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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/02/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
I SEZ. FAMIGLIA
N.R.G. 7694/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile , riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Alessandra Tabarro
Presidente
Anna Scognamiglio Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7694 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Circumvallazione, P.co Verde, scala A 5/1, C.F.: ), C.F._1
elettivamente domiciliato in Santa Maria Capua Vetere alla via Convento delle grazie n.2, presso lo studio dell'Avv. Concetta Gentili che la rappresenta e difende giusta procura alle liti
RICORRENTE
E pagi na 1 di 6 , nato a [...] il [...] , residente in [...]
Circumvallazione Ovest Parco Verde A5 n.6, Marano di Napoli alla via Del
Mare n.21, C.F.: elettivamente domiciliat o in S. C.F._2
Anastasia (NA) alla via San Giuseppe n.13, presso lo studio dell'Avv. Paolo
Piccolo che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.47 c.p.c., introdotto nelle forme di cui all'art. 473 bis 40 c.p.c. in data 1/10/2024, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio il 25/6/2020 in Caivano, con , dal quale sono Controparte_1
nati (3/8/2010), (2/4/2015) e Persona_1 Persona_2
(17/3/2016) , chiedeva - per le ragioni indicate nell'atto Persona_3
introduttivo - dichiarare la separazione dei coniugi con addebito al marito , affidare in forma super esclusiva i minori alla madre domiciliandoli presso di lei allo stato in Casal di Principe alla via Benevento presso la casa per donne maltrattate “Casa Lorena”, dove già sono ospitati, e successivamente presso la genitrice nel luogo ove questa stabilirà la propria residenza con divieto d'incontri e di contatti tra i minori ed il padre , onerare il sig.
alla contribuzione al mantenimento sia per l'ordinario - Controparte_1
con un esborso mensile di € 600,00 - che, in ragione del 50%, alle spese straordinarie mediche scolastiche e ludico -ricreative.
pagi na 2 di 6 Con comparsa di costituzione e risposta dell'11/11/2024, si costituiva il resistente il quale, non opponendosi alla domanda di separazione, contestava gli assunti di parte ricorrente , chiedeva accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità e/o infondatezza della domanda di affido super esclusivo dei minori alla madre stante il difetto dei requisiti di legge richiesti e per l'effetto disporsi l'affido condiviso a entrambi i coniugi con residenza prevalente presso la madre, disporsi un calendario per l'esercizio del diritto di visita, anche attraverso incontri protetti con i figli, porsi a suo cairo un assegno mensile di € 300,00 per il mantenimento dei figli, oltre alla partecipazione nella misura del 50% delle spese straordinarie.
All'udienza di comparizione dell'8/1/2025, le parti comparivano personalmente dinanzi al la Giudice delegata la quale, all'esito dell'ascolto separato dei coniugi in ragione delle allegate violenze , si riservava e all'esito, con ordinanza del 23/1/2025 , assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.: autorizzava i coniugi a vivere separatamente e disponeva l'annotazione dell'ordinanza nei registri dello stato civile di Caivano, disponeva , allo stato, l'affidamento esclusivo dei minori , ed alla madre nella forma Per_1 Per_2 Persona_3
dell'affido cd superesclusivo, attribuendo alla madre anche l'assunzione delle decisioni di maggior interesse per il figlio senza necessità di preventiva consultazione del padre , determinava con decorrenza dalla domanda in € 600,00 mensili la contribuzione al mantenimento dei figli
(200,00 per ciascun figlio) a carico del da corrispondersi entro il CP_1
giorno 5 di ciascun mese alla ricorrente con ripartizione tra i genitori nella misura del 50% delle spese straordinarie per i figli, nominava curatrice speciale dei minori l'Avv. , chiedeva al PM sede ex ar t. 473 CP_2
pagi na 3 di 6 bis 42 c 5 c.p.c. e art 64 bis disp. att. c.p.p. la trasmissione degli atti relativi al procedimento RGNR 13822/2023, in particolare verbali di dichiarazioni rese da ed eventualmente anche dai minori , Parte_1 Per_1
ed , nonché informazioni circa l'esistenza di Per_2 Persona_3
ulteriori procedimenti che coinvolgano o trasmissione Controparte_1
dei relativi atti non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 c.p.p. , chiedeva al Tribunale per i Minorenni di Napoli la trasmissione degli atti relativi al procedimento RG N. 564/22 VG per competenza funzionale di questa A.G. ex art. 38 disp att cod. civ., nuova formulazione , invitava il resistente, previa sua disponibilità, a proseguire il percorso psicologico individuale, ovvero il percorso riabilitativo mirato ex art 16 convenzione di Istanbul, nonché ad intraprendere uno specifico percorso di rafforzamento delle competenze genitoriali;
incaricava i SS di Caivano per il monitoraggio delle condizioni dei minori , ed , attualmente Per_1 Per_2 Persona_3
dimoranti, unitamente alla madre nella casa rifugio “Casa Parte_1
di Lorena” di Casal di Principe. In ordine alle richieste istruttorie, la
Giudice delegata, con la medesima ordinanza, rigettava le istanze avanzate dal resistente, riservandosi all'esito della trasmissione delle relazioni dei SS
e alla ASL l'opportunità di disporre CTU e di prevedere incontri protetti tra i minori e il padre e rimetteva la causa al Collegio per la decisione in merito alla domanda di sentenza parziale sullo status avanzata congiuntamente dalle parti.
Il P.M apponeva il visto in data 29/1/2025.
Perveniva in data 13/2/2025 istanza della curatrice nominata Avv.
[...]
che chiedeva di essere sostituita, in subordine di essere autorizzata CP_2
a nominare proprio difensore di fiducia, al fine di rappresentarla e difenderla pagi na 4 di 6 nella qualità di curatrice.
Sulla sentenza parziale dello status
In questa sede, va precisato che l'art. 709 bis c.p.c., che qui viene in questione, recita testualmente: “nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l'affidamento dei figli o per le questioni economiche, il Tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione. Avverso tale sentenza è ammesso soltanto appello immediato che è deciso in camera di consiglio”.
Il legislatore, come si evince chiaramente dal dettato della norma in commento, ha predisposto, con la previsione della sentenza non definitiva in ordine allo status, uno strumento di pronta definizione del giudizio, vertent e su circostanze controverse che potessero osteggiare una statuizione in ordine alla quale, come nella specie, non c'è alcuna contestazione.
Su tale scorta, può ben procedersi al vaglio della sola domanda afferente allo status.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa ed il tenore dei comportamenti tenuti dalle parti nel corso del giudizio hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Necessitando la causa di opportuna istruttoria in ordine agli ulteriori pagi na 5 di 6 provvedimenti rispettivamente richiesti dalle parti, si provvede con separata ordinanza.
Quanto alle spese processuali, si provvederà con la pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
Caserta il 23/10/1983 e , nato a [...] il [...] ; Controparte_1
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caivano (Atto n°
20, parte I, Reg. Atti di matrimonio dell'anno 2020) l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n.396/2000 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) spese al definitivo.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 12/2/2025
La Giudice relatrice La Presidente
Veronica Vernetti Alessandra Tabarro
pagi na 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
I SEZ. FAMIGLIA
N.R.G. 7694/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile , riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Alessandra Tabarro
Presidente
Anna Scognamiglio Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7694 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Circumvallazione, P.co Verde, scala A 5/1, C.F.: ), C.F._1
elettivamente domiciliato in Santa Maria Capua Vetere alla via Convento delle grazie n.2, presso lo studio dell'Avv. Concetta Gentili che la rappresenta e difende giusta procura alle liti
RICORRENTE
E pagi na 1 di 6 , nato a [...] il [...] , residente in [...]
Circumvallazione Ovest Parco Verde A5 n.6, Marano di Napoli alla via Del
Mare n.21, C.F.: elettivamente domiciliat o in S. C.F._2
Anastasia (NA) alla via San Giuseppe n.13, presso lo studio dell'Avv. Paolo
Piccolo che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.47 c.p.c., introdotto nelle forme di cui all'art. 473 bis 40 c.p.c. in data 1/10/2024, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio il 25/6/2020 in Caivano, con , dal quale sono Controparte_1
nati (3/8/2010), (2/4/2015) e Persona_1 Persona_2
(17/3/2016) , chiedeva - per le ragioni indicate nell'atto Persona_3
introduttivo - dichiarare la separazione dei coniugi con addebito al marito , affidare in forma super esclusiva i minori alla madre domiciliandoli presso di lei allo stato in Casal di Principe alla via Benevento presso la casa per donne maltrattate “Casa Lorena”, dove già sono ospitati, e successivamente presso la genitrice nel luogo ove questa stabilirà la propria residenza con divieto d'incontri e di contatti tra i minori ed il padre , onerare il sig.
alla contribuzione al mantenimento sia per l'ordinario - Controparte_1
con un esborso mensile di € 600,00 - che, in ragione del 50%, alle spese straordinarie mediche scolastiche e ludico -ricreative.
pagi na 2 di 6 Con comparsa di costituzione e risposta dell'11/11/2024, si costituiva il resistente il quale, non opponendosi alla domanda di separazione, contestava gli assunti di parte ricorrente , chiedeva accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità e/o infondatezza della domanda di affido super esclusivo dei minori alla madre stante il difetto dei requisiti di legge richiesti e per l'effetto disporsi l'affido condiviso a entrambi i coniugi con residenza prevalente presso la madre, disporsi un calendario per l'esercizio del diritto di visita, anche attraverso incontri protetti con i figli, porsi a suo cairo un assegno mensile di € 300,00 per il mantenimento dei figli, oltre alla partecipazione nella misura del 50% delle spese straordinarie.
All'udienza di comparizione dell'8/1/2025, le parti comparivano personalmente dinanzi al la Giudice delegata la quale, all'esito dell'ascolto separato dei coniugi in ragione delle allegate violenze , si riservava e all'esito, con ordinanza del 23/1/2025 , assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.: autorizzava i coniugi a vivere separatamente e disponeva l'annotazione dell'ordinanza nei registri dello stato civile di Caivano, disponeva , allo stato, l'affidamento esclusivo dei minori , ed alla madre nella forma Per_1 Per_2 Persona_3
dell'affido cd superesclusivo, attribuendo alla madre anche l'assunzione delle decisioni di maggior interesse per il figlio senza necessità di preventiva consultazione del padre , determinava con decorrenza dalla domanda in € 600,00 mensili la contribuzione al mantenimento dei figli
(200,00 per ciascun figlio) a carico del da corrispondersi entro il CP_1
giorno 5 di ciascun mese alla ricorrente con ripartizione tra i genitori nella misura del 50% delle spese straordinarie per i figli, nominava curatrice speciale dei minori l'Avv. , chiedeva al PM sede ex ar t. 473 CP_2
pagi na 3 di 6 bis 42 c 5 c.p.c. e art 64 bis disp. att. c.p.p. la trasmissione degli atti relativi al procedimento RGNR 13822/2023, in particolare verbali di dichiarazioni rese da ed eventualmente anche dai minori , Parte_1 Per_1
ed , nonché informazioni circa l'esistenza di Per_2 Persona_3
ulteriori procedimenti che coinvolgano o trasmissione Controparte_1
dei relativi atti non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 c.p.p. , chiedeva al Tribunale per i Minorenni di Napoli la trasmissione degli atti relativi al procedimento RG N. 564/22 VG per competenza funzionale di questa A.G. ex art. 38 disp att cod. civ., nuova formulazione , invitava il resistente, previa sua disponibilità, a proseguire il percorso psicologico individuale, ovvero il percorso riabilitativo mirato ex art 16 convenzione di Istanbul, nonché ad intraprendere uno specifico percorso di rafforzamento delle competenze genitoriali;
incaricava i SS di Caivano per il monitoraggio delle condizioni dei minori , ed , attualmente Per_1 Per_2 Persona_3
dimoranti, unitamente alla madre nella casa rifugio “Casa Parte_1
di Lorena” di Casal di Principe. In ordine alle richieste istruttorie, la
Giudice delegata, con la medesima ordinanza, rigettava le istanze avanzate dal resistente, riservandosi all'esito della trasmissione delle relazioni dei SS
e alla ASL l'opportunità di disporre CTU e di prevedere incontri protetti tra i minori e il padre e rimetteva la causa al Collegio per la decisione in merito alla domanda di sentenza parziale sullo status avanzata congiuntamente dalle parti.
Il P.M apponeva il visto in data 29/1/2025.
Perveniva in data 13/2/2025 istanza della curatrice nominata Avv.
[...]
che chiedeva di essere sostituita, in subordine di essere autorizzata CP_2
a nominare proprio difensore di fiducia, al fine di rappresentarla e difenderla pagi na 4 di 6 nella qualità di curatrice.
Sulla sentenza parziale dello status
In questa sede, va precisato che l'art. 709 bis c.p.c., che qui viene in questione, recita testualmente: “nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l'affidamento dei figli o per le questioni economiche, il Tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione. Avverso tale sentenza è ammesso soltanto appello immediato che è deciso in camera di consiglio”.
Il legislatore, come si evince chiaramente dal dettato della norma in commento, ha predisposto, con la previsione della sentenza non definitiva in ordine allo status, uno strumento di pronta definizione del giudizio, vertent e su circostanze controverse che potessero osteggiare una statuizione in ordine alla quale, come nella specie, non c'è alcuna contestazione.
Su tale scorta, può ben procedersi al vaglio della sola domanda afferente allo status.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa ed il tenore dei comportamenti tenuti dalle parti nel corso del giudizio hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Necessitando la causa di opportuna istruttoria in ordine agli ulteriori pagi na 5 di 6 provvedimenti rispettivamente richiesti dalle parti, si provvede con separata ordinanza.
Quanto alle spese processuali, si provvederà con la pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
Caserta il 23/10/1983 e , nato a [...] il [...] ; Controparte_1
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caivano (Atto n°
20, parte I, Reg. Atti di matrimonio dell'anno 2020) l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n.396/2000 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) spese al definitivo.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 12/2/2025
La Giudice relatrice La Presidente
Veronica Vernetti Alessandra Tabarro
pagi na 6 di 6