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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 04/02/2026, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 990/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MARINO GIORGIO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2961/2024 depositato il 06/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Ventimiglia 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230058575018000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2019
- ISCR. RUOLO n. 550324 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 6.4.2024 Ricorrente_1 adiva questa Corte espondendo di avere ricevuto in data 11.1.2024 cartella di pagamento di € 3247.00 emessa a seguito della decadenza dal beneficio della rateazione a causa del mancato versamento nei termini della rata n. 3 dovuta alla scadenza del 31/03/2023.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento della cartella eccependo l'insussistenza del presupposto impositivo. In particolare ha dedotto che tale cartella scaturisce dalla Comunicazione n.
65529381918, ricevuta in data 22.07.2022 con cui l'Agenzia delle Entrate, a seguito del controllo automatizzato della CU2019, trasmessa dalla Società_1 (oggi in liquidazione giudiziaria)
C.F._1 P.IVA_2, , richiedeva il pagamento di € 3.200,49 a titolo di Imposte non versate sull'importo di € 32.132,32 indicato come erogato nell'anno di imposta 2018 (oggi in liquidazione giudiziaria), a titolo di TFR al sig. Ricorrente_1. Esponeva che dal confronto tra quanto evidenziato nella Comunicazione inviata dall'Agenzia delle Entrate e la Certificazione Unica2019 trasmessa, via mail, dal datore di lavoro sostituto di imposta, il ricorrente rilevava un'incongruenza: dalla comunicazione risultava un'importo di € 32.132,32 erogato nell'anno 2018 a titolo di TFR., mentre nella CU2019 trasmessa al lavoratore, odierno ricorrente, non era stato indicato alcun importo erogato dal datore di lavoro a titolo di TRF nell'anno 2018, e risultava inserita un'annotazione nell'ultima pagina in cui si certificava che “L'IMPORTO VERSATO PRESSO IL FONDO
TESORERIA € 32.132,32 RISULTA PAGATO DALLO STESSO FONDO AI SENSI DELL'ART. 1
DEL D.M. 30.01. 2007”. Esponeva quindi di essersi rivolto all'Agenzia delle Entrate per avere chiarimenti in merito e apprendeva in tale occasione che, la CU2019 a lui trasmessa via mail non corrispondeva a quella trasmessa all'Amministrazione Finanziaria: nella CU2019 scaricata dal
Cassetto fiscale era stato indicato, al rigo 861, un TFR maturato di € 32.132,32 ed, al rigo 862, un TFR erogato dal datore di lavoro nell'anno 2018 di € 32.132.32, mentre non c'era traccia della pagina con l'annotazione presente nella copia consegnata al ricorrente. Esponeva quindi che tale certificazione, era errata, in quanto, la ENAIP AS.A.FORM. Sicilia, nell'anno 2018 non ha erogato alcuna somma a titolo di TFR: infatti, in data 28.11.2017, l'Società_1, a seguito della richiesta di anticipazione del TFR del sig. Ricorrente_1, inviava richiesta all'INPS, prot- n. INPS2100.28/11/2017.0512465, di pagamento diretto, come indicato nella Comunicazione del giorno 16.01.2018 ed il TFR residuo maturato è stato erogato al Sig. Ricorrente_1 dall'INPS attraverso il Fondo di garanzia, nella misura di € 19.912,23, di cui ritenute € 4.085,31 operate direttamente dall'INPS, come attesta la Certificazione Unica2019 dell'INPS e gli estratti conto del Fondo di tesoreria che attestano il suddetto versamento eseguito in due accrediti, in data 1.03.2018 ed in data 14.11.2018.
Si costituiva Agenzia delle Entrate opponendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'Ufficio, con la comunicazione n. 0053632719201 – codice atto n. 65529381918 ha effettuato la liquidazione del TFR erogato dal sostituto di imposta “Società_1 ” codice fiscale
C.F._1 tenendo conto della C.U. trasmessa dal sostituto al Sistema Informativo dell'Anagrafe
Tributaria pari ad € 32.132,32. Ha dunque liquidato una imposta dovuta di € 3.200,49.
Non è contestato che la parte ha intrapreso il pagamento rateale ma è decaduto dal beneficio della rateazione per il mancato pagamento nei termini della rata n. 3, causale epressamente riportata nella cartella.
Nulla sul punto ha dedotto il ricorrente, ovvero non ha contestato di avere chiesto la rateizzazione ed effettuato i primi pagamenti.
Tale comportamento integra sicuramente oltre a riconoscimento del debito anche acquiescenza alla pretesa di AdE e non può in questa sede essere rimesso in discussione la liquidazione operata (ed accettata).
Spese a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione VIII, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1 contro Agenzia delle Entrate, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio in favore di AdE, liquidate in complessivi € 230.00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I
Grado di Catania il 3 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico
(dott. Giorgio Marino)
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MARINO GIORGIO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2961/2024 depositato il 06/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Ventimiglia 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230058575018000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2019
- ISCR. RUOLO n. 550324 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 6.4.2024 Ricorrente_1 adiva questa Corte espondendo di avere ricevuto in data 11.1.2024 cartella di pagamento di € 3247.00 emessa a seguito della decadenza dal beneficio della rateazione a causa del mancato versamento nei termini della rata n. 3 dovuta alla scadenza del 31/03/2023.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento della cartella eccependo l'insussistenza del presupposto impositivo. In particolare ha dedotto che tale cartella scaturisce dalla Comunicazione n.
65529381918, ricevuta in data 22.07.2022 con cui l'Agenzia delle Entrate, a seguito del controllo automatizzato della CU2019, trasmessa dalla Società_1 (oggi in liquidazione giudiziaria)
C.F._1 P.IVA_2, , richiedeva il pagamento di € 3.200,49 a titolo di Imposte non versate sull'importo di € 32.132,32 indicato come erogato nell'anno di imposta 2018 (oggi in liquidazione giudiziaria), a titolo di TFR al sig. Ricorrente_1. Esponeva che dal confronto tra quanto evidenziato nella Comunicazione inviata dall'Agenzia delle Entrate e la Certificazione Unica2019 trasmessa, via mail, dal datore di lavoro sostituto di imposta, il ricorrente rilevava un'incongruenza: dalla comunicazione risultava un'importo di € 32.132,32 erogato nell'anno 2018 a titolo di TFR., mentre nella CU2019 trasmessa al lavoratore, odierno ricorrente, non era stato indicato alcun importo erogato dal datore di lavoro a titolo di TRF nell'anno 2018, e risultava inserita un'annotazione nell'ultima pagina in cui si certificava che “L'IMPORTO VERSATO PRESSO IL FONDO
TESORERIA € 32.132,32 RISULTA PAGATO DALLO STESSO FONDO AI SENSI DELL'ART. 1
DEL D.M. 30.01. 2007”. Esponeva quindi di essersi rivolto all'Agenzia delle Entrate per avere chiarimenti in merito e apprendeva in tale occasione che, la CU2019 a lui trasmessa via mail non corrispondeva a quella trasmessa all'Amministrazione Finanziaria: nella CU2019 scaricata dal
Cassetto fiscale era stato indicato, al rigo 861, un TFR maturato di € 32.132,32 ed, al rigo 862, un TFR erogato dal datore di lavoro nell'anno 2018 di € 32.132.32, mentre non c'era traccia della pagina con l'annotazione presente nella copia consegnata al ricorrente. Esponeva quindi che tale certificazione, era errata, in quanto, la ENAIP AS.A.FORM. Sicilia, nell'anno 2018 non ha erogato alcuna somma a titolo di TFR: infatti, in data 28.11.2017, l'Società_1, a seguito della richiesta di anticipazione del TFR del sig. Ricorrente_1, inviava richiesta all'INPS, prot- n. INPS2100.28/11/2017.0512465, di pagamento diretto, come indicato nella Comunicazione del giorno 16.01.2018 ed il TFR residuo maturato è stato erogato al Sig. Ricorrente_1 dall'INPS attraverso il Fondo di garanzia, nella misura di € 19.912,23, di cui ritenute € 4.085,31 operate direttamente dall'INPS, come attesta la Certificazione Unica2019 dell'INPS e gli estratti conto del Fondo di tesoreria che attestano il suddetto versamento eseguito in due accrediti, in data 1.03.2018 ed in data 14.11.2018.
Si costituiva Agenzia delle Entrate opponendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'Ufficio, con la comunicazione n. 0053632719201 – codice atto n. 65529381918 ha effettuato la liquidazione del TFR erogato dal sostituto di imposta “Società_1 ” codice fiscale
C.F._1 tenendo conto della C.U. trasmessa dal sostituto al Sistema Informativo dell'Anagrafe
Tributaria pari ad € 32.132,32. Ha dunque liquidato una imposta dovuta di € 3.200,49.
Non è contestato che la parte ha intrapreso il pagamento rateale ma è decaduto dal beneficio della rateazione per il mancato pagamento nei termini della rata n. 3, causale epressamente riportata nella cartella.
Nulla sul punto ha dedotto il ricorrente, ovvero non ha contestato di avere chiesto la rateizzazione ed effettuato i primi pagamenti.
Tale comportamento integra sicuramente oltre a riconoscimento del debito anche acquiescenza alla pretesa di AdE e non può in questa sede essere rimesso in discussione la liquidazione operata (ed accettata).
Spese a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione VIII, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1 contro Agenzia delle Entrate, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio in favore di AdE, liquidate in complessivi € 230.00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I
Grado di Catania il 3 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico
(dott. Giorgio Marino)