Decreto cautelare 7 agosto 2025
Sentenza breve 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza breve 05/12/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00749/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00417/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 417 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati PE Spadaro e Domenico Mariani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e Comando Legione Carabinieri “Calabria” di Catanzaro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia:
- del provvedimento del Comando Legione Carabinieri "Calabria" – SM Ufficio Personale prot.-OMISSIS-, notificato in data-OMISSIS-, con il quale è stato disposto il trasferimento “d’autorità” del ricorrente dalla Stazione di -OMISSIS- alla Compagnia di -OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi espressamente incluso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e del Comando Legione Carabinieri “Calabria” di Catanzaro;
Visto il decreto monocratico n. 130 del 7 agosto 2025;
Visto l’art. 34 comma 5 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. PE AS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato in data 3-OMISSIS- e depositato in data 6 agosto 2025, l'Appuntato Scelto -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento dell'-OMISSIS- del Comando Legione Carabinieri “Calabria” di trasferimento “d'autorità” del medesimo ricorrente dalla Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS- alla Compagnia di -OMISSIS-.
Avverso tale provvedimento ha dedotto i seguenti motivi di ricorso:
I) “ Violazione degli artt. 7 e ss. L. 241/1990 ”;
II) “ Motivazione inesistente e/o apparente e insufficiente. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Insussistenza dei presupposti e sviamento causa tipica ”.
2. Con decreto monocratico n. 130 del 7 agosto 2025 è stata respinta l'istanza di misure cautelari proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 c.p.a..
3. Per resistere al ricorso, in data 19 agosto 2025, si sono costituiti in giudizio il Ministero della Difesa, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e il Comando Legione Carabinieri Calabria di Catanzaro.
Il successivo 30 agosto 2025 il Ministero della Difesa ha depositato una memoria con la quale ha eccepito l’infondatezza del ricorso, di cui chiede il rigetto, vinte le spese.
4. Alla camera di consiglio del 3 settembre 2025, su richiesta di parte ricorrente, motivata in relazione all'istanza di accesso depositata, è stato disposto il differimento della trattazione della fase cautelare alla camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
5. Alla successiva camera di consiglio dell'8 ottobre 2025, su concorde richiesta delle parti, tendente a verificare la persistenza dell'interesse a ricorrere, è stato disposto un ulteriore differimento della trattazione della fase cautelare alla camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
6. In data 29 ottobre 2025, la difesa erariale ha depositato in giudizio la nota del Comando Legione Carabinieri “Calabria” del 14 ottobre 2025 di revoca del provvedimento impugnato e di trasferimento “a domanda” dell’odierno ricorrente alla Compagnia di -OMISSIS-.
7. Alla camera di consiglio del 3 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. La revoca del provvedimento impugnato e l’accoglimento dell’istanza di trasferimento a domanda in una sede gradita dall’interessato consentono al Collegio di dichiarare con una pronuncia di merito la cessazione della materia del contendere ex art. 34 comma 5 c.p.a., posto che la pretesa del ricorrente ha trovato piena e comprovata soddisfazione in via extragiudiziale.
9. Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER NT, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
PE AS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PE AS | ER NT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.