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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 138/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIANCOSPINO DANILO, Presidente e Relatore
GIUNTA VINCENZO, Giudice
ANDREOZZI GIOVANBATTISTA, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1295/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - Cf_ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. SILENZIO RIFIUTO PROVINCIA ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA
ELETTRICA 2010
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - Cf_ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. SILENZIO DINIEGO ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.12.2024 Ricorrente_1 SPA, in persona del legale rappresentante, difesa dal dott.Difensore_1 e dall'avv.Difensore_2 impugna il silenzio-rifiuto opposto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Brescia all'istanza di restituzione dell'imposta addizionale all'accisa sull'energia elettrica ex D.L. n. 511/1988, art. 6.
Espone la ricorrente che con sentenza n.670 del 26.1.2023 il Tribunale di Milano ha condannato Ricorrente_1 SPA a pagare, a titolo di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c, a Società_1 srl la somma complessiva di € 1.496.305,34, oltre agli interessi calcolati al tasso legale ex art. 1284 comma 1 c.c. a decorrere dal
3.4.2020 sino all'effettivo pagamento in relazione all'addizionale provinciale all'accisa con riferimento ai consumi di energia elettrica effettuati da Società_1 SPA, fra cui quelli presso i POD nella titolarità della stessa nella Provincia di Brescia per complessivi € 62.356,29 oggetto della domanda di rimborso. A fronte dell'istanza di rimborso di quanto versato a Società_1 Spa, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Brescia ometteva ogni provvedimento.
Sostiene la ricorrente il proprio diritto al rimborso e conclude per l'annullamento del silenzio-diniego e l'accertamento del diritto di Ricorrente_1 SPA al rimborso ex art. 14, comma 4, TUA delle imposte addizionali sul consumo di energia elettrica corrisposte con riferimento all'utenza intestata a Società_1 Spa in provincia di Brescia con condanna dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al rimborso, con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata concludendo per il rigetto del ricorso e vittoria di spese.
L'Agenzia delle Dogane e Monopoli ha depositato il provvedimento datato 30.1.2026 con cui ha annullato in autotutela il diniego tacito all'instanza di rimborso per cui è giudizio, provvedendo al rimborso richiesto.
Alla pubblica udienza del 23.2.2026, sentite le parti come da verbale, il ricorso è trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva nel merito la Corte che la questione relativa alla legittimazione al rimborso delle addizionali provinciali all'accisa sui consumi di energia elettrica è stata decisa dalla Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con sentenza 2.8.2024 n.21883 in sede di rinvio pregiudiziale fissando il principio per cui “spetta in via esclusiva all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise, di cui all' abrogato art. 6, del decreto- legge 511/1988, per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW”. Ritiene la Corte di non potersi discostare dal principio affermato, di cui condivide le motivazioni, come la prevalente giurisprudenza di merito, anche di questa Corte.
Peraltro l'annullamento in autotutela del diniego tacito di rimborso operato dall'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, con conseguente versamento dell'importo richiesto e degli interessi maturati, conduce all'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. La presenza di contrastanti indirizzi giurisprudenziali, composti dalla citata sentenza della Suprema Corte solo dopo la proposizione della domanda di rimborso giustifica la compensazione fra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Brescia, 23.2.2026
Il Presidente est.
AN BI
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIANCOSPINO DANILO, Presidente e Relatore
GIUNTA VINCENZO, Giudice
ANDREOZZI GIOVANBATTISTA, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1295/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - Cf_ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. SILENZIO RIFIUTO PROVINCIA ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA
ELETTRICA 2010
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - Cf_ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. SILENZIO DINIEGO ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.12.2024 Ricorrente_1 SPA, in persona del legale rappresentante, difesa dal dott.Difensore_1 e dall'avv.Difensore_2 impugna il silenzio-rifiuto opposto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Brescia all'istanza di restituzione dell'imposta addizionale all'accisa sull'energia elettrica ex D.L. n. 511/1988, art. 6.
Espone la ricorrente che con sentenza n.670 del 26.1.2023 il Tribunale di Milano ha condannato Ricorrente_1 SPA a pagare, a titolo di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c, a Società_1 srl la somma complessiva di € 1.496.305,34, oltre agli interessi calcolati al tasso legale ex art. 1284 comma 1 c.c. a decorrere dal
3.4.2020 sino all'effettivo pagamento in relazione all'addizionale provinciale all'accisa con riferimento ai consumi di energia elettrica effettuati da Società_1 SPA, fra cui quelli presso i POD nella titolarità della stessa nella Provincia di Brescia per complessivi € 62.356,29 oggetto della domanda di rimborso. A fronte dell'istanza di rimborso di quanto versato a Società_1 Spa, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Brescia ometteva ogni provvedimento.
Sostiene la ricorrente il proprio diritto al rimborso e conclude per l'annullamento del silenzio-diniego e l'accertamento del diritto di Ricorrente_1 SPA al rimborso ex art. 14, comma 4, TUA delle imposte addizionali sul consumo di energia elettrica corrisposte con riferimento all'utenza intestata a Società_1 Spa in provincia di Brescia con condanna dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al rimborso, con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata concludendo per il rigetto del ricorso e vittoria di spese.
L'Agenzia delle Dogane e Monopoli ha depositato il provvedimento datato 30.1.2026 con cui ha annullato in autotutela il diniego tacito all'instanza di rimborso per cui è giudizio, provvedendo al rimborso richiesto.
Alla pubblica udienza del 23.2.2026, sentite le parti come da verbale, il ricorso è trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva nel merito la Corte che la questione relativa alla legittimazione al rimborso delle addizionali provinciali all'accisa sui consumi di energia elettrica è stata decisa dalla Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con sentenza 2.8.2024 n.21883 in sede di rinvio pregiudiziale fissando il principio per cui “spetta in via esclusiva all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise, di cui all' abrogato art. 6, del decreto- legge 511/1988, per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW”. Ritiene la Corte di non potersi discostare dal principio affermato, di cui condivide le motivazioni, come la prevalente giurisprudenza di merito, anche di questa Corte.
Peraltro l'annullamento in autotutela del diniego tacito di rimborso operato dall'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, con conseguente versamento dell'importo richiesto e degli interessi maturati, conduce all'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. La presenza di contrastanti indirizzi giurisprudenziali, composti dalla citata sentenza della Suprema Corte solo dopo la proposizione della domanda di rimborso giustifica la compensazione fra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Brescia, 23.2.2026
Il Presidente est.
AN BI