Art. 21.
L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica per l'esercizio finanziario 1957-58, di cui allo art. 11 della legge 29 luglio 1957, n. 642 , e' elevata di lire 90.000.000.
L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica per l'esercizio finanziario 1957-58, di cui allo art. 11 della legge 29 luglio 1957, n. 642 , e' elevata di lire 90.000.000.