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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 06/11/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N.2836/2025 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. 2836/2025 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
OR LI
e
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
OR LI
Comunicati gli atti al PM sede che ha espresso parere favorevole
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso depositato in data 29/08/2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Bibbona (LI) il 18/05/2019 e che dalla loro unione è nata la figlia il 23/08/2022. Persona_1
Con provvedimento in data 03/09/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 05/11/2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 05/11/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova e indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_1 [...]
ordinando all'Ufficiale di Stato civile di BIBBONA (LI) di procedere alla CP_1 annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Bibbona (LI) il 18/05/2019 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 1 P.2 Serie A anno 2019. DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La responsabilità genitoriale sulla minore viene esercitata da Persona_2 entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337-ter del codice civile. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale della minore saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni della bambina.
3) La minore viene collocata prevalentemente presso la madre Per_1 Parte_1 mantenendo la propria residenza anagrafica presso l'abitazione materna.
4) Il padre ha diritto di incontrare la figlia secondo il seguente calendario: CP_1
ogni martedì dalle ore 8:00 alle ore 21:00; ogni giovedì dalle ore 8:00 alle ore 21:00;
un fine settimana ogni due settimane, dalle ore 8:00 del sabato mattina alle ore 21:00 della domenica sera, con pernottamento presso l'abitazione paterna. Durante i periodi di frequentazione presso il padre, questi provvederà direttamente alle esigenze quotidiane della minore, comprese quelle alimentari specifiche legate alla celiachia. 5) L'immobile adibito a casa coniugale, sito in Bibbona (LI), Via delle Mura n. 11, di proprietà esclusiva del coniuge viene assegnato alla moglie CP_1 [...] per le esigenze abitative sue e della figlia minore ai sensi Pt_1 Persona_1 dell'art. 337-sexies del codice civile. L'assegnazione è disposta tenendo prioritariamente conto dell'interesse della minore a permanere nell'ambiente domestico che costituisce il centro dei suoi affetti e delle sue consuetudini. Il diritto di godimento della casa familiare si estinguerà automaticamente qualora l'assegnataria non vi abiti più stabilmente, conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Gli animali domestici, tre gatti , e resteranno nella Per_3 Per_4 Per_5 casa coniugale con la moglie e la figlia che si occuperanno delle loro cure, la sterilizzazione di quando sarà il momento sarà pagata dal Per_5 CP_1
6) Il giardino pertinenziale dell'immobile resta accessibile al marito che CP_1 potrà prendersene cura secondo le modalità che riterrà opportune.
7) Il rustico attualmente non diviso dall'abitazione principale potrà essere adibito a immobile separato ad uso esclusivo di nel momento in cui questi vorrà CP_1 procedere alla ristrutturazione e separazione dall'appartamento principale, previa comunicazione alla moglie e nel rispetto delle normative urbanistiche vigenti.
8) Il coniuge pur rimanendo proprietario dell'immobile, continuerà a CP_1 sostenere integralmente:
le rate del mutuo ipotecario nella misura di € 434,00 mensili;
le rate del prestito collegato all'immobile nella misura di € 296,00 mensili fino al 2029;
per un totale di € 730,00 mensili;
il pagamento integrale delle utenze domestiche della casa coniugale. 9) Il coniuge si impegna a corrispondere alla madre per il mantenimento CP_1 della figlia minore un assegno mensile di mantenimento pari ad € 250,00, Per_1 da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a IBAN IT76 L063 7070 6380 0001 0081 468. Parte_1
L'importo dell'assegno è determinato ai sensi dell'art. 337-ter del codice civile, considerando:
le attuali esigenze della minore di tre anni, comprese quelle specifiche legate alla celiachia;
il tenore di vita goduto in costanza di convivenza familiare;
i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
le risorse economiche del padre (€ 1.500,00 mensili) e l'attuale condizione di disoccupazione della madre;
i mutuo da pagare e le bollette a carico di L'assegno sarà automaticamente CP_1 adeguato agli indici ISTAT di rivalutazione monetaria con cadenza annuale. L'assegno unico di € 200,00 viene attualmente incassato dal padre, che si accolla il pagamento delle bollette della casa coniugale. 10) Per quanto concerne l'attività scolastica della minore: A partire da settembre 2025, frequenterà la scuola materna presso La California "Sorelle Agazzi" sita in Per_1
Bibbona, con orario di ingresso alle ore 8:30 e uscita alle ore 16:00, dal lunedì al venerdì. L'accompagnamento e il ritiro dalla scuola sono a cura della madre
[...]
salvo nei giorni di frequentazione presso il padre secondo il calendario Pt_1 stabilito. Attività extrascolastiche: Aurora pratica nuoto ogni martedì alle ore 18:00, attività che svolge fin dall'età di sei mesi. L'accompagnamento è normalmente a cura del padre, salvo diverso accordo. Esigenze alimentari specifiche: La minore è affetta da celiachia e necessita di un'alimentazione priva di glutine. Entrambi i genitori si impegnano a rispettare rigorosamente le prescrizioni dietetiche, mantenendo costante comunicazione sulle esigenze nutrizionali specifiche. Il contributo mensile di € 50,00 percepito per la celiachia viene gestito dalla madre per l'acquisto di prodotti alimentari specifici. Organizzazione quotidiana: La minore segue una routine quotidiana strutturata presso l'abitazione materna, con orari regolari per i pasti, il riposo e le attività ludiche appropriate alla sua età. Durante i periodi di permanenza presso il padre, questi si impegna a mantenere analoga regolarità negli orari e nelle abitudini. Frequentazioni abituali: mantiene rapporti con i nonni e i parenti di Per_1 entrambi i rami familiari, secondo modalità che favoriscano la continuità degli affetti significativi. Vacanze e festività: I periodi di vacanza e le festività saranno organizzati di comune accordo tra i genitori, privilegiando sempre l'interesse e il benessere della minore, con alternanza equa tra i genitori per le principali ricorrenze.
11) Le spese straordinarie per esigenze sanitarie, scolastiche, sportive e ricreative della minore saranno sostenute al 50% come per legge.
12) I coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa di mantenimento personale, dichiarando di non avere diritto ad assegno di mantenimento ai sensi dell'art. 156 del codice civile.
13) Ciascuno dei coniugi continuerà ad usufruire del proprio veicolo:Nico Ford CP_1
Fiesta tg EK543XL, Fiat Punto tg AR206CJ. Parte_1 Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 06/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. 2836/2025 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
OR LI
e
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
OR LI
Comunicati gli atti al PM sede che ha espresso parere favorevole
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso depositato in data 29/08/2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Bibbona (LI) il 18/05/2019 e che dalla loro unione è nata la figlia il 23/08/2022. Persona_1
Con provvedimento in data 03/09/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 05/11/2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 05/11/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova e indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_1 [...]
ordinando all'Ufficiale di Stato civile di BIBBONA (LI) di procedere alla CP_1 annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Bibbona (LI) il 18/05/2019 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 1 P.2 Serie A anno 2019. DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La responsabilità genitoriale sulla minore viene esercitata da Persona_2 entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337-ter del codice civile. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale della minore saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni della bambina.
3) La minore viene collocata prevalentemente presso la madre Per_1 Parte_1 mantenendo la propria residenza anagrafica presso l'abitazione materna.
4) Il padre ha diritto di incontrare la figlia secondo il seguente calendario: CP_1
ogni martedì dalle ore 8:00 alle ore 21:00; ogni giovedì dalle ore 8:00 alle ore 21:00;
un fine settimana ogni due settimane, dalle ore 8:00 del sabato mattina alle ore 21:00 della domenica sera, con pernottamento presso l'abitazione paterna. Durante i periodi di frequentazione presso il padre, questi provvederà direttamente alle esigenze quotidiane della minore, comprese quelle alimentari specifiche legate alla celiachia. 5) L'immobile adibito a casa coniugale, sito in Bibbona (LI), Via delle Mura n. 11, di proprietà esclusiva del coniuge viene assegnato alla moglie CP_1 [...] per le esigenze abitative sue e della figlia minore ai sensi Pt_1 Persona_1 dell'art. 337-sexies del codice civile. L'assegnazione è disposta tenendo prioritariamente conto dell'interesse della minore a permanere nell'ambiente domestico che costituisce il centro dei suoi affetti e delle sue consuetudini. Il diritto di godimento della casa familiare si estinguerà automaticamente qualora l'assegnataria non vi abiti più stabilmente, conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Gli animali domestici, tre gatti , e resteranno nella Per_3 Per_4 Per_5 casa coniugale con la moglie e la figlia che si occuperanno delle loro cure, la sterilizzazione di quando sarà il momento sarà pagata dal Per_5 CP_1
6) Il giardino pertinenziale dell'immobile resta accessibile al marito che CP_1 potrà prendersene cura secondo le modalità che riterrà opportune.
7) Il rustico attualmente non diviso dall'abitazione principale potrà essere adibito a immobile separato ad uso esclusivo di nel momento in cui questi vorrà CP_1 procedere alla ristrutturazione e separazione dall'appartamento principale, previa comunicazione alla moglie e nel rispetto delle normative urbanistiche vigenti.
8) Il coniuge pur rimanendo proprietario dell'immobile, continuerà a CP_1 sostenere integralmente:
le rate del mutuo ipotecario nella misura di € 434,00 mensili;
le rate del prestito collegato all'immobile nella misura di € 296,00 mensili fino al 2029;
per un totale di € 730,00 mensili;
il pagamento integrale delle utenze domestiche della casa coniugale. 9) Il coniuge si impegna a corrispondere alla madre per il mantenimento CP_1 della figlia minore un assegno mensile di mantenimento pari ad € 250,00, Per_1 da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a IBAN IT76 L063 7070 6380 0001 0081 468. Parte_1
L'importo dell'assegno è determinato ai sensi dell'art. 337-ter del codice civile, considerando:
le attuali esigenze della minore di tre anni, comprese quelle specifiche legate alla celiachia;
il tenore di vita goduto in costanza di convivenza familiare;
i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
le risorse economiche del padre (€ 1.500,00 mensili) e l'attuale condizione di disoccupazione della madre;
i mutuo da pagare e le bollette a carico di L'assegno sarà automaticamente CP_1 adeguato agli indici ISTAT di rivalutazione monetaria con cadenza annuale. L'assegno unico di € 200,00 viene attualmente incassato dal padre, che si accolla il pagamento delle bollette della casa coniugale. 10) Per quanto concerne l'attività scolastica della minore: A partire da settembre 2025, frequenterà la scuola materna presso La California "Sorelle Agazzi" sita in Per_1
Bibbona, con orario di ingresso alle ore 8:30 e uscita alle ore 16:00, dal lunedì al venerdì. L'accompagnamento e il ritiro dalla scuola sono a cura della madre
[...]
salvo nei giorni di frequentazione presso il padre secondo il calendario Pt_1 stabilito. Attività extrascolastiche: Aurora pratica nuoto ogni martedì alle ore 18:00, attività che svolge fin dall'età di sei mesi. L'accompagnamento è normalmente a cura del padre, salvo diverso accordo. Esigenze alimentari specifiche: La minore è affetta da celiachia e necessita di un'alimentazione priva di glutine. Entrambi i genitori si impegnano a rispettare rigorosamente le prescrizioni dietetiche, mantenendo costante comunicazione sulle esigenze nutrizionali specifiche. Il contributo mensile di € 50,00 percepito per la celiachia viene gestito dalla madre per l'acquisto di prodotti alimentari specifici. Organizzazione quotidiana: La minore segue una routine quotidiana strutturata presso l'abitazione materna, con orari regolari per i pasti, il riposo e le attività ludiche appropriate alla sua età. Durante i periodi di permanenza presso il padre, questi si impegna a mantenere analoga regolarità negli orari e nelle abitudini. Frequentazioni abituali: mantiene rapporti con i nonni e i parenti di Per_1 entrambi i rami familiari, secondo modalità che favoriscano la continuità degli affetti significativi. Vacanze e festività: I periodi di vacanza e le festività saranno organizzati di comune accordo tra i genitori, privilegiando sempre l'interesse e il benessere della minore, con alternanza equa tra i genitori per le principali ricorrenze.
11) Le spese straordinarie per esigenze sanitarie, scolastiche, sportive e ricreative della minore saranno sostenute al 50% come per legge.
12) I coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa di mantenimento personale, dichiarando di non avere diritto ad assegno di mantenimento ai sensi dell'art. 156 del codice civile.
13) Ciascuno dei coniugi continuerà ad usufruire del proprio veicolo:Nico Ford CP_1
Fiesta tg EK543XL, Fiat Punto tg AR206CJ. Parte_1 Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 06/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa Azzurra Fodra