TAR
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 02/12/2025, n. 2232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2232 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00667/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 02/12/2025
N. 02232 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00667/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 667 del 2025, proposto da
Perkinelmer Scientifica Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B33DD66CB9, rappresentato e difeso dagli avvocati
Barbara Del Duca, Pietro Demola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
contro
Arpav Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, non costituito in giudizio;
Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto - Arpav, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato
Alfredo Biagini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti N. 00667/2025 REG.RIC.
GI Technologies Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Pacciani, Antonio D'Arcangelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del ministro pro tempore, legalmente rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege nella sede in Venezia, San Marco 63;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello Sviluppo Economico, non costituiti in giudizio.
per l'annullamento
-- per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento, previa sospensiva:
a) della deliberazione n. 42 del 10.03.2025, comunicata alla ricorrente il successivo
11 marzo, nella parte in cui l'ARPAV, Azienda Regionale per la Prevenzione e
Protezione Ambientale del Veneto in ordine alla procedura aperta telematica sopra soglia per l'affidamento della fornitura, in sette lotti, di strumentazione tecnico scientifica per la determinazione degli inquinanti emergenti, preso atto delle risultanze contenute nei verbali di gara, ha aggiudicato la “ Fornitura di n. 1 ICP Massa ad alta risoluzione” Lotto 5 CIG B33DD66CB9 - CUI F92111430283202400020 - CUP
I83C22000640005, in favore della GI Technologies Italia S.p.a;
b) di ogni verbale di gara e seduta, pubblica o privata, ivi inclusi gli allegati ai verbali ed alla deliberazione anzidetta e quelli con i quali la Commissione giudicatrice ha attribuito i giudizi e i punteggi relativi al lotto n. 5 e, in particolare, il Verbale delle sedute riservate del 4-9.12.2024; N. 00667/2025 REG.RIC.
c) ove occorra, del Bando, del Disciplinare, e di ogni altra norma, clausola, documento e atto di gara, se ed ove intesi nel senso fatto proprio dalla S.A.;
d) nonché di ogni altro atto, provvedimento o comportamento amministrativo – nessuno eccettuato e/o escluso – preliminare, preordinato, connesso, conseguente e/o consequenziale a quelli impugnati; con richiesta e) di subentro del ricorrente nel contratto eventualmente stipulato con il controinteressato, previa dichiarazione d'inefficacia del contratto stesso ex artt. 121
e/o 122 del cod. proc. Amm.;
f) in subordine, ove l'interesse primario all'esecuzione dell'appalto controverso non dovesse trovare soddisfazione per fatto indipendente da volontà e/o colpa dell'odierno ricorrente, con richiesta di condanna della S.A. intimata al risarcimento per equivalente del pregiudizio correlato alla mancata esecuzione dell'appalto;
-- per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da GI Technologies Ttalia
s.p.a.:
- della deliberazione n. 42 del 10 marzo 2025 di aggiudicazione del lotto 5 – “Fornitura di n. 1 ICP Massa ad alta risoluzione” – della procedura di gara, recante CIG
B33DD66CB9, per l'affidamento della fornitura, suddivisa in sette lotti, di strumentazione tecnico scientifica per la determinazione degli inquinanti emergenti, nella parte in cui ha attribuito alla ricorrente EL il punteggio di 1,3 punti, in luogo di zero punti, in relazione al criterio n. 1 “Analizzatore di massa – Risoluzione: specificare il valore di risoluzione nominale del quadrupolo di selezione Q1 in amu”; nonché nelle parti in cui ha attribuito a EL i punteggi relativi ai criteri n.ri 2,
3, 4, 7 e 9, invece di assegnare al medesimo concorrente sempre zero punti;
- dei verbali di gara di valutazione, con i quali sono stati attribuiti i predetti punteggi alla EL;
- di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o consequenziale, anche se sconosciuto. N. 00667/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di GI Technologies Italia S.p.A., del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e dell'Agenzia Regionale per la
Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto - Arpav;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2025 il dott. OL DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con deliberazione n. 42 del 10 marzo 2025, l'Agenzia Regionale per la Prevenzione
e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) ha aggiudicato il lotto n. 5 della procedura di gara per la fornitura di strumentazione tecnico-scientifica destinata alla determinazione degli inquinanti emergenti alla società GI Technologies Italia
S.p.A., che ha conseguito un punteggio complessivo di 74,3 punti, superando la ricorrente, EL Scientifica Italia S.r.l., seconda classificata con 73,9 punti.
La gara, articolata in sette lotti, prevedeva l'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con un massimo di 90 punti per l'offerta tecnica e 10 per quella economica.
Il lotto n. 5, oggetto del presente giudizio, riguardava la fornitura di uno spettrometro
ICP massa ad alta risoluzione (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer), con importo a base d'asta di € 254.090,00.
La controversia è insorta in relazione all'attribuzione dei punteggi tecnici per il sub- criterio quantitativo concernente la risoluzione nominale del quadrupolo di selezione
Q1 espressa in amu (unità di massa atomica), per il quale il disciplinare di gara N. 00667/2025 REG.RIC.
prevedeva l'assegnazione di un punteggio massimo di 3 punti all'offerta con la minore risoluzione, a condizione che fosse fornita documentazione ufficiale a supporto.
La Commissione giudicatrice ha attribuito ad GI il punteggio massimo di 3 punti per aver offerto un analizzatore di massa con risoluzione minima pari a 0,3 amu, mentre ha assegnato a EL 1,3 punti, ritenendo che la risoluzione minima dell'analizzatore offerto fosse pari a 0,7 amu.
EL impugna l'aggiudicazione, deducendo l'erronea attribuzione del punteggio per il sub-criterio relativo alla risoluzione del quadrupolo Q1. Sostiene, in particolare, che il proprio analizzatore fosse in grado di operare anche con una risoluzione minima di 0,3 amu e che, pertanto, avrebbe dovuto ottenere il punteggio massimo di 3 punti. Ha chiesto l'annullamento della deliberazione di aggiudicazione, la rideterminazione della graduatoria e il subentro nel contratto stipulato con GI, ovvero, in via subordinata, il risarcimento del danno per equivalente.
GI si è costituita in giudizio, resistendo nel merito e proponendo a propria volta ricorso incidentale, con cui ha contestato la legittimità dell'attribuzione di punteggi tecnici a EL per il medesimo sub-criterio. La documentazione fornita dalla ricorrente non sarebbe stata conforme alle prescrizioni della lex specialis, che richiedeva adeguata comprova delle specifiche tecniche dichiarate.
L'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto si è costituita in giudizio rilevando che la risoluzione minima di 0,3 amu dichiarata da
EL si riferisce in realtà a ipotesi di utilizzo specifiche (peak hopping e scanning) che, tuttavia, non costituiscono modalità standard di funzionamento della strumentazione oggetto della fornitura. Inoltre, l'intervenuta stipulazione del contratto da parte dell'aggiudicataria renderebbe in ogni caso impossibile il subentro auspicato dalla ricorrente.
Infine, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha resistito all'impugnazione con memoria di forma. N. 00667/2025 REG.RIC.
All'esito della camera di consiglio del 7 maggio 2025, questa Sezione, con ordinanza n. 184/2025, ha respinto la domanda cautelare rilevando che “la commissione di gara ha correttamente attribuito i punteggi, tenendo conto della risoluzione standard di
0,7 amu”, in quanto “le migliori risoluzioni, pari a 0,3 e 0,5 amu, rispettivamente dichiarate da EL per la modalità personalizzata e la modalità scanning, non costituiscono modalità di utilizzo standard della strumentazione”, tenuto conto che la strumentazione è destinata ad essere utilizzata nel corso di analisi di routine e che il punteggio è riferito alle condizioni di funzionamento normale (modalità standard).
Chiamata, quindi, alla pubblica udienza del 2 luglio 2025, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso principale è infondato.
1.1 La clausola del disciplinare di gara, relativa al sub-criterio quantitativo sulla risoluzione del quadrupolo Q1, deve essere interpretata in coerenza con la ratio della procedura e con il principio di parità di trattamento. Essa prevedeva l'attribuzione del punteggio massimo all'offerta con la minore risoluzione nominale, purché comprovata da documentazione ufficiale. Ad avviso del Collegio, la commissione ha correttamente ritenuto che il parametro di riferimento dovesse essere la risoluzione standard, ossia quella che caratterizza il funzionamento ordinario dello strumento, e non valori ottenibili unicamente tramite configurazioni avanzate o modalità operative non standard.
Tale interpretazione è conforme ai principi di proporzionalità e ragionevolezza, oltre che alla finalità della fornitura, destinata ad analisi di routine. Sul punto devono essere confermate le argomentazioni esposte dalla Sezione nell'ordinanza cautelare n.
184/2025: invero, il punteggio assegnato in funzione della migliore risoluzione dell'apparato non può che essere riferito alla modalità standard di impiego, e ciò per N. 00667/2025 REG.RIC.
il solo fatto che la strumentazione oggetto della fornitura è destinata a un impiego seriale e continuativo, senza interventi specialistici da parte degli operatori. Le migliori risoluzioni dichiarate da EL per modalità personalizzate non si riferiscono, tuttavia, alle condizioni normali di utilizzo e non possono, dunque, assumere rilievo ai fini dell'attribuzione del punteggio, correttamente ancorato al dato della risoluzione standard (0.7 amu) come testualmente dichiarato dalla ricorrente nelle pagine 14 e 26 della relazione tecnica.
A ciò deve poi aggiungersi che, come confermato da costante giurisprudenza (Cons.
Stato, Sez. V, n. 10195/2024, n. 7448/2022, n. 2893/2019), il sindacato del giudice amministrativo sulla valutazione di elementi quantitativi si limita alla verifica della corretta applicazione dei criteri oggettivi previsti dalla lex specialis, senza potersi sostituire alla Commissione nella valutazione tecnica. Nel caso di specie, la
Commissione ha applicato un criterio coerente con il testo e la ratio della clausola, evitando di attribuire rilievo a prestazioni ottenibili solo in condizioni eccezionali di impiego mediante interventi di reimpostazione dell'analizzatore che avrebbero inevitabilmente falsato la par condicio tra le imprese concorrenti.
1.2 Non è, quindi, fondato neppure il profilo di doglianza con il quale la ricorrente contesta la mancata valutazione della documentazione allegata all'offerta. La commissione, infatti, ha apprezzato i dati emergenti dalle schede tecniche prodotte, attribuendo – per le considerazioni che precedono – correttamente il punteggio sulla base della risoluzione standard dichiarata, senza tenere conto della diversa risoluzione ottenibile in via opzionale mediante settaggi o impostazioni aggiuntive. Né può ritenersi che la commissione abbia in tal modo introdotto un criterio nuovo, poiché la nozione di risoluzione nominale, utilizzata, in assenza di specificazioni, per l'attribuzione del punteggio, deve essere evidentemente riferita alla condizione di funzionamento ordinario, secondo un'interpretazione letterale e sistematica della lex specialis (Cons. Stato, Sez. V, n. 3093/2014). N. 00667/2025 REG.RIC.
1.3 Dall'accertata infondatezza dell'azione di annullamento consegue la reiezione della domanda risarcitoria, mancando la prova sia dell'illegittimità degli atti impugnati
- e, conseguentemente, dell'antigiuridicità della condotta dell'Amministrazione - sia del quantum. Sotto quest'ultimo aspetto, va ricordato che la giurisprudenza (Cons.
Stato, Sez. V, n. 5803/2019; n. 9785/2022; n. 26/2024) esclude la risarcibilità dei costi di partecipazione alla gara e richiede la dimostrazione rigorosa del lucro cessante, che non può essere calcolato in via forfettaria. Nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito elementi concreti idonei a dimostrare il danno subito, né il nesso causale tra l'aggiudicazione contestata e la perdita di utilità economica.
2. Infine, il ricorso incidentale di GI deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che il rigetto del ricorso principale esclude ogni utilità residua alla sua trattazione.
3. Per quanto precede, il ricorso principale deve essere, dunque, respinto, con conseguente improcedibilità del ricorso incidentale.
Le spese vanno compensate in considerazione della particolarità della controversia esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso principale;
- dichiara improcedibile il ricorso incidentale;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati: N. 00667/2025 REG.RIC.
LE PA, Presidente
OL DI, Primo Referendario, Estensore
AL ON, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
OL DI LE PA
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 02/12/2025
N. 02232 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00667/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 667 del 2025, proposto da
Perkinelmer Scientifica Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B33DD66CB9, rappresentato e difeso dagli avvocati
Barbara Del Duca, Pietro Demola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
contro
Arpav Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, non costituito in giudizio;
Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto - Arpav, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato
Alfredo Biagini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti N. 00667/2025 REG.RIC.
GI Technologies Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Pacciani, Antonio D'Arcangelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del ministro pro tempore, legalmente rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege nella sede in Venezia, San Marco 63;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello Sviluppo Economico, non costituiti in giudizio.
per l'annullamento
-- per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento, previa sospensiva:
a) della deliberazione n. 42 del 10.03.2025, comunicata alla ricorrente il successivo
11 marzo, nella parte in cui l'ARPAV, Azienda Regionale per la Prevenzione e
Protezione Ambientale del Veneto in ordine alla procedura aperta telematica sopra soglia per l'affidamento della fornitura, in sette lotti, di strumentazione tecnico scientifica per la determinazione degli inquinanti emergenti, preso atto delle risultanze contenute nei verbali di gara, ha aggiudicato la “ Fornitura di n. 1 ICP Massa ad alta risoluzione” Lotto 5 CIG B33DD66CB9 - CUI F92111430283202400020 - CUP
I83C22000640005, in favore della GI Technologies Italia S.p.a;
b) di ogni verbale di gara e seduta, pubblica o privata, ivi inclusi gli allegati ai verbali ed alla deliberazione anzidetta e quelli con i quali la Commissione giudicatrice ha attribuito i giudizi e i punteggi relativi al lotto n. 5 e, in particolare, il Verbale delle sedute riservate del 4-9.12.2024; N. 00667/2025 REG.RIC.
c) ove occorra, del Bando, del Disciplinare, e di ogni altra norma, clausola, documento e atto di gara, se ed ove intesi nel senso fatto proprio dalla S.A.;
d) nonché di ogni altro atto, provvedimento o comportamento amministrativo – nessuno eccettuato e/o escluso – preliminare, preordinato, connesso, conseguente e/o consequenziale a quelli impugnati; con richiesta e) di subentro del ricorrente nel contratto eventualmente stipulato con il controinteressato, previa dichiarazione d'inefficacia del contratto stesso ex artt. 121
e/o 122 del cod. proc. Amm.;
f) in subordine, ove l'interesse primario all'esecuzione dell'appalto controverso non dovesse trovare soddisfazione per fatto indipendente da volontà e/o colpa dell'odierno ricorrente, con richiesta di condanna della S.A. intimata al risarcimento per equivalente del pregiudizio correlato alla mancata esecuzione dell'appalto;
-- per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da GI Technologies Ttalia
s.p.a.:
- della deliberazione n. 42 del 10 marzo 2025 di aggiudicazione del lotto 5 – “Fornitura di n. 1 ICP Massa ad alta risoluzione” – della procedura di gara, recante CIG
B33DD66CB9, per l'affidamento della fornitura, suddivisa in sette lotti, di strumentazione tecnico scientifica per la determinazione degli inquinanti emergenti, nella parte in cui ha attribuito alla ricorrente EL il punteggio di 1,3 punti, in luogo di zero punti, in relazione al criterio n. 1 “Analizzatore di massa – Risoluzione: specificare il valore di risoluzione nominale del quadrupolo di selezione Q1 in amu”; nonché nelle parti in cui ha attribuito a EL i punteggi relativi ai criteri n.ri 2,
3, 4, 7 e 9, invece di assegnare al medesimo concorrente sempre zero punti;
- dei verbali di gara di valutazione, con i quali sono stati attribuiti i predetti punteggi alla EL;
- di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o consequenziale, anche se sconosciuto. N. 00667/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di GI Technologies Italia S.p.A., del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e dell'Agenzia Regionale per la
Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto - Arpav;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2025 il dott. OL DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con deliberazione n. 42 del 10 marzo 2025, l'Agenzia Regionale per la Prevenzione
e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) ha aggiudicato il lotto n. 5 della procedura di gara per la fornitura di strumentazione tecnico-scientifica destinata alla determinazione degli inquinanti emergenti alla società GI Technologies Italia
S.p.A., che ha conseguito un punteggio complessivo di 74,3 punti, superando la ricorrente, EL Scientifica Italia S.r.l., seconda classificata con 73,9 punti.
La gara, articolata in sette lotti, prevedeva l'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con un massimo di 90 punti per l'offerta tecnica e 10 per quella economica.
Il lotto n. 5, oggetto del presente giudizio, riguardava la fornitura di uno spettrometro
ICP massa ad alta risoluzione (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer), con importo a base d'asta di € 254.090,00.
La controversia è insorta in relazione all'attribuzione dei punteggi tecnici per il sub- criterio quantitativo concernente la risoluzione nominale del quadrupolo di selezione
Q1 espressa in amu (unità di massa atomica), per il quale il disciplinare di gara N. 00667/2025 REG.RIC.
prevedeva l'assegnazione di un punteggio massimo di 3 punti all'offerta con la minore risoluzione, a condizione che fosse fornita documentazione ufficiale a supporto.
La Commissione giudicatrice ha attribuito ad GI il punteggio massimo di 3 punti per aver offerto un analizzatore di massa con risoluzione minima pari a 0,3 amu, mentre ha assegnato a EL 1,3 punti, ritenendo che la risoluzione minima dell'analizzatore offerto fosse pari a 0,7 amu.
EL impugna l'aggiudicazione, deducendo l'erronea attribuzione del punteggio per il sub-criterio relativo alla risoluzione del quadrupolo Q1. Sostiene, in particolare, che il proprio analizzatore fosse in grado di operare anche con una risoluzione minima di 0,3 amu e che, pertanto, avrebbe dovuto ottenere il punteggio massimo di 3 punti. Ha chiesto l'annullamento della deliberazione di aggiudicazione, la rideterminazione della graduatoria e il subentro nel contratto stipulato con GI, ovvero, in via subordinata, il risarcimento del danno per equivalente.
GI si è costituita in giudizio, resistendo nel merito e proponendo a propria volta ricorso incidentale, con cui ha contestato la legittimità dell'attribuzione di punteggi tecnici a EL per il medesimo sub-criterio. La documentazione fornita dalla ricorrente non sarebbe stata conforme alle prescrizioni della lex specialis, che richiedeva adeguata comprova delle specifiche tecniche dichiarate.
L'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto si è costituita in giudizio rilevando che la risoluzione minima di 0,3 amu dichiarata da
EL si riferisce in realtà a ipotesi di utilizzo specifiche (peak hopping e scanning) che, tuttavia, non costituiscono modalità standard di funzionamento della strumentazione oggetto della fornitura. Inoltre, l'intervenuta stipulazione del contratto da parte dell'aggiudicataria renderebbe in ogni caso impossibile il subentro auspicato dalla ricorrente.
Infine, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha resistito all'impugnazione con memoria di forma. N. 00667/2025 REG.RIC.
All'esito della camera di consiglio del 7 maggio 2025, questa Sezione, con ordinanza n. 184/2025, ha respinto la domanda cautelare rilevando che “la commissione di gara ha correttamente attribuito i punteggi, tenendo conto della risoluzione standard di
0,7 amu”, in quanto “le migliori risoluzioni, pari a 0,3 e 0,5 amu, rispettivamente dichiarate da EL per la modalità personalizzata e la modalità scanning, non costituiscono modalità di utilizzo standard della strumentazione”, tenuto conto che la strumentazione è destinata ad essere utilizzata nel corso di analisi di routine e che il punteggio è riferito alle condizioni di funzionamento normale (modalità standard).
Chiamata, quindi, alla pubblica udienza del 2 luglio 2025, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso principale è infondato.
1.1 La clausola del disciplinare di gara, relativa al sub-criterio quantitativo sulla risoluzione del quadrupolo Q1, deve essere interpretata in coerenza con la ratio della procedura e con il principio di parità di trattamento. Essa prevedeva l'attribuzione del punteggio massimo all'offerta con la minore risoluzione nominale, purché comprovata da documentazione ufficiale. Ad avviso del Collegio, la commissione ha correttamente ritenuto che il parametro di riferimento dovesse essere la risoluzione standard, ossia quella che caratterizza il funzionamento ordinario dello strumento, e non valori ottenibili unicamente tramite configurazioni avanzate o modalità operative non standard.
Tale interpretazione è conforme ai principi di proporzionalità e ragionevolezza, oltre che alla finalità della fornitura, destinata ad analisi di routine. Sul punto devono essere confermate le argomentazioni esposte dalla Sezione nell'ordinanza cautelare n.
184/2025: invero, il punteggio assegnato in funzione della migliore risoluzione dell'apparato non può che essere riferito alla modalità standard di impiego, e ciò per N. 00667/2025 REG.RIC.
il solo fatto che la strumentazione oggetto della fornitura è destinata a un impiego seriale e continuativo, senza interventi specialistici da parte degli operatori. Le migliori risoluzioni dichiarate da EL per modalità personalizzate non si riferiscono, tuttavia, alle condizioni normali di utilizzo e non possono, dunque, assumere rilievo ai fini dell'attribuzione del punteggio, correttamente ancorato al dato della risoluzione standard (0.7 amu) come testualmente dichiarato dalla ricorrente nelle pagine 14 e 26 della relazione tecnica.
A ciò deve poi aggiungersi che, come confermato da costante giurisprudenza (Cons.
Stato, Sez. V, n. 10195/2024, n. 7448/2022, n. 2893/2019), il sindacato del giudice amministrativo sulla valutazione di elementi quantitativi si limita alla verifica della corretta applicazione dei criteri oggettivi previsti dalla lex specialis, senza potersi sostituire alla Commissione nella valutazione tecnica. Nel caso di specie, la
Commissione ha applicato un criterio coerente con il testo e la ratio della clausola, evitando di attribuire rilievo a prestazioni ottenibili solo in condizioni eccezionali di impiego mediante interventi di reimpostazione dell'analizzatore che avrebbero inevitabilmente falsato la par condicio tra le imprese concorrenti.
1.2 Non è, quindi, fondato neppure il profilo di doglianza con il quale la ricorrente contesta la mancata valutazione della documentazione allegata all'offerta. La commissione, infatti, ha apprezzato i dati emergenti dalle schede tecniche prodotte, attribuendo – per le considerazioni che precedono – correttamente il punteggio sulla base della risoluzione standard dichiarata, senza tenere conto della diversa risoluzione ottenibile in via opzionale mediante settaggi o impostazioni aggiuntive. Né può ritenersi che la commissione abbia in tal modo introdotto un criterio nuovo, poiché la nozione di risoluzione nominale, utilizzata, in assenza di specificazioni, per l'attribuzione del punteggio, deve essere evidentemente riferita alla condizione di funzionamento ordinario, secondo un'interpretazione letterale e sistematica della lex specialis (Cons. Stato, Sez. V, n. 3093/2014). N. 00667/2025 REG.RIC.
1.3 Dall'accertata infondatezza dell'azione di annullamento consegue la reiezione della domanda risarcitoria, mancando la prova sia dell'illegittimità degli atti impugnati
- e, conseguentemente, dell'antigiuridicità della condotta dell'Amministrazione - sia del quantum. Sotto quest'ultimo aspetto, va ricordato che la giurisprudenza (Cons.
Stato, Sez. V, n. 5803/2019; n. 9785/2022; n. 26/2024) esclude la risarcibilità dei costi di partecipazione alla gara e richiede la dimostrazione rigorosa del lucro cessante, che non può essere calcolato in via forfettaria. Nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito elementi concreti idonei a dimostrare il danno subito, né il nesso causale tra l'aggiudicazione contestata e la perdita di utilità economica.
2. Infine, il ricorso incidentale di GI deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che il rigetto del ricorso principale esclude ogni utilità residua alla sua trattazione.
3. Per quanto precede, il ricorso principale deve essere, dunque, respinto, con conseguente improcedibilità del ricorso incidentale.
Le spese vanno compensate in considerazione della particolarità della controversia esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso principale;
- dichiara improcedibile il ricorso incidentale;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati: N. 00667/2025 REG.RIC.
LE PA, Presidente
OL DI, Primo Referendario, Estensore
AL ON, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
OL DI LE PA
IL SEGRETARIO