Sentenza 23 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/01/2004, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Primo Presidente f. f. -
Dott. DUVA Vittorio - Presidente di sezione -
Dott. PAOLINI Giovanni - Consigliere -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. LO PIANO CH - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto CH - rel. Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
STUDIO ZETA PUBBLICITÀ S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OFANTO 18, presso lo studio dell'avvocato GUIDO LIUZZI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
EUR S.P.A., GIÀ ENTE AUTONOMO ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI ROMA, TRASFORMATO IN SOCIETÀ PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA LEDRO 9, presso lo studio degli avvocati LUCA LEONE, PAOLA CONIO, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO TAGLIAFERRI, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
e contro
COMUNE DI ROMA;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^. 23953/00 proposto da:
COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, rappresentato e difeso dall'avvocato BRUNO CECCARANI, giusta delega a margine del controricorso e i ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
ENTE EUR S.P.A., STUDIO ZETA PUBBLICITÀ S.R.L.;
- intimati -
avverso la decisione n. 919/99 del Consiglio di Stato di ROMA, depositata il 07/07/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/03 dal Consigliere Dott. Roberto CH TRIOLA;
uditi gli uditi avvocati Guido LIUZZI, Bruno CECCARANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MACCARONE Vincenzo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso principale e incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 12 maggio 1990 la s.r.l. Studio Zeta Pubblicità impugnava davanti al Tar del Lazio il provvedimento in data 16 febbraio 1990 del Commissario dell' Ente Autonomo Esposizione Universale Romana - E.U.R., con il quale era stata invitata a rimuovere entro il 31 marzo i cartelli pubblicitari luminosi dislocati lungo la via C. Colombo dal Km 7,900 al Km 10 sulle aiuole spartitraffico e sui marciapiedi, deducendo che la proprietà della via C. Colombo, con accluse le pertinenze, era del Comune di Roma. Quest'ultimo si costituiva sostenendo la tesi della ricorrente. Con sentenza in data 16 novembre 1993 il Tar dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sul presupposto che la domanda riguardava l'accertamento della proprietà del suolo su cui insistevano i cartelli pubblicitari.
La s.r.l. Studio Zeta Pubblicità proponeva appello ed il Consiglio di Stato, con sentenza in data 20 maggio 1995 affermava la giurisdizione del giudice amministrativo, in base alla considerazione che tale società aveva agito a tutela dell'interesse legittimo del corretto esercizio del potere del concessionario di far cessare anche di fatto l'attività oggetto di concessione, non rilevando che fosse stato rappresentato il difetto di proprietà del suolo sul quale i cartelli pubblicitari insistevano, concretandosi la censura nella deduzione del difetto di un presupposto, sempre che la citata qualità, di cui è sempre possibile l'accertamento in via incidentale, sia ritenuta legalmente necessaria per l'adozione del provvedimento impugnato.
La s.r.l. Studio Zeta Pubblicità riassumeva il giudizio davanti al Tar del Lazio, che, con sentenza in data 13 maggio 1997, rigettava il ricorso, ritenendo che: a) era provata la proprietà da parte dell'Ente E.U.R. del suolo sul quale insistevano i cartelli pubblicitari;
b) legittimamente l'Ente E.U.R., una volta venuto nella determinazione di non rinnovare la concessione, poteva pretendere la rimozione di tali cartelli.
La s.r.l. Studio Zeta Pubblicità proponeva appello, che veniva rigettato, con sentenza del 7 luglio 1999, dal Consiglio di Stato, il quale, premesso che l'oggetto della controversia era quello della proprietà dei suoli di insistenza dei cartelli quale presupposto, esistente o mancante, secondo le posizioni, per l'esercizio del potere di disporre la rimozione dei cartelli, rilevava che sulla base della documentazione acquisita tale questione doveva essere risolta in senso favorevole all'Ente E.U.R..
Contro tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione la s.r.l. Studio Zeta Pubblicità, con un unico motivo.
Resistono con separati controricorsi il Comune di Roma, che ha anche proposto ricorso incidentale, con un unico motivo e l' E.U.R. s.p.a., subentrata all' Ente Autonomo Esposizione Universale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi. Con l'unico motivo del ricorso principale si ripropone la questione del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sotto il duplice profilo che era stata dedotta la assoluta carenza di potere dell'organo che aveva emesso il provvedimento impugnato e che l'oggetto principale del giudizio era la proprietà delle aree su cui insistevano i cartelli pubblicitari.
Il ricorso è inammissibile, in quanto sulla giurisdizione del giudice amministrativo si è formato il giudicato interno a seguito della prima sentenza del Consiglio di Stato.
Per la stessa ragione è inammissibile il ricorso incidentale del Comune di Roma, con il quale si svolgono sostanzialmente le stesse doglianze di cui al ricorso principale.
In considerazione delle particolarità della controversia, ritiene il collegio di compensare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili;
compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2004