CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Campobasso, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 2, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PAOLITTO LIBERATO, Presidente
MO LA, TO
AMORE PELLEGRINO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 430/2023 depositato il 16/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Campobasso
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Spa - P.IVA_2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 02784202300001326001
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, la società Ricorrente_1 , impugnava il pignoramento presso terzi n° 02784202300001326001, portante crediti tributari e riconducibili all'Agenzia delle Entrate di Riscossione, per la somma complessiva di euro 284.135,87, emesso da A.D.E.R., in ragione del presunto omesso pagamento della somma di € 274.409,37 sulla base di n. 28 cartelle di pagamento.
Valore della lite € 209.323,17.
La ricorrente si oppone all'atto di pignoramento presso terzi n° 02784202300001326001 in ragione dei seguenti motivi:
1) Illegittimità del pignoramento impugnato in quanto carente della indicazione del credito sotteso.
Sostiene che la mancata indicazione dettagliata dei crediti, della loro natura, degli importi, delle relative cartelle e delle date di notifica costituisce grave motivo di illegittimità del pignoramento, da contestare con opposizione agli atti esecutivi.
Difatti, l'atto di pignoramento presso terzi eseguito dall'agente di riscossione ai sensi dell'art. 72-bis D.P.R.
n. 602 del 1973 in sede di esecuzione esattoriale non acquisisce, di per sé solo, la natura di atto pubblico, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2699 e 2700 cod. civ., conservando invece quella di atto processuale di parte.
L'attestazione ivi contenuta delle attività svolte dal funzionario che ha materialmente predisposto l'atto (nella specie, concernente l'allegazione di un elenco contenente l'indicazione delle cartelle di pagamento relative ai crediti posti in riscossione) non è assistita da fede pubblica e non fa piena prova fino a querela di falso, crf. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 26519/2017.
2) Vizi della pretesa tributaria- omessa notifica delle cartelle di pagamento- nullità della procedura- pregressa impugnazione dell'estratto di ruolo- Mancata esibizione degli originali.
Sostiene che qualora l'AD non dovesse provare l'esistenza dei ruoli posti alla base della richiesta di pagamento, firmati dal funzionario, l'atto impugnato sarebbe nullo così come gli atti presupposti. Sottolinea che la notificazione del titolo e della cartella deve essere sempre eseguita mediante relazione sottoscritta e datata dall'ufficiale notificatore apposta in calce all'originale ed alla copia dell'atto, ciò allo scopo della certezza ed integrità dell'atto, comportando diversamente la nullità della notificazione e l'inesistenza giuridica dell'atto.
Informa che, per 10 cartelle di pagamento (n. 02720110004074058, n. 02720110006845761, n.
02720120001368347, n. 02720120004357081, n. 02720120004998882, n. 02720130000609871, n.
02720140000883703, n. 02720150001930740, n. 02720160000047267, n. 02720160000222654) l'AD non sia in possesso della prova della notifica così come accertato nel procedimento innanzi alla Ctp di
Campobasso, definito con sentenza n. 12/18, ed oggi pendente in SA.
3) Decadenza e prescrizione dei tributi e delle sanzioni.
Eccepisce che, il relativo diritto creditorio per i tributi erariali conosciuti per tramite della richiamata impugnazione all'estratto di ruolo (10 cartelle), è decaduto essendo decorso il termine di 5 anni dalla formazione ed in ogni caso prescritto per decorso comunque del termine decennale. Afferma che la Giurisprudenza di Legittimità nonché quella di merito sono ormai concordi nel ritenere che anche i tributi e le imposte di natura erariale si prescrivono nel corso di un quinquennio. E, comunque, trascorso il termine quinquennale, deve ritenersi prescritta la pretesa tributaria per i crediti relativi a interessi e sanzioni oggetto delle cartelle.
4) Nullità della procedura esecutiva per inesistenza giuridica delle notificazioni poste in essere.
La prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale, c.d. CAD, non essendo sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima.
In via istruttoria chiede l'esibizione delle relate di notifica, previsto dall'art. 26, comma 4, D.P.R. 602/73 a garanzia dei diritti del contribuente, per cui la semplice dichiarazione del concessionario non costituisce prova dell'avvenuta notifica.
Conclude chiedendo di accertare l'illegittimità e l'inefficacia della procedura esecutiva azionata con il pignoramento presso terzi n° n° 02784202300001326001, emesso da ADER, in ragione della mancata indicazione dei crediti con consequenziale.
Condannare la resistente al pagamento delle spese e compensi professionali di giudizio maturate, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i compensi.
Si costituisce in giudizio la AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE che, preliminarmente, rileva il difetto di giurisdizione dell'adito giudice, per il principio enunciato da Cass. civ. [ord.], SS.UU., 14-04- 2020,
n. 7822 con la quale si è chiarito che l'impugnazione di atti esecutivi in materia tributaria, compreso il pignoramento presso terzi, sostanzia un'opposizione agli atti esecutivi, quindi, la competenza a conoscere del ricorso è del giudice ordinario, a meno che al contribuente non sia stato notificato alcun atto presupposto e che il pignoramento rappresenti il primo atto in cui l'amministrazione finanziaria manifesti la volontà di procedere alla riscossione di un credito. Puntualizza che alcuni crediti indicati nell'atto opposto non hanno natura tributaria ma appartengono alla giurisdizione ordinaria.
Tale è il caso delle somme iscritte a ruolo da parte dell'INAIL.
Nel caso di specie i crediti di cui alle cartelle 02720220002601324000, 02720220003810223000,
02720230004012778000 sono riferiti a contributi INAIL.
I crediti di cui alla cartella 02720140004798591000 sono riferiti a sanzioni amministrative.
Si deve quindi comunque ritenere l'atto opposto indenne dalla valutazione dell'adito Giudice per la parte dei crediti non oggetto della giurisdizione tributaria .
Eccepisce l'INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTICOLI
19, COMMA 3 E 21 DEL D.LGS N. 546/92 in quanto in data antecedente alla notifica dell'atto oggi impugnato sono stati notificati al contribuente una serie di atti ai quali sono sottesi anche le cartelle di cui oggi si contesta la notifica.
Ciò comporta l'impedimento all'impugnazione così come proposta dalla Ricorrente_1 SRL, secondo le previsioni di cui agli artt. 19 e 21 del d.lgs. 546/92.
Infatti, sarebbe stato onere della contribuente disporre la doglianza di mancata notifica delle cartelle, ovvero altre questioni afferenti al ruolo e alla misura dell'obbligazione ascritta, impugnando l'atto notificato precedentemente.
Ne discende, pertanto, che l'opposizione proposta va dichiarata inammissibile sul punto, risultando ormai incontestabile la pretesa portata dalle cartelle, e la decadenza in capo al contribuente dell'eccezione di mancata notifica degli stessi.
In altri termini, per i giudici della Corte di cassazione, attesa l'omessa impugnazione da parte del contribuente dell'atto prodromico a quello opposto, quest'ultimo non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito. Tali ultimi vizi, dunque, non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'atto successivo, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione di quest'ultimo (cfr SA, sentenze nn. 16641/2011 e 8704/2013).
Gli atti notificati e non impugnati precedentemente al pignoramento sono:
1. notifica delle cartelle di pagamento;
2. comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 02776201400000573000 notificata in data
03.11.2014;
3. preavviso di fermo amministrativo n. 02780201500002185000 notificato in data 23.06.2015;
4. comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02776201600001162000 notificata in data
02.12.2016;
5. comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 02776201800000822000 notificata in data
12.09.2018;
6. comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 02776201800000828000 notificata in data
12.09.2018;
7. intimazione di pagamento n. 02720219000170088000 notificata in data 29.10.2021;
8. preavviso di fermo amministrativo n. 02780202200000862000 notificato in data 06.10.2022;
9. intimazione di pagamento n. 02720239000749583000 notificata in data 13.04.2023.
Osserva che parte ricorrente, con l'istanza di adesione alla definizione agevolata prot. 2018-
ADERISC-2059935 del 19.04.2018 ha manifestato ai sensi del dell'art. 16-bis del Decreto-legge n. 193/2016, la propria volontà di procedere alla definizione agevola dei carichi affidati all'agente della riscossione relativi alla cartella di pagamento n. 02720150001930740000.
Con l'istanza di adesione alla definizione agevolata prot. 2018-ADERISC-6042018 del 21.11.2018 ha manifestato la propria volontà di procedere alla definizione agevola dei carichi affidati all'agente della riscossione (cd. rottamazione ter delle cartelle) di cui alle cartelle di pagamento n. 02720110004074058000,
02720110006845761000, 02720120001368347000, 02720120004357081000, 02720120004998882000,
02720130000609871000, 02720140000883703000, 02720160000222654000, 02720160003943765000,
02720160004874068000, 02720170002692187000, 02720170003069750000, 02720170003466418000, 02720170004132374000, 02720170004132475000, 02720180002689746000.
Con l'istanza di adesione alla definizione agevolata prot. W-2019042901229201 del 29.04.2019 ha manifestato la propria volontà di procedere alla definizione agevola dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui alle cartelle di pagamento n. 02720110004074058000, 02720110006845761000,
02720120001368347000, 02720120004357081000, 02720130000609871000, 02720140000883703000,
02720140004798591000, 02720150001930740000, 02720150004364815000, 02720160000222654000,
02720160003943765000, 02720160004874068000, 02720170002692187000, 02720170003069750000,
02720170003466418000, 02720170004132374000, 02720170004132475000.
Con l'istanza di adesione alla definizione agevolata prot. W-2023042606303942 del 26.04.2023 ha manifestato, ai sensi del dell'art. 16-bis del Decreto-legge n. 193/2016, la propria volontà di procedere alla definizione agevola dei carichi affidati all'agente della riscossione della cartella di pagamento n.
02720220002601324000.
Ne consegue che la proposizione delle istanze in questione ha fatto conseguire l'effetto del riconoscimento del debito di cui all'art 1988 c.c. e la rinuncia alla prescrizione delle pretese, oltre, ovviamente, a fornire conferma della conoscenza del debito da parte del contribuente.
Riferisce anche che parte ricorrente, con la presentazione dell'istanza di rateizzazione prot. n. 74881 del
25.08.2015, abbia fatto conseguire l'effetto del riconoscimento del debito e la rinuncia alla prescrizione delle pretese in relazione alle cartelle 02720110004074058000, 02720110006845761000, 02720120001368347000,
02720120004357081000, 02720120004998882000, 02720130000609871000.
Nel merito, con riferimento ai motivi di ricorso, riguardo il primo motivo di ricorso fa rilevare che il giudizio in
SA concerne solo una parte delle cartelle sottese all'atto oggi impugnato. Infatti con opposizione allibrata al n. R.G. 1512/16 di questa Corte, la Ricorrente_1 ha impugnato gli estratti di ruolo relativi alle summenzionate cartelle.
Dal ricorso si evince che la Ricorrente_1, anche in quell'occasione, s'è lamentata della omessa notifica delle cartelle di pagamento.
Sta di fatto che il giudizio così incardinato si è concluso con la sentenza di parziale accoglimento n. 12/03/18 depositata in data 11.01.2018.
Avverso tale sentenza proponeva appello la società Ricorrente_1 SRL.
Si costituiva in giudizio l'Agente della riscossione con appello incidentale.
Il giudizio si è concluso con la sentenza n. 370/02/21 depositata in data 28.07.21 con cui è stato respinto l'appello della società contribuente ed è stato accolto l'appello dell'Agente della riscossione confermando la legittimità di tutti gli atti di riscossione.
La sentenza è oggetto di ricorso per SA presentato da controparte ed il relativo giudizio è ancora in essere.
Sulla eccezione relativa all'avvenuto accoglimento del ricorso avverso il preavviso di ipoteca esattoriale con la sentenza n. 141/24 e alla avvenuta concessione della sospensione con la ordinanza n. 218/24 ci si riferisce alla sentenza n. 246/1/24 della CGT I° di Campobasso con cui è stato definito il giudizio R.G. 141/24 avente ad oggetto la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 02776202400000204000.
Con la menzionata sentenza è stato accolto il ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 02776202400000204000 per vizi propri di quest'ultima senza nulla statuire sugli atti alla stessa sottesi.
Ad ogni buon conto, anche tale eccezione è priva di qualsivoglia fondamento.
Invero, la sentenza n. 246/1/24 è stata tempestivamente impugnata dall'Agente della riscossione con ricorso
R.G. 182/24 ed il relativo giudizio si è concluso favorevolmente per ADER, come emerge dal dispositivo numero 20/2025 Sez:1 del 24/02/2025 (depositato) con cui la CGT II° del Molise ha accolto l'appello e condannato la Ricorrente_1 al pagamento delle spese di lite.
L'eccezione, inoltre, è inammissibile a seguito di riconoscimento del debito mediante presentazione di tre istanze di definizione agevolata, come ampiamente precisato.
Occorre, inoltre, tener presente che la ricorrente ha presentato istanza di rateizzo in data 13/02/2013 riproposta in proroga il 31/07/2015 per le seguenti cartelle di pagamento: 02720110004074058000-027
20110006845761000-02720120001368347000-02720120004357081000-02720120004998882000-
02720130000609871000
Riguardo il terzo motivo di ricorso l'eccezione, oltre che inammissibile per tardività e per avvenuto riconoscimento del debito a seguito della presentazione di ben tre istanze di definizione agevolata, è totalmente infondata e va rigettata.
Si evidenzia che i crediti erariali si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente.
Ad ogni buon conto, la prescrizione è stata interrotta da parte dell'Ente della riscossione, come da documentazione che si produce da tutti gli atti indicati in precedenza e dalla circostanza che la società ricorrente ha presentato tre istanze di definizione agevolata in data Il 19.04.2018, 21.11.2018, 29.04.2019.
Alcune delle cartelle che controparte asserisce non aver mai ricevuto presentano pagamenti spontanei.
Nel dettaglio: la cartella 02720110004074058000 presenta pagamenti dal 24.04.2013 al 10.11.2022; le cartelle 02720110006845761000, 02720120001368347000, 02720120004998882000, 02720130000609871000 presentano pagamenti dal 24.04.2013 al 16.11.2015; la cartella 02720120004357081000 presenta pagamenti dal 24.04.2013 al 30.04.2023; la cartella 02720180002689746000 presenta un pagamento in acconto del 01.08.2019, oltre alle cartelle che sono oggetto di ricorso per SA.
Per queste ultime la CTR del Molise con la sentenza n. 370/2/21 ha rigettato le medesime eccezioni di controparte ritenendo perfettamente notificate le cartelle in questione.
Ad ogni buon conto, precisa che, per quanto concerne la notifica a mezzo posta, in relazione all'eccepita irregolarità della notifica delle cartelle, appare evidente come la stessa sia destinata a cadere, dal momento che l'iter seguito è assolutamente rispondente alle disposizioni normative in materia.
Per quanto concerne le cartelle notificate dall'Ufficiale di riscossione, dalla documentazione prodotta, si evince che le stesse sono state tutte ritualmente notificate.
Del resto, appare difficile immaginare che, a fronte di tre definizioni agevolate, due istanze di rateizzo e diversi pagamenti spontanei le cartelle non siano nella conoscibilità del contribuente.
Conclude affermando che il rimedio oppositivo azionato dalla parte, attesa l'evidente inconsistenza delle ragioni a sostegno dei motivi di opposizione, integra un vero e proprio abuso del processo e del diritto di difesa, piegato a fini strumentali e dilatori, piuttosto che alla effettiva tutela dei diritti, e per questo di condannare il contribuente, così come disposto dall'art. 96 c.p.c., al risarcimento del danno nei confronti dell'Agente della riscossione, da liquidarsi invia equitativa, anche eventualmente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
3° comma.
In data 30 ottobre 2025, la società ricorrente deposita istanza di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 44 d.lgs.
546/1992 stante quanto statuito dalla Suprema Corte con l'ordinanza che deposita, relativa al procedimento connesso a quello di cui trattasi, e non ritenendo opportuno procedere ulteriormente con la trattazione del
Ricorso, sospesa proprio perché in attesa della pronuncia pregiudiziale.
Chiede di procedere con l'estinzione del giudizio con compensazione di spese stante la particolare complessità della questione trattata e pregiudiziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, vista l'istanza depositata dalla società ricorrente con la quale dichiara che, alla luce di quanto statuito dalla Suprema Corte con l'ordinanza Numero registro generale 6390/2022 depositata il 23/10/2025 relativa al procedimento connesso a quello di cui trattasi, non ritiene opportuno procedere ulteriormente con la trattazione del Ricorso, sospesa proprio perché in attesa della pronuncia pregiudiziale. La suddetta rinuncia, motivata da quanto statuito dalla Suprema Corte di SA con l'ordinanza Numero registro generale 6390/2022 depositata il 23/10/2025, determina, di conseguenza, la cessazione della materia del contendere ex art. 44 del D.Lgs. 546/92. La particolare complessità della questione trattata e pregiudiziale giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Sez. II, così provvede: - dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
- compensa, tra le parti, le spese del giudizio.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 2, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PAOLITTO LIBERATO, Presidente
MO LA, TO
AMORE PELLEGRINO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 430/2023 depositato il 16/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Campobasso
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Spa - P.IVA_2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 02784202300001326001
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, la società Ricorrente_1 , impugnava il pignoramento presso terzi n° 02784202300001326001, portante crediti tributari e riconducibili all'Agenzia delle Entrate di Riscossione, per la somma complessiva di euro 284.135,87, emesso da A.D.E.R., in ragione del presunto omesso pagamento della somma di € 274.409,37 sulla base di n. 28 cartelle di pagamento.
Valore della lite € 209.323,17.
La ricorrente si oppone all'atto di pignoramento presso terzi n° 02784202300001326001 in ragione dei seguenti motivi:
1) Illegittimità del pignoramento impugnato in quanto carente della indicazione del credito sotteso.
Sostiene che la mancata indicazione dettagliata dei crediti, della loro natura, degli importi, delle relative cartelle e delle date di notifica costituisce grave motivo di illegittimità del pignoramento, da contestare con opposizione agli atti esecutivi.
Difatti, l'atto di pignoramento presso terzi eseguito dall'agente di riscossione ai sensi dell'art. 72-bis D.P.R.
n. 602 del 1973 in sede di esecuzione esattoriale non acquisisce, di per sé solo, la natura di atto pubblico, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2699 e 2700 cod. civ., conservando invece quella di atto processuale di parte.
L'attestazione ivi contenuta delle attività svolte dal funzionario che ha materialmente predisposto l'atto (nella specie, concernente l'allegazione di un elenco contenente l'indicazione delle cartelle di pagamento relative ai crediti posti in riscossione) non è assistita da fede pubblica e non fa piena prova fino a querela di falso, crf. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 26519/2017.
2) Vizi della pretesa tributaria- omessa notifica delle cartelle di pagamento- nullità della procedura- pregressa impugnazione dell'estratto di ruolo- Mancata esibizione degli originali.
Sostiene che qualora l'AD non dovesse provare l'esistenza dei ruoli posti alla base della richiesta di pagamento, firmati dal funzionario, l'atto impugnato sarebbe nullo così come gli atti presupposti. Sottolinea che la notificazione del titolo e della cartella deve essere sempre eseguita mediante relazione sottoscritta e datata dall'ufficiale notificatore apposta in calce all'originale ed alla copia dell'atto, ciò allo scopo della certezza ed integrità dell'atto, comportando diversamente la nullità della notificazione e l'inesistenza giuridica dell'atto.
Informa che, per 10 cartelle di pagamento (n. 02720110004074058, n. 02720110006845761, n.
02720120001368347, n. 02720120004357081, n. 02720120004998882, n. 02720130000609871, n.
02720140000883703, n. 02720150001930740, n. 02720160000047267, n. 02720160000222654) l'AD non sia in possesso della prova della notifica così come accertato nel procedimento innanzi alla Ctp di
Campobasso, definito con sentenza n. 12/18, ed oggi pendente in SA.
3) Decadenza e prescrizione dei tributi e delle sanzioni.
Eccepisce che, il relativo diritto creditorio per i tributi erariali conosciuti per tramite della richiamata impugnazione all'estratto di ruolo (10 cartelle), è decaduto essendo decorso il termine di 5 anni dalla formazione ed in ogni caso prescritto per decorso comunque del termine decennale. Afferma che la Giurisprudenza di Legittimità nonché quella di merito sono ormai concordi nel ritenere che anche i tributi e le imposte di natura erariale si prescrivono nel corso di un quinquennio. E, comunque, trascorso il termine quinquennale, deve ritenersi prescritta la pretesa tributaria per i crediti relativi a interessi e sanzioni oggetto delle cartelle.
4) Nullità della procedura esecutiva per inesistenza giuridica delle notificazioni poste in essere.
La prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale, c.d. CAD, non essendo sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima.
In via istruttoria chiede l'esibizione delle relate di notifica, previsto dall'art. 26, comma 4, D.P.R. 602/73 a garanzia dei diritti del contribuente, per cui la semplice dichiarazione del concessionario non costituisce prova dell'avvenuta notifica.
Conclude chiedendo di accertare l'illegittimità e l'inefficacia della procedura esecutiva azionata con il pignoramento presso terzi n° n° 02784202300001326001, emesso da ADER, in ragione della mancata indicazione dei crediti con consequenziale.
Condannare la resistente al pagamento delle spese e compensi professionali di giudizio maturate, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i compensi.
Si costituisce in giudizio la AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE che, preliminarmente, rileva il difetto di giurisdizione dell'adito giudice, per il principio enunciato da Cass. civ. [ord.], SS.UU., 14-04- 2020,
n. 7822 con la quale si è chiarito che l'impugnazione di atti esecutivi in materia tributaria, compreso il pignoramento presso terzi, sostanzia un'opposizione agli atti esecutivi, quindi, la competenza a conoscere del ricorso è del giudice ordinario, a meno che al contribuente non sia stato notificato alcun atto presupposto e che il pignoramento rappresenti il primo atto in cui l'amministrazione finanziaria manifesti la volontà di procedere alla riscossione di un credito. Puntualizza che alcuni crediti indicati nell'atto opposto non hanno natura tributaria ma appartengono alla giurisdizione ordinaria.
Tale è il caso delle somme iscritte a ruolo da parte dell'INAIL.
Nel caso di specie i crediti di cui alle cartelle 02720220002601324000, 02720220003810223000,
02720230004012778000 sono riferiti a contributi INAIL.
I crediti di cui alla cartella 02720140004798591000 sono riferiti a sanzioni amministrative.
Si deve quindi comunque ritenere l'atto opposto indenne dalla valutazione dell'adito Giudice per la parte dei crediti non oggetto della giurisdizione tributaria .
Eccepisce l'INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTICOLI
19, COMMA 3 E 21 DEL D.LGS N. 546/92 in quanto in data antecedente alla notifica dell'atto oggi impugnato sono stati notificati al contribuente una serie di atti ai quali sono sottesi anche le cartelle di cui oggi si contesta la notifica.
Ciò comporta l'impedimento all'impugnazione così come proposta dalla Ricorrente_1 SRL, secondo le previsioni di cui agli artt. 19 e 21 del d.lgs. 546/92.
Infatti, sarebbe stato onere della contribuente disporre la doglianza di mancata notifica delle cartelle, ovvero altre questioni afferenti al ruolo e alla misura dell'obbligazione ascritta, impugnando l'atto notificato precedentemente.
Ne discende, pertanto, che l'opposizione proposta va dichiarata inammissibile sul punto, risultando ormai incontestabile la pretesa portata dalle cartelle, e la decadenza in capo al contribuente dell'eccezione di mancata notifica degli stessi.
In altri termini, per i giudici della Corte di cassazione, attesa l'omessa impugnazione da parte del contribuente dell'atto prodromico a quello opposto, quest'ultimo non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito. Tali ultimi vizi, dunque, non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'atto successivo, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione di quest'ultimo (cfr SA, sentenze nn. 16641/2011 e 8704/2013).
Gli atti notificati e non impugnati precedentemente al pignoramento sono:
1. notifica delle cartelle di pagamento;
2. comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 02776201400000573000 notificata in data
03.11.2014;
3. preavviso di fermo amministrativo n. 02780201500002185000 notificato in data 23.06.2015;
4. comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02776201600001162000 notificata in data
02.12.2016;
5. comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 02776201800000822000 notificata in data
12.09.2018;
6. comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 02776201800000828000 notificata in data
12.09.2018;
7. intimazione di pagamento n. 02720219000170088000 notificata in data 29.10.2021;
8. preavviso di fermo amministrativo n. 02780202200000862000 notificato in data 06.10.2022;
9. intimazione di pagamento n. 02720239000749583000 notificata in data 13.04.2023.
Osserva che parte ricorrente, con l'istanza di adesione alla definizione agevolata prot. 2018-
ADERISC-2059935 del 19.04.2018 ha manifestato ai sensi del dell'art. 16-bis del Decreto-legge n. 193/2016, la propria volontà di procedere alla definizione agevola dei carichi affidati all'agente della riscossione relativi alla cartella di pagamento n. 02720150001930740000.
Con l'istanza di adesione alla definizione agevolata prot. 2018-ADERISC-6042018 del 21.11.2018 ha manifestato la propria volontà di procedere alla definizione agevola dei carichi affidati all'agente della riscossione (cd. rottamazione ter delle cartelle) di cui alle cartelle di pagamento n. 02720110004074058000,
02720110006845761000, 02720120001368347000, 02720120004357081000, 02720120004998882000,
02720130000609871000, 02720140000883703000, 02720160000222654000, 02720160003943765000,
02720160004874068000, 02720170002692187000, 02720170003069750000, 02720170003466418000, 02720170004132374000, 02720170004132475000, 02720180002689746000.
Con l'istanza di adesione alla definizione agevolata prot. W-2019042901229201 del 29.04.2019 ha manifestato la propria volontà di procedere alla definizione agevola dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui alle cartelle di pagamento n. 02720110004074058000, 02720110006845761000,
02720120001368347000, 02720120004357081000, 02720130000609871000, 02720140000883703000,
02720140004798591000, 02720150001930740000, 02720150004364815000, 02720160000222654000,
02720160003943765000, 02720160004874068000, 02720170002692187000, 02720170003069750000,
02720170003466418000, 02720170004132374000, 02720170004132475000.
Con l'istanza di adesione alla definizione agevolata prot. W-2023042606303942 del 26.04.2023 ha manifestato, ai sensi del dell'art. 16-bis del Decreto-legge n. 193/2016, la propria volontà di procedere alla definizione agevola dei carichi affidati all'agente della riscossione della cartella di pagamento n.
02720220002601324000.
Ne consegue che la proposizione delle istanze in questione ha fatto conseguire l'effetto del riconoscimento del debito di cui all'art 1988 c.c. e la rinuncia alla prescrizione delle pretese, oltre, ovviamente, a fornire conferma della conoscenza del debito da parte del contribuente.
Riferisce anche che parte ricorrente, con la presentazione dell'istanza di rateizzazione prot. n. 74881 del
25.08.2015, abbia fatto conseguire l'effetto del riconoscimento del debito e la rinuncia alla prescrizione delle pretese in relazione alle cartelle 02720110004074058000, 02720110006845761000, 02720120001368347000,
02720120004357081000, 02720120004998882000, 02720130000609871000.
Nel merito, con riferimento ai motivi di ricorso, riguardo il primo motivo di ricorso fa rilevare che il giudizio in
SA concerne solo una parte delle cartelle sottese all'atto oggi impugnato. Infatti con opposizione allibrata al n. R.G. 1512/16 di questa Corte, la Ricorrente_1 ha impugnato gli estratti di ruolo relativi alle summenzionate cartelle.
Dal ricorso si evince che la Ricorrente_1, anche in quell'occasione, s'è lamentata della omessa notifica delle cartelle di pagamento.
Sta di fatto che il giudizio così incardinato si è concluso con la sentenza di parziale accoglimento n. 12/03/18 depositata in data 11.01.2018.
Avverso tale sentenza proponeva appello la società Ricorrente_1 SRL.
Si costituiva in giudizio l'Agente della riscossione con appello incidentale.
Il giudizio si è concluso con la sentenza n. 370/02/21 depositata in data 28.07.21 con cui è stato respinto l'appello della società contribuente ed è stato accolto l'appello dell'Agente della riscossione confermando la legittimità di tutti gli atti di riscossione.
La sentenza è oggetto di ricorso per SA presentato da controparte ed il relativo giudizio è ancora in essere.
Sulla eccezione relativa all'avvenuto accoglimento del ricorso avverso il preavviso di ipoteca esattoriale con la sentenza n. 141/24 e alla avvenuta concessione della sospensione con la ordinanza n. 218/24 ci si riferisce alla sentenza n. 246/1/24 della CGT I° di Campobasso con cui è stato definito il giudizio R.G. 141/24 avente ad oggetto la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 02776202400000204000.
Con la menzionata sentenza è stato accolto il ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 02776202400000204000 per vizi propri di quest'ultima senza nulla statuire sugli atti alla stessa sottesi.
Ad ogni buon conto, anche tale eccezione è priva di qualsivoglia fondamento.
Invero, la sentenza n. 246/1/24 è stata tempestivamente impugnata dall'Agente della riscossione con ricorso
R.G. 182/24 ed il relativo giudizio si è concluso favorevolmente per ADER, come emerge dal dispositivo numero 20/2025 Sez:1 del 24/02/2025 (depositato) con cui la CGT II° del Molise ha accolto l'appello e condannato la Ricorrente_1 al pagamento delle spese di lite.
L'eccezione, inoltre, è inammissibile a seguito di riconoscimento del debito mediante presentazione di tre istanze di definizione agevolata, come ampiamente precisato.
Occorre, inoltre, tener presente che la ricorrente ha presentato istanza di rateizzo in data 13/02/2013 riproposta in proroga il 31/07/2015 per le seguenti cartelle di pagamento: 02720110004074058000-027
20110006845761000-02720120001368347000-02720120004357081000-02720120004998882000-
02720130000609871000
Riguardo il terzo motivo di ricorso l'eccezione, oltre che inammissibile per tardività e per avvenuto riconoscimento del debito a seguito della presentazione di ben tre istanze di definizione agevolata, è totalmente infondata e va rigettata.
Si evidenzia che i crediti erariali si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente.
Ad ogni buon conto, la prescrizione è stata interrotta da parte dell'Ente della riscossione, come da documentazione che si produce da tutti gli atti indicati in precedenza e dalla circostanza che la società ricorrente ha presentato tre istanze di definizione agevolata in data Il 19.04.2018, 21.11.2018, 29.04.2019.
Alcune delle cartelle che controparte asserisce non aver mai ricevuto presentano pagamenti spontanei.
Nel dettaglio: la cartella 02720110004074058000 presenta pagamenti dal 24.04.2013 al 10.11.2022; le cartelle 02720110006845761000, 02720120001368347000, 02720120004998882000, 02720130000609871000 presentano pagamenti dal 24.04.2013 al 16.11.2015; la cartella 02720120004357081000 presenta pagamenti dal 24.04.2013 al 30.04.2023; la cartella 02720180002689746000 presenta un pagamento in acconto del 01.08.2019, oltre alle cartelle che sono oggetto di ricorso per SA.
Per queste ultime la CTR del Molise con la sentenza n. 370/2/21 ha rigettato le medesime eccezioni di controparte ritenendo perfettamente notificate le cartelle in questione.
Ad ogni buon conto, precisa che, per quanto concerne la notifica a mezzo posta, in relazione all'eccepita irregolarità della notifica delle cartelle, appare evidente come la stessa sia destinata a cadere, dal momento che l'iter seguito è assolutamente rispondente alle disposizioni normative in materia.
Per quanto concerne le cartelle notificate dall'Ufficiale di riscossione, dalla documentazione prodotta, si evince che le stesse sono state tutte ritualmente notificate.
Del resto, appare difficile immaginare che, a fronte di tre definizioni agevolate, due istanze di rateizzo e diversi pagamenti spontanei le cartelle non siano nella conoscibilità del contribuente.
Conclude affermando che il rimedio oppositivo azionato dalla parte, attesa l'evidente inconsistenza delle ragioni a sostegno dei motivi di opposizione, integra un vero e proprio abuso del processo e del diritto di difesa, piegato a fini strumentali e dilatori, piuttosto che alla effettiva tutela dei diritti, e per questo di condannare il contribuente, così come disposto dall'art. 96 c.p.c., al risarcimento del danno nei confronti dell'Agente della riscossione, da liquidarsi invia equitativa, anche eventualmente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
3° comma.
In data 30 ottobre 2025, la società ricorrente deposita istanza di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 44 d.lgs.
546/1992 stante quanto statuito dalla Suprema Corte con l'ordinanza che deposita, relativa al procedimento connesso a quello di cui trattasi, e non ritenendo opportuno procedere ulteriormente con la trattazione del
Ricorso, sospesa proprio perché in attesa della pronuncia pregiudiziale.
Chiede di procedere con l'estinzione del giudizio con compensazione di spese stante la particolare complessità della questione trattata e pregiudiziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, vista l'istanza depositata dalla società ricorrente con la quale dichiara che, alla luce di quanto statuito dalla Suprema Corte con l'ordinanza Numero registro generale 6390/2022 depositata il 23/10/2025 relativa al procedimento connesso a quello di cui trattasi, non ritiene opportuno procedere ulteriormente con la trattazione del Ricorso, sospesa proprio perché in attesa della pronuncia pregiudiziale. La suddetta rinuncia, motivata da quanto statuito dalla Suprema Corte di SA con l'ordinanza Numero registro generale 6390/2022 depositata il 23/10/2025, determina, di conseguenza, la cessazione della materia del contendere ex art. 44 del D.Lgs. 546/92. La particolare complessità della questione trattata e pregiudiziale giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Sez. II, così provvede: - dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
- compensa, tra le parti, le spese del giudizio.