Cass. civ., sez. I, sentenza 07/01/2004, n. 16
CASS
Sentenza 7 gennaio 2004

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Massime1

La liquidazione delle spese relative al procedimento di sospensione dell'esecuzione della sentenza pronunciata secondo equità dal giudice di pace ed impugnata con ricorso per cassazione non può essere disposta con il provvedimento che decide la relativa istanza, trattandosi di una pronuncia soltanto provvisoria, la cui efficacia è condizionata all'esito del giudizio di Cassazione; pertanto, spetta alla Corte di Cassazione liquidare le spese di detto procedimento, insieme con quelle del giudizio di legittimità.

Commentario1

  • 1La “lieve entità” in tema di stupefacentiAccesso limitato
    Marilisa Denigris · https://www.dirittopenaleglobalizzazione.it/ · 14 giugno 2023

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 07/01/2004, n. 16
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16
Data del deposito : 7 gennaio 2004

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