Sentenza 29 gennaio 2026
Ordinanza collegiale 30 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 29/01/2026, n. 1704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1704 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01704/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08570/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8570 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. Rosario Cunsolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Raspini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale rep. QC/1321/2024 prot. QC/32193/2024 del 06/06/2024 - approvazione graduatoria per l’assegnazione in locazione di alloggi di ERP – bando pubblico generale 2012 – annualità 2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022/2023 del dipartimento del patrimonio e delle politiche abitative di Roma Capitale oltre dei relativi allegati e di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa RA RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 31/07/2024 (dep. il 05/08/2024), -OMISSIS- ha impugnato la determinazione dirigenziale rep. QC/1321/2024 prot. QC/32193/2024 del 06/06/2024 - approvazione graduatoria per l’assegnazione in locazione di alloggi di ERP - bando pubblico generale 2012 – annualità 2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022/2023 del dipartimento del patrimonio e delle politiche abitative di Roma Capitale oltre ai relativi allegati e ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e consequenziale.
1.1. A sostegno del ricorso, la ricorrente ha lamentato la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 bis e dell’art. 3, comma 21 octies, comma 1 l. 241/1990 per difetto di motivazione nonchè violazione del diritto di difesa di cui agli artt. 2, 24 e 11 Costituzione, art. 6 Cedu, art. 9 comma 1, lett. f), legge n. 91 del 1992. Eccesso di potere” , in ragione della mancata attribuzione dei 18 punti richiesti di cui alla categoria A1 del bando.
2. Roma Capitale si è costituita in resistenza, rappresentando che, a seguito di ulteriori verifiche, la domanda presentata dalla ricorrente è risultata ammissibile con punteggio complessivo 66 e riconoscimento di punti 18 per la Categoria A1, il tutto come da relazione del Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative del 15 settembre 2025 prot. QC – 117852.
3. All’udienza pubblica del 27.01.2026, la difesa ricorrente, dato atto dell’avvenuta pubblicazione della graduatoria, aggiornata mediante l’attribuzione del punteggio richiesto, ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere.
4. Alla luce di quanto da ultimo rappresentato, deve dunque essere dichiarata cessata la materia del contendere, avendo la ricorrente ottenuto il bene della vita cui aspirava mediante la proposizione del presente contenzioso (cfr. Tar Lazio, sez. V-bis, 18 maggio 2023, n. 8533).
5. Le spese di lite sono poste a carico di Roma Capitale, dal momento che il riconoscimento del punteggio è successivo all’instaurazione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di causa, liquidandole in € 1.500,00, oltre accessori di legge, da liquidarsi in favore dello Stato ai sensi e per gli effetti dell’art. 133 dello stesso D.P.R. n. 115/2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NN AR VE, Presidente FF
NNlisa Tricarico, Referendario
RA RA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA RA | NN AR VE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.