Sentenza 25 settembre 2023
Ordinanza collegiale 21 giugno 2024
Rigetto
Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 23/04/2026, n. 3168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3168 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03168/2026REG.PROV.COLL.
N. 02825/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2825 del 2024, proposto da
IA SE, rappresentata e difesa dall'avvocato Belardo Bosco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Formello, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Leonida Carnevale e Claudio Roscioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione seconda) n. 14150/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Formello;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 aprile 2026 il Cons. DA PO e uditi per le parti gli avvocati Bosco Belardo per l’appellante e Roscioni Claudio per il Comune di Formello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IR
La sig.ra SE è proprietaria di un immobile sito in Formello, via Formellese sud km 3,990 (censita al Catasto Urbano al foglio 20, part. 1757), nel quale in data 6 agosto 2009, a seguito di un sopralluogo del Dipartimento Tecnico dell’Edilizia dell’Amministrazione comunale veniva constatata la realizzazione di due unità abitative composte ciascuna da angolo cottura, camera da letto, bagno e ripostiglio; nonché la presenza di un muretto in blocchetti di tufo con recinzione metallica, due pensiline e un gazebo; il tutto realizzato in assenza dei titoli abilitativi richiesti.
A seguito di tali rilievi, il Comune di Formello adottava, in data 20 febbraio 2013, l’ordinanza n. 14/2013 con cui intimava il ripristino dello stato dei luoghi in quanto le opere realizzate risultavano difformi rispetto alla DIA n. 122/97.
Avverso tale provvedimento l’odierna appellante proponeva ricorso dinnanzi al Tar Lazio deducendo i seguenti motivi di impugnazione: 1) le opere realizzate sarebbero riconducibili ad un “restauro conservativo”, la cui realizzazione in assenza di D.I.A. può essere sanzionata solo con una sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art. 37, D.P.R. n. 380/2001; 2) l’ordinanza impugnata non è stata preceduta dalla notifica dell’ordine di sospendere i lavori; 3) la demolizione delle opere non potrebbe essere eseguita senza arrecare pregiudizio alla parte eseguita in conformità.
Il TAR Lazio, Sez. II Stralcio con la pronuncia appellata respingeva il primo ricorso rilevando come: le opere realizzate non possono esser qualificate come “restauro conservativo”, in quanto consistenti nella realizzazione di due unità abitative distaccate dall’abitazione già esistente, con conseguente mutamento della destinazione d’uso dell’opera realizzata con amento di dimensioni da 9,70 m x 7,00 m a 14,00 m x 8,50 m; né tantomeno è stata fornita documentazione idonea a provare la legittimità del muretto di tufo, del gazebo e delle due pensiline realizzate; la notifica dell’ordine di sospensione dei lavori non era necessaria in quanto al momento del sopralluogo le opere erano già completate e comunque tale omissione non inficia la legittimità del provvedimento in quanto riconducibile all’esercizio di un potere vincolato; l’ordinanza risulta adeguatamente motivata sotto il profilo della consistenza degli abusi e delle ragioni giuridiche sottese all’ordine di demolizione, anche alla luce del rinvio “per relationem” agli atti endo-procedimentali.
Avverso tale sentenza è stato proposto appello.
Con l’unico motivo di appello rubricato “1) ERROR IN IUDICANDO: VIOLAZIONE E/O ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 8, 10 e 25, L. 47/85, DELLA L.662/96, ART.2, CO. 60, COSI’COME RECEPITI E MODIFICATI DAL D.P.R. N. 380/2001.VIOLAZIONE DELL’ART.3, COMMA 1, LETT. C), L.380/2001. VIOLAZIONE E/O ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 16 e 19, LEGGE REGIONE LAZIO N.15/2008”, l’appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha ricondotto le opere realizzate nella categoria del “risanamento conservativo” con conseguente applicazione, in assenza del titolo abilitativo prescritto, della sola sanzione pecuniaria e non dell’ordine di demolizione.
Si è costituito in giudizio il Comune di Formello chiedendo il rigetto dell’appello.
All’udienza di smaltimento del 15 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
L’appello è infondato.
Preliminarmente, è opportuno sottolineare come la giurisprudenza abbia avuto più volte occasione di specificare come gli interventi di risanamento conservativo siano caratterizzati da opere che non comportano modifiche sostanziali all’assetto edilizio preesistete e che non alterano la struttura dell'edificio, nonché la distribuzione interna della superficie. Diversamente, gli interventi di ristrutturazione edilizia comprendono l’esecuzione di lavori consistenti nel ripristino o nella sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, ovvero nella eliminazione, modificazione e inserimento di nuovi elementi ed impianti (Cfr. Cons. St. sez. II, 3 novembre 2023, n. 9524; Cons. St., sez. V, 8 febbraio 2022, n. 901; Cons. St. sez. VI, 24 novembre 2022, n. 10360; Cons. St. sez. VI, 6 ottobre 2020, n. 5902).
Ed invero, l’opera realizzata, così per come comprovato dalle stesse dichiarazioni di parte appellante e dalla documentazione, anche fotografica, versata in atti risulta composta da: 1) cambio di destinazione d’uso di un locale autorizzato a garage e trasformato in due abitazioni con amento di dimensioni da 9,70 m x 7,00 m a 14,00 m x 8,50 m; 2) realizzazione di un muretto in blocchetti di tufo con sovrastante recinzione metallica delimitante i giardini delle due abitazioni; 3) realizzazione sulla facciata principale di due pensiline e di un gazebo all’interno della copertura piana del fabbricato.
Alla luce di tali elementi l’opera risulta priva dei caratteri del risanamento conservativo in quanto da un lato ha determinato un ampliamento dell’esistente fabbricato da 70 m x 7,00 m a 14,00 m x 8,50 m; dall’altro il cambio di destinazione d'uso da cantina o garage a civile abitazione, prevedendo un aumento del carico urbanistico, rientra tra gli interventi edilizi per i quali è necessario il rilascio del permesso di costruire, la cui assenza giustifica l’adozione dell’ordine di demolizione (Cfr. ad es. Cons. St. sez. II, 22 aprile 2024, n. 3645).
Per le ragioni esposte l’appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
BI RA, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
DA PO, Consigliere, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| DA PO | BI RA |
IL SEGRETARIO