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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/11/2025, n. 2128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2128 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5519/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5519/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Donzelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cormano (MI), Via XXIV Maggio n. 8, giusta procura in calce al ricorso;
e (C.F. ), nato a Gujranwala (Pakistan) in [...] CP_1 C.F._2
08.11.1966, e residente in [...]; e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c. CONCLUSIONI Conclusioni per parte ricorrente: La ricorrente ha rinunciato agli atti del giudizio con dichiarazione depositata in data 13.11.2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I. Con ricorso depositato in data 01.08.2025 dopo avere premesso di avere contratto Parte_1 matrimonio civile con in Gujranwala (Pakistan) il giorno 05.05.1995 e che CP_1 dall'unione sono nati figli (il 18.04.2009), (il 25.10.2006), CP_1 Persona_1 Parte_2
(il 28.01.2055) e ( il 09.04.2025) chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei
[...] CP_2 coniugi e, una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), lo scioglimento del matrimonio. La ricorrente, più nello specifico, chiedeva l'affidamento esclusivo dei figli minori con collocamento presso la madre, l'assegnazione a sé della casa coniugale, la regolamentazione delle visite con il padre, la determinazione in € 200,00 del contributo che il resistente doveva ritenersi obbligato a corrisponderle a titolo di mantenimento di ciascun figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, l'intera percezione dell'assegno unico, nonché che fosse previsto un contributo al proprio mantenimento a carico del marito determinato in € 100,00. In data 13.11.2025 depositava atto di rinuncia agli atti a fronte dell'intervenuta Parte_1 pronuncia di divorzio nell'ambito del procedimento promosso in Pakistan da parte del marito. Esaminata la documentazione prodotta dalla ricorrente (cfr. atto di rinuncia al procedimento) nonché preso atto della rinuncia agli atti del giudizio a cura della parte, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c. II. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili a fronte della mancata costituzione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 CP_1
con ricorso depositato in data 01.08.2025, così provvede:
[...]
I. Dichiara l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio;
II. Dichiara irripetibili le spese di lite. Così deciso in Monza nella Camera di Consiglio del giorno 20 novembre 2025 Il Presidente Dott. Carmen Arcellaschi Il Giudice estensore dott. Camilla Filauro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5519/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Donzelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cormano (MI), Via XXIV Maggio n. 8, giusta procura in calce al ricorso;
e (C.F. ), nato a Gujranwala (Pakistan) in [...] CP_1 C.F._2
08.11.1966, e residente in [...]; e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c. CONCLUSIONI Conclusioni per parte ricorrente: La ricorrente ha rinunciato agli atti del giudizio con dichiarazione depositata in data 13.11.2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I. Con ricorso depositato in data 01.08.2025 dopo avere premesso di avere contratto Parte_1 matrimonio civile con in Gujranwala (Pakistan) il giorno 05.05.1995 e che CP_1 dall'unione sono nati figli (il 18.04.2009), (il 25.10.2006), CP_1 Persona_1 Parte_2
(il 28.01.2055) e ( il 09.04.2025) chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei
[...] CP_2 coniugi e, una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), lo scioglimento del matrimonio. La ricorrente, più nello specifico, chiedeva l'affidamento esclusivo dei figli minori con collocamento presso la madre, l'assegnazione a sé della casa coniugale, la regolamentazione delle visite con il padre, la determinazione in € 200,00 del contributo che il resistente doveva ritenersi obbligato a corrisponderle a titolo di mantenimento di ciascun figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, l'intera percezione dell'assegno unico, nonché che fosse previsto un contributo al proprio mantenimento a carico del marito determinato in € 100,00. In data 13.11.2025 depositava atto di rinuncia agli atti a fronte dell'intervenuta Parte_1 pronuncia di divorzio nell'ambito del procedimento promosso in Pakistan da parte del marito. Esaminata la documentazione prodotta dalla ricorrente (cfr. atto di rinuncia al procedimento) nonché preso atto della rinuncia agli atti del giudizio a cura della parte, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c. II. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili a fronte della mancata costituzione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 CP_1
con ricorso depositato in data 01.08.2025, così provvede:
[...]
I. Dichiara l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio;
II. Dichiara irripetibili le spese di lite. Così deciso in Monza nella Camera di Consiglio del giorno 20 novembre 2025 Il Presidente Dott. Carmen Arcellaschi Il Giudice estensore dott. Camilla Filauro