti che l'AdER ha dato prova della regolare notificazione.
Ovvero precisamente la cartella n. 09720180133387091000 fu notificata in data 8.1.2019; la cartella n.
09720200117910544000 fu notificata il 29.9.2021 alle ore 12,01; la cartella n. 09720210099002415000 fu notificata il 4.4.2022 alle ore 8,01 e la cartella n. 09720230231346633000 fu notificata il 23.1.2024 alle ore 15,01. Di tali esatte avvenute notifiche come anche per l'avviso di intimazione è data prova documentale di avvenuta consegna nella casella di destinazione della detta contribuente.
Da ciò va dedotto che non essendo state a suo tempo impugnate le cartelle nei termini di legge gli importi si sono cristallizzati e pertanto sono dovuti. Gli importi intimati nell'atto di intimazione, come detto legittimo, sono esigibili.
Quanto infine sulla presunta intervenuta prescrizione di importi, sanzioni e interessi le cartelle sono state inoltrate nei cinque anni antecedenti la notifica dell'atto impugnato. L'Ufficio ha dato atto che la cartella di pagamento n. 09720230231346633000 è stata anche seguita dalla notifica, risalente al 27-07-2024, di pignoramento presso terzi n. 09784202400027416001, anch'esso non tempestivamente opposto.
Consegue che anche le sanzioni e gli interessi non sono prescritti al pari della sorte. Il calcolo degli interessi di mora non è eseguito in maniera arbitraria, ma effettuato in assoluta trasparenza, in ragione di una espressa previsione di legge, data dall'art. 30 dpr 602/1973.
In conclusione l' Agenzia delle Entrate Riscossione ha affrontato il giudizio contrastando, fondatamente, le eccezioni della contribuente tutte dirette alla contestazione di vizi degli atti del Concessionario.
Quanto alla nota integrativa del ricorso del 31.1.2025 depositata il 06 febbraio 2025 , che la ricorrente assume trattabile in questa sede per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, e diretta all'annullamento dei seguenti ulteriori atti: 1) Cartella n.09720240098735383000 per l'importo di Euro
10.191,53 dell'anno 2019; 2) Intimazione di pagamento n.09720249075544264000 dell'anno 2018, relativa alla cartella n. 09720230108089887000 dell'anno 2018 per euro 14.672,95, non è possibile accedere all'esame di tali ulteriori atti pervenuti non ritualmente e peraltro tardivamente rispetto alla notifica della intimazione ( 5.12.2024).
Le spese di lite possono essere compensate considerato lo stato in liquidazione della società.
P.Q.M.
Il ricorso è respinto. Spese di lite compensate. Così deciso in Roma il 13 novembre 2025 Il Presidente
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