Sentenza 7 gennaio 2004
Massime • 1
La liquidazione delle spese relative al procedimento di sospensione dell'esecuzione della sentenza pronunciata secondo equità dal giudice di pace ed impugnata con ricorso per cassazione non può essere disposta con il provvedimento che decide la relativa istanza, trattandosi di una pronuncia soltanto provvisoria, la cui efficacia è condizionata all'esito del giudizio di Cassazione; pertanto, spetta alla Corte di Cassazione liquidare le spese di detto procedimento, insieme con quelle del giudizio di legittimità.
Commentario • 1
- 1. La “lieve entità” in tema di stupefacentiAccesso limitatoMarilisa Denigris · https://www.dirittopenaleglobalizzazione.it/ · 14 giugno 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/01/2004, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - rel. Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
Dott. GIULIANI Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. MAZZINI 13, presso l'Avvocato LORETTA CARMAGNOLA, rappresentato e difeso dall'avvocato PARISI ANTONINO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
BR NA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LUNIGIANA 6, presso l'avvocato CARMELO D'AGOSTINO, rappresentata e difesa dall'avvocato PIETRO INTILISANO, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 105/98 del Giudice di pace di MILAZZO, depositata il 11/11/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/2003 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso o in subordine il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 8.7.1998 TE AB conveniva in giudizio avanti al G.d.P. di Milazzo il Comune di S. Filippo del Mela, esponendo di avere pagato per il servizio di frequenza scuola materna del figlio per gli anni 1995/1996 la somma di L. 102.500, non dovuta per essere il servizio gratuito per legge. Chiedeva quindi la condanna del Comune convenuto alla restituzione della somma su indicata.
Costituitosi in giudizio il Comune convenuto chiedeva preliminarmente la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., per essere pendente avanti al TAR giudizio di annullamento della delibera n 2 del 19.1.1995, con la quale il Consiglio comunale aveva stabilito la retta di frequenza alla scuola materna;
in relazione al merito chiedeva respingersi la domanda.
Il G.d.P. di Milazzo con sentenza in data 21.11.1998 accoglieva la domanda attrice e condannava l'Amministrazione comunale a restituire la somma di L. 102.500 oltre agli interessi dalla domanda al saldo. Per la cassazione della sentenza del G.d.P. di Milazzo propone ricorso, fondato su quattro motivi il Comune di S. Filippo del Mela.
Resiste con controricorso TE AB.
Con memoria in data 15.6.2003, ritualmente depositata presso la cancelleria della Corte di Cassazione, l'intimata chiedeva la liquidazione delle spese sostenute nel corso della procedura relativa all'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione dell'impugnata sentenza, proposta dal Comune di S. Filippo del Mela, avanti al G.d.P..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di Cassazione il Comune ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. 18.3.1968 n. 444, in relazione al D.L. n. 786/81 e al D.L. n. 55/83, della L. n. 488/86, della L. n. 38/90 in relazione alla L. n. 66/89, nonché omessa contraddittoria o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Rileva l'Amministrazione che se il G.d.P. le avesse consentito di svolgere compiutamente le proprie difese, avrebbe accertato che la somma pagata dall'attrice si riferiva anche al costo del servizio di refezione scolastica, al costo dei pasti e del servizio trasporto, e che la somma era stata richiesta nell'osservanza delle norme vigenti che hanno imposto alla Amministrazione l'obbligo di determinare le tariffe, attinenti ai servizi erogati a domanda individuale, in modo da assicurarne, in base alle tariffe, la copertura in misura percentuale.
L'obbligo di stabilire le tariffe non è però riferito ai singoli servizi, ma ai servizi considerati nel loro complesso, in maniera da consentire ai comuni di pareggiare, in misura percentuale, il costo complessivo, senza specificare le singole proporzioni, in riferimento a ciascun servizio.
Pertanto la sentenza prendendo in considerazione il costo della retta di frequenza in base alle sole deduzioni della AB ha deciso senza che l'attrice avesse fornito la prova che le somme pagate fossero effettivamente afferenti al servizio di frequenza alla scuola materna e senza considerare che il costo del servizio di refezione per l'anno "1997" copriva abbondantemente le somme indicate nel modulo "frequenza e refezione", erroneamente usato dall'Amministrazione comunale.
Con il secondo motivo il Comune deduce violazione di legge in relazione all'art. 2697 c.c., eccesso di potere, mancanza di prova, vizio di ultra ed extrapetizione.
Lamenta la ricorrente che la AB non ha fornito alcuna prova in base alle quale si potesse ritenere che la somma richiesta non si riferisse a due servizi diversi, tenuto conto dell'ampia discrezionalità riservata in materia al Comune ricorrente, e che quindi il G.d.P. ha deciso in violazione del principio in base al quale chi" vuole fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento" ricercando la verità oltre il thema decidendum ed il thema probandum.
Con il terzo motivo l'Amministrazione censura l'impugnata sentenza per omessa pronunzia su un punto decisivo della controversia. Deduce il Comune che il G.d.P. non si è pronunziato sulla richiesta di sospensione del giudizio, sospensione opportuna in quanto avrebbe consentito l'esame più approfondito della materia. Infine con il quarto motivo il ricorrente assume violazione di legge per eccesso di potere.
Rileva il Comune che il G.d.P. ha tratto elementi di giudizio dal tentativo di conciliazione nel corso del quale la Amministrazione aveva espresso la propria disponibilità a restituire la sola somma capitale con compensazione delle spese.
Il giudice di merito pertanto erroneamente ha considerato solo una parte della proposta conciliazione, senza tenere conto di tutte le condizioni nella stessa contenute, e così facendo ha violato il principio dell'autodeterminazione che ogni soggetto ha nell'ambito del processo, facendo ricadere sulla sola Amministrazione gli effetti negativi del tentativo di conciliazione, senza che questa ne avesse beneficio alcuno.
Il ricorso come su riassunto è infondato e va pertanto respinto. Invero, con il primo motivo il Comune ricorrente, come già precisato, propone due censure lamentando con la prima che nelle tariffe predisposte da essa Amministrazione non era ricompresa alcuna cifra per la frequenza della scuola materna e con la seconda che il primo giudice avrebbe deciso ultra petitum ponendo a base della sua sentenza elementi di prova non dedotti dall'attrice. La prima delle indicate censure è inammissibile considerato che questa Corte Suprema ha già precisato che avverso le sentenze pronunziate dal g.d.p. secondo equità, nel limite quindi di L.
2.000.000 di valore, il ricorso per Cassazione è consentito solo per violazione di norme costituzionali, di norme processuali e di norme comunitarie, di rango superiore alle norme ordinarie e, in relazione alla motivazione per assenza totale di motivazione o per motivazione apparente o perplessa. (Cass. civ. SS.UU. 15.10.1999 n. 716), ipotesi non ricorrenti nella specie.
Inammissibile è altresì la seconda censura con la quale il ricorrente lamenta vizio di ultra o extra petizione e che, stante la stretta connessione esistente, può essere esaminata unitamente al secondo motivo del ricorso che contiene analoga censura. Al riguardo si osserva che si ha vizio di ultra o extra petizione solo quando il giudice abbia giudicato su una domanda non proposta dalle parti, ampliando quindi d'ufficio il thema decidendum. Nella specie il ricorrente, pur qualificando la proposta censura come vizio di ultra o extra petizione, nel corpo del motivo lamenta che il G.d.P. di Milazzo abbia deciso senza che l'attrice avesse fornito prove sufficienti a suffragare la domanda.
La censura quindi, lungi dal configurare un vizio di ultra-petizione in senso tecnico, si sostanzia nello evidenziare un preteso vizio di valutazione della prova e quindi un vizio della motivazione che ha ritenuto fondata la domanda, pretesemente non dimostrata, censura inammissibile in questa sede, stante i menzionati limiti del giudizio di Cassazione riguardo alle sentenze pronunziate dal g.d.p., secondo equità.
I primi due motivi vanno pertanto interamente respinti. Infondato e altresì il terzo motivo, con il quale si deducono due distinte prospettazioni: omessa pronunzia su un punto rilevante ai fini della decisione e quindi inesistenza totale di motivazione sul punto e l'opportunità della sospensione del giudizio di primo grado. In relazione alla prima prospettazione va rilevato che il G.d.P. ha ampiamente motivato sul punto assumendo che non sussistevano ragioni che giustificassero la sospensione del giudizio, avanti a lui pendente, in attesa della decisione del ricorso proposto avanti al TAR, considerato che diversi erano gli oggetti dei due giudizi. La prima prospettazione va quindi respinta.
Riguardo alla seconda si rileva che la doglianza non contiene espressa censura prospettandosi da parte dell'Amministrazione ricorrente solo l'opportunità di un comportamento del giudice, con ciò manifestandosi una personale opinione, irrilevante nel giudizio di legittimità.
Il terzo motivo va quindi interamente respinto.
Inammissibile deve ritenersi infine il quarto ed ultimo motivo. Invero va rilevato che con tale motivo il ricorrente propone censure attinenti alla congruità della motivazione senza peraltro lamentare l'assenza della motivazione stessa nelle tre forme di assenza totale di motivazione, di motivazione apparente e di motivazione perplessa. Ne consegue che il motivo va dichiarato inammissibile stante gli indicati limiti del giudizio di legittimità nelle ipotesi di ricorso avverso sentenze del g.d.p. pronunziate secondo equità. Il ricorso va pertanto totalmente respinto.
Infondata deve ritenersi poi la richiesta di condanna del Comune ricorrente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., avanzata dall'intimata.
Al riguardo si osserva che la condanna per responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. presuppone la sussistenza di un danno che deve essere conseguenza diretta della condotta dolosa o gravemente colposa di una delle parti, che deve essere indicato dal richiedente, sia in relazione all'an che al quantum, e che deve risultare dagli atti, non essendo consentito al giudice far ricorso ad elementi di valutazione equitativa. (Cass. civ. sez. 2^, 1.12.1995 n. 12422). Nella specie non ricorrono le esposte condizioni.
La controricorrente infatti ha genericamente individuato il preteso danno nell'essere stata costretta ad adire il giudice per ottenere il pagamento di una somma di scarsa rilevanza e nella ricaduta negativa che, come cittadina contribuente del Comune ricorrente, dovrà sopportare, a seguito della condanna dell'Amministrazione comunale, senza quantificare l'ammontare del danno richiesto, non desumibile dagli atti di causa.
D'altra parte nessun danno, riconducibile alla previsione di cui all'art. 96 c.p.c. è ipotizzatile in radice, considerato che la necessità di far ricorso al giudice per ottenere il pagamento di un credito non costituisce di per so sola fonte di danno, essendo all'uopo prevista, a carico del soccombente, la condanna al pagamento delle spese di giudizio, mentre l'esborso che la controricorrente sarà chiamata a sopportare, in conseguenza della condanna del Comune, costituisce un avvenimento futuro ed eventuale, non risarcibile prima del suo verificarsi.
La domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. va pertanto dichiarata infondata e quindi disattesa.
Infine con la memoria richiamata nell'esposizione in fatto la AB ha chiesto la liquidazione delle spese sostenute nel corso del giudizio cautelare, instauratosi a seguito dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione dell'impugnata sentenza. Al riguardo si osserva che effettivamente sussiste la competenza della Corte suprema a liquidare le spese in questione considerato che la pronunzia del giudice di merito è pronunzia provvisoria, condizionata all'esito del giudizio di legittimità. (Cass. civ. sez. 9^ 16.4.1987 n. 3780). Pertanto le spese in questione vanno liquidate in favore della AB , unitamente alle spese del giudizio di legittimità, come da dispositivo, essendo il Comune di S. F. del Mela risultato soccombente in entrambi i giudizi.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e la domanda di danno ex art. 96 c.p.c. proposta dalla controricorrente e condanna il Comune di S. F. del Mela al pagamento delle spese del giudizio cautelare, svoltosi avanti al G.d.P., che liquida in complessive euro 313 di cui euro 21 per esborsi euro 62 per diritti ed euro 230 per onorari, nonché al pagamento delle spese dal giudizio di Cassazione di cui Euro 100/00 per esborsi ed Euro 180/00 per onorari, da distrarsi a favore del difensore avv. Pietro Intillisano che si dichiara antistatario, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 2 luglio 2003. Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2004