TAR Roma, sez. 4T, sentenza 26/03/2026, n. 5612
TAR
Ordinanza presidenziale 14 giugno 2023
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TAR
Sentenza 26 marzo 2026

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  • Improcedibile
    Carenza di interesse alla decisione

    Il Tribunale ha ritenuto che, pur sussistendo la dichiarazione di adesione della ricorrente alla procedura di ripiano e l'affermato adempimento delle relative obbligazioni pecuniarie, non fossero integrati tutti i presupposti legali per la cessazione della materia del contendere, in particolare la mancata attestazione regionale dell'avvenuto versamento. Tuttavia, ha preso atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarando il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c) e art. 84, comma 4, c.p.a.

  • Improcedibile
    Carenza di interesse alla decisione

    Il Tribunale ha ritenuto che, pur sussistendo la dichiarazione di adesione della ricorrente alla procedura di ripiano e l'affermato adempimento delle relative obbligazioni pecuniarie, non fossero integrati tutti i presupposti legali per la cessazione della materia del contendere, in particolare la mancata attestazione regionale dell'avvenuto versamento. Tuttavia, ha preso atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarando il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c) e art. 84, comma 4, c.p.a.

  • Improcedibile
    Carenza di interesse alla decisione

    Il Tribunale ha ritenuto che, pur sussistendo la dichiarazione di adesione della ricorrente alla procedura di ripiano e l'affermato adempimento delle relative obbligazioni pecuniarie, non fossero integrati tutti i presupposti legali per la cessazione della materia del contendere, in particolare la mancata attestazione regionale dell'avvenuto versamento. Tuttavia, ha preso atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarando il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c) e art. 84, comma 4, c.p.a.

  • Rigettato
    Mancanza presupposti legali per cessazione materia del contendere

    Il Tribunale ha ritenuto che la fattispecie complessa di cessazione della materia del contendere richiedesse, oltre al pagamento della quota ridotta da parte delle aziende, anche l'attestazione regionale dell'avvenuto versamento e la comunicazione al tribunale, elementi non presenti nel caso di specie. Pertanto, la richiesta di cessazione della materia del contendere non poteva trovare accoglimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4T, sentenza 26/03/2026, n. 5612
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5612
    Data del deposito : 26 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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