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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIII, sentenza 20/02/2026, n. 2619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2619 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2619/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZANETTI MASSIMO, Presidente e Relatore
PEDICINI ETTORE, Giudice
PEZZELLA PIO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5072/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar, 14 00142 Roma RM Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio - Via Cristoforo Colombo, 426 C/d 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dr.Email_5
Camera Di Commercio Roma - Via De Burro', 147 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_6
Consorzio Di Bonifica Litorale Nord - 96447340587
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259014350501000 IVA-ALIQUOTE
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1910/2026 depositato il 19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La società denominata in epigrafe ha impugnato l'avviso di intimazione in oggetto, notificatole da ADER in data 14.2.2025, e le cartelle richiamate nel dettaglio del debito, notificando il ricorso ad ADER ed anche agli enti impositori.
A fondamento del ricorso ha posto i motivi che possono essere così sintetizzati:
L'intimazione di pagamento si basa su crediti tributari che, in mancanza di regolare notificazione delle cartelle di pagamento e di atti successivi interruttivi della prescrizione sono da ritenere estinti;
in particolare si è verificata – a dire della ricorrente la prescrizione decennale per crediti risalenti agli anni 2013 e 2014 e la prescrizione quinquennale per crediti del 2015, 2017 e 2019;
la tardività della notificazione delle cartelle di pagamento, se in ipotesi ritenuta provata, non è stata però effettuata entro i termini di legge, comportando così la decadenza dalla potestà di riscossione.
ADER, il Consorzio di Bonifica, la Camera di Commercio di Roma , l'Agenzia delle Entrate 1 e Agenzia delle
Entrate 3 si sono costituiti in giudizio concludendo per la reiezione del ricorso;
è stata prodotta documentazione per provare la regolare notificazione degli atti presupposti e soprattutto di atti interruttivi della prescrizione ma anche idonei, in quanto non impugnati, a determinare il consolidamento delle pretese tributarie.
°°°
E' opportuno ricordare che secondo consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (tra le più recenti, sentenza n. 6436 depositata l'11 marzo 2025; sentenza 35019 del 2025; 22108 del 2024), l'intimazione di pagamento di cui all'articolo 50 Dpr n. 602/1973, in quanto atto equiparabile all'avviso di mora, deve essere impugnata perché diversamente si consolida la pretesa tributaria.
Ha affermato che se un atto di intimazione notificato non è stato impugnato, la pretesa tributaria si consolida anche con riferimento alla eccezione di prescrizione perché impugnare l'intimazione è un onere e non soltanto una facoltà. In sostanza si potrebbe contestare soltanto la prescrizione successiva.
Va del resto evidenziato che tale giurisprudenza si è anche richiamata ad un importante principio affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite fin dal 2016 (Cass. Sez. U., 17/11/2016, n. 23397, Rv. 641633 - 01) che così ha testualmente stabilito: “Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni
e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via.”
Il focus della sentenza concerneva in realtà il termine di prescrizione ma il principio affermato nelle sue premesse (irretrattabilità del credito in mancanza di impugnazione della intimazione) è stato espressamente ritenuto applicabile a tutte le ipotesi di riscossione coattiva per entrate dello Stato o di enti pubblici.
Ebbene, in ossequio al criterio della ragione più liquida, va subito osservato che, poiché è provato che prima dell'atto di intimazione impugnato con il ricorso qui esaminato alla società ricorrente sono stati notificati una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (notificata il 29.7.2024 a mezzo PEC) ed un altro atto precedente di intimazione di pagamento (notificato il 23.6.2023 mediante deposito nella casa Comunale) aventi per oggetto le medesime pretese tributarie delle cartelle descritte nel dettaglio di pagamento della intimazione ora impugnata che, pacificamente, non sono stati impugnti, si deve ritenere, alla stregua della giurisprudenza richiamata, che i titoli per esigere il pagamento si siano ormai consolidati, senza che l'interessata possa prospettare censure concernenti la fase antecedente alla notificazione di tali atti, ivi compresa l'eccezione di prescrizione.
Astrattamente l'interessata potrebbe certo prospettare fatti estintivi successivi alle comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ed al precedente atto di intimazione non opposti, ma in concreto, considerato il breve periodo di tempo intercorso tra la notificazione di tali atti e quella della notificazione dell'intimazione oggetto del presente giudizio, non è configurabile una prescrizione sopravvenuta. Il ricorso in opposizione va pertanto respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 33
Respinge il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti resistenti liquidate come segue: ad ADER euro 6000,00 per compenso professionale oltre accessori di legg;
alla Agenzia delle
Entrate Roma 3 euro 4000,00 per compenso professionale oltre accessori di legge;
alla Agenzia delle Entrate
Roma 1 euro 300,00 per compenso professionale oltre accessori di legge;
alla Camera di Commercio di
Roma euro 300,00 per compenso professionale oltre accessori di legge;
al Consorzio di Bonifica Litorale
Nord euro 300,00 per compenso professionale oltre accessori di legge.
Roma 18.2.2026 Il Presidente rel.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZANETTI MASSIMO, Presidente e Relatore
PEDICINI ETTORE, Giudice
PEZZELLA PIO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5072/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar, 14 00142 Roma RM Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio - Via Cristoforo Colombo, 426 C/d 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dr.Email_5
Camera Di Commercio Roma - Via De Burro', 147 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_6
Consorzio Di Bonifica Litorale Nord - 96447340587
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259014350501000 IVA-ALIQUOTE
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1910/2026 depositato il 19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La società denominata in epigrafe ha impugnato l'avviso di intimazione in oggetto, notificatole da ADER in data 14.2.2025, e le cartelle richiamate nel dettaglio del debito, notificando il ricorso ad ADER ed anche agli enti impositori.
A fondamento del ricorso ha posto i motivi che possono essere così sintetizzati:
L'intimazione di pagamento si basa su crediti tributari che, in mancanza di regolare notificazione delle cartelle di pagamento e di atti successivi interruttivi della prescrizione sono da ritenere estinti;
in particolare si è verificata – a dire della ricorrente la prescrizione decennale per crediti risalenti agli anni 2013 e 2014 e la prescrizione quinquennale per crediti del 2015, 2017 e 2019;
la tardività della notificazione delle cartelle di pagamento, se in ipotesi ritenuta provata, non è stata però effettuata entro i termini di legge, comportando così la decadenza dalla potestà di riscossione.
ADER, il Consorzio di Bonifica, la Camera di Commercio di Roma , l'Agenzia delle Entrate 1 e Agenzia delle
Entrate 3 si sono costituiti in giudizio concludendo per la reiezione del ricorso;
è stata prodotta documentazione per provare la regolare notificazione degli atti presupposti e soprattutto di atti interruttivi della prescrizione ma anche idonei, in quanto non impugnati, a determinare il consolidamento delle pretese tributarie.
°°°
E' opportuno ricordare che secondo consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (tra le più recenti, sentenza n. 6436 depositata l'11 marzo 2025; sentenza 35019 del 2025; 22108 del 2024), l'intimazione di pagamento di cui all'articolo 50 Dpr n. 602/1973, in quanto atto equiparabile all'avviso di mora, deve essere impugnata perché diversamente si consolida la pretesa tributaria.
Ha affermato che se un atto di intimazione notificato non è stato impugnato, la pretesa tributaria si consolida anche con riferimento alla eccezione di prescrizione perché impugnare l'intimazione è un onere e non soltanto una facoltà. In sostanza si potrebbe contestare soltanto la prescrizione successiva.
Va del resto evidenziato che tale giurisprudenza si è anche richiamata ad un importante principio affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite fin dal 2016 (Cass. Sez. U., 17/11/2016, n. 23397, Rv. 641633 - 01) che così ha testualmente stabilito: “Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni
e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via.”
Il focus della sentenza concerneva in realtà il termine di prescrizione ma il principio affermato nelle sue premesse (irretrattabilità del credito in mancanza di impugnazione della intimazione) è stato espressamente ritenuto applicabile a tutte le ipotesi di riscossione coattiva per entrate dello Stato o di enti pubblici.
Ebbene, in ossequio al criterio della ragione più liquida, va subito osservato che, poiché è provato che prima dell'atto di intimazione impugnato con il ricorso qui esaminato alla società ricorrente sono stati notificati una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (notificata il 29.7.2024 a mezzo PEC) ed un altro atto precedente di intimazione di pagamento (notificato il 23.6.2023 mediante deposito nella casa Comunale) aventi per oggetto le medesime pretese tributarie delle cartelle descritte nel dettaglio di pagamento della intimazione ora impugnata che, pacificamente, non sono stati impugnti, si deve ritenere, alla stregua della giurisprudenza richiamata, che i titoli per esigere il pagamento si siano ormai consolidati, senza che l'interessata possa prospettare censure concernenti la fase antecedente alla notificazione di tali atti, ivi compresa l'eccezione di prescrizione.
Astrattamente l'interessata potrebbe certo prospettare fatti estintivi successivi alle comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ed al precedente atto di intimazione non opposti, ma in concreto, considerato il breve periodo di tempo intercorso tra la notificazione di tali atti e quella della notificazione dell'intimazione oggetto del presente giudizio, non è configurabile una prescrizione sopravvenuta. Il ricorso in opposizione va pertanto respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 33
Respinge il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti resistenti liquidate come segue: ad ADER euro 6000,00 per compenso professionale oltre accessori di legg;
alla Agenzia delle
Entrate Roma 3 euro 4000,00 per compenso professionale oltre accessori di legge;
alla Agenzia delle Entrate
Roma 1 euro 300,00 per compenso professionale oltre accessori di legge;
alla Camera di Commercio di
Roma euro 300,00 per compenso professionale oltre accessori di legge;
al Consorzio di Bonifica Litorale
Nord euro 300,00 per compenso professionale oltre accessori di legge.
Roma 18.2.2026 Il Presidente rel.