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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 27/09/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2530 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, in composizione collegiale, in camera di consiglio, in persona di:
Dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Ajello Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione personale e di scioglimento del matrimonio dei coniugi proposta con ricorso congiunto depositato in data 21 agosto 2025
da nato il [...] in [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1
E
nata il [...] in [...] (C.F. Parte_2
C.F._2
Entrambi residenti alla VIA CAIO VALERIO CATULLO N. 7/ 3 TRIESTE (TS) e
Rappresentanti e difesi dall'avv. Paola Valle presso il cui studio in Trieste hanno eletto domicilio con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione personale dei coniugi
I Ricorrenti congiuntamente hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale alle seguenti condizioni.
CONDIZIONI PER LA SEPARAZIONE
1) autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Casa coniugale: la casa coniugale, di proprietà di , con il presente Parte_1 ricorso viene ceduta a che se ne accolla il mutuo residuo e che viene Parte_2
a lei assegnata e rimarrà nel suo esclusivo godimento;
l'ha già rilasciata a Parte_1 luglio 2025 e si impegna quanto prima e comunque entro il 31/12/2025 a trasferire altrove la propria residenza e a prelevare, previo accordo con la moglie, i suoi beni ed effetti personali.
1 3) AFFIDAMENTO/COLLOCAMENTO: viene affidato in modo Persona_1 condiviso a entrambi i genitori, individuando nella madre il genitore con cui continuerà a risiedere;
4) TEMPI DI PERMANENZA/ULTERIORI ASPETTI:
a. terrà con sé il figlio secondo accordi tra le parti e in difetto secondo la Parte_1 seguente struttura:
- A fine settimana alternati dal venerdì alla domenica sera o al lunedì mattina,
- Nell'infrasettimanale, un giorno con pernotto che verrà concordato tra le parti.
b. D'estate: ciascuna parte starà con il minore due settimane anche consecutive, durante le quali è sospesa l'ordinaria calendarizzazione dei tempi di permanenza e la cui scelta di individuazione terrà previamente conto degli impegni lavorativi delle parti. L'individuazione dei periodi di ferie da trascorrere con il figlio andrà concordata tra le parti entro il 15/05 di ogni anno.
c. Festività e giorni di chiusura scolastica: salvo diversi accordi, il figlio trascorrerà alternativamente con ciascun genitore il 24/12 e il 25/12, il 31/12 e il 6/1 e l'anno dopo in modo invertito;
circa le altre festività in giornata singola (es. 1 novembre, 8 dicembre), le stesse verranno ripartite tra i genitori secondo il criterio dell'alternanza annuale (a titolo di esempio, se il minore trascorrerà il 1/11 con un genitore, l'anno successivo lo trascorrerà con l'altro e così avanti); circa invece le festività che coinvolgono più giorni (Pasqua, carnevale, I maggio e 25 aprile) le parti si accorderanno in modo da garantirsi l'alternanza negli anni e di trascorrere pari tempo con il figlio;
le parti concordando sin d'ora che in occasione della chiusura scolastica per le feste natalizie, pasquali e/o di carnevale, ciascuna di loro possa portare per 4/5 giorni il figlio in vacanza, con ciò sospendendo l'ordinaria calendarizzazione e fatte salve le giornate alternate come sopra previste.
5) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO/SPESE STRAORDINARIE:
MANTENIMENTO ORDINARIO:
a) Per : sul sopra riferito presupposto che si auto paga i costi universitari (retta Per_2 Per_2
e libri di testo), tenuto conto che vive in un collegio, le parti divideranno in misura del 50% ciascuna i relativi costi e le corrisponderanno quanto di volta in volta lei necessario, secondo modalità già attuate da oltre un anno, in misura del 50% ciascuno.
b) per si impegna a contribuire al mantenimento del figlio e Per_1 Parte_1 con decorrenza dal mese concorrente all'accollo da parte di del Parte_2 mutuo da egli acceso per l'acquisto della casa coniugale, nei seguenti termini:
- versando a in via anticipata entro il 25 di ogni mese a 700,00 €, Parte_2 adeguabili ISTAT dalla data di sottoscrizione del presente accordo, sul conto corrente lei intestato di cui già conosce le coordinate;
- provvedendovi direttamente per i periodi di sua pertinenza genitoriale.
2 SPESE STRAORDINARIE: le parti divideranno i costi di ogni spesa straordinaria per i figli in misura del 50% ciascuna, individuando come tali quelle previste dal Protocollo dd. 18.5.15, quelle per l'abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico, per il vestiario previo accordo, per le ripetizioni se consigliate dalla scuola o in caso di insufficienza, per le ricariche telefoniche e per esigenze personali del minore (corrispondendo lui direttamente quanto necessario alla sua socialità).
6. TRASFERIMENTO IMMOBILIARE E ACCOLLO MUTUO
a) Cessione immobiliare: nato il [...] a [...] - C.F. Parte_1 cede e trasferisce gratuitamente la proprietà dell'immobile VIA CAIO C.F._1
VALERIO CATULLO N. 7/3 in Comune di TRIESTE (TS) a che la Parte_2 accetta entrambi con la sottoscrizione del presente atto, a definizione dei loro rapporti economici, anche di mantenimento dei figli e a fronte dell'accollo liberatorio della totalità del mutuo residuo da parte di , mutuo stipulato con la banca UniCredit Parte_2
S.p.A. in data 12/10/2016 repertorio n.15187/9668 del Notaio dott. ed intavolato Persona_3 sub Giornal Numero 11707/2016 per il proprio acquisto immobiliare giusta contratto di compravendita di data 12/10/2016 repertorio n.15186/9667 del Notaio dott. ed Persona_3 intavolato sub Giornal Numero 11707/2016.
DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE CEDUTO:
Ufficio Tavolare di Trieste – Comune Censuario di SCORCOLA 1. P.T. 4732 Corpo Tavolare
1° UNITÀ CONDOMINIALE Costituita da alloggio con tre poggioli al 1° piano, cantina al piano terra e box auto al piano interrato della casa civ.n. 7/3 di via Catullo costruita sulla p.c.n. 1516/9 in P.T. 4675 marcati rispettivamente “A” “a1” e “a” in azzurro, nel piano archiviato in atti tavolari sub G.N. 1377/74 con le congiunte: - 137/1.000 p.i. del c.t. 1° della
P.T. 4675 - 1/44 p.i. dei c.c. t.t. delle P.P.T.T. 4713 e 4757 - 1/36 p.i. del c.t. 1° della P.T.
3992 2. P.T. 4673 Corpo Tavolare 1° p.c.n. 1516/7 corte di mq. 25. Proprietà conforme alle risultanze tavolari.
Al Catasto Fabbricati - Comune di Trieste Alloggio: Sez. Urb. S Foglio 6 Particella 1516/7,
Sez. Urb. S Foglio 6 Particella 1516/9 Subalterno 1, Rendita: Euro 1.208,51, Zona censuaria
2, Categoria A/2, Classe 4, Consistenza 6,5 vani;
Indirizzo: VIA CAIO VALERIO CATULLO
n. 7/3 Piano 1-T Dati di superficie: Totale: 110 mq. Totale escluse aree scoperte: 101 mq
Box auto: Sez. Urb. S Foglio 6 Particella 1516/9 Subalterno 9, Rendita: Euro 104,12, Zona censuaria 2, Categoria C/6, Classe 4, Consistenza 16 mq, Indirizzo: VIA CAIO VALERIO
CATULLO n. 7/3 Piano S1, Dati di superficie: Totale: 17 mq
Le unità hanno diritto ai seguenti beni comuni: Sez. Urb. S Foglio 6 Particella 1516/2
Subalterno 1 (portineria).
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ:
Ai sensi e per gli effetti della L. 52/1985, art. 29, comma 1-bis,
3 - la parte cedente, , dichiara che i dati di identificazione catastale, come Parte_1 sopra riportati, riguardano le unità immobiliari oggetto del presente atto raffigurate nella planimetria depositata in catasto: data di presentazione 07/02/1974, prot. n. 1386000
(alloggio e box auto) che in copia non autentica sono state allegate alle condizioni e sottoscritte in udienza dalle parti,
- la parte cedente, e la parte cessionaria, Controparte_1 [...]
prende atto, che i dati catastali relativi alle unità immobiliari in oggetto Parte_2 quali sopra riportati e le planimetrie depositate in Catasto di cui sopra sono conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, e in particolare che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa.
La parte cessionaria, nonché comproprietaria, prende atto a tutti gli effetti delle sopra riportate dichiarazioni e conferma la conformità dello stato di fatto dell'immobile in oggetto ai citati dati catastali e alle planimetrie delle quali ha preso visione e che le sono note.
PRECISAZIONI IMMOBILIARI: Quanto oggetto della presente cessione viene trasferito e acquistato nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, ben noto alla parte acquirente, con ogni accessorio, accessione, pertinenza, onere e diritto inerente, servitù attive e passive se ed in quanto esistenti nonché con la quota proporzionale sulle parti comuni dell'edificio così come determinate dall'art. 1117 c.c., da regolamento di condominio e dai titoli di provenienza.
La parte cedente precisa che non sussistono a proprio carico pendenze inerenti al condominio nelle quali possa subentrare la parte acquirente ai sensi dell'art. 63 disp. Att. C.c., salvo conguagli e che non sono state deliberate opere condominiali.
POSSESSO: La parte acquirente viene immessa nel possesso giuridico e nella materiale detenzione di quanto trasferito dalla data odierna a ogni effetto utile ed oneroso.
Le spese condominiali ordinarie correnti e straordinarie, fino alla data di pubblicazione della sentenza, già richieste a tale data dall'Amministrazione condominiale o da richiedersi, sono a carico della parte cedente.
Le parti si dichiarano edotte dei rispettivi obblighi di pagamento dei contributi condominiali di cui all'art 63 disp.att. c.c. e la parte cedente anche degli obblighi di comunicazione all'amministratore del condominio del trasferimento di cui al presente atto posti a suo carico dall'ultimo comma del citato art 63 disp. Att. C.c.
: Il cedente dichiara e garantisce: CP_2
A. La piena proprietà, l'assoluta disponibilità e il pacifico possesso di quanto oggetto della presente compravendita, prestando garanzia per ogni ipotesi di evizione, spoglio, danno o molestia e vizi e fatto salvo il diritto di ipoteca simultanea tavolarmente iscritto sub GN
11707/2016.
4 B. Di essere in regola con il pagamento di qualunque tassa o imposta diretta o indiretta, anche condominiali (salvo conguagli), spese, comunque afferenti ai cespiti alienati.
C. L'assoluta libertà dell'immobile oggetto del presente atto da ipoteche, servitù passive, privilegi anche fiscali, pesi, oneri e vincoli di qualsiasi genere, salvo per quanto attiene alle servitù inerenti al fondo condominiale le parti comuni dell'edificio, alle risultanze Tavolari
e o di fatto e salvo per quanto attiene al diritto d'ipoteca simultanea a favore della banca erogatrice del mutuo.
Il cedente dichiara che l'immobile oggetto del presente atto non è dichiarato di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 42/2004 né è stato avviato procedimento per tale dichiarazione.
ULTERIORE DICHIARAZIONE DELLE PARTI: Le parti dichiarano che il presente trasferimento ha ad oggetto una cessione di immobile a uso abitativo e relative pertinenze poste in essere tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali e dichiarano che l'immobile è destinato ad abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al DM 2/8/1969 G.Uff. 218/1969.
SICUREZZA IMPIANTI: Il cedente dichiara che gli impianti posti al servizio dell'immobile in oggetto sono conformi alle normative applicabili nel periodo della loro installazione o a quello della loro ultima modifica, obbligandosi a consegnare all'acquirente tutta la relativa documentazione amministrativa e tecnica. La parte acquirente preso atto dello stato di fatto degli impianti, provvederà a propria cura e spese, ove necessario, ad adeguarli alla vigente normativa in materia di sicurezza, manlevando il cedente da qualsiasi responsabilità a riguardo.
CERTIFICAZIONE ENERGETICA: Con riferimento agli obblighi in materia di certificazione energetica, di cui all'art. 6 d.lgs. n. 192/2005 e successive modificazioni integrazioni, la parte cessionaria dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relazione all'efficienza energetica dell'immobile oggetto del presente atto e in particolare le informazioni relative alla classe di prestazione energetica di appartenenza e agli interventi da eseguire per migliorare le prestazioni;
di aver ricevuto l'attestazione di prestazione energetica di cui l'immobile è dotato, in conformità a quanto disposto dall'art. 6, I comma D. Lgv. 192/2005 redatto dal geometra il 11/09/2025 (all. 6). A tale proposito il cedente dichiara la validità alla data Persona_4 odierna di detto attestato, non essendo stati gli immobili interessati da interventi di ristrutturazione e riqualificazione successivi a rilascio dell'attestato medesimo e non essendosi verificata alcuna delle condizioni incidenti sulla validità dell'attestato in relazione a quanto prescritto dall'art. 6 del citato D.lgs. e successive modifiche.
DICHIARAZIONI URBANISTICHE: , ai sensi della vigente normativa Parte_1 urbanistica, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per il caso di dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara e
[...] ne prende atto che: e l'edificio in cui si trovano gli immobili oggetto della Parte_2
5 presente atto è stato costruito sulla forza delle licenze di costruzione rilasciate dal Sindaco del Comune di Trieste in data:
- 21/05/1969, prot. Gen. 61420, Prot. Corr. 519/2-68,
- 05/02/1971, prot. Gen. 37091, prot. Corr. 519/55-68,
- 18/11/1971, prot. Gen. 32678, prot. Corr. 519-101-68
- 22/07/1975, prot. Gen. 14671, prot. Corr. 519-138-68
- che per l'intero edificio il medesimo comune di Trieste ha rilasciato la licenza di abitabilità
e utilizzazione con provvedimento dd. 02/01/1976, prot.gen. 35292, prot. Corr. XIII/I
591/140-68.
Il cedente dichiara inoltre, ai fini di cui all'art 47/1985:
- che in relazione al fabbricato oggetto del presente atto non sono intervenuti i provvedimenti sanzionatori citati nel predetto articolo riguardanti opere abusive,
- che comunque non sono state realizzate opere o modifiche non debitamente autorizzate o regolarizzate.
garantisce di aver regolarmente corrisposto le spese condominiali pro Parte_1 quota dovute, salvo conguagli, e che a tutt'oggi non sono state assunte deliberazioni condominiali concernenti interventi di straordinaria manutenzione sull'immobile in oggetto come descritto precedentemente e anche quale comproprietario ne Parte_2 prende atto.
EFFETTI DEL TRASFERIMENTO: il trasferimento della proprietà a tutti gli effetti utili e onerosi, avverrà il giorno dell'udienza di comparizione delle parti in Tribunale in sede al presente procedimento.
REGIME FISCALE: Si dà atto che i trasferimenti immobiliari e mobiliari di cui al presente atto trovano la loro causa esclusivamente nella definizione dei rapporti economici e patrimoniali delle parti conseguenti alla loro separazione e pertanto, godono della totale esenzione dell'imposta di bollo, di registro, di ipoteca catastale, IN.V.IM e ogni altra imposta e tassa dovuta, ex art. 19 della Legge 74/1987.
DETRAZIONI FISCALI: In deroga a quanto previsto dall'art. 16-bis, c.8 DPR 22/12/1986,
n. 917, le parti convengono che le detrazioni fiscali delle spese relative a lavori già effettuati nell'alloggio in oggetto e nelle parti condominiali, e per l'eventuale acquisto di mobilia, delle quali gode attualmente , rimangano in capo all'odierna parte cedente, sino Parte_1 alla loro naturale scadenza.
7. MUTUO: si accolla il pagamento del mutuo acceso per l'acquisto Parte_2 del citato alloggio erogato da Unicredit, come sopra descritto ed individuato, liberando di conseguenza l'odierna parte cedente per ogni e qualsiasi obbligazione relativa al mutuo stesso, nei confronti della Banca erogatrice e/o di ogni e qualsiasi altro soggetto che dovesse subentrarle.
6 Le parti concordano di formalizzare un accollo anche esterno del citato mutuo entro il 30/1/2026 e in ogni caso ottenuta la voltura tavolare della proprietà dell'alloggio a favore di . Parte_2
L'efficacia legale di tutti gli accordi patrimoniali di cui al presente punto inerenti il trasferimento della proprietà dell'immobile oggetto del presente accordo, nessuno escluso, è subordinata alla condizione risolutiva del perfezionamento della pratica di accollo liberatorio di nei confronti della banca erogatrice. In assenza, di tale Parte_2 perfezionamento, i suddetti accordi si riterranno decaduti e pertanto privi di efficacia, rimanendo le parti proprietarie quota indivisa dell'immobile, nelle attuali proporzioni.
rinuncia nei confronti di a qualsiasi pretesa di Parte_1 Parte_2 restituzione dei ratei di mutuo e collegato prestito già corrisposti sino ad oggi e a quelli che in virtù del capoverso precedente si è impegnato a pagare per dare un corretto assetto ai loro rispettivi apporti alla vita matrimoniale.
8. Mobili e suppellettili presenti nell'immobile: le parti concordano che tutta la mobilia ivi presente rimanga in proprietà di cede e trasferisce Controparte_3 gratuitamente a che accetta la proprietà piena della casa coniugale e Parte_2 di tutto il mobilio ivi presente ad eccezione di alcuni beni che le parti individueranno di comune accordo.
5. ULTERIORI STATUIZIONI
a) MANTENIMENTO TRA LE PARTI: Le parti nulla pretendono l'una dall'altra essendo entrambe economicamente autosufficienti.
b) ASSEGNO UNICO: Le parti concordano che l'assegno unico e/o eventuali altri futuri equipollenti per il figlio spettino in misura del 100% a favore di . Parte_2
Altrettanto la fruizione di eventuali rimborsi pubblici correlati all'Isee, a eccezione dei rimborsi per le spese cui il ha partecipato, nel qual caso, il rimborso andrà diviso Pt_1 alla metà tra le parti c) I coniugi dichiarano reciprocamente che:
- non sussistono debiti personali nei confronti dei terzi che debbano essere soddisfatti, totalmente o parzialmente, con i beni fino ad oggi in comunione;
- non sussistono ragioni di credito l'uno verso l'altro, anche a titolo di rimborsi e/o restituzione ai sensi dell'art. 192 e ss. c.c.;
d) documenti espatrio: Le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio propri con l'indicazione del figlio e del minore in proprio. Le parti si prestano reciproco consenso per il loro espatrio con il figlio in Slovenia, Austria, Croazia, Bulgaria.
d) Cessione autovettura: cede gratuitamente con decorrenza dalla data di Parte_1 emissione della sentenza di separazione a che accetta, nelle Parte_2 condizioni di fatto del mezzo lei note, entrambi con la sottoscrizione del presente, la proprietà
7 dell'autovettura FIAT targata EW98DY, carta di circolazione CM0361215; per l'effetto la predetta diviene di proprietà esclusiva di che curerà Parte_2
l'annotazione/trascrizione della voltura presso i competenti registri automobilistici. La parte cessionaria dichiara che il mezzo in oggetto si trova attualmente in buone condizioni di manutenzione, esonerando pertanto la parte cedente per ogni e qualsiasi problema e/o guasto potesse verificarsi al mezzo in oggetto successivamente alla data di sottoscrizione del presente accordo.
Motivi della decisione
1.Con ricorso congiunto depositato in data 21 agosto 2025 i ricorrenti hanno chiesto al
Tribunale di pronunciare la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio accogliendo le condizioni riportate in epigrafe.
2. A tal fine hanno esposto e documentato:
a) di aver contratto matrimonio con il rito civile in Trieste il 9 aprile 2005 trascritto al n. 91 parte 1^ anno 2005 optando per il regime della separazione dei beni b) che dal matrimonio sono nati i figli il 15 maggio 2005 e il 26 settembre Per_2 Per_1
2011
c) il rapporto matrimoniale è andato progressivamente deteriorandosi ed è venuta meno pertanto, l'affectio coniugalis.
3. I ricorrenti personalmente comparsi davanti al giudice delegato per la trattazione in data 24 settembre 2025 hanno confermato di non volersi conciliare ribadendo le condizioni della separazione che hanno personalmente sottoscritto atteso che le stesse prevedono la cessione dell'immobile ora adibito a residenza familiare da parte del marito alla moglie con accollo da parte di quest'ultima del mutuo gravante sulla casa.
4. Il Giudice delegato, viste le conclusioni, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha rimesso quindi la causa al collegio
5. Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta ai sensi dell'art 473 bis.51 cpc rileva che il ricorso risulta sottoscritto da entrambi i ricorrenti che non intendono conciliarsi e che i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti sì da non prevedere, oltre alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali nei termini di cui alle suestese conclusioni, alcun altro contributo al mantenimento;
quanto alle condizioni relative ai figli, maggiorenne Per_2 ma non ancora autosufficiente (seppur dotata di una propria rendita che le consente di provvedere alle spese universitarie) e minorenne, vengono ritenute dal tribunale Per_1 coerenti con il diritto alla bigenitorialità e proporzionate alle rispettive risorse dei genitori.
Sussistono dunque i presupposti per pronunciare la separazione dei coniugi e Parte_1 alle condizioni concordate Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, definitivamente pronunciando così decide:
8 pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
omologa le condizioni concordate dagli stessi riportate in epigrafe e da ritenersi qui integralmente trascritte,
ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Fissa, con separata ordinanza, l'udienza per pronunciare lo scioglimento del matrimonio una volta verificatesi le condizioni di procedibilità della domanda ex art. 473 bis.49 c.p.c., vale a dire il passaggio in giudicato della presente sentenza e la decorrenza del termine di mesi sei.
Così deciso in Trieste, 27 settembre 2025
Il giudice estensore La Presidente dott.ssa Gloria Giovanna Carlesso dott.ssa Anna Lucia Fanelli
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, in composizione collegiale, in camera di consiglio, in persona di:
Dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Ajello Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione personale e di scioglimento del matrimonio dei coniugi proposta con ricorso congiunto depositato in data 21 agosto 2025
da nato il [...] in [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1
E
nata il [...] in [...] (C.F. Parte_2
C.F._2
Entrambi residenti alla VIA CAIO VALERIO CATULLO N. 7/ 3 TRIESTE (TS) e
Rappresentanti e difesi dall'avv. Paola Valle presso il cui studio in Trieste hanno eletto domicilio con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione personale dei coniugi
I Ricorrenti congiuntamente hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale alle seguenti condizioni.
CONDIZIONI PER LA SEPARAZIONE
1) autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Casa coniugale: la casa coniugale, di proprietà di , con il presente Parte_1 ricorso viene ceduta a che se ne accolla il mutuo residuo e che viene Parte_2
a lei assegnata e rimarrà nel suo esclusivo godimento;
l'ha già rilasciata a Parte_1 luglio 2025 e si impegna quanto prima e comunque entro il 31/12/2025 a trasferire altrove la propria residenza e a prelevare, previo accordo con la moglie, i suoi beni ed effetti personali.
1 3) AFFIDAMENTO/COLLOCAMENTO: viene affidato in modo Persona_1 condiviso a entrambi i genitori, individuando nella madre il genitore con cui continuerà a risiedere;
4) TEMPI DI PERMANENZA/ULTERIORI ASPETTI:
a. terrà con sé il figlio secondo accordi tra le parti e in difetto secondo la Parte_1 seguente struttura:
- A fine settimana alternati dal venerdì alla domenica sera o al lunedì mattina,
- Nell'infrasettimanale, un giorno con pernotto che verrà concordato tra le parti.
b. D'estate: ciascuna parte starà con il minore due settimane anche consecutive, durante le quali è sospesa l'ordinaria calendarizzazione dei tempi di permanenza e la cui scelta di individuazione terrà previamente conto degli impegni lavorativi delle parti. L'individuazione dei periodi di ferie da trascorrere con il figlio andrà concordata tra le parti entro il 15/05 di ogni anno.
c. Festività e giorni di chiusura scolastica: salvo diversi accordi, il figlio trascorrerà alternativamente con ciascun genitore il 24/12 e il 25/12, il 31/12 e il 6/1 e l'anno dopo in modo invertito;
circa le altre festività in giornata singola (es. 1 novembre, 8 dicembre), le stesse verranno ripartite tra i genitori secondo il criterio dell'alternanza annuale (a titolo di esempio, se il minore trascorrerà il 1/11 con un genitore, l'anno successivo lo trascorrerà con l'altro e così avanti); circa invece le festività che coinvolgono più giorni (Pasqua, carnevale, I maggio e 25 aprile) le parti si accorderanno in modo da garantirsi l'alternanza negli anni e di trascorrere pari tempo con il figlio;
le parti concordando sin d'ora che in occasione della chiusura scolastica per le feste natalizie, pasquali e/o di carnevale, ciascuna di loro possa portare per 4/5 giorni il figlio in vacanza, con ciò sospendendo l'ordinaria calendarizzazione e fatte salve le giornate alternate come sopra previste.
5) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO/SPESE STRAORDINARIE:
MANTENIMENTO ORDINARIO:
a) Per : sul sopra riferito presupposto che si auto paga i costi universitari (retta Per_2 Per_2
e libri di testo), tenuto conto che vive in un collegio, le parti divideranno in misura del 50% ciascuna i relativi costi e le corrisponderanno quanto di volta in volta lei necessario, secondo modalità già attuate da oltre un anno, in misura del 50% ciascuno.
b) per si impegna a contribuire al mantenimento del figlio e Per_1 Parte_1 con decorrenza dal mese concorrente all'accollo da parte di del Parte_2 mutuo da egli acceso per l'acquisto della casa coniugale, nei seguenti termini:
- versando a in via anticipata entro il 25 di ogni mese a 700,00 €, Parte_2 adeguabili ISTAT dalla data di sottoscrizione del presente accordo, sul conto corrente lei intestato di cui già conosce le coordinate;
- provvedendovi direttamente per i periodi di sua pertinenza genitoriale.
2 SPESE STRAORDINARIE: le parti divideranno i costi di ogni spesa straordinaria per i figli in misura del 50% ciascuna, individuando come tali quelle previste dal Protocollo dd. 18.5.15, quelle per l'abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico, per il vestiario previo accordo, per le ripetizioni se consigliate dalla scuola o in caso di insufficienza, per le ricariche telefoniche e per esigenze personali del minore (corrispondendo lui direttamente quanto necessario alla sua socialità).
6. TRASFERIMENTO IMMOBILIARE E ACCOLLO MUTUO
a) Cessione immobiliare: nato il [...] a [...] - C.F. Parte_1 cede e trasferisce gratuitamente la proprietà dell'immobile VIA CAIO C.F._1
VALERIO CATULLO N. 7/3 in Comune di TRIESTE (TS) a che la Parte_2 accetta entrambi con la sottoscrizione del presente atto, a definizione dei loro rapporti economici, anche di mantenimento dei figli e a fronte dell'accollo liberatorio della totalità del mutuo residuo da parte di , mutuo stipulato con la banca UniCredit Parte_2
S.p.A. in data 12/10/2016 repertorio n.15187/9668 del Notaio dott. ed intavolato Persona_3 sub Giornal Numero 11707/2016 per il proprio acquisto immobiliare giusta contratto di compravendita di data 12/10/2016 repertorio n.15186/9667 del Notaio dott. ed Persona_3 intavolato sub Giornal Numero 11707/2016.
DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE CEDUTO:
Ufficio Tavolare di Trieste – Comune Censuario di SCORCOLA 1. P.T. 4732 Corpo Tavolare
1° UNITÀ CONDOMINIALE Costituita da alloggio con tre poggioli al 1° piano, cantina al piano terra e box auto al piano interrato della casa civ.n. 7/3 di via Catullo costruita sulla p.c.n. 1516/9 in P.T. 4675 marcati rispettivamente “A” “a1” e “a” in azzurro, nel piano archiviato in atti tavolari sub G.N. 1377/74 con le congiunte: - 137/1.000 p.i. del c.t. 1° della
P.T. 4675 - 1/44 p.i. dei c.c. t.t. delle P.P.T.T. 4713 e 4757 - 1/36 p.i. del c.t. 1° della P.T.
3992 2. P.T. 4673 Corpo Tavolare 1° p.c.n. 1516/7 corte di mq. 25. Proprietà conforme alle risultanze tavolari.
Al Catasto Fabbricati - Comune di Trieste Alloggio: Sez. Urb. S Foglio 6 Particella 1516/7,
Sez. Urb. S Foglio 6 Particella 1516/9 Subalterno 1, Rendita: Euro 1.208,51, Zona censuaria
2, Categoria A/2, Classe 4, Consistenza 6,5 vani;
Indirizzo: VIA CAIO VALERIO CATULLO
n. 7/3 Piano 1-T Dati di superficie: Totale: 110 mq. Totale escluse aree scoperte: 101 mq
Box auto: Sez. Urb. S Foglio 6 Particella 1516/9 Subalterno 9, Rendita: Euro 104,12, Zona censuaria 2, Categoria C/6, Classe 4, Consistenza 16 mq, Indirizzo: VIA CAIO VALERIO
CATULLO n. 7/3 Piano S1, Dati di superficie: Totale: 17 mq
Le unità hanno diritto ai seguenti beni comuni: Sez. Urb. S Foglio 6 Particella 1516/2
Subalterno 1 (portineria).
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ:
Ai sensi e per gli effetti della L. 52/1985, art. 29, comma 1-bis,
3 - la parte cedente, , dichiara che i dati di identificazione catastale, come Parte_1 sopra riportati, riguardano le unità immobiliari oggetto del presente atto raffigurate nella planimetria depositata in catasto: data di presentazione 07/02/1974, prot. n. 1386000
(alloggio e box auto) che in copia non autentica sono state allegate alle condizioni e sottoscritte in udienza dalle parti,
- la parte cedente, e la parte cessionaria, Controparte_1 [...]
prende atto, che i dati catastali relativi alle unità immobiliari in oggetto Parte_2 quali sopra riportati e le planimetrie depositate in Catasto di cui sopra sono conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, e in particolare che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa.
La parte cessionaria, nonché comproprietaria, prende atto a tutti gli effetti delle sopra riportate dichiarazioni e conferma la conformità dello stato di fatto dell'immobile in oggetto ai citati dati catastali e alle planimetrie delle quali ha preso visione e che le sono note.
PRECISAZIONI IMMOBILIARI: Quanto oggetto della presente cessione viene trasferito e acquistato nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, ben noto alla parte acquirente, con ogni accessorio, accessione, pertinenza, onere e diritto inerente, servitù attive e passive se ed in quanto esistenti nonché con la quota proporzionale sulle parti comuni dell'edificio così come determinate dall'art. 1117 c.c., da regolamento di condominio e dai titoli di provenienza.
La parte cedente precisa che non sussistono a proprio carico pendenze inerenti al condominio nelle quali possa subentrare la parte acquirente ai sensi dell'art. 63 disp. Att. C.c., salvo conguagli e che non sono state deliberate opere condominiali.
POSSESSO: La parte acquirente viene immessa nel possesso giuridico e nella materiale detenzione di quanto trasferito dalla data odierna a ogni effetto utile ed oneroso.
Le spese condominiali ordinarie correnti e straordinarie, fino alla data di pubblicazione della sentenza, già richieste a tale data dall'Amministrazione condominiale o da richiedersi, sono a carico della parte cedente.
Le parti si dichiarano edotte dei rispettivi obblighi di pagamento dei contributi condominiali di cui all'art 63 disp.att. c.c. e la parte cedente anche degli obblighi di comunicazione all'amministratore del condominio del trasferimento di cui al presente atto posti a suo carico dall'ultimo comma del citato art 63 disp. Att. C.c.
: Il cedente dichiara e garantisce: CP_2
A. La piena proprietà, l'assoluta disponibilità e il pacifico possesso di quanto oggetto della presente compravendita, prestando garanzia per ogni ipotesi di evizione, spoglio, danno o molestia e vizi e fatto salvo il diritto di ipoteca simultanea tavolarmente iscritto sub GN
11707/2016.
4 B. Di essere in regola con il pagamento di qualunque tassa o imposta diretta o indiretta, anche condominiali (salvo conguagli), spese, comunque afferenti ai cespiti alienati.
C. L'assoluta libertà dell'immobile oggetto del presente atto da ipoteche, servitù passive, privilegi anche fiscali, pesi, oneri e vincoli di qualsiasi genere, salvo per quanto attiene alle servitù inerenti al fondo condominiale le parti comuni dell'edificio, alle risultanze Tavolari
e o di fatto e salvo per quanto attiene al diritto d'ipoteca simultanea a favore della banca erogatrice del mutuo.
Il cedente dichiara che l'immobile oggetto del presente atto non è dichiarato di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 42/2004 né è stato avviato procedimento per tale dichiarazione.
ULTERIORE DICHIARAZIONE DELLE PARTI: Le parti dichiarano che il presente trasferimento ha ad oggetto una cessione di immobile a uso abitativo e relative pertinenze poste in essere tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali e dichiarano che l'immobile è destinato ad abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al DM 2/8/1969 G.Uff. 218/1969.
SICUREZZA IMPIANTI: Il cedente dichiara che gli impianti posti al servizio dell'immobile in oggetto sono conformi alle normative applicabili nel periodo della loro installazione o a quello della loro ultima modifica, obbligandosi a consegnare all'acquirente tutta la relativa documentazione amministrativa e tecnica. La parte acquirente preso atto dello stato di fatto degli impianti, provvederà a propria cura e spese, ove necessario, ad adeguarli alla vigente normativa in materia di sicurezza, manlevando il cedente da qualsiasi responsabilità a riguardo.
CERTIFICAZIONE ENERGETICA: Con riferimento agli obblighi in materia di certificazione energetica, di cui all'art. 6 d.lgs. n. 192/2005 e successive modificazioni integrazioni, la parte cessionaria dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relazione all'efficienza energetica dell'immobile oggetto del presente atto e in particolare le informazioni relative alla classe di prestazione energetica di appartenenza e agli interventi da eseguire per migliorare le prestazioni;
di aver ricevuto l'attestazione di prestazione energetica di cui l'immobile è dotato, in conformità a quanto disposto dall'art. 6, I comma D. Lgv. 192/2005 redatto dal geometra il 11/09/2025 (all. 6). A tale proposito il cedente dichiara la validità alla data Persona_4 odierna di detto attestato, non essendo stati gli immobili interessati da interventi di ristrutturazione e riqualificazione successivi a rilascio dell'attestato medesimo e non essendosi verificata alcuna delle condizioni incidenti sulla validità dell'attestato in relazione a quanto prescritto dall'art. 6 del citato D.lgs. e successive modifiche.
DICHIARAZIONI URBANISTICHE: , ai sensi della vigente normativa Parte_1 urbanistica, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per il caso di dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara e
[...] ne prende atto che: e l'edificio in cui si trovano gli immobili oggetto della Parte_2
5 presente atto è stato costruito sulla forza delle licenze di costruzione rilasciate dal Sindaco del Comune di Trieste in data:
- 21/05/1969, prot. Gen. 61420, Prot. Corr. 519/2-68,
- 05/02/1971, prot. Gen. 37091, prot. Corr. 519/55-68,
- 18/11/1971, prot. Gen. 32678, prot. Corr. 519-101-68
- 22/07/1975, prot. Gen. 14671, prot. Corr. 519-138-68
- che per l'intero edificio il medesimo comune di Trieste ha rilasciato la licenza di abitabilità
e utilizzazione con provvedimento dd. 02/01/1976, prot.gen. 35292, prot. Corr. XIII/I
591/140-68.
Il cedente dichiara inoltre, ai fini di cui all'art 47/1985:
- che in relazione al fabbricato oggetto del presente atto non sono intervenuti i provvedimenti sanzionatori citati nel predetto articolo riguardanti opere abusive,
- che comunque non sono state realizzate opere o modifiche non debitamente autorizzate o regolarizzate.
garantisce di aver regolarmente corrisposto le spese condominiali pro Parte_1 quota dovute, salvo conguagli, e che a tutt'oggi non sono state assunte deliberazioni condominiali concernenti interventi di straordinaria manutenzione sull'immobile in oggetto come descritto precedentemente e anche quale comproprietario ne Parte_2 prende atto.
EFFETTI DEL TRASFERIMENTO: il trasferimento della proprietà a tutti gli effetti utili e onerosi, avverrà il giorno dell'udienza di comparizione delle parti in Tribunale in sede al presente procedimento.
REGIME FISCALE: Si dà atto che i trasferimenti immobiliari e mobiliari di cui al presente atto trovano la loro causa esclusivamente nella definizione dei rapporti economici e patrimoniali delle parti conseguenti alla loro separazione e pertanto, godono della totale esenzione dell'imposta di bollo, di registro, di ipoteca catastale, IN.V.IM e ogni altra imposta e tassa dovuta, ex art. 19 della Legge 74/1987.
DETRAZIONI FISCALI: In deroga a quanto previsto dall'art. 16-bis, c.8 DPR 22/12/1986,
n. 917, le parti convengono che le detrazioni fiscali delle spese relative a lavori già effettuati nell'alloggio in oggetto e nelle parti condominiali, e per l'eventuale acquisto di mobilia, delle quali gode attualmente , rimangano in capo all'odierna parte cedente, sino Parte_1 alla loro naturale scadenza.
7. MUTUO: si accolla il pagamento del mutuo acceso per l'acquisto Parte_2 del citato alloggio erogato da Unicredit, come sopra descritto ed individuato, liberando di conseguenza l'odierna parte cedente per ogni e qualsiasi obbligazione relativa al mutuo stesso, nei confronti della Banca erogatrice e/o di ogni e qualsiasi altro soggetto che dovesse subentrarle.
6 Le parti concordano di formalizzare un accollo anche esterno del citato mutuo entro il 30/1/2026 e in ogni caso ottenuta la voltura tavolare della proprietà dell'alloggio a favore di . Parte_2
L'efficacia legale di tutti gli accordi patrimoniali di cui al presente punto inerenti il trasferimento della proprietà dell'immobile oggetto del presente accordo, nessuno escluso, è subordinata alla condizione risolutiva del perfezionamento della pratica di accollo liberatorio di nei confronti della banca erogatrice. In assenza, di tale Parte_2 perfezionamento, i suddetti accordi si riterranno decaduti e pertanto privi di efficacia, rimanendo le parti proprietarie quota indivisa dell'immobile, nelle attuali proporzioni.
rinuncia nei confronti di a qualsiasi pretesa di Parte_1 Parte_2 restituzione dei ratei di mutuo e collegato prestito già corrisposti sino ad oggi e a quelli che in virtù del capoverso precedente si è impegnato a pagare per dare un corretto assetto ai loro rispettivi apporti alla vita matrimoniale.
8. Mobili e suppellettili presenti nell'immobile: le parti concordano che tutta la mobilia ivi presente rimanga in proprietà di cede e trasferisce Controparte_3 gratuitamente a che accetta la proprietà piena della casa coniugale e Parte_2 di tutto il mobilio ivi presente ad eccezione di alcuni beni che le parti individueranno di comune accordo.
5. ULTERIORI STATUIZIONI
a) MANTENIMENTO TRA LE PARTI: Le parti nulla pretendono l'una dall'altra essendo entrambe economicamente autosufficienti.
b) ASSEGNO UNICO: Le parti concordano che l'assegno unico e/o eventuali altri futuri equipollenti per il figlio spettino in misura del 100% a favore di . Parte_2
Altrettanto la fruizione di eventuali rimborsi pubblici correlati all'Isee, a eccezione dei rimborsi per le spese cui il ha partecipato, nel qual caso, il rimborso andrà diviso Pt_1 alla metà tra le parti c) I coniugi dichiarano reciprocamente che:
- non sussistono debiti personali nei confronti dei terzi che debbano essere soddisfatti, totalmente o parzialmente, con i beni fino ad oggi in comunione;
- non sussistono ragioni di credito l'uno verso l'altro, anche a titolo di rimborsi e/o restituzione ai sensi dell'art. 192 e ss. c.c.;
d) documenti espatrio: Le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio propri con l'indicazione del figlio e del minore in proprio. Le parti si prestano reciproco consenso per il loro espatrio con il figlio in Slovenia, Austria, Croazia, Bulgaria.
d) Cessione autovettura: cede gratuitamente con decorrenza dalla data di Parte_1 emissione della sentenza di separazione a che accetta, nelle Parte_2 condizioni di fatto del mezzo lei note, entrambi con la sottoscrizione del presente, la proprietà
7 dell'autovettura FIAT targata EW98DY, carta di circolazione CM0361215; per l'effetto la predetta diviene di proprietà esclusiva di che curerà Parte_2
l'annotazione/trascrizione della voltura presso i competenti registri automobilistici. La parte cessionaria dichiara che il mezzo in oggetto si trova attualmente in buone condizioni di manutenzione, esonerando pertanto la parte cedente per ogni e qualsiasi problema e/o guasto potesse verificarsi al mezzo in oggetto successivamente alla data di sottoscrizione del presente accordo.
Motivi della decisione
1.Con ricorso congiunto depositato in data 21 agosto 2025 i ricorrenti hanno chiesto al
Tribunale di pronunciare la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio accogliendo le condizioni riportate in epigrafe.
2. A tal fine hanno esposto e documentato:
a) di aver contratto matrimonio con il rito civile in Trieste il 9 aprile 2005 trascritto al n. 91 parte 1^ anno 2005 optando per il regime della separazione dei beni b) che dal matrimonio sono nati i figli il 15 maggio 2005 e il 26 settembre Per_2 Per_1
2011
c) il rapporto matrimoniale è andato progressivamente deteriorandosi ed è venuta meno pertanto, l'affectio coniugalis.
3. I ricorrenti personalmente comparsi davanti al giudice delegato per la trattazione in data 24 settembre 2025 hanno confermato di non volersi conciliare ribadendo le condizioni della separazione che hanno personalmente sottoscritto atteso che le stesse prevedono la cessione dell'immobile ora adibito a residenza familiare da parte del marito alla moglie con accollo da parte di quest'ultima del mutuo gravante sulla casa.
4. Il Giudice delegato, viste le conclusioni, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha rimesso quindi la causa al collegio
5. Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta ai sensi dell'art 473 bis.51 cpc rileva che il ricorso risulta sottoscritto da entrambi i ricorrenti che non intendono conciliarsi e che i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti sì da non prevedere, oltre alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali nei termini di cui alle suestese conclusioni, alcun altro contributo al mantenimento;
quanto alle condizioni relative ai figli, maggiorenne Per_2 ma non ancora autosufficiente (seppur dotata di una propria rendita che le consente di provvedere alle spese universitarie) e minorenne, vengono ritenute dal tribunale Per_1 coerenti con il diritto alla bigenitorialità e proporzionate alle rispettive risorse dei genitori.
Sussistono dunque i presupposti per pronunciare la separazione dei coniugi e Parte_1 alle condizioni concordate Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, definitivamente pronunciando così decide:
8 pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
omologa le condizioni concordate dagli stessi riportate in epigrafe e da ritenersi qui integralmente trascritte,
ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Fissa, con separata ordinanza, l'udienza per pronunciare lo scioglimento del matrimonio una volta verificatesi le condizioni di procedibilità della domanda ex art. 473 bis.49 c.p.c., vale a dire il passaggio in giudicato della presente sentenza e la decorrenza del termine di mesi sei.
Così deciso in Trieste, 27 settembre 2025
Il giudice estensore La Presidente dott.ssa Gloria Giovanna Carlesso dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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