Sentenza 4 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/04/2001, n. 4955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4955 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA * 4 95 5 0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CO R Ogget.to SZINE SECONDA CIVILE CONTRATTO PRE- LIMINARE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Franco PONTORIERI - R.G.N. 18991/98 - Rel. Consigliere- Cron. Dott. Rafaele CORONA 10650 Consigliere Rep. 1151 Dott. Antonio VELLA Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere Ud.20/10/00 Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Ettore BUCCIANTE UFFICIO COPic. ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. SENTENZA per diritti L. 6000 sul ricorso proposto da: il 4 APR. 2001 IL CANCELLIERE LAITI RAFFAELLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA B.BUOZZI 53, presso lo studio dell'avvocato ZACCHEO SCIUME' ALBERTO, giusta RE 3000 M., difeso dall'avvocato NCELLERIA delega in atti;
- ricorrente CG508859
contro
GL ZI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CG508860 U BOCCIONI 4, presso lo studio dell'avvocato SMIROLDO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE NINO, che lo difende unitamente all'avvocato LOCANDRO UFFICIO COPIE GIUSEPPE, giusta delega in atti;
Richiesta copia esecutiva dal Sig. per diritti L. 28000 +6 2000 controricorrente Il 21 MAG 2001 1702 avverso la sentenza n. 240/98 della Corte d'Appello di il CANCELLIERE -1- BRESCIA, emessa il 01/04/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/00 dal Consigliere Dott. Rafaele CORONA;
udito 1'Avvocato SMIROLDO Dino, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. и т 0928238 п о к רואן 0007 _ | 22102TXW 6928238 202660XW FOOT 0001 T 79'0 3 121021XW 85282 38 102660XH כשאכ3113 110 [00] 3817 FOOT F 00011 79'09 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 21 novembre 1991, IO OG convenne davanti al Tribunale di Brescia RA IT. Espose. Il 3 marzo 1986 con il convenuto aveva stipulato un contratto preliminare, concernente la compravendita di un appartamento sito in Rezzato, via Garibalc.i 108, piano 3°, per il prezzo di lire 48.000.000. Al momento della sottoscrizione, aveva versato al promettente venditore, a titolo di caparra confirmatoria, la somma di lire 10.000.000. Con il preliminare era stato convenuto che la somma restante dovesse essere versata alla stipulazione dell'atto pubblico, da effettuarsi entro il 31 luglio 1986, e sempre con il preliminare (art. 6) era stato pattuito che, al tempo dell'atto definitivo, l'immobile avrebbe dovuto essere liberato, a cura e spese del venditore, da iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli. Nel settembre 1986, le parti si erano presentate al notaio Treccani, ma non avevano stipulato l'atto pubblico perché l'immobile risultava gravato da una ipoteca. Con raccomandata 21 novembre 1986, egli aveva diffidato RA IT ad adempiere, a norma dell'art. 1454 cod. civ., invitandolo a presentarsi il 10 dicembre 1986 alle ore 15 davanti al notaio Treccani, per sottoscrivere la compravendita dell'immobile, libero da ipoteche. Nel giorno suddetto le parti erano comparse dal notaio, ma egli si era rifiutato di stipulare l'atto, perché l'immobile era ancora gravato da ipoteca. Tutto ciò esposto, domandò la condanna di RA IT, ai sensi dell'art. 1385 comma 2 cod. civ., al pagamento della somma di lire 20.000.000, pari al doppio della caparra confirmatoria, oltre gli accessori di legge. RA IT si costituì e chiese il rigetto della domanda. 2 Rispose che le parti avevano concordato di presentarsi davanti al notaio Treccani il 10 novembre 1986, per stipulare l'atto pubblico, ma il OG non era presentato;
perciò, il 18 novembre 1986, lo aveva diffidato ad adempiere (a stipulare il contratto ed a pagare il residuo pari a lire 38.000.000) e, come risposta, l'attore gli aveva notificato la diffida in data 21 novembre 1986. Il 10 dicembre 1986 davanti al notaio aveva esibito le quietanze dell'avvenuta estinzione del mutuo garantito dall'ipoteca, ma ciò nonostante il OG si era rifiutato di stipulare. Egli aveva comunicato alla controparte che recedeva dal contratto e tratteneva la caparra confirmatoria che gli era stata versata. (Successivamente, all'udienza del 22 giugno 1992, dichiarava di aver depositato presso il notaio Treccani la somma occorrente per la cancellazione dell'ipoteca. -21 aprile 1994, dichiaròIl Tribunale di Brescia, con sentenza 23 febbraio legittimo il recesso esercitato da IO OG dal contratto preliminare e condannò RA IT a pagare la somma di lire 20.000.000, con gli interessi dal 10 dicembre 1986 e le spese. Decidendo l'impugnazione proposta da IT, in contraddittorio com OG, la Corte d'Appello di Brescia, con sentenza 1- 29 aprile 1998, respinse l'appello e condannò l'appellante alla rifusione delle spese. Ricorre per cassazione RA IT;
resiste con controricorso EZ OG. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. A fondamento del ricorso, il ricorrente deduce:
1.1 Con il primo motivo. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1341, 1342 cod. civ., 342 e 345 cod. proc. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 350 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. 3 Per giurisprudenza consolidata, la mancanza della specifica approvazione per iscritto delle clausole indicate dell'art. 1341 comma 2 cod. civ. comporta non l'inefficacia, ma la nullità della clausola stessa, eccepibile da chiunque vi abbia interesse e suscettibile di rilievo d'ufficio in ogni stato e grado del processo. Allo stesso tempo, il limite temporale sancito dall'art. 342 vecchio testo del codice di rito non opera per le eccezioni rilevabili d'ufficio, le quali possono essere proposte da chiunque vi abbia interesse e rilevate d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. E' pertanto evidente l'illegittimità della sentenza impugnata, considerato che la Corte d'Appello ha erroneamente applicato la norma di cui all'art. 342 cit. e per conseguenza ha omesso ogni esame in merito alla suddetta eccezione.
1.2 Con il secondo motivo. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1482 comma 3 cod. civ., e 101 cod. proc. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 codice di rito. La Corte d'Appello ha rilevato che la clausola a stampa, che aggiungeva "salvo l'eventuale mutuo fondiario", era stata depennata. In realtà, la clausola non era mai stata depennata e, d'altra parte, il punto non aveva mai formato : oggetto di alcuna indagine o di specifica eccezione da parte del OG, ragion per cui sul punto non si era istaurato il contraddittorio tra le parti. Il precetto fissato dall'art. 1362 comma 1 cod. civ. impone all'interprete di ricercare il senso letterale delle parole e la comune intenzione delle parti, con una indagine unitaria, in cui l'elemento letterale e quello logico devono fondersi e coordinarsi in vista della individuazione della volontà dei contraenti. In realtà, la Corte d'Appello è pervenuta alla interpretazione negativa della pattuizione, di cui si discute, escludendo dall'indagine il senso letterale delle parole. 4 1.3 Con il terzo motivo. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1375, 1455 e 1460 cod. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. Relativamente all'inadempimento del IT, la Corte d'Appello ha affermato la sussistenza dell'elemento soggettivo e di quello oggettivo, nonché l'assoluta irrilevanza del fatto che il credito garantito dalla misura cautelare fosse inferiore al prezzo della compravendita. Orbene, non solo la Corte ha palesemente omesso di esaminare l'offerta di adempimento, intervenuta anteriormente alla proposizione della domanda giudiziale di risoluzione - comprovata dall'anticipata estinzione del mutuo - e non ha valutato neppure che il versamento effettuato al notaio dal promettente era di certo idoneo a comportare la liberazione dell'immobile dalla garanzia ipotecaria. (Allo stesso tempo, è contraddittoria l'affermazione della completa irrilevanza del fatto che il credito garantito fosse inferiore al prezzo residuo e statuire che la notevole entità delle spese di cancellazione dell'ipoteca comprovavano la non scarsa importanza dell'inadempimento).
1.4 Con il quarto motivo. Violazione e falsa applicazione degli artt. 116 cod. proc. civ., 2697 e 2698 cod. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 del codice di rito. La difesa di OG non si era limitata a negare, genericamente, la sussistenza dei fatti dedotti da IT, ma aveva proposto una difesa sostanziale, di cui era tenuta a dare la prova. Non era congruo il ragionamento seguito dalla Corte d'Appello per affermare che il IT non aveva provato gli elementi da lui dedotti per dimostrare l'insussistenza del proprio inadempimento. Avuto riguardo alle dichiarazioni rese dal notaio Treccani il 10 dicembre 1986, le circostanze dedotte dal IT dovevano 5 necessariamente ritenersi quale logica e concordante conseguenza dei fatti oggettivi ed univoci attestati dal notaio. 2.- Il ricorso non può essere accolto.
2.1 Non è fondato il primo motivo, posto che non è nulla (né inefficace) per difetto di specifica approvazione per iscritto la clausola stabilita dall'art. 6 del contratto preliminare, che prevede il diritto del promissario acquirente di recedere dal contratto in caso di inadempimento dell'obbligazione, da parte del promittente venditore, di rendere libero l'immobile, al momento del contratto definitivo, dalle iscrizioni ipotecarie e dalle trascrizioni pregiudizievoli. Nella specie, non occorre prendere posizione in merito alla disputa circa le conseguenze della mancata specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie contemplate dall'art. 1341 cod. civ. In altre parole, non interessa stabilire se la mancanza della specifica sottoscrizione determini la nullità assoluta della clausola, rilevabile d'ufficio dal giudice (peraltro, nell'interesse dell'aderente), e comunque suscettibile di essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, compreso il predisponente;
ovvero se siffatta mancanza comporti piuttosto l'inefficacia, che può farsi essere dedotta anche dal predisponente ɔ soltanto dall'aderente. Nella specie, invero, si versa in una ipotesi del tutto diversa da quella contemplata dalla norma sopra ricordata. La clausola disciplinata nell'elenco contenuto dall'art. 1341 comma 2 cit., il cui carattere tassativo non si discute, si considera vessatoria in quanto attribuisce la facoltà di recedere dal contratto allo stesso predisponente. Nella fattispecie in esame, invece, non si contesta che la clausola sia stata predisposta dal venditore, che fissi a suo carico l'obbligo di rendere libero l'immobile promesso in vendita, prima della stipulazione dell'atto pubblico, della iscrizioni e 6 trascrizioni pregiudizievoli e che alla controparte, vale a dire al promissario acquirente, attribuisca il diritto di recedere dal contratto nel caso di inadempimento del predisponente. Conviene aggiungere che l'obbligazione ci rendere l'immobile libero da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli non raffigura una clausola vessatoria, in quanto corrisponde ai normali usi negoziali.
2.2 Non è fondato neppure il secondo motivo. Per la verità, se la censura concernente la cancellazione della clausola a stampa ed i criteri di interpretazione dei contratti. si interpreta come denuncia del travisamento di un fatto, che sarebbe stato affermato in contrasto con le prove acquisite, il rilievo costituisce motivo non di ricorso per cassazione, ma di revocazione ex art. 395 cod. proc. civ. Se si interpreta, invece, come denuncia di un errore del giudice del merito nella interpretazione del contratto, al fine di far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice rispetto alla pretesa più appagante ricostruzione dei fatti compiuta dal ricorrente, posto che tali aspetti del giudizio siccome interni all'ambito della valutazione discrezionale degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell'iter formativo di tale convincimento - sarebbero estranei al ricorso per vizi della motivazione, che altrimenti si risolverebbe in una istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito. Quanto alla interpretazione dei contratti, è' pur vero che nella ricerca della comune intenzione delle parti contraenti, il primo e principale strumento della operazione interpretativa è costituito dalle parole ed espressioni del negozio e, qualora queste siano chiare e dimostrino una loro intima ratio, il giudice non può ricercarne una diversa, venendo così a sovrapporre la propria soggettiva opinione all'effettiva volontà dei contranenti. 7 Ma ove tale significato non risulti con chiarezza, il giudice deve ricorrere alle altre regole di interpretazione dei contratti, che sono ordinate secondo un principio gerarchico, nel senso che le norme strettamente interpretative, poste dagli art. 1362-1365 cod. civ., precedono nella loro applicazione quelle cosiddette interpretative-integrative, dettate in via sussidiaria dagli artt. 1366-1371 cod. civ. Orbene, il giudice del merito, ricercando la effettiva volontà delle parti non chiarita esaurientemente dal significato letterale, considerato che il riferimento alla connessione logica delle parole e delle espressioni impiegate non rivelava univocamente, per il loro significato, una determinata comune volontà, ha fatto ricorso agli altri criteri e sul punto motiva in modo logicamente corretto e sufficiente.
2.3 Non può essere accolto il terzo motivo, essendo argomentata in modo corretto e adeguato la valutazione degli inadempimenti reciproci. Il giudice, per stabilire la sussistenza dell'inadempimento di un contratto con prestazioni corrispettive e determinare a quale dei contraenti l'inadempimento debba essere imputato come è noto deve procedere ad una 1 valutazione unitaria e comparativa della condotta di entrambi i contraenti, onde accertare gli inadempimenti che i contraenti reciprocamente si addebitano ed apprezzare l'effettiva gravità ed efficienza causale rispetto alla finalità economica complessiva del contratto ed alla conseguente influenza sulla sorte del medesimo. In particolare, nei contratti con prestazioni corrispettive ove una delle parti giustifichi a propria inadempienza con l'inadempimento dell'altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti. La relativa valutazione, d'altra parte, è incensurabile in sede di legittimità se motivata in modo logicamente corretto e sufficiente. 8 : Orbene, la sentenza impugnata si sottrae alle censure in quanto, avuto riguardo alla deposizione del notaio Treccani e considerato che alla data stabilita per la stipulazione dell'atto pubblico l'immobile era gravato da iscrizione ipotecaria e non era stato estinto il mutuo per il quale era stata iscritta. com motivazione logicamente corretta e sufficiente conclude per la maggiore gravita dell'inadempimento ascritto al IT.
2.4 Il rigetto del terzo motivo di impugnazione comporta il rigetto anche del quarto. Una volta che la Corte d'Appello ha valutato gli inadempimenti reciproci ed ha ritenuto la preminente gravità di quello ascritto al IT, il discorso in ordine all'onere della prova non ha rilevanza Per la verità, il principio dell'onere della prova non implica affatto che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto preteso debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui, che è gravato dal relativo onere, senza poter utilizzare altri elementi probatori acquisiti al processo, perché nel vigente ordinamento processuale vige il principio della acquisizione secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono formate, concorrono tutte indistintamente alla formazione del convincimento del giudice, senza che la diversa provenienza possa condizionare tale formazione in un senso o nell'altro e, quindi, senza che possa escludersi l'utilizzazione di una prova fornita da una parte per trarne elementi favorevoli alla controparte.
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte: 9 rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla controparte le spese processuali, che liquida quanto alle spese vive in lire 186300, oltre lire 2.000.000 per gli onorari. Roma, 20 ottobre 2000. Il Presidente Il Consigliere est. Dott. Franco Pontorieri. Dott. Rafaele Corona Junt secton лепти IL CANCELLIERE C1 Paolo Talaric ezco DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 4 APR. 2001 Romic IL CANCELLIERE C1 Telenco 60000 310000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA OM Serie 4 Registrato in data verscie S. 310.000 19394. al n. trecentodiecimila - (lire p. Dirigente Area S i (Dott.ssa Marin C PAPPO) Il Responsabile Servizio diziari (Dr. M. RACO Cany