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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/10/2025, n. 4531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4531 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 9476/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, nella persona del Giudicedott.ssa Simonetta
Bruno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 9476 del ruolo generale dell'anno 2022 e promosso da:
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Curatore dott.ssa , rappresentato e difeso dagli avv. Bonini Matteo ed elettivamente Controparte_2
domiciliato presso il suo studio sito in Brescia, Via Vittorio Emanuele II, n. 1 in forza di procura presente in atti;
-Attore-
Contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Colombo Enrico ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, Via Sigieri 1 in forza di procura presente in atti;
-Convenuto-
OGGETTO: Azione revocatoria fallimentare ex art. 67 l.fall.
CONCLUSIONI
Come da fogli depositati telematicamente per l'udienza del 10.4.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha convenuto Controparte_1
in giudizio la società al fine di ottenere pronuncia di inefficacia ai sensi degli Controparte_3
artt. 67, comma II e 69-bis l.f., dei pagamenti per complessivi € 57.802,75, eseguiti rispettivamente per € 3.500,00 in data 18.10.2018, per € 2.292,00 in data 9.11.2018, per €3.917,57 in data 20.11.2018, per € 6.092,19 in data 30.11.2018, per € 6.925,72 in data 7.12.2018, per € 10.242,11 in data 17.12.2018, per € 9.149,85 in data 25.1.2019, per € 3.630,05 in data 30.1.2019, per € 3.258,80 in data 8.2.2019, per € 2.630,21 in data 5.3.2019 ed infine € 6.164,25 in data 20.3.2019 dalla società in favore della società chiedendo conseguentemente la CP_1 Controparte_3
restituzione al della somma complessiva, oltre interessi dalla domanda al saldo. CP_1
Parte attrice, nell'atto introduttivo, ha dedotto quanto segue:
- con ricorso ex art. 161, comma VI l.f., depositato in data 4.4.2019, ha Controparte_1 chiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva, iscritta in data 5.4.2019 presso il Registro delle Imprese;
- con atto depositato in data 12.09.2019, la società ha rinunciato alla domanda di concordato preventivo e, conseguentemente, con provvedimento datato 13.9.2019, il Tribunale di Brescia ha dichiarato l'improcedibilità della domanda di concordato preventivo;
- che in data 26.09.2019 ha provveduto al deposito di istanza di fallimento in proprio presso il
Tribunale di Brescia, il quale ha provveduto alla declaratoria di fallimento in data 4.10.2019, nominando Curatore la dott.ssa ; Controparte_2
- che il Curatore ha constatato che nei sei mesi antecedenti al deposito della domanda di concordato preventivo, aveva effettuato pagamenti in favore di Controparte_1 Controparte_3 per un totale di € 57.802,75;
[...]
- che sussistono tutti i presupposti per l'esperimento dell'azione revocatoria fallimentare ex art. 67, comma II, l.f. atteso che, in relazione al presupposto oggettivo, tutti i pagamenti risultano essere espletati nell'arco temporale dal 18.10.2018 al 20.3.2019, cioè nei sei mesi antecedenti il deposito della domanda di concordato;
-che, in relazione al presupposto soggettivo della scientia decoctionis, l'accipiens aveva piena contezza della situazione di decozione di avendo già provveduto ad inoltrarle via mail CP_1
diversi solleciti di pagamento delle fatture insolute e che a decorrere dal mese di novembre 2018 aveva provveduto a mutare le condizioni di pagamento delle fatture, imponendo a carico di CP_1
il pagamento alla data di emissione delle fatture rispetto alle modalità precedenti le quali
[...] prevedevano il pagamento delle fatture “a mezzo ricevuta bancaria a 30/60 giorni dalla data della fattura entro la fine del mese di scadenza”.
Si è costituita in giudizio la società mediante comparsa di costituzione e Controparte_3
risposta depositata il 16.11.2023, chiedendo il rigetto della domanda avversaria e deducendo quanto segue:
- che non sussistono i presupposti di cui all'art. 67, comma II l.f., difettando gli indici sintomatici dell'insolvenza, quali la pendenza di procedure esecutive e di protesti nei confronti della società poi fallita;
- che il mutamento delle modalità di pagamento, non era stato improvviso, dal momento che già nel marzo 2018 alcune fatture erano state già modificate in tal senso e costituiva un metodo organizzativo sistematicamente adottato nei confronti della clientela per tutelare l'azienda stessa di fronte ai ritardi di pagamento della clientela, senza per questo assurgere ad elementum principis circa la conoscenza di uno stato di decozione;
- che non rileva il diverso metodo di pagamento indicato nelle fatture, ovvero bonifico bancario anziché ricevuta bancaria posto che è la stessa parte attrice a produrre estratti conto dai quali risulta che pagava tramite bonifici, anche se la fattura prevedeva la ricevuta bancaria;
CP_1
- che in relazione alla fattura n. 180549 del 14.09.2018 i pagamenti non sarebbero comunque revocabili perché non era ivi previsto il pagamento anticipato.
A seguito di precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. previgente.
***
La domanda formula da è fondata e merita accoglimento. Controparte_1
Risulta pacifico in causa e risulta documentato quanto segue:
- ha presentato domanda di concordato pubblicata in data 05.04.2019 e, a seguito della CP_1
rinuncia della medesima, questo Tribunale ha provveduto alla dichiarazione di fallimento in data
04.10.2019;
- che nei sei mesi antecedenti al deposito della domanda di concordato, e più precisamente nell'intervallo di tempo tra il 09.11.2018 e il 29.03.2019, aveva provveduto al CP_1 pagamento di fatture nei confronti della fornitrice per un ammontare di € Controparte_3
57.802,75.
Si rileva, in punto di diritto, che l'azione revocatoria fallimentare di cui all'art. 67, comma II l.f. prescrive testualmente che “sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”: la ratio della previsione normativa
è assoggettare a revocatoria e, conseguentemente, ad inefficacia tutti quelli atti esperiti dal soggetto poi fallito i quali possano arrecare nocumento alla par condicio creditorum concorsuale.
La fattispecie richiede la sussistenza di plurimi requisiti, oggettivi e soggettivi i quali si sostanziano:
- nel compimento dell'atto nel c.d. “periodo sospetto”, cioè nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento;
- la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore la quale, a differenza di quella di cui al comma
I che assoggettata ad una presunzione iuris tantum di conoscenza in capo al convenuto, prescrive che il Curatore debba provare l'esistenza del presupposto soggettivo della conoscenza da parte del convenuto al tempo in cui è stato concluso l'atto ad opera del debitore;
Quanto alla sussistenza dell'elemento oggettivo, qualora, come nel caso di specie, la dichiarazione di fallimento sia preceduta da una domanda di concordato preventivo, l'art. 69 bis l.f. dispone che il termine per la revocatoria (che in questo caso è di sei mesi) incominci a decorrere dal giorno di pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel Registro delle Imprese: pertanto la decorrenza del periodo sospetto deve essere individuata nel giorno di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese (nella specie il 05.04.2019), ai sensi dell'art. 69 bis l.f. e in conformità al principio di consecuzione delle procedure concorsuali, codificato dalla giurisprudenza di legittimità: “In tema di azioni revocatorie fallimentari, in caso di consecutio tra procedure concorsuali, il computo a ritroso del periodo sospetto decorre dalla prima di esse;
ciò in quanto la consecuzione tra procedure è un fenomeno generalissimo consistente nel collegamento tra procedure di qualsiasi tipo (non necessariamente tra procedure minori e fallimento – ipotesi che trova nell'art.
69 bis, comma secondo, L.F., con riferimento però alle sole procedure di concordato preventivo aperte dopo l'entrata in vigore della L. 134/2012, di conversione del D.L. 83/2012, la sua consacrazione – ma anche tra procedure minori), volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell'impresa, sia essa di crisi o insolvenza, trattandosi di una distinzione di grado del medesimo fenomeno in base al quale le varie procedure restano avvinte da un rapporto di continuità causale ed unità concettuale (anche, purché lo iato temporale non sia irragionevole, non necessariamente di rigorosa continuità cronologica) in una logica unitaria che consente di saldare i presidi di tutela insorti con la prima procedura a vantaggio dei creditori concorsuali riaggregati alla seconda” (cfr. Cass. Civ., 28 aprile 2022, n. 13367).
Nella specie, i pagamenti ad opera di verso sono avvenuti nel CP_1 CP_3 CP_3
periodo tra il 18.10.2018 ed il 20.03.2019, ovverosia entro il periodo sospetto di cui all'art. 69 bis l.f., posto che, essendo stato il fallimento intervenuto in seguito ad un esito negativo della CP_1
procedura concordataria, è dalla data del 05.04.2019 di proposizione della domanda di concordato che deve computarsi il dies a quo del periodo in questione.
Quanto all'elemento soggettivo della “scientia decoctionis”, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribadito che “il Curatore può dimostrare l'effettiva conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo, anche attraverso il ricorso a presunzioni: in tal caso, è compito del giudice selezionare con attenzione gli elementi indiziari che presentano una potenziale efficacia probatoria, sottoponendoli poi a una valutazione complessiva, che dovrà fornire una certezza logica circa lo stato soggettivo di consapevolezza, ovvero la scientia decoctionis. Questa consapevolezza si considera sussistente quando la probabilità che il terzo fosse a conoscenza dello stato di insolvenza trova fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) specifiche in cui il terzo operava” (Cass. Civ., Sez. I, 28 aprile 2025, n.
11145; Cass. Civ. 27070/2022).
Sul punto risulta agli atti che il rapporto tra e ha cominciato ad CP_1 Controparte_3 incrinarsi nel settembre 2018 in cui quest'ultima, stante il fatto che alcune fatture erano rimaste insolute, ha operato dei solleciti via mail nelle date del 07.09.2018 e del 12.09.2018 finendo poi col mutare le condizioni di pagamento nel novembre 2018, le quali passavano dall'essere a mezzo ricevuta bancaria a 30/60 giorni, al bonifico bancario da effettuarsi con scadenza nella data di emissione della fattura, con evidente dimostrazione, quanto meo presuntivo, di conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava . CP_1
In particolare, un tale cambiamento nelle modalità di pagamento delle fatture, se inserito in uno scenario fattuale in cui la stessa aveva dapprima adoperato dei solleciti per Controparte_3
degli insolute, costituisce un elemento quanto meno indiziario circa la progressiva sfiducia di questa nelle capacità solutorie di cautelandosi dal rischio di nuove inadempienze. CP_1
In questo quadro risultano infondati gli assunti di parte convenuta per cui “il mutamento delle condizioni di pagamento costituirebbe prassi adottata da per tutelarsi da Controparte_3 inadempimenti della clientela” tale da assurgere al rango di “termine d'uso”, in quanto parte convenuta avrebbe dovuto fornire prova di tale prassi, mentre non ha prodotto alcuna ulteriore fattura attestante la suddetta prassi.
Né assumere rilevanza nel quadro delineato l'assunto secondo cui “già nel marzo 2018 la convenuta avrebbe emesso fatture nei confronti di con previsione di pagamento alla data di CP_1 emissione della fattura”: infatti le fatture richiamata da parte convenuta nel proprio atto di costituzione smentiscono tale assunto.
Infatti la fattura n. 180126 del 1.03.2018 prevede quali scadenze di pagamento le date del 5.4.2018 e del 5.5.2018, la fattura n. 180180 del 19.3.2018 prevede quali scadenze di pagamento la data del
5.6.2018; la fattura n. 180254 del 18.4.2018 prevede quali scadenze di pagamento la data del 5.7.2018 ed infine la fattura n. 180307 del 10.5.2018 prevede quali scadenze di pagamento le date del 5.8.2018, del 5.9.2018 e del 5.10.2018.
Trattasi pertanto di fatture che non prevedono il pagamento contestuale all'emissione della fattura.
Con riferimento, in particolare, alla fattura 180549 del 14.9.2018, si precisa che i relativi pagamenti in date 18.10.2018 e 30.11.2018 vanno revocati in quanto sono avvenuti in epoca in cui la convenuta aveva conoscenza dello stato di insolvenza di , essendosi già verificati insoluti e correlati CP_1
solleciti di pagamento;
oltretutto per il pagamento in data 30.11.2018 erano già mutate le condizioni di pagamento. In conclusione, risultano integrati i requisiti oggettivo e soggettivo previsti dall'art. 67, comma II,
l.f..
Ne consegue l'accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare.
Va pertanto dichiara l'inefficacia ai sensi dell'art. 67, comma II l.f. dei pagamenti per complessivi €
57.802,75 eseguiti rispettivamente per € 3.500,00 in data 18.10.2018, per € 2.292,00 in data
9.11.2018, per € 3.917,57 in data 20.11.2018, per € 6.092,19 in data 30.11.2018, per € 6.925,72 in data 7.12.2018, per € 10.242,11 in data 17.12.2018, per € 9.149,85 in data 25.1.2019, per € 3.630,05 in data 30.1.2019, per € 3.258,80 in data 8.2.2019, per € 2.630,21 in data 5.3.2019 ed infine €
6.164,25 in data 20.3.2019 dalla società in favore della CP_1 Controparte_3
Per l'effetto, va condannata a pagare a la somma Controparte_3 Controparte_1 di € 57.802,75, oltre interessi legali dalla notifica dell'atto di citazione, avvenuta in data 23.08.2022
e sino al saldo.
La pronuncia sulle spese di lite, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara, nei confronti della massa dei creditori di , Controparte_1
l'inefficacia ai sensi dell'art. 67, comma II l.f. dei pagamenti per complessivi € 57.802,75 dalla società a favore della società CP_1 Controparte_3
- per l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, a pagare al la somma di € 57.802,75, oltre CP_1 Controparte_1
interessi legali dalla data del 23.08.2022 e sino al saldo;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_3
rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice che liquida in Euro 7.100,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura pari al 15% del compenso liquidato, e agli accessori di legge.
Così deciso in Brescia, il 25.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simonetta Bruno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, nella persona del Giudicedott.ssa Simonetta
Bruno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 9476 del ruolo generale dell'anno 2022 e promosso da:
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Curatore dott.ssa , rappresentato e difeso dagli avv. Bonini Matteo ed elettivamente Controparte_2
domiciliato presso il suo studio sito in Brescia, Via Vittorio Emanuele II, n. 1 in forza di procura presente in atti;
-Attore-
Contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Colombo Enrico ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, Via Sigieri 1 in forza di procura presente in atti;
-Convenuto-
OGGETTO: Azione revocatoria fallimentare ex art. 67 l.fall.
CONCLUSIONI
Come da fogli depositati telematicamente per l'udienza del 10.4.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha convenuto Controparte_1
in giudizio la società al fine di ottenere pronuncia di inefficacia ai sensi degli Controparte_3
artt. 67, comma II e 69-bis l.f., dei pagamenti per complessivi € 57.802,75, eseguiti rispettivamente per € 3.500,00 in data 18.10.2018, per € 2.292,00 in data 9.11.2018, per €3.917,57 in data 20.11.2018, per € 6.092,19 in data 30.11.2018, per € 6.925,72 in data 7.12.2018, per € 10.242,11 in data 17.12.2018, per € 9.149,85 in data 25.1.2019, per € 3.630,05 in data 30.1.2019, per € 3.258,80 in data 8.2.2019, per € 2.630,21 in data 5.3.2019 ed infine € 6.164,25 in data 20.3.2019 dalla società in favore della società chiedendo conseguentemente la CP_1 Controparte_3
restituzione al della somma complessiva, oltre interessi dalla domanda al saldo. CP_1
Parte attrice, nell'atto introduttivo, ha dedotto quanto segue:
- con ricorso ex art. 161, comma VI l.f., depositato in data 4.4.2019, ha Controparte_1 chiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva, iscritta in data 5.4.2019 presso il Registro delle Imprese;
- con atto depositato in data 12.09.2019, la società ha rinunciato alla domanda di concordato preventivo e, conseguentemente, con provvedimento datato 13.9.2019, il Tribunale di Brescia ha dichiarato l'improcedibilità della domanda di concordato preventivo;
- che in data 26.09.2019 ha provveduto al deposito di istanza di fallimento in proprio presso il
Tribunale di Brescia, il quale ha provveduto alla declaratoria di fallimento in data 4.10.2019, nominando Curatore la dott.ssa ; Controparte_2
- che il Curatore ha constatato che nei sei mesi antecedenti al deposito della domanda di concordato preventivo, aveva effettuato pagamenti in favore di Controparte_1 Controparte_3 per un totale di € 57.802,75;
[...]
- che sussistono tutti i presupposti per l'esperimento dell'azione revocatoria fallimentare ex art. 67, comma II, l.f. atteso che, in relazione al presupposto oggettivo, tutti i pagamenti risultano essere espletati nell'arco temporale dal 18.10.2018 al 20.3.2019, cioè nei sei mesi antecedenti il deposito della domanda di concordato;
-che, in relazione al presupposto soggettivo della scientia decoctionis, l'accipiens aveva piena contezza della situazione di decozione di avendo già provveduto ad inoltrarle via mail CP_1
diversi solleciti di pagamento delle fatture insolute e che a decorrere dal mese di novembre 2018 aveva provveduto a mutare le condizioni di pagamento delle fatture, imponendo a carico di CP_1
il pagamento alla data di emissione delle fatture rispetto alle modalità precedenti le quali
[...] prevedevano il pagamento delle fatture “a mezzo ricevuta bancaria a 30/60 giorni dalla data della fattura entro la fine del mese di scadenza”.
Si è costituita in giudizio la società mediante comparsa di costituzione e Controparte_3
risposta depositata il 16.11.2023, chiedendo il rigetto della domanda avversaria e deducendo quanto segue:
- che non sussistono i presupposti di cui all'art. 67, comma II l.f., difettando gli indici sintomatici dell'insolvenza, quali la pendenza di procedure esecutive e di protesti nei confronti della società poi fallita;
- che il mutamento delle modalità di pagamento, non era stato improvviso, dal momento che già nel marzo 2018 alcune fatture erano state già modificate in tal senso e costituiva un metodo organizzativo sistematicamente adottato nei confronti della clientela per tutelare l'azienda stessa di fronte ai ritardi di pagamento della clientela, senza per questo assurgere ad elementum principis circa la conoscenza di uno stato di decozione;
- che non rileva il diverso metodo di pagamento indicato nelle fatture, ovvero bonifico bancario anziché ricevuta bancaria posto che è la stessa parte attrice a produrre estratti conto dai quali risulta che pagava tramite bonifici, anche se la fattura prevedeva la ricevuta bancaria;
CP_1
- che in relazione alla fattura n. 180549 del 14.09.2018 i pagamenti non sarebbero comunque revocabili perché non era ivi previsto il pagamento anticipato.
A seguito di precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. previgente.
***
La domanda formula da è fondata e merita accoglimento. Controparte_1
Risulta pacifico in causa e risulta documentato quanto segue:
- ha presentato domanda di concordato pubblicata in data 05.04.2019 e, a seguito della CP_1
rinuncia della medesima, questo Tribunale ha provveduto alla dichiarazione di fallimento in data
04.10.2019;
- che nei sei mesi antecedenti al deposito della domanda di concordato, e più precisamente nell'intervallo di tempo tra il 09.11.2018 e il 29.03.2019, aveva provveduto al CP_1 pagamento di fatture nei confronti della fornitrice per un ammontare di € Controparte_3
57.802,75.
Si rileva, in punto di diritto, che l'azione revocatoria fallimentare di cui all'art. 67, comma II l.f. prescrive testualmente che “sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”: la ratio della previsione normativa
è assoggettare a revocatoria e, conseguentemente, ad inefficacia tutti quelli atti esperiti dal soggetto poi fallito i quali possano arrecare nocumento alla par condicio creditorum concorsuale.
La fattispecie richiede la sussistenza di plurimi requisiti, oggettivi e soggettivi i quali si sostanziano:
- nel compimento dell'atto nel c.d. “periodo sospetto”, cioè nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento;
- la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore la quale, a differenza di quella di cui al comma
I che assoggettata ad una presunzione iuris tantum di conoscenza in capo al convenuto, prescrive che il Curatore debba provare l'esistenza del presupposto soggettivo della conoscenza da parte del convenuto al tempo in cui è stato concluso l'atto ad opera del debitore;
Quanto alla sussistenza dell'elemento oggettivo, qualora, come nel caso di specie, la dichiarazione di fallimento sia preceduta da una domanda di concordato preventivo, l'art. 69 bis l.f. dispone che il termine per la revocatoria (che in questo caso è di sei mesi) incominci a decorrere dal giorno di pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel Registro delle Imprese: pertanto la decorrenza del periodo sospetto deve essere individuata nel giorno di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese (nella specie il 05.04.2019), ai sensi dell'art. 69 bis l.f. e in conformità al principio di consecuzione delle procedure concorsuali, codificato dalla giurisprudenza di legittimità: “In tema di azioni revocatorie fallimentari, in caso di consecutio tra procedure concorsuali, il computo a ritroso del periodo sospetto decorre dalla prima di esse;
ciò in quanto la consecuzione tra procedure è un fenomeno generalissimo consistente nel collegamento tra procedure di qualsiasi tipo (non necessariamente tra procedure minori e fallimento – ipotesi che trova nell'art.
69 bis, comma secondo, L.F., con riferimento però alle sole procedure di concordato preventivo aperte dopo l'entrata in vigore della L. 134/2012, di conversione del D.L. 83/2012, la sua consacrazione – ma anche tra procedure minori), volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell'impresa, sia essa di crisi o insolvenza, trattandosi di una distinzione di grado del medesimo fenomeno in base al quale le varie procedure restano avvinte da un rapporto di continuità causale ed unità concettuale (anche, purché lo iato temporale non sia irragionevole, non necessariamente di rigorosa continuità cronologica) in una logica unitaria che consente di saldare i presidi di tutela insorti con la prima procedura a vantaggio dei creditori concorsuali riaggregati alla seconda” (cfr. Cass. Civ., 28 aprile 2022, n. 13367).
Nella specie, i pagamenti ad opera di verso sono avvenuti nel CP_1 CP_3 CP_3
periodo tra il 18.10.2018 ed il 20.03.2019, ovverosia entro il periodo sospetto di cui all'art. 69 bis l.f., posto che, essendo stato il fallimento intervenuto in seguito ad un esito negativo della CP_1
procedura concordataria, è dalla data del 05.04.2019 di proposizione della domanda di concordato che deve computarsi il dies a quo del periodo in questione.
Quanto all'elemento soggettivo della “scientia decoctionis”, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribadito che “il Curatore può dimostrare l'effettiva conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo, anche attraverso il ricorso a presunzioni: in tal caso, è compito del giudice selezionare con attenzione gli elementi indiziari che presentano una potenziale efficacia probatoria, sottoponendoli poi a una valutazione complessiva, che dovrà fornire una certezza logica circa lo stato soggettivo di consapevolezza, ovvero la scientia decoctionis. Questa consapevolezza si considera sussistente quando la probabilità che il terzo fosse a conoscenza dello stato di insolvenza trova fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) specifiche in cui il terzo operava” (Cass. Civ., Sez. I, 28 aprile 2025, n.
11145; Cass. Civ. 27070/2022).
Sul punto risulta agli atti che il rapporto tra e ha cominciato ad CP_1 Controparte_3 incrinarsi nel settembre 2018 in cui quest'ultima, stante il fatto che alcune fatture erano rimaste insolute, ha operato dei solleciti via mail nelle date del 07.09.2018 e del 12.09.2018 finendo poi col mutare le condizioni di pagamento nel novembre 2018, le quali passavano dall'essere a mezzo ricevuta bancaria a 30/60 giorni, al bonifico bancario da effettuarsi con scadenza nella data di emissione della fattura, con evidente dimostrazione, quanto meo presuntivo, di conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava . CP_1
In particolare, un tale cambiamento nelle modalità di pagamento delle fatture, se inserito in uno scenario fattuale in cui la stessa aveva dapprima adoperato dei solleciti per Controparte_3
degli insolute, costituisce un elemento quanto meno indiziario circa la progressiva sfiducia di questa nelle capacità solutorie di cautelandosi dal rischio di nuove inadempienze. CP_1
In questo quadro risultano infondati gli assunti di parte convenuta per cui “il mutamento delle condizioni di pagamento costituirebbe prassi adottata da per tutelarsi da Controparte_3 inadempimenti della clientela” tale da assurgere al rango di “termine d'uso”, in quanto parte convenuta avrebbe dovuto fornire prova di tale prassi, mentre non ha prodotto alcuna ulteriore fattura attestante la suddetta prassi.
Né assumere rilevanza nel quadro delineato l'assunto secondo cui “già nel marzo 2018 la convenuta avrebbe emesso fatture nei confronti di con previsione di pagamento alla data di CP_1 emissione della fattura”: infatti le fatture richiamata da parte convenuta nel proprio atto di costituzione smentiscono tale assunto.
Infatti la fattura n. 180126 del 1.03.2018 prevede quali scadenze di pagamento le date del 5.4.2018 e del 5.5.2018, la fattura n. 180180 del 19.3.2018 prevede quali scadenze di pagamento la data del
5.6.2018; la fattura n. 180254 del 18.4.2018 prevede quali scadenze di pagamento la data del 5.7.2018 ed infine la fattura n. 180307 del 10.5.2018 prevede quali scadenze di pagamento le date del 5.8.2018, del 5.9.2018 e del 5.10.2018.
Trattasi pertanto di fatture che non prevedono il pagamento contestuale all'emissione della fattura.
Con riferimento, in particolare, alla fattura 180549 del 14.9.2018, si precisa che i relativi pagamenti in date 18.10.2018 e 30.11.2018 vanno revocati in quanto sono avvenuti in epoca in cui la convenuta aveva conoscenza dello stato di insolvenza di , essendosi già verificati insoluti e correlati CP_1
solleciti di pagamento;
oltretutto per il pagamento in data 30.11.2018 erano già mutate le condizioni di pagamento. In conclusione, risultano integrati i requisiti oggettivo e soggettivo previsti dall'art. 67, comma II,
l.f..
Ne consegue l'accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare.
Va pertanto dichiara l'inefficacia ai sensi dell'art. 67, comma II l.f. dei pagamenti per complessivi €
57.802,75 eseguiti rispettivamente per € 3.500,00 in data 18.10.2018, per € 2.292,00 in data
9.11.2018, per € 3.917,57 in data 20.11.2018, per € 6.092,19 in data 30.11.2018, per € 6.925,72 in data 7.12.2018, per € 10.242,11 in data 17.12.2018, per € 9.149,85 in data 25.1.2019, per € 3.630,05 in data 30.1.2019, per € 3.258,80 in data 8.2.2019, per € 2.630,21 in data 5.3.2019 ed infine €
6.164,25 in data 20.3.2019 dalla società in favore della CP_1 Controparte_3
Per l'effetto, va condannata a pagare a la somma Controparte_3 Controparte_1 di € 57.802,75, oltre interessi legali dalla notifica dell'atto di citazione, avvenuta in data 23.08.2022
e sino al saldo.
La pronuncia sulle spese di lite, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara, nei confronti della massa dei creditori di , Controparte_1
l'inefficacia ai sensi dell'art. 67, comma II l.f. dei pagamenti per complessivi € 57.802,75 dalla società a favore della società CP_1 Controparte_3
- per l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, a pagare al la somma di € 57.802,75, oltre CP_1 Controparte_1
interessi legali dalla data del 23.08.2022 e sino al saldo;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_3
rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice che liquida in Euro 7.100,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura pari al 15% del compenso liquidato, e agli accessori di legge.
Così deciso in Brescia, il 25.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simonetta Bruno