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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/12/2025, n. 5541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5541 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9182/2025
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice FR LE, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9182 del Ruolo Generale per l'anno 2025
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Tatiana Benelli. Parte_1
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Ivan Controparte_1
EO OM.
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente procedimento, la ha proposto opposizione, ex art. Parte_1
645 c.p.c., al decreto ingiuntivo n. 1558/25, emesso dal Tribunale di Milano, su istanza della parte opposta.
Si è costituita in giudizio la parte opposta ed ha contestato le avverse pretese, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
***
1. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione con cui la parte opponente ha rilevato che la presente causa vada trattata dal giudice civile anziché dal giudice del lavoro.
Ed invero, l'odierno giudizio attiene ad un credito derivante dal pagamento, ad opera dell'obbligata solidale, di contributi accertati dall' per omessa contribuzione previdenziale. Controparte_2
Tanto basta per ritenere la materia rientrante nella sfera di cui all'art. 442 c.p.c., e quindi di spettanza del giudice del lavoro.
*
1 2. Con un primo motivo di opposizione, la ha sostenuto la non debenza della somma Parte_1 ingiunta in forza della natura solidale dell'obbligazione, affermando che “un regresso su quanto interamente dovuto è del tutto illegittimo” (cfr. pag. 5 del ricorso).
2.1. L'assunto è privo di fondamento atteso che nel caso in esame l'omissione contributiva è imputabile alla datrice di lavoro (indicata infatti nel verbale come “Debitore Principale”) e la committente risulta obbligata solidale in forza dell'art. 29, co. 2, d.lgs. n. 276/2003.
2.2. Detta responsabilità, invero, non esclude l'azione di regresso, secondo lo schema delineato dagli artt. 1298 e 1299 c.c., qualora il committente provveda all'adempimento dell'obbligazione solidale.
Infatti, trattandosi di obbligazione contratta nell'interesse esclusivo del condebitore datore di lavoro
(art. 1298 c.c.), il committente può ben agire per il regresso dell'intera somma versata.
2.3. Tanto chiarito, poiché la società opponente non ha indicato alcun motivo tale da giustificare una diversa graduazione delle responsabilità, risultando quindi l'omissione contributiva (da cui è scaturita l'accertamento ispettivo in controversia) in tutto imputabile alla datrice di lavoro, la società opposta ha diritto a ripetere l'intero importo pagato.
*
3. Quanto infine all'eccezione, sollevata dall'opponente, di illegittimità della compensazione, la stessa si presenta inconferente.
3.1. Ed invero, nel ricorso per ingiunzione, l'opposta ha solamente dato atto di aver operato una riduzione dell'importo da ingiungere in forza di un credito vantato dalla nei suoi confronti e Parte_1 non ha proposto alcuna domanda di accertamento di compensazione.
3.2. In ogni caso, ove anche si volesse ritenere che ricorra un'ipotesi di compensazione e detta compensazione venisse negata (come preteso dalla difesa dell'opponente), ciò non escluderebbe la debenza del credito oggetto di ingiunzione, che è peraltro di importo inferiore rispetto al dovuto
(corrispondente all'intero importo pagato a titolo di contributi omessi)
*
4. In definitiva, l'opposizione va rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo, che va dichiarato esecutivo.
*
5. La soccombenza regola le spese di lite.
P.Q.M.
- rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo e lo dichiara esecutivo;
2 - condanna la parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese processuali, che determina in euro 3.000,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 D.M. n.
55/2014.
Milano, 11.12.2025
Il giudice
FR LE
3
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice FR LE, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9182 del Ruolo Generale per l'anno 2025
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Tatiana Benelli. Parte_1
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Ivan Controparte_1
EO OM.
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente procedimento, la ha proposto opposizione, ex art. Parte_1
645 c.p.c., al decreto ingiuntivo n. 1558/25, emesso dal Tribunale di Milano, su istanza della parte opposta.
Si è costituita in giudizio la parte opposta ed ha contestato le avverse pretese, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
***
1. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione con cui la parte opponente ha rilevato che la presente causa vada trattata dal giudice civile anziché dal giudice del lavoro.
Ed invero, l'odierno giudizio attiene ad un credito derivante dal pagamento, ad opera dell'obbligata solidale, di contributi accertati dall' per omessa contribuzione previdenziale. Controparte_2
Tanto basta per ritenere la materia rientrante nella sfera di cui all'art. 442 c.p.c., e quindi di spettanza del giudice del lavoro.
*
1 2. Con un primo motivo di opposizione, la ha sostenuto la non debenza della somma Parte_1 ingiunta in forza della natura solidale dell'obbligazione, affermando che “un regresso su quanto interamente dovuto è del tutto illegittimo” (cfr. pag. 5 del ricorso).
2.1. L'assunto è privo di fondamento atteso che nel caso in esame l'omissione contributiva è imputabile alla datrice di lavoro (indicata infatti nel verbale come “Debitore Principale”) e la committente risulta obbligata solidale in forza dell'art. 29, co. 2, d.lgs. n. 276/2003.
2.2. Detta responsabilità, invero, non esclude l'azione di regresso, secondo lo schema delineato dagli artt. 1298 e 1299 c.c., qualora il committente provveda all'adempimento dell'obbligazione solidale.
Infatti, trattandosi di obbligazione contratta nell'interesse esclusivo del condebitore datore di lavoro
(art. 1298 c.c.), il committente può ben agire per il regresso dell'intera somma versata.
2.3. Tanto chiarito, poiché la società opponente non ha indicato alcun motivo tale da giustificare una diversa graduazione delle responsabilità, risultando quindi l'omissione contributiva (da cui è scaturita l'accertamento ispettivo in controversia) in tutto imputabile alla datrice di lavoro, la società opposta ha diritto a ripetere l'intero importo pagato.
*
3. Quanto infine all'eccezione, sollevata dall'opponente, di illegittimità della compensazione, la stessa si presenta inconferente.
3.1. Ed invero, nel ricorso per ingiunzione, l'opposta ha solamente dato atto di aver operato una riduzione dell'importo da ingiungere in forza di un credito vantato dalla nei suoi confronti e Parte_1 non ha proposto alcuna domanda di accertamento di compensazione.
3.2. In ogni caso, ove anche si volesse ritenere che ricorra un'ipotesi di compensazione e detta compensazione venisse negata (come preteso dalla difesa dell'opponente), ciò non escluderebbe la debenza del credito oggetto di ingiunzione, che è peraltro di importo inferiore rispetto al dovuto
(corrispondente all'intero importo pagato a titolo di contributi omessi)
*
4. In definitiva, l'opposizione va rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo, che va dichiarato esecutivo.
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5. La soccombenza regola le spese di lite.
P.Q.M.
- rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo e lo dichiara esecutivo;
2 - condanna la parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese processuali, che determina in euro 3.000,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 D.M. n.
55/2014.
Milano, 11.12.2025
Il giudice
FR LE
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