CASS
Sentenza 12 marzo 2024
Sentenza 12 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/03/2024, n. 10381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10381 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OL HK nato il [...] avverso l'ordinanza del 24/07/2023 del TRIBUNALE di PESCARA udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. LUCIA ODELLO per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Pescara, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 24/7/2023, ha rigettato l'istanza con la quale OL HK ha chiesto la revoca dell'ordine di carcerazione nel proc. 109/2018 SIEP con conseguente scarcerazione per ineseguibilità della pena. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione evidenziando che l'ordine di carcerazione sarebbe errato quanto alla determinazione della pena residua da espiare. Nello stesso ricorso, infine, il ricorrente ha richiesto di dichiarare estinta ex art. 172 cod. pen. la pena di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di San Donà di Piave il 19/5/2009, irrevocabile dal 16/10/2009. 3. In data 9 novembre 2023 sono pervenute in cancelleria le osservazioni con le quali il Sost. Proc. Gen. Lucia Odello chiede che il ricorso sia rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione evidenziando che il calcolo effettuato dal giudice per la determinazione della 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 10381 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 05/12/2023 pena residua da espiare sarebbe errato e chiede di dichiarare estinta ex art. 172 cod. pen. la pena di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di San Donà di Piave il 19/5/2009, irrevocabile dal 16/10/2009. La doglianza è manifestamente infondata e la richiesta di dichiarare l'estinzione della pena, proposta per la prima volta in questa sede, è inammissibile. 2.1. Il giudice dell'esecuzione, contrariamente a quanto indicato nell'atto di ricorso, ha dato atto di avere proceduto a un'attenta valutazione del contenuto dell'istanza, ciò anche evidenziando che questa era fondata sul contenuto di un ordine di esecuzione errato e che per tale ragione è stato modificato. A fronte della motivazione così resa nel motivo di ricorso non è articolata alcuna censura specifica, limitandosi il ricorrente ad affermare che il giudice non avrebbe tenuto conto di alcune non meglio specificate porzioni di pena già espiate ovvero che lo stesso avrebbe erroneamente valutato "accadimenti verificatisi nel periodo di detenzione". Le critiche così genericamente esposte non sono consentite e, considerata la coerenza e logicità della motivazione del provvedimento impugnato, sono manifestamente infondate. 2.2. La richiesta di dichiarare estinta ex art. 172 cod. per!. la pena di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di San Donà di Piave il 19/5/2009, irrevocabile dal 16/10/2009 è, come detto, inammissibile. Tale istanza, infatti, non può essere formulata a questa Corte, competente solo quale giudice dell'impugnazione eventualmente proposta avverso il provvedimento emesso sul punto dal giudice di merito. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 516 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza redatta con motivazione semplificata. Così deciso il 5 dicembre 2023.
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. LUCIA ODELLO per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Pescara, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 24/7/2023, ha rigettato l'istanza con la quale OL HK ha chiesto la revoca dell'ordine di carcerazione nel proc. 109/2018 SIEP con conseguente scarcerazione per ineseguibilità della pena. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione evidenziando che l'ordine di carcerazione sarebbe errato quanto alla determinazione della pena residua da espiare. Nello stesso ricorso, infine, il ricorrente ha richiesto di dichiarare estinta ex art. 172 cod. pen. la pena di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di San Donà di Piave il 19/5/2009, irrevocabile dal 16/10/2009. 3. In data 9 novembre 2023 sono pervenute in cancelleria le osservazioni con le quali il Sost. Proc. Gen. Lucia Odello chiede che il ricorso sia rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione evidenziando che il calcolo effettuato dal giudice per la determinazione della 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 10381 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 05/12/2023 pena residua da espiare sarebbe errato e chiede di dichiarare estinta ex art. 172 cod. pen. la pena di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di San Donà di Piave il 19/5/2009, irrevocabile dal 16/10/2009. La doglianza è manifestamente infondata e la richiesta di dichiarare l'estinzione della pena, proposta per la prima volta in questa sede, è inammissibile. 2.1. Il giudice dell'esecuzione, contrariamente a quanto indicato nell'atto di ricorso, ha dato atto di avere proceduto a un'attenta valutazione del contenuto dell'istanza, ciò anche evidenziando che questa era fondata sul contenuto di un ordine di esecuzione errato e che per tale ragione è stato modificato. A fronte della motivazione così resa nel motivo di ricorso non è articolata alcuna censura specifica, limitandosi il ricorrente ad affermare che il giudice non avrebbe tenuto conto di alcune non meglio specificate porzioni di pena già espiate ovvero che lo stesso avrebbe erroneamente valutato "accadimenti verificatisi nel periodo di detenzione". Le critiche così genericamente esposte non sono consentite e, considerata la coerenza e logicità della motivazione del provvedimento impugnato, sono manifestamente infondate. 2.2. La richiesta di dichiarare estinta ex art. 172 cod. per!. la pena di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di San Donà di Piave il 19/5/2009, irrevocabile dal 16/10/2009 è, come detto, inammissibile. Tale istanza, infatti, non può essere formulata a questa Corte, competente solo quale giudice dell'impugnazione eventualmente proposta avverso il provvedimento emesso sul punto dal giudice di merito. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 516 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza redatta con motivazione semplificata. Così deciso il 5 dicembre 2023.