CASS
Sentenza 2 agosto 2023
Sentenza 2 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/08/2023, n. 34092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34092 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CI GI, nato a [...] il [...]- avverso la sentenza del 19/C5/2022 Loro cot'te ci;
appe:Ho letti gii atti, il provvedimento impugnato ed i: ricorso: udita la relazione svolta dai Consiollere Hactino Rosati: tette la requisitoria del PubbNce metem , in 13ersitnai dei Si,i.-.;5 1-i•:rtito generale FA IL, che ha 000d050 rigetto o 000 :5O:!tOO ricorso. RITENUTO IN 7417 ,3 1. Attraverso il proprio difensore, iwiql CloM iM0`,Trit-i_t la sentenzézi, deiLi Co di appello di Napoli dei 19 maggio 2(122. mor no re n cui or ina corifei - mat..ci :a condanna per il delitto di favor-eggarricii, ersointiie agt.;Tava ,:iit. agevolazione di Lin'associwiDne "sri, carta d'identità a GA .0 comorr000 permettendogli di usa:- !3, ociit e citic;
i cc 5LcrcTrc! di sottrarsi alle ricerche in atte de: ocilLocdooL cfl in quel periodo si era reso ,---2.H-ore o o omicida nell'ambito di una guerra tre ciao Penale Sent. Sez. 6 Num. 34092 Anno 2023 Presidente: CALVANESE ERSILIA Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 21/06/2023 2. Il ricorso consta di due motivi, 2.1. Il primo consiste nella nullità della sentenza impugnata, per violazion2 dell'art. 525, comma 2, cod. proc. pen, poiché il coilegio d'appello che no proceduto alla rinnovazione istruttoria ed ha adottato la decisione era diversamente composto rispetto a quello che aveva disposto l'apertu dibattimento, ed ha proceduto ai giudizio senza rinnovare ouest'ultima forrnalit..=i senza interpellare le parti a tal fine;
talché il silenzio pur serbato dalla difesa sarebbe privo di significato. 2.2. La seconda dogiianza attiene ai vizio di motivazione n ordine 0H3 configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, sotto !! profilo s. oggettivo che soggettivo. Con richiami di giurisprudenza di lenittimità sulla necessita sia dell'idoneità obiettiva che della direzione della condotta all'ae,evolazione del siodalL:•io oH complesso e non soltanto di un suo esponente„ ancorché d: vertce ricorrente censura il riconoscimento dell'aggravante, deducendo che - seconda le parole dello stesso LI, nel frattempo divenuto collaboratore di giustizia ed escusso in dibattimento ai sensi del 'art, 210„ cod. pro!: pen. - or solo per motivi di amicizia personale verso di lui e a sente: , adeguatamente confutato la relativa allegazione difensiv , né spiegato l'oggettiva utilità di quella condotta per il sodaiizlo. 3. Ha depositato requisitoria scritta i! Procuratore generale, c onciudenar per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso non può essere ammesso, p.er_i manifestamente privo di fondamento giuridico. Sul punto, è sufficiente richiamare le parole delle Sezioni unite di questa Corta che, con la sentenza n. 41736 de! 30 maggio 2019, ricorrente bajrarri 276754), hanno affermato il principio per cui Vordinanza arririssiv3 resa dal giudice in diversa composizione, non va formalmente rinnovata, condivisa anche dal giudice nella composizione sopravvenuta;
poiché consei-va efficacia, se non espressamente modificata o revocata. Hanno spiegato le Sezioni unite, infatti, che la illisposizipne dei! --- comma 2, prima parte, cod. proc.. pen.„ non comporta a necessità, a cena Cfi nullità assoluta, di rinnovare t -orrnalmen`:ia tutte le attività previste dacdi ar'et. 493 e 495, cod. proc. pen., poiché i relattii! provvedimenti in 2 dal giudice diversamente composto conservano efficacia se non espressamente modificati o revocati. La garanzia dell'imrnutabilità dei giudice„ infatti, attribuisce alle parti il diritto non di vedere inutilmente reiterati, peciissequamente 2 senza alcun beneficio processuale, attività già svolte e provvedimenti già emessi, con immotivata dilazione dei tempi di definizione dei processo, bensì di poter nuovamente esercitare, a seguito dei mutamento della composizione del giudice, le facoltà previste dalle predette disposizioni. Né può ritenersi e si legge sernore ',Tale pronuncia - che la rinncivaziori , dibattimento debba essere espressamente disposta, poiché te parti. cci-i l'insostituibile ausilio della difesa tecnica, sulla quale incombe il gent.-i:rale dotare di adempiere con diligenza il mandato professionaie„ sono certamente •n grano, con quel mini:T-num di diligenza Ch,2 e legittimo !Hchieciere., c!i riievaia sopravvenuto mutamento della composizione del giudice eo attivarsl con;
a formulazione delle eventuaii, concn-,:iggenti richincite, chiadénido altre.sì, 3Ve necessario, la concessione di termine a difesa. Ebbene, tutto questo non è avvenuto ne! : .:.ase di specie, in cui come si riieva dai relativi verbali d'udienza allegati al ricorso - il difensore di fiducia c, -.'ae;l';rnaet.a::. presente in udienza, non solo non ha avanzato alcuna formale richiesta, rea ha preso parte all'attività istruttoria svoltasi dinanzi ai 'nuovo" colic ese,ingi:ando tutte le facoltà difensive senza nui;
a eccepire od osservare. 2. La seconda doglianza è anch'essa inammissibile, perché non soltanI'd manifestamente infondata, ma altresì funzionale ad una rivalutazione d e! materiale probatorio, in questa sede non consentita. 2.1. Giova premettere che - come precisato dalle Sezioni unite di questa Com sentenza n. 8545 dei 19/12/2019, dep. 2020, .C.Thioccini, Rv, 278734 "a,q,;-i ravaritia della finalità agevolativa mafiosa esige che l'agente deliberi l'attività ihecft_a nela convinzione di apportare un vantaggio alla compagine associativa. E' necessario però, affinché il reato non sia privo dl offensività, che t.aJe tappcesentazione fondi su elementi concreti, inerenti, in via principale, all'esistenza: di un gropo associativo avente le caratteristiche di cui all'art. 416-bis, codd pere, ed bl! effettiva possibilità che l'azione illecita si inseriva rie,lie cossibh ntttà. anciHe iccin essenziali al fine del raggiungimento tia!lo scopo di t,,a;a compagine, sesndc valutazione del soggetto agente, non necessariamente coordinata con componenti dell'associazione. Occorre, dunque, che la volzigne. che !a caroPscs ma possa assumere un minimo di concretezza, anche atti -averso dna mer3 valLitgzibge autonoma dell'agente, che non lmoone raccordo o un coorn':inan-ìerito ce rappresentanti del gruppo e, soprattutto, non prevede che 1! fine rappresentato t;
:a poi nel concreto raggiunto, pur essendo presenti tutti trii elementi di tatto, astrattamente idonei a tale scopo. 2.2. La sentenza impugnata ha fatto corretta appi:caizone ai ta:e insegnamento. Essa, infatti, si è espressamente soffermata su entrambi i profli relatd» all'aggravante, rilevando - senza che il ricorso abbia formulato obiezioni H proposito - come l'imputato fosse inserito nel circuiti criminali di quei territoho e„ in particolare, prestasse la propria attività per il medesimo arup,t)o del LI, in qualità di referente nella gestione di una c.d. 'tpiazz_-3 7,oedee:.t ."; ed altresì come egli fosse perfettamente ai corrente dei ruolo crirniaale un medesimo LI (componente del gruppo di fuoco dei clan e c.d, 'capo paranza"), delle azioni omicidiarie da lui compiute a difesa della prnptda compad;
ne delinquenziale, della sua condizione ch ricercato, nonché della sua nteri -,, :.me, attraverso l'utilizzo del documento d'identità di esso indagato, di sottrarsi ete ricerche e comunque alle investigazioni della polizia giudiziaria. Risulta perciò del tutto coerente con tali premesse, sul piano conclusione cui la Corte d'appello è pervenuta, nei senso che 'aiLiaa prestate CI a LI, nella piena consapevolezza delle qualità soggettive quest'ultimo e della situazione di contesto benché reco ad un singolo Esponente del sodalizio mafioso, ma di elevato rango e munito di un ruolo strategico di difésa dei gruppo, peraltro in un momento di particolare fibrillazione di quiest'uftwro, abbia rappresentato un contributo idoneo alla sopravvivenza delVintera corocepen ed intenzionalmente rivolto a tale scopo;
ancorché, in ipotesi„ ad ottenere enti - a eventuali vantaggi per sé (sulla possibilità della coesistenza dela .;',;naAa agevolativa dell'associazione mafiosa con qualsiasi altra finaà O;
v . aatat:r1;o personale dell'agente, vds. Sez. U„ re 8545/2019 ) Chioccini„ ma i-rie d.- 73 altre, Sez. 6, n. 29311 del 03/12/2014, dep. 2015, Cicaffo Rv. 264082; 11101 del 04/02/2015, Piatania, Rv. 262713). La semplice allegazione difensiva di una areesistente relazione andetae tra due, non accompagnata dalla rappresentazione_ di ulteriori circostanze conciddenti nel senso di un ausilio determinato esclusivamente da tale rapoorte non è sufficiente, dunque, a scalfire la tenuta iooica del ragionamento della Corne d'appello e, pertanto, altro non è, se non la prospettazione di una ricostrazone alternativa dei fatti, che non è compito del giudice di legittimità verificare. 3. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente -- ai sensi .deWatt. 616, cod. proc. pen. - la condanna dei r)roporiente alle snese del prncecUrnentis -, ed al pagamento di una somma in favore della cassa dado anar.olade, ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione .tleieu tacs‹, 4 d'inammissibilità (yds. Corte Cost., sent. n. 18.6 de 13 giugno 20C3. Dea somma, considerando la manifesta ince.nsisten7a de t„janze, !r. tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dcz spese processuali e della somma di euro tremila in favore cI en ,-, Cassa CH'e ammende. Così deciso in Roma, il 21 giugno 2021 Il Consigliere estensore
appe:Ho letti gii atti, il provvedimento impugnato ed i: ricorso: udita la relazione svolta dai Consiollere Hactino Rosati: tette la requisitoria del PubbNce metem , in 13ersitnai dei Si,i.-.;5 1-i•:rtito generale FA IL, che ha 000d050 rigetto o 000 :5O:!tOO ricorso. RITENUTO IN 7417 ,3 1. Attraverso il proprio difensore, iwiql CloM iM0`,Trit-i_t la sentenzézi, deiLi Co di appello di Napoli dei 19 maggio 2(122. mor no re n cui or ina corifei - mat..ci :a condanna per il delitto di favor-eggarricii, ersointiie agt.;Tava ,:iit. agevolazione di Lin'associwiDne "sri, carta d'identità a GA .0 comorr000 permettendogli di usa:- !3, ociit e citic;
i cc 5LcrcTrc! di sottrarsi alle ricerche in atte de: ocilLocdooL cfl in quel periodo si era reso ,---2.H-ore o o omicida nell'ambito di una guerra tre ciao Penale Sent. Sez. 6 Num. 34092 Anno 2023 Presidente: CALVANESE ERSILIA Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 21/06/2023 2. Il ricorso consta di due motivi, 2.1. Il primo consiste nella nullità della sentenza impugnata, per violazion2 dell'art. 525, comma 2, cod. proc. pen, poiché il coilegio d'appello che no proceduto alla rinnovazione istruttoria ed ha adottato la decisione era diversamente composto rispetto a quello che aveva disposto l'apertu dibattimento, ed ha proceduto ai giudizio senza rinnovare ouest'ultima forrnalit..=i senza interpellare le parti a tal fine;
talché il silenzio pur serbato dalla difesa sarebbe privo di significato. 2.2. La seconda dogiianza attiene ai vizio di motivazione n ordine 0H3 configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, sotto !! profilo s. oggettivo che soggettivo. Con richiami di giurisprudenza di lenittimità sulla necessita sia dell'idoneità obiettiva che della direzione della condotta all'ae,evolazione del siodalL:•io oH complesso e non soltanto di un suo esponente„ ancorché d: vertce ricorrente censura il riconoscimento dell'aggravante, deducendo che - seconda le parole dello stesso LI, nel frattempo divenuto collaboratore di giustizia ed escusso in dibattimento ai sensi del 'art, 210„ cod. pro!: pen. - or solo per motivi di amicizia personale verso di lui e a sente: , adeguatamente confutato la relativa allegazione difensiv , né spiegato l'oggettiva utilità di quella condotta per il sodaiizlo. 3. Ha depositato requisitoria scritta i! Procuratore generale, c onciudenar per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso non può essere ammesso, p.er_i manifestamente privo di fondamento giuridico. Sul punto, è sufficiente richiamare le parole delle Sezioni unite di questa Corta che, con la sentenza n. 41736 de! 30 maggio 2019, ricorrente bajrarri 276754), hanno affermato il principio per cui Vordinanza arririssiv3 resa dal giudice in diversa composizione, non va formalmente rinnovata, condivisa anche dal giudice nella composizione sopravvenuta;
poiché consei-va efficacia, se non espressamente modificata o revocata. Hanno spiegato le Sezioni unite, infatti, che la illisposizipne dei! --- comma 2, prima parte, cod. proc.. pen.„ non comporta a necessità, a cena Cfi nullità assoluta, di rinnovare t -orrnalmen`:ia tutte le attività previste dacdi ar'et. 493 e 495, cod. proc. pen., poiché i relattii! provvedimenti in 2 dal giudice diversamente composto conservano efficacia se non espressamente modificati o revocati. La garanzia dell'imrnutabilità dei giudice„ infatti, attribuisce alle parti il diritto non di vedere inutilmente reiterati, peciissequamente 2 senza alcun beneficio processuale, attività già svolte e provvedimenti già emessi, con immotivata dilazione dei tempi di definizione dei processo, bensì di poter nuovamente esercitare, a seguito dei mutamento della composizione del giudice, le facoltà previste dalle predette disposizioni. Né può ritenersi e si legge sernore ',Tale pronuncia - che la rinncivaziori , dibattimento debba essere espressamente disposta, poiché te parti. cci-i l'insostituibile ausilio della difesa tecnica, sulla quale incombe il gent.-i:rale dotare di adempiere con diligenza il mandato professionaie„ sono certamente •n grano, con quel mini:T-num di diligenza Ch,2 e legittimo !Hchieciere., c!i riievaia sopravvenuto mutamento della composizione del giudice eo attivarsl con;
a formulazione delle eventuaii, concn-,:iggenti richincite, chiadénido altre.sì, 3Ve necessario, la concessione di termine a difesa. Ebbene, tutto questo non è avvenuto ne! : .:.ase di specie, in cui come si riieva dai relativi verbali d'udienza allegati al ricorso - il difensore di fiducia c, -.'ae;l';rnaet.a::. presente in udienza, non solo non ha avanzato alcuna formale richiesta, rea ha preso parte all'attività istruttoria svoltasi dinanzi ai 'nuovo" colic ese,ingi:ando tutte le facoltà difensive senza nui;
a eccepire od osservare. 2. La seconda doglianza è anch'essa inammissibile, perché non soltanI'd manifestamente infondata, ma altresì funzionale ad una rivalutazione d e! materiale probatorio, in questa sede non consentita. 2.1. Giova premettere che - come precisato dalle Sezioni unite di questa Com sentenza n. 8545 dei 19/12/2019, dep. 2020, .C.Thioccini, Rv, 278734 "a,q,;-i ravaritia della finalità agevolativa mafiosa esige che l'agente deliberi l'attività ihecft_a nela convinzione di apportare un vantaggio alla compagine associativa. E' necessario però, affinché il reato non sia privo dl offensività, che t.aJe tappcesentazione fondi su elementi concreti, inerenti, in via principale, all'esistenza: di un gropo associativo avente le caratteristiche di cui all'art. 416-bis, codd pere, ed bl! effettiva possibilità che l'azione illecita si inseriva rie,lie cossibh ntttà. anciHe iccin essenziali al fine del raggiungimento tia!lo scopo di t,,a;a compagine, sesndc valutazione del soggetto agente, non necessariamente coordinata con componenti dell'associazione. Occorre, dunque, che la volzigne. che !a caroPscs ma possa assumere un minimo di concretezza, anche atti -averso dna mer3 valLitgzibge autonoma dell'agente, che non lmoone raccordo o un coorn':inan-ìerito ce rappresentanti del gruppo e, soprattutto, non prevede che 1! fine rappresentato t;
:a poi nel concreto raggiunto, pur essendo presenti tutti trii elementi di tatto, astrattamente idonei a tale scopo. 2.2. La sentenza impugnata ha fatto corretta appi:caizone ai ta:e insegnamento. Essa, infatti, si è espressamente soffermata su entrambi i profli relatd» all'aggravante, rilevando - senza che il ricorso abbia formulato obiezioni H proposito - come l'imputato fosse inserito nel circuiti criminali di quei territoho e„ in particolare, prestasse la propria attività per il medesimo arup,t)o del LI, in qualità di referente nella gestione di una c.d. 'tpiazz_-3 7,oedee:.t ."; ed altresì come egli fosse perfettamente ai corrente dei ruolo crirniaale un medesimo LI (componente del gruppo di fuoco dei clan e c.d, 'capo paranza"), delle azioni omicidiarie da lui compiute a difesa della prnptda compad;
ne delinquenziale, della sua condizione ch ricercato, nonché della sua nteri -,, :.me, attraverso l'utilizzo del documento d'identità di esso indagato, di sottrarsi ete ricerche e comunque alle investigazioni della polizia giudiziaria. Risulta perciò del tutto coerente con tali premesse, sul piano conclusione cui la Corte d'appello è pervenuta, nei senso che 'aiLiaa prestate CI a LI, nella piena consapevolezza delle qualità soggettive quest'ultimo e della situazione di contesto benché reco ad un singolo Esponente del sodalizio mafioso, ma di elevato rango e munito di un ruolo strategico di difésa dei gruppo, peraltro in un momento di particolare fibrillazione di quiest'uftwro, abbia rappresentato un contributo idoneo alla sopravvivenza delVintera corocepen ed intenzionalmente rivolto a tale scopo;
ancorché, in ipotesi„ ad ottenere enti - a eventuali vantaggi per sé (sulla possibilità della coesistenza dela .;',;naAa agevolativa dell'associazione mafiosa con qualsiasi altra finaà O;
v . aatat:r1;o personale dell'agente, vds. Sez. U„ re 8545/2019 ) Chioccini„ ma i-rie d.- 73 altre, Sez. 6, n. 29311 del 03/12/2014, dep. 2015, Cicaffo Rv. 264082; 11101 del 04/02/2015, Piatania, Rv. 262713). La semplice allegazione difensiva di una areesistente relazione andetae tra due, non accompagnata dalla rappresentazione_ di ulteriori circostanze conciddenti nel senso di un ausilio determinato esclusivamente da tale rapoorte non è sufficiente, dunque, a scalfire la tenuta iooica del ragionamento della Corne d'appello e, pertanto, altro non è, se non la prospettazione di una ricostrazone alternativa dei fatti, che non è compito del giudice di legittimità verificare. 3. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente -- ai sensi .deWatt. 616, cod. proc. pen. - la condanna dei r)roporiente alle snese del prncecUrnentis -, ed al pagamento di una somma in favore della cassa dado anar.olade, ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione .tleieu tacs‹, 4 d'inammissibilità (yds. Corte Cost., sent. n. 18.6 de 13 giugno 20C3. Dea somma, considerando la manifesta ince.nsisten7a de t„janze, !r. tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dcz spese processuali e della somma di euro tremila in favore cI en ,-, Cassa CH'e ammende. Così deciso in Roma, il 21 giugno 2021 Il Consigliere estensore