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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/11/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 1298 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] Parte_1
12/06/1973, C.F.: , C.F._1
E
, nata a [...] [...], C.F.: Parte_2
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CINTORRINO ANTONIETTA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 15/04/2025 i coniugi Pt_1
1 , nato a [...] [...], e Parte_1 [...]
, nata a [...] [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di ROCCALUMERA il
31/07/1999, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 5, parte 2, serie A;
- che dall'unione era nato, in data 18/12/1999, il figlio , Persona_1
oggi economicamente indipendente;
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 22717/2020 del 30/12/2020;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi non dovranno più provvedere al mantenimento del figlio maggiorenne per come a suo tempo stabilito nell'accordo di Per_1
separazione, in quanto quest'ultimo si è, nel frattempo, laureato e ha travato un'occupazione idonea a consentirgli di provvedere ai propri bisogni;
2. la casa coniugale, di proprietà della sig.ra , compresi i mobili Parte_2
che la arredano ed incluso l'impianto fotovoltaico ivi esistente, realizzato a spese del sig. rimangono nella disponibilità della sig.ra Pt_1 Parte_2
; il sig. rinuncia a favore della sig.ra a percepire i
[...] Pt_1 Pt_2
benefici dell'incentivo GSE per la cessione dell'energia elettrica eccedente proveniente dai pannelli fotovoltaici;
3. I coniugi non formulano alcuna
2 reciproca domanda di contribuzione e dichiarano di aver definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/ patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 05/08/2025.
Alla suddetta udienza del 05/11/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 22717/2020 del 30/12/2020, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
3 Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 15/04/2025, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di ROCCALUMERA il 31/07/1999, trascritto nei registri dello
Stato Civile di detto Comune al n. 5, parte 2, serie A, tra
[...]
, nato a [...] [...], e Parte_1 [...]
, nata a [...] [...], alle condizioni Parte_2
concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di
ROCCALUMERA di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 06/11/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 1298 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] Parte_1
12/06/1973, C.F.: , C.F._1
E
, nata a [...] [...], C.F.: Parte_2
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CINTORRINO ANTONIETTA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 15/04/2025 i coniugi Pt_1
1 , nato a [...] [...], e Parte_1 [...]
, nata a [...] [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di ROCCALUMERA il
31/07/1999, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 5, parte 2, serie A;
- che dall'unione era nato, in data 18/12/1999, il figlio , Persona_1
oggi economicamente indipendente;
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 22717/2020 del 30/12/2020;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi non dovranno più provvedere al mantenimento del figlio maggiorenne per come a suo tempo stabilito nell'accordo di Per_1
separazione, in quanto quest'ultimo si è, nel frattempo, laureato e ha travato un'occupazione idonea a consentirgli di provvedere ai propri bisogni;
2. la casa coniugale, di proprietà della sig.ra , compresi i mobili Parte_2
che la arredano ed incluso l'impianto fotovoltaico ivi esistente, realizzato a spese del sig. rimangono nella disponibilità della sig.ra Pt_1 Parte_2
; il sig. rinuncia a favore della sig.ra a percepire i
[...] Pt_1 Pt_2
benefici dell'incentivo GSE per la cessione dell'energia elettrica eccedente proveniente dai pannelli fotovoltaici;
3. I coniugi non formulano alcuna
2 reciproca domanda di contribuzione e dichiarano di aver definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/ patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 05/08/2025.
Alla suddetta udienza del 05/11/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 22717/2020 del 30/12/2020, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
3 Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 15/04/2025, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di ROCCALUMERA il 31/07/1999, trascritto nei registri dello
Stato Civile di detto Comune al n. 5, parte 2, serie A, tra
[...]
, nato a [...] [...], e Parte_1 [...]
, nata a [...] [...], alle condizioni Parte_2
concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di
ROCCALUMERA di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 06/11/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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