CASS
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/06/2025, n. 22472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22472 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da RT BE, nato a [...] il [...] IU AN, nata a [...] il [...] AC BI, nato a [...] il [...] CC AT, nato a [...] il [...] EN IS SA, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/11/2023 della Corte d'appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 di. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona dei Sostituto Procuratore generale Raffaele Picciriilo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dell'avv. Teresa Camoglici„ difensore d;
BI AC, e la memoria dell'avv. CA SA NN, difensore di AN IU, che insistono per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. Penale Sent. Sez. 3 Num. 22472 Anno 2025 Presidente: ACETO ALDO Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 26/03/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, in parziale riforma della decisione emessa dal G.u.p. del Tribunale di Cagliari all'esito del giudizio abbreviato e appellata dagli imputati, la Corte di appello di Cagliari, ai fini che qui rilevano, ha rideterminato la pena: - nei confronti di BI AC, riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti per cui è processo e quelli giudicati con le sentenze del Tribunale di Cagliari in data 8 giugno 2016, irrevocabile il 16 luglio 2016, in data 9 aprile 2016, irrevocabile il 3 maggio 2016, e in data 17 maggio 2015, irrevocabile 1'11 luglio 2015 - nella misura di diciannove"Ti reclusione;
- nei confronti di BE RT, esclusa la contestata recidiva e le restanti aggravanti e riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti per cui è processo e quelli giudicati con le sentenze del Tribunale di Cagliari in data 10 ottobre 2018, irrevocabile il 22 marzo 2019 e in data 17 settembre 2020, irrevocabile il 7 ottobre 2020, nella misura di otto anni e quattro mesi di reclusione. Nel resto, la Corte di appello ha confermato la decisione di primo grado, che aveva affermato la penale responsabilità di AN IU, LM EN IS e AT CC con riferimento al delitto ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché a taluni delitti scopo di cui all'art. 73 del medesimo d.P.R. 2. Avverso l'indicata sentenza, BE RT, AN IU, BI AC, AT CC e SA EN IS, per il ministero dei rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di BI RT censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con riferimento all'art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. Argomenta il difensore che la motivazione si dilunga nel riproporre gli elementi probatori posti a sostegno dei reati satellite, non oggetto di contestazione, senza indicare alcun elemento idoneo a dimostrare che l'imputato abbia agito con la consapevolezza di aderire a un sodalizio criminoso, anche considerando che l'associazione aveva diversi canali di rifornimento e che, t ' LULA" dopo la dimissione dal carcere di AC, avvenuta il 30 gennaio 2018, iti~ meno il rapporto con il RT, come risulta peraltro al capo di imputazione, che circoscrive la condotta partecipativa dall'aprile 2017 al febbraio 2018. Aggiunge il difensore che l'appartenenza dell'imputato al sodalizio con il ruolo di fornitore non può essere desunta dalla generica consapevolezza che la sostanza stupefacente fornita sarebbe stata ceduta al dettaglio. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di AN IU deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. Rappresenta il difensore che la motivazione merita censura nella parte in cui ha escluso la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, comma 1, Z. d.P.R. n. 309 del 1990, con riferimento al trattamento sanzionatorio ivi comminato, in particolare in relazione al minimo edittale, che non può essere inferiore a vent'anni di reclusione, applicabile a qualsiasi tipo di associazione, da quelle internazionali e quelle di quartiere, ciò che si pone in contrasto con i principi di proporzionalità e di individualizzazione della pena, desumibili dagli artt. 3, comma 1, 25, comma 2, e 27, comma 3, Cost., e sanciti anche dall'art. 49 par. 3 del Trattato UE, come interpretato della decisione della Corte di giustizia, Grande Sezione, dell'8 marzo 2022, come argomentato con la memoria depositata innanzi alla Corte di appello e allegata al ricorso. 5. Nell'interesse di BI AC sono presentati due distinti ricorsi. 5.1. Il ricorso a firma dell'avv. Teresa Camoglio denuncia la violazione dell'art. art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 74, commi 1 e 6 d.P.R. n. 309 de 1990. Argomenta il difensore che l'arco temporale contestato nel capo di imputazione costituisce un limite invalicabile per il giudice, il quale entro quel periodo - ossia da aprile 2017 a maggio 2018 - deve valutare se il vincolo associativo aveva ad oggetto esclusivamente i delitti ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sicché non possono essere utilizzate le dichiarazioni di IT e di IU che attengono a tempi lontani da quelli contestati, non coperti nel capo di imputazione. Aggiunge il difensore che l'incremento degli affari non è indicativo della volontà di compiere fatti diversi da quelli di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e la somma di 3.000 euro che AC consegna a RZ come risparmio per fronteggiare le spese di un'eventuale carcerazioni è compatibile con un giro di affare di "lieve entità". 5.2. Il ricorso a firma dell'avv. Marco Antonio Lisu eccepisce la violazione dell'art. art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 74, comma 6 d.P.R. n. 309 del 1990. Lamenta il difensore che la motivazione ha rigettato con motivazione apparente i motivi di appello, con cui si invocava la riqualificazione del fatto ai sensi del comma 6 dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 in considerazione della rudimentalità della struttura, della circostanza che la vendita al dettaglio avvenisse in favore di soggetti tossicodipendenti e che fosse circoscritta alle zone adiacenti la palazzina di via Piero della Francesca in Cagliari. Se è vero, argomenta il difensore, che se alcune transazioni si collocano al di fuori dello schema previsto dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nondimeno tali episodi non appaiono rilevanti in un'ottica complessiva, tali cioè da determinare un'importante variazione degli accordi iniziali. 6. Il ricorso proposto nell'interesse di AT CC deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62-bis, 81 e 133 cod. pen. Il difensore lamenta l'eccessività della pena infitta in misura non aderente ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., in riferimento sia alla pena base, che agli aumenti per la continuazione, senza tener conto della personalità dell'imputato, del contesto sociale in cui viveva e della sua giovane età, e considerando che a taluni coimputati è stata irrogata una pena più mite. 7. Il ricorso proposto nell'interesse di LM EN IS eccepisce, con un unico composito motivo, violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 74, commi 1 e 2, d.P.R. n. 309 del 1990, 192 cod. proc. pen. e 132, 133 cod. pen. In primo luogo, la motivazione sarebbe carente con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto associativo, che viene desunta solamente dagli accessi dell'imputata nell'appartamento del AC, e considerando che la conversazione indicata dalla Corte di appello non è indicativa della conoscenza degli affiliati. In secondo luogo, la Corte territoriale ha omesso di motivare un ordine alla sussistenza della fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, specie considerando le episodiche e occasionali attività di custodia dell'imputata, la tipologia di sostanza custodita e i quantitativi detenuti. In terzo luogo, la pena avrebbe potuto essere inflitta nel minimo edittale, stante l'incensuratezza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse di BI RT è inammissibile perché generico e, comunque, perché confeziona censure di contenuto fattuale. 2. Invero, la Corte di merito, in primo luogo, ha ribadito (p. 94 ss.) la sussistenza della condotta di partecipazione al sodalizio - condotta non oggetto di specifica censura - , desunta non solamente dalla frequenza delle forniture ma anche dalla genesi di tale rapporto, quale emerge dalle conversazioni intercettate, instaurato per assicurare la prosecuzione dell'attività di commercializzazione di sostanze stupefacenti gestita durante il periodo di assenza di AC per la carcerazione detentiva, nonché dalla modalità di regolamentazione dei rapporti di dare e avere, chiaramente indicativa dell'avvenuta instaurazione di un rapporto stabile basato sul reciproco affidamento della continuità delle forniture di sostanza stupefacente. In secondo luogo - venendo al motivo di censura , la Corte d'appello (p. 101 ss.) ha parimenti ribadito la sussistenza, in capo al ricorrente, della piena consapevolezza di aderire al sodalizio criminoso, sulla base di specifici elementi puntualmente indicati, quali: a) la circostanza che Partoiino, sin dall'inizio delle forniture effettuate a AN IU, era a conoscenza - al pari di gli altri operatori del mercato illecito del traffico locale - delle modalità operative di AC e della necessaria sussistenza di una struttura organizzativa per spacciare i quantitativi forniti, ossia 15/20 kg. di fumo al mese;
b) il fatto che RT aveva intrattenuto rapporti diretti con AN IU e con SS SI al momento del ritiro della droga, di solito ordinata tramite BR LO e il corriere AT CC, e sapeva bene che, nonostante la gestione condotta in prima persona da IU, questa sovrintendeva alla piazza di spaccio di BI AC e che, quindi, questi continuava ad occuparsene suo tramite, come peraltro sempre espressamente fatto presente dalla stessa compagna anche al fine di farsi A scudo della sua figura che incuteva rispetto e timore;
c) la continuità, la frequenza e la durata nel tempo delle forniture richieste, cessate solo per proprie difficoltà di rifornimento, nonché i quantitativi commercializzati e la conoscenza della presenza di altri fornitori, elementi ritenuti indicativi, in maniera certamente non impiausibile sul piano logico, della piena consapevolezza, in capo al RT, di avere a che fare con una struttura organizzata e articolata, che evidentemente richiedeva la partecipazione anche di altre persone per lo smercio e tenuta della droga, data anche la condizione di detenzione in cui si trovava AC e la facilità con cui la loro abitazione era esposta al rischio di perquisizione, piuttosto che con singoli spacciatori che di volta in volta decidevano ed ideavano le singole cessioni. A fronte di tale apparato motivazionale - adeguato, ancorato alle risultanze probatorie, esente da profili di illogicità manifesta - il ricorrente confeziona censure del tutto generiche, che scivolano, inoltre, sul piano fattuale, sicché esse non superano il vaglio di inammissibilità. 3. Il ricorso proposto neil'interesse di AN IU è inammissibile. 4. In primo luogo, si osserva che la ricorrente non ha adeguatamente confutato gli argomenti con i quali la Corte d'appello (p. 76-77 della sentenza impugnata) ha evidenziato la non rilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale, per non essere l'associazione in oggetto riconducibile alla dimensione domestica e di quartiere, come, invece, descritta dalla ricorrente. 5. In ogni caso, quanto al merito, è dirimente osservare che, con sentenza n. 138 del 2024, la Corte costituzionale, come recita la massima ufficiale (Rv. 46309), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GIP dei Tribunale di Brescia in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 74, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, e chi vi partecipa, con le pene minime di venti e dieci anni di reclusione, anziché di sette e cinque anni, come previsto nel massimo per le ipotesi 'lievi" di associazione dal successivo comma 6. Lo iato tra le pene minime previste per l'ipotesi "ordinaria" e quelle massime stabilite per l'ipotesi "lieve" del delitto di associazione finalizzata al narcotraffico evidenzia una "frattura sanzionatoria" di ampiezza analoga, ed anzi persino più estesa, rispetto a quella giudicata non costituzionalmente tollerabile dalla sentenza n. 40 del 2019 in relazione ai delitti di cui all'art. 73 del medesimo t.u., sia in termini assoluti (tredici anni di differenza per i soggetti "apicali" e cinque per i partecipanti "semplici"), sia in termini proporzionali (quasi il triplo per i soggetti "apicali" e il doppio, come nel caso allora censurato, per i partecipanti "semplici"). Al vulnus denunciato non è, però, possibile porre rimedio, come richiesto dal rimettente, con l'allineamento dei minimi edittali della fattispecie "maior" ai massimi di quella "minor", non potendosi ritenere che alla continuità dell'offesa debba necessariamente corrispondere una continuità della risposta sanzionatoria;
una tale soluzione, inoltre, non si inserirebbe nel tessuto normativo coerentemente con ìa logica perseguita dal legislatore, determinando un rilevantissimo abbattimento della risposta punitiva rispetto a fatti che, nella valutazione legislativa, presentano un marcato disvalore, in ragione del connubio tra associazionismo criminale e mercato della droga. Né sono ricavabili, allo stato, grandezze di riferimento diverse - all'interno della disciplina degli stupefacenti o in relazione ad altre figure "specializzate" di reato associativo - che consentano di riequilibrare l'assetto sanzionatorio censurato. A fronte della riscontrata anomalia sanzionatoria è, tuttavia, auspicabile un sollecito intervento del legislatore. 6. Orbene, le argomentazioni della ricorrente non superano l'ostacolo, ritenuto allo stato insormontabile, indicato dalla Corte costituzionale, ossia l'assenza non di ulteriori principi costituzionali alla stregua dei quali valutare il censurato assetto punitivo, ma di criteri utilmente impiegabili per operare l'auspicata reductio ad legitimítatem, posto che la disciplina penale degli stupefacenti non lascia emergere, con riguardo alla figura criminosa in questione, norme omologhe a quelle utilizzate dalla sentenza n. 40 del 2019 per l'intervento sulla cornice edittale del delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. Sul punto, che evidentemente ha carattere dirimente, il ricorso è silente. 7. I ricorsi proposti nell'interesse di BI AC - esaminabili congiuntamente, essendo entrambi diretti a censurare la mancata riqualificazione del delitto associativo nella più mite previsione di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 - sono inammissibili. 8. Secondo il costante l'indirizzo espresso da questa Corte, ai fini della configurabilità del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di lieve entità, non è sufficiente considerare la natura dei singoli episodi di cessione accertati in concreto, ma occorre valutare il momento genetico dell'associazione, nel senso che essa deve essere stata costituita per commettere cessioni di stupefacente di lieve entità, e le potenzialità dell'organizzazione, con riferimento ai quantitativi di sostanze che il gruppo è in grado di procurarsi (Sez. 3, n. 44837 del 06/02/2018, Caprioli, Rv. 274696 - 01). La fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 è perciò configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali ed operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art.73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. 4, n. 53568 del 05/10/2017 7, P.G. in proc. Pardo„ Rv. 271708; Sez. 6, n. 12537 del 19/01/2016, ON e altri, Rv. 267267, in cui la Corte ha escluso la sussistenza dell'associazione minore valorizzando la concreta capacità operativa, il numero delle condotte, la diversa tipologia di sostanze trattate ed il quantitativo delle cessioni;
Sez. 6, n. 37983 del 16/03/2004, ENevento ed altri, Rv, 230372, la quale ha escluso che la cessione di semplici 'campioni' di stupefacente da parte degli associati fosse sufficiente ad integrare la suddetta fattispecie, posto che le richieste e le offerte di stupefacenti si riferivano a quantitativi consistenti che gli associati dimostravano di potersi procacciare ed offrire in vendita). Di conseguenza, pur se l'associazione sia finalizzata alla commissione di episodi di cessione di sostanze stupefacenti che, considerati singolarmente, presentano le caratteristiche dei fatti descritti dall'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, deve essere esclusa l'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, del medesimo decreto quando, per la complessiva attività in concreto esercitata, per la molteplicità degli episodi di spaccio, reiterati in un lungo arco di tempo, e per la predisposizione di un'idonea organizzazione che preveda uno stabile e continuativo approvvigionamento di quantitativi rilevanti di sostanze stupefacenti, quell'attività sia incompatibile con il carattere della lieve entità (Sez. 4, n. 34920 del 14/06/2017, B, Rv. 270803). Del resto, l'esclusivo riferimento alla so a cessione finale dello stupefacente al singolo acquirente, senza tener conto dell'attività concretamente esercitata in attuazione del programma criminoso, condurrebbe ad esiti paradossali, perché la configurabilità dell'ipotesi attenuata sarebbe determinata dalla scelta degli associati, che, pur di evitare di incorrere nelle pene più severe comminate dai commi e 2 - ipotesi che si verificherebbe con la vendita di quantitativi di stupefacente esorbitanti dalla sfera applicativa dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - decidano, invece, di porre sul mercato quel medesimo quantitativo in dosi di pochi grammi. Sarebbe perciò illogico, che, a parità di forniture di stupefacente, periodiche e costanti nel tempo, che risultino manifestamente eccessive per l'approvvigionamento di un piccolo spaccio pur attuato in via continuativa, quaie è quello posto in essere nell'ambito associativo, sia ravvisabile ora l'ipotesi base, ora l'ipotesi attenuata a seconda dei quantitativi ceduti ai singoli clienti finali. 9. Venendo ai caso di specie, la Corte di merito, con un apprezzamento fattuale certamente non implausibile sul piano logico e in piena aderenza ai principi appena evocati, ha negato i presupposti per la configurabilità dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, in considerazione dei cospicui quantitativi di stupefacente commercializzati, ciò desumendosi da una serie di elementi, quali: 1) le dichiarazioni del collaboratore di giustizia IT corroborate del contenuto delle intercettazioni, in cui vi è il riferimento a 15/20 kg. mensili di spineki, alla disponibilità di droga "a furgoni", a guadagni anche di 60 mila/100 mila euro ed a perdite da 43 mila curo, conseguenti all'arresto dei corrieri IO e Claudia, e da 90 mila curo;
elementi chiaramente indicativi di un considerevole giro d'affari logicamente incompatibile con la qualificazione dei reati scopo ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; 2) le dichiarazioni di AC appena scarcerato, in cui egli manifesta la volontà di risollevare la propria piazza di spaccio ("la faccio più potente ancora... dieci anni mi devono dare... non mi interessa"); 3) la frequenza e la durata degli approvvigionamenti e delle cessioni, di entità sovente incompatibile con il riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, considerando che tra il febbraio e il maggio 2018 (e dunque in epoca pienamente coperta dalla contestazione), sono indicati (p. 31 della sentenza impugnata) almeno dodici singole transazioni di hashish per entità variabili tra i 700 grammi e i 5 kg. e di cocaina per quantitativi compresi tra i 50 e i 150 grammi;
4) i riferimenti di AC e della compagna IU all'occultamento di ingenti quantità di denaro, alla necessità di nascondigli ("sono pieno di soldi...dove i mettiamo questi soldi? (...) me li tieni i soldi? Non lo deve sapere nessuno, io e te !o dobbiamo sapere, capito? I soldi li sto conservando io, perché tanto loro si pensano figli di Trump, si pensano"); 5) l'organizzazione non rudimentale della piazza di spaccio e il controllo territoriale esercitato da AC, alla continua ricerca di fornitori (quali Bellu, RT, Lugas, Gianeri, Rais, Pandolfini, MU, Stazzu), custodi (EN IS, Pierpaolo IU, Cadelano), spacciatori e vedette;
6) l'ampia platea di clienti di diversa provenienza A fronte di tale apparato argomentativo, immune da violazioni di legge e da vizi motivazionali, i ricorsi in esame confezionano motivi in parte generici, in parte fattuali, essendo diretti a una rivalutazione del compendio probatorio, che non superano il vaglio di ammissibilità. 10. Il ricorso proposto nell'interesse di AT CC è inammissibile. Rammentato che graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché non è consentita la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, nel caso in esame la Corte di merito ha logicamente confermato il trattamento punitivo inflitto al ricorrente, peraltro in misura prossima ai minimi edittali, posto che la pena base è stata determinata in corrispondenza del minimo edittale, che la riduzione per le attenuanti generiche si discosta dalla massima riduzione praticabile di soli sei mesi, scelta che è stata logicamente spiegata facendo riferimento sia al ruolo di corriere svolto dal CC, sia a due precedenti irrevocabili specifici, uno coevo ai fatti per cui è intervenuta condanna, l'altro relativo a condotta tenuta dopo il precedente arresto e la successiva scarcerazione, e perciò significativo di pertinacia delinquenziale. Si osserva, infine, che l'aumento per :a continuazione, indicato dal difensore eccessivo nel raffronto con NT, è stato logicamente motivato in relazione al numero decisamente superiore de: reati in continuazione commessi dal CUCC11, ben cinquantaquattro episodi di cessione di sostanza stupefacente, a fronte dei sette contestati al coimputato. g Orbene, al cospetto di una motivazione che ha esaurientemente e logicamente spiegato la determinazione del trattamento punitivo, peraltro inflitto in misura prossima al minimo, i motivi si rivelano generici e, comunque, manifestamente infondati. 11. Il ricorso proposto nell'interesse di LM EN IS è inammissibile. 12. Le censure dirette a contestare la partecipazione della ricorrente al sodalizio criminoso si confrontano in maniera estremamente generica e frammentaria con la puntuale motivazione della sentenza impugnata. Invero, al di là degli accessi dell'imputata nell'abitazione del AC, centrale operativa dell'associazione, in aggiunta agli elementi indicati dal Tribunale - ossia la partecipazione della ricorrente a ben ventotto reati scopo nel giro di due mesi, in concorso con AN IU, ossia colei che gestiva l'associazione, e con SS SI, e l'accettazione della proposta formulata dal AC, non appena uscito dai carcere, di assumere il ruolo di custode della droga, proposta accettata dalla donna (cfr. p. 110 ss.) - la Corte di merito, ha indicato ulteriori elementi, chiaramente indicativi della consapevole adesione del sodalizio (p. 117 ss.), quali: 1) !a circostanza che la ricorrente avesse piena conoscenza della ripartizione della piazza di spaccio delle Case parcheggio e di che vi svolgeva l'attività illecita e delle modalità con cui veniva svolto io spaccio, come emerge dalla conversazione tra presenti n. 2885 del 15 maggio, in cui AN IU chiede a SE EN IS chi stesse "lavorando giù", ricevendo come risposto che e 'erano i due Andrea;
2) la circostanza che EN IS LM aveva intrattenuto, nello svolgimento del suo ruolo di custode, rapporti diretti con BI AC, con cui aveva definito, in data 4 febbraio 2018, i termini dell'accordo (progressivi da 47779 a 47781) considerando altresì che i due, 24 marzo 2018, avevano pattuito nuove modalità per la consegna del quantitativo di cocaina e hashish mediante un segnale convenzionale tramite il cellulare consegnatole, nonché effettuando costanti rendiconti sui quantitativi ricevuti, riconsegnati e rimasti ancora in sua custodia, prova ne è che, come emerge dalle numerose intercettazioni, il SI quotidianamente si recava a casa della LM, su incarico di AC o di IU, per la consegna delle sostanze stupefacenti;
3) la circostanza che la ricorrente fosse a conoscenza dei plurimi canali di approvvigionamento dell'attività di spaccio, ossia che il fornitore "storico", IO MU, dall'aprile 2017 era stato sostituito da BE RT, per avere !a IS seguito l'origine di tale rapporto (cfr. conversazione n. 62445 del 22 aprile 2018) e la successiva evoluzione tramite le confidenze ricevute fatte da AN IU. A fronte di tale motivazione - ampia, esauriente, immune da aporie logiche - la ricorrente deduce censure generiche e di contenuto rivalutativo, che fuoriescono dal perimetro segnato dall'art. 606 cod. proc. per. 13, Manifestamente infondate sono !e doglianze diretta a contestare la mancata riqualificazione de! fatto nella più mite previsione di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309. In aggiunta alle considerazioni dinanzi indicate, si evidenzia che è manifestamente infondata la prospettazione difensiva, laddove la qualificazione dell'associazione ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 parrebbe dipendere non dalle caratteristiche obiettive del sodalizio, come sopra illustrate, bensì dall'asserito minore apporto del singolo all'attività comune, ciò che, semmai, può incidere sulla determinazione dell'entità della pena, come avvenuto nel caso in esame, posto cha la sanzione per il delitto ex art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 è stata determinata, nei confronti della ricorrente, nel minimo edittale. 14. Inammissibili, infine, sono le censure aventi ad oggetto la determinazione del complessivo trattamento punitivo. Invero, oltre ad aver determinato la pena base in misura pari al minimo edittale per la partecipazione all'associazione, alla ricorrente sono state appiicate nella massima estensione le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate, con un aumento del tutto minimo per la continuazione, pari a soli dieci mesi di reclusione per i ventotto episodi di cessione, sicché non è dato comprendere - né la ricorrente !o ha specificamente dedotto - in che modo e per quali motivi la pena avrebbe potuto essere inflitta in misura ancora più contenuta. 15. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma deli'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost, sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso i! 26/03/2025.
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 di. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona dei Sostituto Procuratore generale Raffaele Picciriilo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dell'avv. Teresa Camoglici„ difensore d;
BI AC, e la memoria dell'avv. CA SA NN, difensore di AN IU, che insistono per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. Penale Sent. Sez. 3 Num. 22472 Anno 2025 Presidente: ACETO ALDO Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 26/03/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, in parziale riforma della decisione emessa dal G.u.p. del Tribunale di Cagliari all'esito del giudizio abbreviato e appellata dagli imputati, la Corte di appello di Cagliari, ai fini che qui rilevano, ha rideterminato la pena: - nei confronti di BI AC, riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti per cui è processo e quelli giudicati con le sentenze del Tribunale di Cagliari in data 8 giugno 2016, irrevocabile il 16 luglio 2016, in data 9 aprile 2016, irrevocabile il 3 maggio 2016, e in data 17 maggio 2015, irrevocabile 1'11 luglio 2015 - nella misura di diciannove"Ti reclusione;
- nei confronti di BE RT, esclusa la contestata recidiva e le restanti aggravanti e riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti per cui è processo e quelli giudicati con le sentenze del Tribunale di Cagliari in data 10 ottobre 2018, irrevocabile il 22 marzo 2019 e in data 17 settembre 2020, irrevocabile il 7 ottobre 2020, nella misura di otto anni e quattro mesi di reclusione. Nel resto, la Corte di appello ha confermato la decisione di primo grado, che aveva affermato la penale responsabilità di AN IU, LM EN IS e AT CC con riferimento al delitto ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché a taluni delitti scopo di cui all'art. 73 del medesimo d.P.R. 2. Avverso l'indicata sentenza, BE RT, AN IU, BI AC, AT CC e SA EN IS, per il ministero dei rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di BI RT censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con riferimento all'art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. Argomenta il difensore che la motivazione si dilunga nel riproporre gli elementi probatori posti a sostegno dei reati satellite, non oggetto di contestazione, senza indicare alcun elemento idoneo a dimostrare che l'imputato abbia agito con la consapevolezza di aderire a un sodalizio criminoso, anche considerando che l'associazione aveva diversi canali di rifornimento e che, t ' LULA" dopo la dimissione dal carcere di AC, avvenuta il 30 gennaio 2018, iti~ meno il rapporto con il RT, come risulta peraltro al capo di imputazione, che circoscrive la condotta partecipativa dall'aprile 2017 al febbraio 2018. Aggiunge il difensore che l'appartenenza dell'imputato al sodalizio con il ruolo di fornitore non può essere desunta dalla generica consapevolezza che la sostanza stupefacente fornita sarebbe stata ceduta al dettaglio. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di AN IU deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. Rappresenta il difensore che la motivazione merita censura nella parte in cui ha escluso la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, comma 1, Z. d.P.R. n. 309 del 1990, con riferimento al trattamento sanzionatorio ivi comminato, in particolare in relazione al minimo edittale, che non può essere inferiore a vent'anni di reclusione, applicabile a qualsiasi tipo di associazione, da quelle internazionali e quelle di quartiere, ciò che si pone in contrasto con i principi di proporzionalità e di individualizzazione della pena, desumibili dagli artt. 3, comma 1, 25, comma 2, e 27, comma 3, Cost., e sanciti anche dall'art. 49 par. 3 del Trattato UE, come interpretato della decisione della Corte di giustizia, Grande Sezione, dell'8 marzo 2022, come argomentato con la memoria depositata innanzi alla Corte di appello e allegata al ricorso. 5. Nell'interesse di BI AC sono presentati due distinti ricorsi. 5.1. Il ricorso a firma dell'avv. Teresa Camoglio denuncia la violazione dell'art. art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 74, commi 1 e 6 d.P.R. n. 309 de 1990. Argomenta il difensore che l'arco temporale contestato nel capo di imputazione costituisce un limite invalicabile per il giudice, il quale entro quel periodo - ossia da aprile 2017 a maggio 2018 - deve valutare se il vincolo associativo aveva ad oggetto esclusivamente i delitti ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sicché non possono essere utilizzate le dichiarazioni di IT e di IU che attengono a tempi lontani da quelli contestati, non coperti nel capo di imputazione. Aggiunge il difensore che l'incremento degli affari non è indicativo della volontà di compiere fatti diversi da quelli di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e la somma di 3.000 euro che AC consegna a RZ come risparmio per fronteggiare le spese di un'eventuale carcerazioni è compatibile con un giro di affare di "lieve entità". 5.2. Il ricorso a firma dell'avv. Marco Antonio Lisu eccepisce la violazione dell'art. art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 74, comma 6 d.P.R. n. 309 del 1990. Lamenta il difensore che la motivazione ha rigettato con motivazione apparente i motivi di appello, con cui si invocava la riqualificazione del fatto ai sensi del comma 6 dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 in considerazione della rudimentalità della struttura, della circostanza che la vendita al dettaglio avvenisse in favore di soggetti tossicodipendenti e che fosse circoscritta alle zone adiacenti la palazzina di via Piero della Francesca in Cagliari. Se è vero, argomenta il difensore, che se alcune transazioni si collocano al di fuori dello schema previsto dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nondimeno tali episodi non appaiono rilevanti in un'ottica complessiva, tali cioè da determinare un'importante variazione degli accordi iniziali. 6. Il ricorso proposto nell'interesse di AT CC deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62-bis, 81 e 133 cod. pen. Il difensore lamenta l'eccessività della pena infitta in misura non aderente ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., in riferimento sia alla pena base, che agli aumenti per la continuazione, senza tener conto della personalità dell'imputato, del contesto sociale in cui viveva e della sua giovane età, e considerando che a taluni coimputati è stata irrogata una pena più mite. 7. Il ricorso proposto nell'interesse di LM EN IS eccepisce, con un unico composito motivo, violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 74, commi 1 e 2, d.P.R. n. 309 del 1990, 192 cod. proc. pen. e 132, 133 cod. pen. In primo luogo, la motivazione sarebbe carente con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto associativo, che viene desunta solamente dagli accessi dell'imputata nell'appartamento del AC, e considerando che la conversazione indicata dalla Corte di appello non è indicativa della conoscenza degli affiliati. In secondo luogo, la Corte territoriale ha omesso di motivare un ordine alla sussistenza della fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, specie considerando le episodiche e occasionali attività di custodia dell'imputata, la tipologia di sostanza custodita e i quantitativi detenuti. In terzo luogo, la pena avrebbe potuto essere inflitta nel minimo edittale, stante l'incensuratezza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse di BI RT è inammissibile perché generico e, comunque, perché confeziona censure di contenuto fattuale. 2. Invero, la Corte di merito, in primo luogo, ha ribadito (p. 94 ss.) la sussistenza della condotta di partecipazione al sodalizio - condotta non oggetto di specifica censura - , desunta non solamente dalla frequenza delle forniture ma anche dalla genesi di tale rapporto, quale emerge dalle conversazioni intercettate, instaurato per assicurare la prosecuzione dell'attività di commercializzazione di sostanze stupefacenti gestita durante il periodo di assenza di AC per la carcerazione detentiva, nonché dalla modalità di regolamentazione dei rapporti di dare e avere, chiaramente indicativa dell'avvenuta instaurazione di un rapporto stabile basato sul reciproco affidamento della continuità delle forniture di sostanza stupefacente. In secondo luogo - venendo al motivo di censura , la Corte d'appello (p. 101 ss.) ha parimenti ribadito la sussistenza, in capo al ricorrente, della piena consapevolezza di aderire al sodalizio criminoso, sulla base di specifici elementi puntualmente indicati, quali: a) la circostanza che Partoiino, sin dall'inizio delle forniture effettuate a AN IU, era a conoscenza - al pari di gli altri operatori del mercato illecito del traffico locale - delle modalità operative di AC e della necessaria sussistenza di una struttura organizzativa per spacciare i quantitativi forniti, ossia 15/20 kg. di fumo al mese;
b) il fatto che RT aveva intrattenuto rapporti diretti con AN IU e con SS SI al momento del ritiro della droga, di solito ordinata tramite BR LO e il corriere AT CC, e sapeva bene che, nonostante la gestione condotta in prima persona da IU, questa sovrintendeva alla piazza di spaccio di BI AC e che, quindi, questi continuava ad occuparsene suo tramite, come peraltro sempre espressamente fatto presente dalla stessa compagna anche al fine di farsi A scudo della sua figura che incuteva rispetto e timore;
c) la continuità, la frequenza e la durata nel tempo delle forniture richieste, cessate solo per proprie difficoltà di rifornimento, nonché i quantitativi commercializzati e la conoscenza della presenza di altri fornitori, elementi ritenuti indicativi, in maniera certamente non impiausibile sul piano logico, della piena consapevolezza, in capo al RT, di avere a che fare con una struttura organizzata e articolata, che evidentemente richiedeva la partecipazione anche di altre persone per lo smercio e tenuta della droga, data anche la condizione di detenzione in cui si trovava AC e la facilità con cui la loro abitazione era esposta al rischio di perquisizione, piuttosto che con singoli spacciatori che di volta in volta decidevano ed ideavano le singole cessioni. A fronte di tale apparato motivazionale - adeguato, ancorato alle risultanze probatorie, esente da profili di illogicità manifesta - il ricorrente confeziona censure del tutto generiche, che scivolano, inoltre, sul piano fattuale, sicché esse non superano il vaglio di inammissibilità. 3. Il ricorso proposto neil'interesse di AN IU è inammissibile. 4. In primo luogo, si osserva che la ricorrente non ha adeguatamente confutato gli argomenti con i quali la Corte d'appello (p. 76-77 della sentenza impugnata) ha evidenziato la non rilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale, per non essere l'associazione in oggetto riconducibile alla dimensione domestica e di quartiere, come, invece, descritta dalla ricorrente. 5. In ogni caso, quanto al merito, è dirimente osservare che, con sentenza n. 138 del 2024, la Corte costituzionale, come recita la massima ufficiale (Rv. 46309), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GIP dei Tribunale di Brescia in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 74, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, e chi vi partecipa, con le pene minime di venti e dieci anni di reclusione, anziché di sette e cinque anni, come previsto nel massimo per le ipotesi 'lievi" di associazione dal successivo comma 6. Lo iato tra le pene minime previste per l'ipotesi "ordinaria" e quelle massime stabilite per l'ipotesi "lieve" del delitto di associazione finalizzata al narcotraffico evidenzia una "frattura sanzionatoria" di ampiezza analoga, ed anzi persino più estesa, rispetto a quella giudicata non costituzionalmente tollerabile dalla sentenza n. 40 del 2019 in relazione ai delitti di cui all'art. 73 del medesimo t.u., sia in termini assoluti (tredici anni di differenza per i soggetti "apicali" e cinque per i partecipanti "semplici"), sia in termini proporzionali (quasi il triplo per i soggetti "apicali" e il doppio, come nel caso allora censurato, per i partecipanti "semplici"). Al vulnus denunciato non è, però, possibile porre rimedio, come richiesto dal rimettente, con l'allineamento dei minimi edittali della fattispecie "maior" ai massimi di quella "minor", non potendosi ritenere che alla continuità dell'offesa debba necessariamente corrispondere una continuità della risposta sanzionatoria;
una tale soluzione, inoltre, non si inserirebbe nel tessuto normativo coerentemente con ìa logica perseguita dal legislatore, determinando un rilevantissimo abbattimento della risposta punitiva rispetto a fatti che, nella valutazione legislativa, presentano un marcato disvalore, in ragione del connubio tra associazionismo criminale e mercato della droga. Né sono ricavabili, allo stato, grandezze di riferimento diverse - all'interno della disciplina degli stupefacenti o in relazione ad altre figure "specializzate" di reato associativo - che consentano di riequilibrare l'assetto sanzionatorio censurato. A fronte della riscontrata anomalia sanzionatoria è, tuttavia, auspicabile un sollecito intervento del legislatore. 6. Orbene, le argomentazioni della ricorrente non superano l'ostacolo, ritenuto allo stato insormontabile, indicato dalla Corte costituzionale, ossia l'assenza non di ulteriori principi costituzionali alla stregua dei quali valutare il censurato assetto punitivo, ma di criteri utilmente impiegabili per operare l'auspicata reductio ad legitimítatem, posto che la disciplina penale degli stupefacenti non lascia emergere, con riguardo alla figura criminosa in questione, norme omologhe a quelle utilizzate dalla sentenza n. 40 del 2019 per l'intervento sulla cornice edittale del delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. Sul punto, che evidentemente ha carattere dirimente, il ricorso è silente. 7. I ricorsi proposti nell'interesse di BI AC - esaminabili congiuntamente, essendo entrambi diretti a censurare la mancata riqualificazione del delitto associativo nella più mite previsione di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 - sono inammissibili. 8. Secondo il costante l'indirizzo espresso da questa Corte, ai fini della configurabilità del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di lieve entità, non è sufficiente considerare la natura dei singoli episodi di cessione accertati in concreto, ma occorre valutare il momento genetico dell'associazione, nel senso che essa deve essere stata costituita per commettere cessioni di stupefacente di lieve entità, e le potenzialità dell'organizzazione, con riferimento ai quantitativi di sostanze che il gruppo è in grado di procurarsi (Sez. 3, n. 44837 del 06/02/2018, Caprioli, Rv. 274696 - 01). La fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 è perciò configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali ed operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art.73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. 4, n. 53568 del 05/10/2017 7, P.G. in proc. Pardo„ Rv. 271708; Sez. 6, n. 12537 del 19/01/2016, ON e altri, Rv. 267267, in cui la Corte ha escluso la sussistenza dell'associazione minore valorizzando la concreta capacità operativa, il numero delle condotte, la diversa tipologia di sostanze trattate ed il quantitativo delle cessioni;
Sez. 6, n. 37983 del 16/03/2004, ENevento ed altri, Rv, 230372, la quale ha escluso che la cessione di semplici 'campioni' di stupefacente da parte degli associati fosse sufficiente ad integrare la suddetta fattispecie, posto che le richieste e le offerte di stupefacenti si riferivano a quantitativi consistenti che gli associati dimostravano di potersi procacciare ed offrire in vendita). Di conseguenza, pur se l'associazione sia finalizzata alla commissione di episodi di cessione di sostanze stupefacenti che, considerati singolarmente, presentano le caratteristiche dei fatti descritti dall'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, deve essere esclusa l'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, del medesimo decreto quando, per la complessiva attività in concreto esercitata, per la molteplicità degli episodi di spaccio, reiterati in un lungo arco di tempo, e per la predisposizione di un'idonea organizzazione che preveda uno stabile e continuativo approvvigionamento di quantitativi rilevanti di sostanze stupefacenti, quell'attività sia incompatibile con il carattere della lieve entità (Sez. 4, n. 34920 del 14/06/2017, B, Rv. 270803). Del resto, l'esclusivo riferimento alla so a cessione finale dello stupefacente al singolo acquirente, senza tener conto dell'attività concretamente esercitata in attuazione del programma criminoso, condurrebbe ad esiti paradossali, perché la configurabilità dell'ipotesi attenuata sarebbe determinata dalla scelta degli associati, che, pur di evitare di incorrere nelle pene più severe comminate dai commi e 2 - ipotesi che si verificherebbe con la vendita di quantitativi di stupefacente esorbitanti dalla sfera applicativa dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - decidano, invece, di porre sul mercato quel medesimo quantitativo in dosi di pochi grammi. Sarebbe perciò illogico, che, a parità di forniture di stupefacente, periodiche e costanti nel tempo, che risultino manifestamente eccessive per l'approvvigionamento di un piccolo spaccio pur attuato in via continuativa, quaie è quello posto in essere nell'ambito associativo, sia ravvisabile ora l'ipotesi base, ora l'ipotesi attenuata a seconda dei quantitativi ceduti ai singoli clienti finali. 9. Venendo ai caso di specie, la Corte di merito, con un apprezzamento fattuale certamente non implausibile sul piano logico e in piena aderenza ai principi appena evocati, ha negato i presupposti per la configurabilità dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, in considerazione dei cospicui quantitativi di stupefacente commercializzati, ciò desumendosi da una serie di elementi, quali: 1) le dichiarazioni del collaboratore di giustizia IT corroborate del contenuto delle intercettazioni, in cui vi è il riferimento a 15/20 kg. mensili di spineki, alla disponibilità di droga "a furgoni", a guadagni anche di 60 mila/100 mila euro ed a perdite da 43 mila curo, conseguenti all'arresto dei corrieri IO e Claudia, e da 90 mila curo;
elementi chiaramente indicativi di un considerevole giro d'affari logicamente incompatibile con la qualificazione dei reati scopo ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; 2) le dichiarazioni di AC appena scarcerato, in cui egli manifesta la volontà di risollevare la propria piazza di spaccio ("la faccio più potente ancora... dieci anni mi devono dare... non mi interessa"); 3) la frequenza e la durata degli approvvigionamenti e delle cessioni, di entità sovente incompatibile con il riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, considerando che tra il febbraio e il maggio 2018 (e dunque in epoca pienamente coperta dalla contestazione), sono indicati (p. 31 della sentenza impugnata) almeno dodici singole transazioni di hashish per entità variabili tra i 700 grammi e i 5 kg. e di cocaina per quantitativi compresi tra i 50 e i 150 grammi;
4) i riferimenti di AC e della compagna IU all'occultamento di ingenti quantità di denaro, alla necessità di nascondigli ("sono pieno di soldi...dove i mettiamo questi soldi? (...) me li tieni i soldi? Non lo deve sapere nessuno, io e te !o dobbiamo sapere, capito? I soldi li sto conservando io, perché tanto loro si pensano figli di Trump, si pensano"); 5) l'organizzazione non rudimentale della piazza di spaccio e il controllo territoriale esercitato da AC, alla continua ricerca di fornitori (quali Bellu, RT, Lugas, Gianeri, Rais, Pandolfini, MU, Stazzu), custodi (EN IS, Pierpaolo IU, Cadelano), spacciatori e vedette;
6) l'ampia platea di clienti di diversa provenienza A fronte di tale apparato argomentativo, immune da violazioni di legge e da vizi motivazionali, i ricorsi in esame confezionano motivi in parte generici, in parte fattuali, essendo diretti a una rivalutazione del compendio probatorio, che non superano il vaglio di ammissibilità. 10. Il ricorso proposto nell'interesse di AT CC è inammissibile. Rammentato che graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché non è consentita la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, nel caso in esame la Corte di merito ha logicamente confermato il trattamento punitivo inflitto al ricorrente, peraltro in misura prossima ai minimi edittali, posto che la pena base è stata determinata in corrispondenza del minimo edittale, che la riduzione per le attenuanti generiche si discosta dalla massima riduzione praticabile di soli sei mesi, scelta che è stata logicamente spiegata facendo riferimento sia al ruolo di corriere svolto dal CC, sia a due precedenti irrevocabili specifici, uno coevo ai fatti per cui è intervenuta condanna, l'altro relativo a condotta tenuta dopo il precedente arresto e la successiva scarcerazione, e perciò significativo di pertinacia delinquenziale. Si osserva, infine, che l'aumento per :a continuazione, indicato dal difensore eccessivo nel raffronto con NT, è stato logicamente motivato in relazione al numero decisamente superiore de: reati in continuazione commessi dal CUCC11, ben cinquantaquattro episodi di cessione di sostanza stupefacente, a fronte dei sette contestati al coimputato. g Orbene, al cospetto di una motivazione che ha esaurientemente e logicamente spiegato la determinazione del trattamento punitivo, peraltro inflitto in misura prossima al minimo, i motivi si rivelano generici e, comunque, manifestamente infondati. 11. Il ricorso proposto nell'interesse di LM EN IS è inammissibile. 12. Le censure dirette a contestare la partecipazione della ricorrente al sodalizio criminoso si confrontano in maniera estremamente generica e frammentaria con la puntuale motivazione della sentenza impugnata. Invero, al di là degli accessi dell'imputata nell'abitazione del AC, centrale operativa dell'associazione, in aggiunta agli elementi indicati dal Tribunale - ossia la partecipazione della ricorrente a ben ventotto reati scopo nel giro di due mesi, in concorso con AN IU, ossia colei che gestiva l'associazione, e con SS SI, e l'accettazione della proposta formulata dal AC, non appena uscito dai carcere, di assumere il ruolo di custode della droga, proposta accettata dalla donna (cfr. p. 110 ss.) - la Corte di merito, ha indicato ulteriori elementi, chiaramente indicativi della consapevole adesione del sodalizio (p. 117 ss.), quali: 1) !a circostanza che la ricorrente avesse piena conoscenza della ripartizione della piazza di spaccio delle Case parcheggio e di che vi svolgeva l'attività illecita e delle modalità con cui veniva svolto io spaccio, come emerge dalla conversazione tra presenti n. 2885 del 15 maggio, in cui AN IU chiede a SE EN IS chi stesse "lavorando giù", ricevendo come risposto che e 'erano i due Andrea;
2) la circostanza che EN IS LM aveva intrattenuto, nello svolgimento del suo ruolo di custode, rapporti diretti con BI AC, con cui aveva definito, in data 4 febbraio 2018, i termini dell'accordo (progressivi da 47779 a 47781) considerando altresì che i due, 24 marzo 2018, avevano pattuito nuove modalità per la consegna del quantitativo di cocaina e hashish mediante un segnale convenzionale tramite il cellulare consegnatole, nonché effettuando costanti rendiconti sui quantitativi ricevuti, riconsegnati e rimasti ancora in sua custodia, prova ne è che, come emerge dalle numerose intercettazioni, il SI quotidianamente si recava a casa della LM, su incarico di AC o di IU, per la consegna delle sostanze stupefacenti;
3) la circostanza che la ricorrente fosse a conoscenza dei plurimi canali di approvvigionamento dell'attività di spaccio, ossia che il fornitore "storico", IO MU, dall'aprile 2017 era stato sostituito da BE RT, per avere !a IS seguito l'origine di tale rapporto (cfr. conversazione n. 62445 del 22 aprile 2018) e la successiva evoluzione tramite le confidenze ricevute fatte da AN IU. A fronte di tale motivazione - ampia, esauriente, immune da aporie logiche - la ricorrente deduce censure generiche e di contenuto rivalutativo, che fuoriescono dal perimetro segnato dall'art. 606 cod. proc. per. 13, Manifestamente infondate sono !e doglianze diretta a contestare la mancata riqualificazione de! fatto nella più mite previsione di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309. In aggiunta alle considerazioni dinanzi indicate, si evidenzia che è manifestamente infondata la prospettazione difensiva, laddove la qualificazione dell'associazione ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 parrebbe dipendere non dalle caratteristiche obiettive del sodalizio, come sopra illustrate, bensì dall'asserito minore apporto del singolo all'attività comune, ciò che, semmai, può incidere sulla determinazione dell'entità della pena, come avvenuto nel caso in esame, posto cha la sanzione per il delitto ex art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 è stata determinata, nei confronti della ricorrente, nel minimo edittale. 14. Inammissibili, infine, sono le censure aventi ad oggetto la determinazione del complessivo trattamento punitivo. Invero, oltre ad aver determinato la pena base in misura pari al minimo edittale per la partecipazione all'associazione, alla ricorrente sono state appiicate nella massima estensione le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate, con un aumento del tutto minimo per la continuazione, pari a soli dieci mesi di reclusione per i ventotto episodi di cessione, sicché non è dato comprendere - né la ricorrente !o ha specificamente dedotto - in che modo e per quali motivi la pena avrebbe potuto essere inflitta in misura ancora più contenuta. 15. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma deli'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost, sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso i! 26/03/2025.