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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 27/01/2026, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 908/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
24/03/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TI ES, Presidente
DIBISCEGLIA MICHELE, Relatore
PERROTTI MASSIMO, Giudice
in data 24/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5916/2024 depositato il 13/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia - Sede 80053 Castellammare Di Stabia NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2426/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
29 e pubblicata il 13/02/2024
Atti impositivi:
- INTIMAZIONE n. 0000011133 TARI 2014
- INTIMAZIONE n. 0000011133 TARI 2015
- INTIMAZIONE n. 0000011133 TARI 2016
- INTIMAZIONE n. 0000011133 TARI 2017
- INTIMAZIONE n. 0000011133 TARI 2018 - INTIMAZIONE n. 0000011133 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2029/2025 depositato il
31/03/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 impugnava un'intimazione di pagamento relativa alla TARI degli anni dal 2014 al 2019 dovuta al Comune di Castellammare di Stabia, eccependo l'illegittimità dell'atto per mancata indicazione dell'immobile, la nullità per mancata notifica degli atti presupposti, l'intervenuta prescrizione quinquennale, la mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi, la mancata prova dell'esecutività del ruolo.
Si costituiva in giudizio il Comune di Castellammare di Stabia evidenziando che era già stato proposto ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo n.13009 del 2023 riguardante gli stessi anni di imposta e che si era concluso con una sentenza di rigetto. Controdeduceva, inoltre, l'improcedibilità per violazione dell'art.17bis D.Lgs. 546/92 e l'inammissibilità per difetto di legittimazione passiva in quanto il concessionario della riscossione era la Soget spa, la regolare notifica degli atti prodromici e l'infondatezza della censura in ordine alla mancata indicazione dell'immobile tassato. Eccepiva, altresì, la non intervenuta prescrizione e l'infondatezza dell'eccezione relativa alla mancata prova dell'esecutività del ruolo esattoriale.
Con sentenza n. 2426 depositata il 13/02/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli rigettava il ricorso accogliendo l'eccezione di improcedibilità per violazione dell'art.17bis del D.Lgs. 546/92, e comunque evidenziando che il resistente aveva dimostrato la notificazione degli atti prodromici rendendo infondate le doglianze in ordine alla mancata notifica degli atti presupposti e all'intervenuta prescrizione quinquennale. Priva di fondamento anche la doglianza relativa alla mancata indicazione dell'immobile in quanto viene espressamente individuato negli avvisi di accertamento prodromici notificati.
Infondato anche il vizio per mancata indicazione del tasso di interesse applicato e del metodo di calcolo utilizzato in quanto il tasso di interesse vigente di anno in anno è determinato normativamente ed è quindi conoscibile da ogni cittadino come qualsiasi altro dato normativo.
Avverso detta sentenza ricorre in appello il sig. Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1 sostenendo che il giudice di primo grado ha completamente ignorato che la pretesa fosse stata già oggetto di annullamento integrale ad opera delle sentenze 10230/24 della CGT di Napoli
e 4585/23 del Gdp di Torre Annunziata. Rileva inoltre l'errata motivazione che ha portato la CGT al rigetto dell'opposizione in violazione dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 per mancata ricerca del destinatario oltre al mancato invio della racc. a/r. Si considera inoltre l'Illegittimità dell'atto esattoriale notificato il
25.01.2023 e dell'attività del Concessionario SO.G.E.T. spa atteso che il mandato del Concessionario è cessato il 21.05.2021. Vengono riproposte inoltre tutte le motivazioni del ricorso in primo grado.
Si costituisce in giudizio il Comune di Castellammare di Stabia, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_2
, sostenendo la corretta motivazione della sentenza e con successive memorie l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 53 del D.LGS. 546/92.Priva di fondamento appare anche la violazione del ne bis in idem visto che le richiamate sentenze hanno annullato i singoli atti impugnati caducando solo l'atto impositivo oggetto dei precedenti e non gli atti successivi. Quindi la pretesa tributaria è pienamente valida ed è stata correttamente azionata nel pieno rispetto dei termini decadenziali e prescrizionali. Inoltre si evidenzia che avverso le medesime annualità tributarie l'odierno ricorrente proponeva opposizione nel procedimento iscritto all'RG. 5790/2023 che si concludeva con sentenza di Rigetto n. 15198/2023.Si rappresenta infine che l'atto oggetto di impugnazione è stato emesso e notificato da SOGET SpA, Ente
Riscossore e, pertanto, l'evocazione del solo Comune di Castellammare di Stabia, Ente impositore, configura un difetto di legittimazione passiva in senso sostanziale del soggetto resistente. In ordine alle motivazioni dell'appello si precisa che sul punto i Giudici di Prime Cure hanno rilevato l'inammissibilità dell'eccezione in quanto proposta solo con le memorie depositate il 24.01.2024. Si precisa che la legittimazione attiva della Soget spa alla prosecuzione della riscossione delle liste di carico pendenti al
31.12.2022 trova riscontro in una lineare sequenza di provvedimenti amministrativi legittimamente emessi dall'Ente Impositore nelle more del passaggio di consegne con Municipia s.p.a.. Si ribadisce la regolarità della notifica degli atti prodromici, la insussistenza della decadenza annuale per la riscossione dei ruoli da parte di SOGET e l'infondatezza delle residue eccezioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte ritiene che in via preliminare ed assorbente deve essere esaminata l'eccezione della legittimazione attiva della SOGET S.P.A. alla data del 25/01/2023. È da rilevare che la legittimazione attiva della SOGET S.P.A non viene provata soprattutto in merito al possesso del titolo o della concessione per poter espletare l'attività esattiva per il Comune di Castellammare di Stabia fino alla data di notifica dell'atto opposto avvenuta il 25.01.2023. Infatti la proroga del mandato con Determina
Dirigenziale è avvenuta il 20/07/2023 a contratto abbondantemente scaduto. Il contratto d'appalto tra il
Comune di Castellammare di Stabia e la società SO.G.E.T. S.p.A prevedeva una durata di cinque anni decorrenti dal 26/05/2016 al 26/05/2021 e successivamente prorogato al 31.12.2022. Se ne deduce che essendo stato emesso l'atto impugnato quando la legittimazione della società SOGET era sicuramente scaduta e non ancora prorogata, le doglianze dell'appellante debbano trovare accoglimento.
P.Q.M.
1) Accoglie l'appello in riforma della sentenza impugnata;
2) Condanna il soccombente alle spese di giudizio quantificate in € 500,00 oltre cut e oneri di legge per il primo grado ed € 1204,00 oltre cut e oneri di legge per il presente giudizio, da distrarsi in favore del difensore costituito.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
24/03/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TI ES, Presidente
DIBISCEGLIA MICHELE, Relatore
PERROTTI MASSIMO, Giudice
in data 24/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5916/2024 depositato il 13/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia - Sede 80053 Castellammare Di Stabia NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2426/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
29 e pubblicata il 13/02/2024
Atti impositivi:
- INTIMAZIONE n. 0000011133 TARI 2014
- INTIMAZIONE n. 0000011133 TARI 2015
- INTIMAZIONE n. 0000011133 TARI 2016
- INTIMAZIONE n. 0000011133 TARI 2017
- INTIMAZIONE n. 0000011133 TARI 2018 - INTIMAZIONE n. 0000011133 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2029/2025 depositato il
31/03/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 impugnava un'intimazione di pagamento relativa alla TARI degli anni dal 2014 al 2019 dovuta al Comune di Castellammare di Stabia, eccependo l'illegittimità dell'atto per mancata indicazione dell'immobile, la nullità per mancata notifica degli atti presupposti, l'intervenuta prescrizione quinquennale, la mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi, la mancata prova dell'esecutività del ruolo.
Si costituiva in giudizio il Comune di Castellammare di Stabia evidenziando che era già stato proposto ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo n.13009 del 2023 riguardante gli stessi anni di imposta e che si era concluso con una sentenza di rigetto. Controdeduceva, inoltre, l'improcedibilità per violazione dell'art.17bis D.Lgs. 546/92 e l'inammissibilità per difetto di legittimazione passiva in quanto il concessionario della riscossione era la Soget spa, la regolare notifica degli atti prodromici e l'infondatezza della censura in ordine alla mancata indicazione dell'immobile tassato. Eccepiva, altresì, la non intervenuta prescrizione e l'infondatezza dell'eccezione relativa alla mancata prova dell'esecutività del ruolo esattoriale.
Con sentenza n. 2426 depositata il 13/02/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli rigettava il ricorso accogliendo l'eccezione di improcedibilità per violazione dell'art.17bis del D.Lgs. 546/92, e comunque evidenziando che il resistente aveva dimostrato la notificazione degli atti prodromici rendendo infondate le doglianze in ordine alla mancata notifica degli atti presupposti e all'intervenuta prescrizione quinquennale. Priva di fondamento anche la doglianza relativa alla mancata indicazione dell'immobile in quanto viene espressamente individuato negli avvisi di accertamento prodromici notificati.
Infondato anche il vizio per mancata indicazione del tasso di interesse applicato e del metodo di calcolo utilizzato in quanto il tasso di interesse vigente di anno in anno è determinato normativamente ed è quindi conoscibile da ogni cittadino come qualsiasi altro dato normativo.
Avverso detta sentenza ricorre in appello il sig. Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1 sostenendo che il giudice di primo grado ha completamente ignorato che la pretesa fosse stata già oggetto di annullamento integrale ad opera delle sentenze 10230/24 della CGT di Napoli
e 4585/23 del Gdp di Torre Annunziata. Rileva inoltre l'errata motivazione che ha portato la CGT al rigetto dell'opposizione in violazione dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 per mancata ricerca del destinatario oltre al mancato invio della racc. a/r. Si considera inoltre l'Illegittimità dell'atto esattoriale notificato il
25.01.2023 e dell'attività del Concessionario SO.G.E.T. spa atteso che il mandato del Concessionario è cessato il 21.05.2021. Vengono riproposte inoltre tutte le motivazioni del ricorso in primo grado.
Si costituisce in giudizio il Comune di Castellammare di Stabia, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_2
, sostenendo la corretta motivazione della sentenza e con successive memorie l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 53 del D.LGS. 546/92.Priva di fondamento appare anche la violazione del ne bis in idem visto che le richiamate sentenze hanno annullato i singoli atti impugnati caducando solo l'atto impositivo oggetto dei precedenti e non gli atti successivi. Quindi la pretesa tributaria è pienamente valida ed è stata correttamente azionata nel pieno rispetto dei termini decadenziali e prescrizionali. Inoltre si evidenzia che avverso le medesime annualità tributarie l'odierno ricorrente proponeva opposizione nel procedimento iscritto all'RG. 5790/2023 che si concludeva con sentenza di Rigetto n. 15198/2023.Si rappresenta infine che l'atto oggetto di impugnazione è stato emesso e notificato da SOGET SpA, Ente
Riscossore e, pertanto, l'evocazione del solo Comune di Castellammare di Stabia, Ente impositore, configura un difetto di legittimazione passiva in senso sostanziale del soggetto resistente. In ordine alle motivazioni dell'appello si precisa che sul punto i Giudici di Prime Cure hanno rilevato l'inammissibilità dell'eccezione in quanto proposta solo con le memorie depositate il 24.01.2024. Si precisa che la legittimazione attiva della Soget spa alla prosecuzione della riscossione delle liste di carico pendenti al
31.12.2022 trova riscontro in una lineare sequenza di provvedimenti amministrativi legittimamente emessi dall'Ente Impositore nelle more del passaggio di consegne con Municipia s.p.a.. Si ribadisce la regolarità della notifica degli atti prodromici, la insussistenza della decadenza annuale per la riscossione dei ruoli da parte di SOGET e l'infondatezza delle residue eccezioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte ritiene che in via preliminare ed assorbente deve essere esaminata l'eccezione della legittimazione attiva della SOGET S.P.A. alla data del 25/01/2023. È da rilevare che la legittimazione attiva della SOGET S.P.A non viene provata soprattutto in merito al possesso del titolo o della concessione per poter espletare l'attività esattiva per il Comune di Castellammare di Stabia fino alla data di notifica dell'atto opposto avvenuta il 25.01.2023. Infatti la proroga del mandato con Determina
Dirigenziale è avvenuta il 20/07/2023 a contratto abbondantemente scaduto. Il contratto d'appalto tra il
Comune di Castellammare di Stabia e la società SO.G.E.T. S.p.A prevedeva una durata di cinque anni decorrenti dal 26/05/2016 al 26/05/2021 e successivamente prorogato al 31.12.2022. Se ne deduce che essendo stato emesso l'atto impugnato quando la legittimazione della società SOGET era sicuramente scaduta e non ancora prorogata, le doglianze dell'appellante debbano trovare accoglimento.
P.Q.M.
1) Accoglie l'appello in riforma della sentenza impugnata;
2) Condanna il soccombente alle spese di giudizio quantificate in € 500,00 oltre cut e oneri di legge per il primo grado ed € 1204,00 oltre cut e oneri di legge per il presente giudizio, da distrarsi in favore del difensore costituito.