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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/10/2025, n. 2002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2002 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 6922 R.G. dell'anno 2022 Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ad ATPO n. 8709 RG. anno 2019 TRA
e , in qualità di genitori esercenti la Parte_1 Parte_2 responsabilità genitoriale sul minore , rappr. e dif. dall'avv. Massimo Persona_1
Taffuri, come in atti ricorrente E
in persona del presidente p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Luca Cuzzupoli, CP_1 [...]
VI AL, , come in atti CP_2 Controparte_3 resistente
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con successivi ricorsi, poi riuniti, depositati presso l'intestato Tribunale parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto all'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa (4.3.2019), indennità di frequenza dalla data della revoca amministrativa (14.04.2021), e lo stato grave di handicap ex art. 3 co. 3 L. 104/92 dalla data della revoca amministrativa (14.04.2021), non riconosciuti in sede amministrativa. Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, confermando le conclusioni della Commissione sanitaria ed escludendo, pertanto, la sussistenza del requisito sanitario della pretesa fatta valere. Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis, con ricorso depositato il 24.10.2022, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, con condanna dell al riconoscimento della prestazione richiesta CP_1 dalla data della domanda o da altra accertata in corso di giudizio. Ritualmente citata in giudizio, si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
*** La causa è decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso è parzialmente fondato. La difesa della parte ricorrente ha censurato la valutazione espressa nel procedimento di
ATPO e prospettato una non congruenza delle conclusioni peritali, avuto riguardo agli elementi di giudizio ed alla documentazione sanitaria allegata, con specifico riferimento alle patologie da cui l'istante stesso risulta affetto. A fronte delle suesposte argomentazioni, il Tribunale chiedeva al CTU dott. Per_2
di valutare la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti dal ricorrente.
[...]
Ebbene, il CTU ha rilevato che “La valutazione della documentazione agli atti e la visita peritale hanno evidenziato un soggetto affetto da patologie dello sviluppo, inquadrate nel campo clinico di malattie rare, interessanti l'apparato digerente, riproduttivo e cognitivo del linguaggio, degne di nota. Il periziato è nato con assenza di ano naturale che ha richiesto plurimi interventi chirurgici di formazione di ano, con successiva colostomia a livello del sigma. È seguito intervento di anorettoplastica e impianto di stomia, successivamente rimossa. Tali interventi hanno avuto l'unico scopo di rendere quanto più normale possibile la funzionalità intestinale, con varie complicazioni nel corso di adattamento a tali impianti. Nel post-operatorio è stato costretto a controlli seriati per poter monitorizzare l'evoluzione egli impianti e la funzionalità intestinale, con grave disagio nella gestione delle funzioni di vita quotidiana. A tale patologia si è associata una condizione clinica di ipospadia, che non permetteva la normale funzione della minzione urinaria per via uretrale normale, ma attraverso una breccia aperta in altro loco dell'organo genitale. Anche tale condizione ha richiesto intervento chirurgico di correzione, per permettere una regolare e normale funzione di minzione urinaria. Come descritto il periziato nel corso di circa tre anni, a decorrere dalla nascita fino al ricovero del mese di luglio 2021, ha subito plurimi interventi chirurgici, ed è stato costretto ad assistenza continuativa, sia da parte di operatori sanitari, facenti parte delle strutture ospedaliere in cui è stato ricoverato, sia da parte dei genitori, che hanno assicurato assistenza e supervisione continua, essendo lo stesso minore bisognevole di assistenza continua.
Successivamente a tali patologie si è associata una condizione di ritardo globale dello sviluppo psicomotorio, interessante particolarmente il linguaggio con compromissione della comunicazione verbale. Per tale patologia ha effettuato diverse consulenze specifiche presso la ASL di appartenenza, che ha approntato protocolli riabilitativi terapeutici di logopedia, per il recupero di tali alterazioni. È seguito da struttura idonea, per i vari controlli periodici, quale il centro L'Incontro di Teano, per il recupero delle funzioni psicomotorie e per i disturbi dell'apprendimento, ancora presenti. Sono stati approntati progetti con successivo trattamento riabilitativo nel settembre 2022, nel maggio 2023 e nel gennaio 2024, continuando a tutt'oggi tale trattamento. In corso di accesso peritale, si evince alterazione del linguaggio, restando quasi muto alle domande rivolte e rispondendo solo con banali sillabe, ma facendo segno di apprendimento con atteggiamento delle dita della mano. Si evince, altresì, difficoltà ad articolare la parola in modo lineare e logico. Condizioni che non lo rendono un soggetto normale, ma bisognevole di attenzioni e assistenza da parte di terzi per far fronte alla vita quotidiana e scolastica, portatore di handicap in situazione di gravità, nella prima fase della vita, quando sottoposto ad interventi chirurgici plurimi e successivamente portatore di handicap non grave, per miglioramento delle condizioni cliniche, ma bisognevole di indennità di frequenza (già riconosciuta da parte della commissione nella seduta del 18.04.2019 e CP_1 poi revocata nelle seduta del 14.04.2021). Tanto descritto, si ritiene che il soggetto fosse bisognevole del beneficio dell'accompagnamento e riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità, nel periodo dal 04.03.19, domanda amministrativa, al 14.04.21, data visita di revisione e bisognevole del beneficio dell'indennità di frequenza ma non dell'accompagnamento e portatore di handicap, a decorrere dal 14.04.21 data della visita di revisione.
(…) CONCLUSIONI MEDICO-LEGALI E RISPOSTA AI QUESITI Il minore di anni 6 è affetto da: “ANO IMPERFORATO TRATTATO Persona_1
CON INTERVENTO DI COLOSTOMIA SUL SIGMA E SUCCESSIVA ANORETTOPLASTICA. ESITI INTERVENTO PER IPOSPADIA. RITARDO GLOBALE
DELLO SPM CON PARTICOLARE COMPROMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE VERBALE”. Tenuto conto del sesso, dell'età e delle sue attitudini il suddetto quadro morboso rende il periziato:
INVALIDO CON DIFFICOLTÀ PERSISTENTI A SVOLGERE I COMPITI E LE
FUNZIONI PROPRIE DELL'ETÀ, CON NECESSITÀ DI ASSISTENZA CONTINUA (art. 1 L. 21.11.1988, n. 508) E , ai Controparte_4 sensi dell'art. 3, comma 3, L. 05.02.1992, n. 104 ” nel periodo dal 04.03.2019 al 14.04.2021
MINORE INVALIDO CIVILE, CON DIFFICOLTA' PERSISTENTI A SVOLGERE I COMPITI E LE FUNZIONI PROPRIE DELLA SUA ETA' (L. 118/71 L. 289/90) – INDENNITÀ DI FREQUENZA E PORTATORE DI HANDICAP, ai sensi dell'art. 3, comma
1, L. 05.02.1992, n. 104”, con decorrenza dal 14.04.2021.” Le conclusioni dell'ausiliario, che si hanno qui per ripetute, sorrette da valide e circostanziate motivazioni, possono essere integralmente recepite da questo giudicante, ai fini della negativa valutazione del presupposto sanitario per il riconoscimento della prestazione qui controversa.
Nulla orienta, in altri termini, per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Le spese di CTU sono liquidate a carico di come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e riconosce l'istante invalido con difficoltà persistenti a Persona_1 svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, con necessità di assistenza continua (art. 1 l. 21.11.1988, n. 508) e portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 05.02.1992, n. 104 nel periodo dal 04.03.2019 al 14.04.2021; invalido civile, con difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua eta' (l. 118/71
l. 289/90) e con beneficio dell'indennità di frequenza e portatore di handicap, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lg. 05.02.1992, n. 104, con decorrenza dal 14.04.2021;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00 oltre spese CP_1 generali, iva e cpa come per legge con attribuzione;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso in Santa Maria C.V., data di deposito
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Rosa Capasso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 6922 R.G. dell'anno 2022 Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ad ATPO n. 8709 RG. anno 2019 TRA
e , in qualità di genitori esercenti la Parte_1 Parte_2 responsabilità genitoriale sul minore , rappr. e dif. dall'avv. Massimo Persona_1
Taffuri, come in atti ricorrente E
in persona del presidente p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Luca Cuzzupoli, CP_1 [...]
VI AL, , come in atti CP_2 Controparte_3 resistente
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con successivi ricorsi, poi riuniti, depositati presso l'intestato Tribunale parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto all'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa (4.3.2019), indennità di frequenza dalla data della revoca amministrativa (14.04.2021), e lo stato grave di handicap ex art. 3 co. 3 L. 104/92 dalla data della revoca amministrativa (14.04.2021), non riconosciuti in sede amministrativa. Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, confermando le conclusioni della Commissione sanitaria ed escludendo, pertanto, la sussistenza del requisito sanitario della pretesa fatta valere. Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis, con ricorso depositato il 24.10.2022, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, con condanna dell al riconoscimento della prestazione richiesta CP_1 dalla data della domanda o da altra accertata in corso di giudizio. Ritualmente citata in giudizio, si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
*** La causa è decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso è parzialmente fondato. La difesa della parte ricorrente ha censurato la valutazione espressa nel procedimento di
ATPO e prospettato una non congruenza delle conclusioni peritali, avuto riguardo agli elementi di giudizio ed alla documentazione sanitaria allegata, con specifico riferimento alle patologie da cui l'istante stesso risulta affetto. A fronte delle suesposte argomentazioni, il Tribunale chiedeva al CTU dott. Per_2
di valutare la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti dal ricorrente.
[...]
Ebbene, il CTU ha rilevato che “La valutazione della documentazione agli atti e la visita peritale hanno evidenziato un soggetto affetto da patologie dello sviluppo, inquadrate nel campo clinico di malattie rare, interessanti l'apparato digerente, riproduttivo e cognitivo del linguaggio, degne di nota. Il periziato è nato con assenza di ano naturale che ha richiesto plurimi interventi chirurgici di formazione di ano, con successiva colostomia a livello del sigma. È seguito intervento di anorettoplastica e impianto di stomia, successivamente rimossa. Tali interventi hanno avuto l'unico scopo di rendere quanto più normale possibile la funzionalità intestinale, con varie complicazioni nel corso di adattamento a tali impianti. Nel post-operatorio è stato costretto a controlli seriati per poter monitorizzare l'evoluzione egli impianti e la funzionalità intestinale, con grave disagio nella gestione delle funzioni di vita quotidiana. A tale patologia si è associata una condizione clinica di ipospadia, che non permetteva la normale funzione della minzione urinaria per via uretrale normale, ma attraverso una breccia aperta in altro loco dell'organo genitale. Anche tale condizione ha richiesto intervento chirurgico di correzione, per permettere una regolare e normale funzione di minzione urinaria. Come descritto il periziato nel corso di circa tre anni, a decorrere dalla nascita fino al ricovero del mese di luglio 2021, ha subito plurimi interventi chirurgici, ed è stato costretto ad assistenza continuativa, sia da parte di operatori sanitari, facenti parte delle strutture ospedaliere in cui è stato ricoverato, sia da parte dei genitori, che hanno assicurato assistenza e supervisione continua, essendo lo stesso minore bisognevole di assistenza continua.
Successivamente a tali patologie si è associata una condizione di ritardo globale dello sviluppo psicomotorio, interessante particolarmente il linguaggio con compromissione della comunicazione verbale. Per tale patologia ha effettuato diverse consulenze specifiche presso la ASL di appartenenza, che ha approntato protocolli riabilitativi terapeutici di logopedia, per il recupero di tali alterazioni. È seguito da struttura idonea, per i vari controlli periodici, quale il centro L'Incontro di Teano, per il recupero delle funzioni psicomotorie e per i disturbi dell'apprendimento, ancora presenti. Sono stati approntati progetti con successivo trattamento riabilitativo nel settembre 2022, nel maggio 2023 e nel gennaio 2024, continuando a tutt'oggi tale trattamento. In corso di accesso peritale, si evince alterazione del linguaggio, restando quasi muto alle domande rivolte e rispondendo solo con banali sillabe, ma facendo segno di apprendimento con atteggiamento delle dita della mano. Si evince, altresì, difficoltà ad articolare la parola in modo lineare e logico. Condizioni che non lo rendono un soggetto normale, ma bisognevole di attenzioni e assistenza da parte di terzi per far fronte alla vita quotidiana e scolastica, portatore di handicap in situazione di gravità, nella prima fase della vita, quando sottoposto ad interventi chirurgici plurimi e successivamente portatore di handicap non grave, per miglioramento delle condizioni cliniche, ma bisognevole di indennità di frequenza (già riconosciuta da parte della commissione nella seduta del 18.04.2019 e CP_1 poi revocata nelle seduta del 14.04.2021). Tanto descritto, si ritiene che il soggetto fosse bisognevole del beneficio dell'accompagnamento e riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità, nel periodo dal 04.03.19, domanda amministrativa, al 14.04.21, data visita di revisione e bisognevole del beneficio dell'indennità di frequenza ma non dell'accompagnamento e portatore di handicap, a decorrere dal 14.04.21 data della visita di revisione.
(…) CONCLUSIONI MEDICO-LEGALI E RISPOSTA AI QUESITI Il minore di anni 6 è affetto da: “ANO IMPERFORATO TRATTATO Persona_1
CON INTERVENTO DI COLOSTOMIA SUL SIGMA E SUCCESSIVA ANORETTOPLASTICA. ESITI INTERVENTO PER IPOSPADIA. RITARDO GLOBALE
DELLO SPM CON PARTICOLARE COMPROMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE VERBALE”. Tenuto conto del sesso, dell'età e delle sue attitudini il suddetto quadro morboso rende il periziato:
INVALIDO CON DIFFICOLTÀ PERSISTENTI A SVOLGERE I COMPITI E LE
FUNZIONI PROPRIE DELL'ETÀ, CON NECESSITÀ DI ASSISTENZA CONTINUA (art. 1 L. 21.11.1988, n. 508) E , ai Controparte_4 sensi dell'art. 3, comma 3, L. 05.02.1992, n. 104 ” nel periodo dal 04.03.2019 al 14.04.2021
MINORE INVALIDO CIVILE, CON DIFFICOLTA' PERSISTENTI A SVOLGERE I COMPITI E LE FUNZIONI PROPRIE DELLA SUA ETA' (L. 118/71 L. 289/90) – INDENNITÀ DI FREQUENZA E PORTATORE DI HANDICAP, ai sensi dell'art. 3, comma
1, L. 05.02.1992, n. 104”, con decorrenza dal 14.04.2021.” Le conclusioni dell'ausiliario, che si hanno qui per ripetute, sorrette da valide e circostanziate motivazioni, possono essere integralmente recepite da questo giudicante, ai fini della negativa valutazione del presupposto sanitario per il riconoscimento della prestazione qui controversa.
Nulla orienta, in altri termini, per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Le spese di CTU sono liquidate a carico di come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e riconosce l'istante invalido con difficoltà persistenti a Persona_1 svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, con necessità di assistenza continua (art. 1 l. 21.11.1988, n. 508) e portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 05.02.1992, n. 104 nel periodo dal 04.03.2019 al 14.04.2021; invalido civile, con difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua eta' (l. 118/71
l. 289/90) e con beneficio dell'indennità di frequenza e portatore di handicap, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lg. 05.02.1992, n. 104, con decorrenza dal 14.04.2021;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00 oltre spese CP_1 generali, iva e cpa come per legge con attribuzione;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso in Santa Maria C.V., data di deposito
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Rosa Capasso