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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 274/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BARRELLA LUIGI, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1510/2025 depositato il 05/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - VI Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001553877000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001553877000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso, in atti.
Resistente: AdER non costituita in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con intimazione di pagamento n. 139 2025 90015538 77 000, notificata in data 19.09.2025, l'Agenzia delle Entrate CO, per conto della Regione Calabria, intimava a Ricorrente_1 il pagamento della somma di euro 3.425,58, relativa all'omesso versamento della tassa auto anni 2011 e 2012.
Con ricorso in data 11.11.2025 Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di VI Valentia, impugnava la suddetta intimazione di pagamento, e ne chiedeva l'annullamento, eccependo:
1) l'intervenuta prescrizione triennale.
Instauratosi il contraddittorio a seguito della notifica del ricorso alla parte resistente 11.11.2025 (cfr. ricevute di accettazione e consegna pec, allegate al fascicolo telematico di parte ricorrente), la parte ricorrente si costituiva ritualmente in giudizio in data 05.12.2025 ex art. 22 Dpr. n. 546/92; invece, non si costituiva in giudizio la resistente Agenzia, nonostante la rituale notifica del ricorso in data 11.11.2025.
All'udienza pubblica in data 19.02.2026, il Presidente Giudice Monocratico ha esposto i fatti di causa e le questioni della controversia;
indi, le parti presenti hanno illustrato le loro difese, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi;
di poi, la Corte, in composizione monocratica, ha deciso la controversia ex art. 35, comma I, del D.Lgs. n. 546/1992 nella nuova formulazione, riservando il deposito in Segreteria del dispositivo e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite nel termine perentorio dei successivi sette giorni, trattandosi di giudizio instaurato dopo il giorno 03.01.2024, con notifica del ricorso avvenuta in data 11.11.2025 (cfr. D.Lgs. n. 220/2023, artt. 1 e 4).
MOTIVI DELLA DECISIONE
II. Il ricorso proposto da Ricorrente_1 è fondato e, pertanto, va accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Invero, è meritevole di accoglimento l'unica eccezione di prescrizione della tassa auto. In particolare, agli atti non risulta depositata la documentazione attestante l'avvenuta notifica della cartella di pagamento:
d'altra parte, la resistente Agenzia non si è nemmeno costituita in giudizio.
Di conseguenza, risulta decorso, nel caso in esame, in riferimento al credito portato dalla cartella in oggetto, il termine di prescrizione triennale. Infatti, ai sensi dell'art. 5, del D.L. n. 953/82, la tassa automobilistica si prescrive con il decorso di tre anni dal 31 dicembre dell'anno in cui il tributo doveva essere versato: tale termine di prescrizione sarebbe, comunque decorso anche nel caso in cui la cartella fosse stata notificata ritualmente al contribuente in data 29.07.2016, data riportata nell'intimazione impugnata.
In conclusione, per i motivi sopra esposti, il ricorso risulta fondato e, pertanto, va accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 15 del
D.Lgs. n. 546/1992, la condanna della resistente Agenzia al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni, con riduzione ex art. 4, comma I.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di VI Valentia, Sez. I, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 11.11.2025 da Ricorrente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate CO, ritualmente notificato in data 11.11.2025 e depositato in data 05.12.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
2) Condanna la resistente Agenzia al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 30,00 per spese vive ed euro 850,00 per compenso, oltre Iva e Cassa e rimborso spese generali 15%, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo.
Così deciso in VI Valentia in data 19.02.2026.
Il Presidente Giudice Monocratico
dott. Luigi Barrella
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BARRELLA LUIGI, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1510/2025 depositato il 05/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - VI Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001553877000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001553877000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso, in atti.
Resistente: AdER non costituita in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con intimazione di pagamento n. 139 2025 90015538 77 000, notificata in data 19.09.2025, l'Agenzia delle Entrate CO, per conto della Regione Calabria, intimava a Ricorrente_1 il pagamento della somma di euro 3.425,58, relativa all'omesso versamento della tassa auto anni 2011 e 2012.
Con ricorso in data 11.11.2025 Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di VI Valentia, impugnava la suddetta intimazione di pagamento, e ne chiedeva l'annullamento, eccependo:
1) l'intervenuta prescrizione triennale.
Instauratosi il contraddittorio a seguito della notifica del ricorso alla parte resistente 11.11.2025 (cfr. ricevute di accettazione e consegna pec, allegate al fascicolo telematico di parte ricorrente), la parte ricorrente si costituiva ritualmente in giudizio in data 05.12.2025 ex art. 22 Dpr. n. 546/92; invece, non si costituiva in giudizio la resistente Agenzia, nonostante la rituale notifica del ricorso in data 11.11.2025.
All'udienza pubblica in data 19.02.2026, il Presidente Giudice Monocratico ha esposto i fatti di causa e le questioni della controversia;
indi, le parti presenti hanno illustrato le loro difese, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi;
di poi, la Corte, in composizione monocratica, ha deciso la controversia ex art. 35, comma I, del D.Lgs. n. 546/1992 nella nuova formulazione, riservando il deposito in Segreteria del dispositivo e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite nel termine perentorio dei successivi sette giorni, trattandosi di giudizio instaurato dopo il giorno 03.01.2024, con notifica del ricorso avvenuta in data 11.11.2025 (cfr. D.Lgs. n. 220/2023, artt. 1 e 4).
MOTIVI DELLA DECISIONE
II. Il ricorso proposto da Ricorrente_1 è fondato e, pertanto, va accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Invero, è meritevole di accoglimento l'unica eccezione di prescrizione della tassa auto. In particolare, agli atti non risulta depositata la documentazione attestante l'avvenuta notifica della cartella di pagamento:
d'altra parte, la resistente Agenzia non si è nemmeno costituita in giudizio.
Di conseguenza, risulta decorso, nel caso in esame, in riferimento al credito portato dalla cartella in oggetto, il termine di prescrizione triennale. Infatti, ai sensi dell'art. 5, del D.L. n. 953/82, la tassa automobilistica si prescrive con il decorso di tre anni dal 31 dicembre dell'anno in cui il tributo doveva essere versato: tale termine di prescrizione sarebbe, comunque decorso anche nel caso in cui la cartella fosse stata notificata ritualmente al contribuente in data 29.07.2016, data riportata nell'intimazione impugnata.
In conclusione, per i motivi sopra esposti, il ricorso risulta fondato e, pertanto, va accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 15 del
D.Lgs. n. 546/1992, la condanna della resistente Agenzia al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni, con riduzione ex art. 4, comma I.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di VI Valentia, Sez. I, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 11.11.2025 da Ricorrente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate CO, ritualmente notificato in data 11.11.2025 e depositato in data 05.12.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
2) Condanna la resistente Agenzia al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 30,00 per spese vive ed euro 850,00 per compenso, oltre Iva e Cassa e rimborso spese generali 15%, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo.
Così deciso in VI Valentia in data 19.02.2026.
Il Presidente Giudice Monocratico
dott. Luigi Barrella