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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 09/02/2026, n. 1369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1369 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1369/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
04/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
AR FO, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 4961/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 804/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale NAPOLI sez. 41 e pubblicata il 16/01/2017
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3030103331 IVA-ALTRO 2009
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 5001/2025 proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Nominativo_2 - CF_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 23191/2014 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale NAPOLI sez. 10 e pubblicata il 07/10/2014
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3030103791 IVA-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7325/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 5-6-2025 Ricorrente_1 aveva riassunto il giudizio in relazione all'Ordinanza n.33574/2024 emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, depositata in cancelleria in data 20-12-2024 con la quale era stata annullata con rinvio la sentenza della C.T.R. Campania 4406/13/2018, depositata il
9-5-2018, che, a sua volta, aveva confermato la sentenza della C.T.P. di Napoli n.840/2017, depositata il
16-2-2017 che aveva accolto il ricorso del Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento, anno 2009, indicato in epigrafe.
Il ricorrente aveva premesso: a) che il 23/9/2014, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli gli aveva notificato l'avviso di accertamento n.TF3030103331/2014 riferito alla cessata Società_1
della quale era stato liquidatore, con il quale, per l'anno d'imposta 2009, veniva contestato il recupero a tassazione dell'importo di euro 8.735,00 di Iva considerata riferibile a fatture soggettivamente inesistenti perché acquistate dalla Società_2 S.r.l. considerata società inesistente, e configurava una responsabilità dello stesso liquidatore;
b) che era stata lamentata l'illegittimità della contestazione a proprio carico per violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del D.P.R. 602/73 che limita la responsabilità dei liquidatori al caso in cui “non adempiano all'obbligo di pagare, con le attivitàCon ricorso notificato il 5-6-2025 Ricorrente_1 aveva riassunto il giudizio in relazione all'Ordinanza n.33574/2024 emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, depositata in cancelleria in data 20-12-2024 con la quale era stata annullata con rinvio la sentenza della C.T.R. Campania 4406/13/2018, depositata il 9-5-2018, che, a sua volta, aveva confermato la sentenza della C.T.P. di Napoli n.840/2017, depositata il 16-2-2017 che aveva accolto il ricorso del Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento, anno 2009, indicato in epigrafe. della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori” qualora, però, soddisfino “crediti di ordine inferiore a quelli tributari o assegnano beni ai soci o associati senza avere prima soddisfatto i crediti tributari” e che, al quinto comma, prevedeva specificamente che tale responsabilità fosse accertata con specifico avviso di accertamento;
in ogni caso, contestava la violazione dell'art. 19 del D.P.R. 633/72, essendosi inibita la detrazione di imposta in relazione ad operazioni commerciali perfettamente regolari nelle quali la Società_1 S.r.l. non aveva avuto alcun motivo di dubitare della correttezza del proprio fornitore;
c) che la C.T.P. di Napoli con sentenza n. 804/41/2017, depositata il 16-2-2017, senza entrare nel merito della contestazione, aveva accolto il ricorso ritenendo illegittima la notifica dell'accertamento societario fatta all'ex liquidatore della società cancellata;
d) che la C.T.R. della Campania, entrando anche nel merito della contestazione mossa a carico della società, con sentenza n. 4406/13/2018 depositata il 9 maggio 2018, aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, rilevando tra l'altro, che “ … al momento della cancellazione della società in data 2 luglio 2013 non sussisteva il requisito della certezza dei crediti erariali, pertanto, ai sensi dell'articolo
36 d.p.r. 602 del 73 non poteva risponderne il liquidatore e quindi l'avviso non era opponibile al liquidatore
…”; e) che la Suprema Corte aveva ritenuto fondati entrambi i motivi di ricorso dell'Agenzia delle Entrate: la Commissione Regionale aveva del tutto obliterato la specifica contestazione dell'art.36 D.P.R.602/73; quanto al merito non aveva tenuto conto della giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui una volta provata dall'Amministrazione la natura di cartiera della società cedente e la consapevolezza da parte del cessionario di detta natura era onere di quest'ultimo provare di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi;
f) che aveva riassunto il giudizio, formulando i seguenti motivi: f1) illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 36 del D.P.R. 602/1973; f2) illegittimità dell'avviso di accertamento per infondatezza della pretesa impositiva. Aveva concluso per il rigetto dell'appello principale e confermare la sentenza di primo grado.
Si era costituita la parte resistente Agenzia delle Entrate D.P.1 di Napoli, chiedendo preliminarmente la riunione del giudizio a quello n. 05001/2025, per connessione oggettiva e soggettiva. Aveva, poi, chiesto dichiararsi l'inammissibilità del primo motivo di ricorso per violazione dell'art.63 co.4 D.L.vo 546/92. Aveva rappresentato che la S.C. aveva ritenuto fondato il motivo di ricorso con cui l'Ufficio aveva censurato l'operato dei giudici di appello per non aver rilevato il vizio di ultrapetizione in cui erano incorsi i giudici di primo grado che si erano pronunciati su un motivo non formulato in ricorso, in quanto il ricorrente si era limitato ad eccepire l'estraneità della società alla frode carosello e l'inconfigurabilità della responsabilità prevista per il liquidatore ai sensi dell'art. 36 del DPR 602/73 e non anche la non opponibilità dell'avviso di accertamento alla società.
In primo e secondo grado la difesa del contribuente era stata incentrata sull'inesistenza di debiti tributari liquidi ed esigibili al momento della messa in liquidazione e cancellazione della società. Per contro, in sede di riassunzione, il contribuente aveva posto a fondamento della propria pretesa di annullamento due fatti estintivi della pretesa tributaria del tutto diversi da quello indicato nel ricorso di primo grado. Nel merito aveva chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato;
con vittoria di spese e onorari di tutti i gradi di giudizio di merito e di legittimità.
Parte ricorrente aveva depositato memorie illustrative e di replica.
(procedimento n.4961/2025 R.G.A.).
Con ricorso notificato l'11-6-2025. Ricorrente_1, Nominativo_1 e Nominativo_2 avevano riassunto il giudizio in relazione all'Ordinanza n.33582/2024 emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, depositata in cancelleria in data 20-12-2024 con la quale era stata annullata con rinvio la sentenza della C.T.R. Campania
4406/13/2018, depositata il 31-3-2016, che, a sua volta, aveva confermato la sentenza della C.T.P. di Napoli n. 23191/10/14, depositata il 7-10-2014 che aveva accolto il ricorso del Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento, anno 2009, l'avviso di accertamento n.TF3030103791.
I ricorrenti avevano premesso: aa) il 24 ottobre 2014, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli aveva notificato a Ricorrente_1, l'avviso di accertamento n.TF3030103791/2013 riferito alla cessata Società_1 della quale il Ricorrente_1 era stato liquidatore, con il quale, per l'anno d'imposta 2009, era stato contestato il recupero a tassazione dell'importo di € 116.705,00 per Iva riferita ad acquisti effettuati dalla Società_3 S.r.l. “considerata società inesistente”, e configurata la responsabilità dello stesso Ricorrente_1 da “considerare destinatario sostanziale degli insoluti tributari che nei suoi confronti hanno valenza a tutti gli effetti (recuperatori e di riscossione) degli accertamenti redatti in ragione delle violazioni fiscali della società”; bb) che il Ricorrente_1 aveva impugnato l'avviso di accertamento eccependo, l'illegittimità sia della contestazione a proprio carico per violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del D.P.R. 602/73, sia di quella di violazione dell'art. 19 del D.P.R. 633/72; cc) che la C.T.P. di Napoli con le sentenza n. 23191/2014, depositata, il 7 ottobre 2014, accoglieva il ricorso nel merito non pronunciandosi tuttavia sul primo motivo di ricorso;
dd) che avverso detta sentenza aveva proposto impugnazione l'Agenzia delle Entrate;
ee) che il Ricorrente_1 costituitosi in giudizio aveva riproposto il motivo di ricorso concernente la violazione dell'art.36 D. P.R. 602/73, non esaminato dalla Commissione di primo grado siccome ritenuto assorbito;
ff) che nel giudizio di appello erano state chiamate anche le ex socie Nominativo_1 e Nominativo_2, che nel costituirsi avevano lamentato la violazione dell'art.53 D.L.vo 546/92 non essendo state parte del giudizio di primo grado;
gg) che la C.T.R. Campania aveva rigettato il gravame, concludendo per la nullità dell'accertamento notificato al Ricorrente_1, perché rivolto nei confronti di un soggetto non rivestito della soggettività passiva, invece rivestita dalle due socie della estinta società, poi chiamate nel giudizio di secondo grado, con chiamata inammissibile;
hh) la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 33582/2024 del 20 dicembre 2024, dopo aver disposto l'integrazione del contraddittorio con la chiamata in causa delle ex socie considerate successori nei rapporti processuali attivi e passivi della società cancellata, aveva accolto il primo motivo di ricorso ritenendo che la sentenza di appello, sull'errato presupposto della carenza di soggettività passiva dell'ex liquidatore, avesse del tutto omesso di pronunciarsi sulla specifica contestazione contenuta nell'avviso di accertamento, ex art. 36 del D.P.R. 602/1973, “concernente la responsabilità dello stesso liquidatore per i debiti rimasti insoluti a seguito della violazione degli obblighi conseguenti alla carica rivestita” e dichiarando assorbiti il secondo e il terzo motivo;
ii) che avevano formulato i seguenti motivi di riassunzione: ii1) illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 36 del D.P.R. 602/1973; ii2) estraneità delle socie rispetto alla pretesa impositiva;
ii3) illegittimità dell'avviso di accertamento per infondatezza della pretesa impositiva;
avevano concluso per l'annullamento dell'atto impugnato e per l'estromissione delle socie. Si era costituita la parte resistente, Agenzia delle Entrate D.P.1 di Napoli chiedendo preliminarmente la riunione del giudizio a quello n. 04961/2025, per connessione oggettiva e soggettiva. Aveva, poi, chiesto dichiararsi l'inammissibilità del primo motivo di ricorso per violazione dell'art.63 co.4 D.L.vo 546/92, lamentando che in primo grado il ricorrente si era limitato ad eccepire l'estraneità della società alla frode carosello e l'inconfigurabilità della responsabilità prevista per il liquidatore ai sensi dell'art. 36 del DPR 602/73
e non anche la non opponibilità dell'avviso di accertamento alla società. Nel merito aveva chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato;
con vittoria di spese e onorari di tutti i gradi di giudizio di merito e di legittimità.
(procedimento n.5001/2025 R.G.A).
All'odierna udienza, previa riunione del procedimento n.5001/2025 a quello n.4691/2025, per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, i difensori delle parti si sono riportati alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che i gravami sono fondati e deve essere accolti con conferma degli atti impugnati.
Preliminarmente vanno estromesse dal giudizio la Nominativo_1 e la Nominativo_2 che non potevano essere chiamate in causa in quanto estranee al giudizio di primo grado.
Quanto al Ricorrente_1 i gravami -come si è detto in premessa- sono fondati e devono essere accolti.
Nei ricorsi avverso gli avvisi di accertamento indicati in epigrafe il Ricorrente_1 aveva lamentato la violazione dell'art.36 D.P.R. 602/73, sotto il profilo della inesistenza di debiti erariali all'atto della delibera di liquidazione
(insussistenza del requisito di certezza e definitività dei crediti erariali sia all'avvio della fase di liquidazione sia al momento della sua cessazione), ribadendo ancora “… In buona sostanza l'Amministrazione finanziaria richiede la responsabilità del liquidatore per debiti tributari che non erano né certi né esigibili sia al momento in cui l'attività è di fatto cessata (31 dicembre 2012), sia all'atto della messa in liquidazione (19 febbraio
2013) sia all'atto della cessazione della società stessa (2 luglio 2013). Tutto ciò non è lecito né supportato da alcuna norma giuridica;
pertanto, l'avviso di accertamento è nullo …” Inoltre, la violazione dell'art.19 D.
P.R.633/72, per insussistenza dei presupposti per la consapevolezza di partecipare a una c.d. “frode carosello”.
La sentenza della C.T.R. n.4406/2018, relativa all'avviso di accertamento n° TF3030103331, aveva rigettato l'appello dell'Ufficio.
Quanto al primo motivo rilevando che “… In primo grado la ricorrente deducendo violazione e falsa applicazione dell'articolo 36 d.p.r. 602 del 73 avendo in data 19 febbraio 2013 l'assemblea dei soci deliberato la messa in liquidazione della società c proceduto all'avvio della fase di liquidazione. Al momento della cancellazione della società in data 2 luglio 2013 non sussisteva il requisito della certezza dei crediti erariali, pertanto, ai sensi dell'articolo 36 d.p.r. 602 del 73 non poteva risponderne il liquidatore c quindi l'avviso non era opponibile al liquidatore …”; quanto al secondo, osservando “… Nel caso di specie, l'amministrazione finanziaria, nel contestare il diritto della contribuente a portare in detrazione l'iva su fatture emesse da soggetto diverso dall'effettivo cedente del bene o servizio (c.d.
operazioni soggettivamente inesistenti), ha provato una serie di elementi di natura indiziaria, gli elementi di fatto attinenti al cedente (la sua natura di “cartiera”, l'inesistenza di una struttura autonoma operativa, il mancato pagamento dell'I.V.A.) ma non anche che la società al momento in cui acquistò il bene od il servizio, disponeva di elementi tali da porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto del sistema fraudolento …”.
Come si è detto in narrativa la Suprema Corte aveva ritenuto prive di fondamento entrambe le argomentazioni.
Anche la sentenza n.8009/45/16, depositata il 21-9-2016, aveva rigettato l'appello dell'Ufficio. Aveva esaminato solo il primo motivo di ricorso, osservando che “… l'accertamento effettuato dall'Agenzia delle Entrate nei confronti del Ricorrente_1 è nullo, perché rivolto nei confronti di un soggetto non rivestito della soggettività passiva;
invece, rivestita dalle due socie della estinta società, poi chiamate nel giudizio di secondo grado …”.
Il primo motivo di entrambi i ricorsi, incentrato esclusivamente sulla circostanza che nessuna contestazione poteva essere mossa al liquidatore in quanto all'epoca della messa in liquidazione della società e alla cessazione della relativa procedura non sussisteva alcun debito tributario, è palesemente privo di fondamento, in quanto come chiarito dalla Suprema Corte nelle sentenze di annullamento con rinvio sussiste la responsabilità del liquidatore per i debiti tributari, laddove ricorrano i presupposti dell'art.36 D.P.R.
602/1973, presupposti la cui eventuale insussistenza non era stata contestata nei ricorsi introduttivi, mentre era stata rappresentata, per la prima volta, inammissibilmente solo, negli atti di riassunzione.
Anche il secondo motivo dei ricorsi è infondato. La Suprema Corte con giurisprudenza assolutamente pacifica
(ribadita nell'ordinanza n.33574/2024) ha affermato che una volta accertata la natura di cartiere delle società cedenti e fornito indizi della consapevolezza di tale natura (ad esempio, mancanza di indicazione circa i soggetti con i quali ci si era interfacciati, mancanza di documentazione extracontabile) è onere della parte contribuente dimostrare di aver agito in buona fede utilizzando la diligenza dell'attento operatore commerciale. Nel caso di specie nessun elemento di prova era stato dato in tal senso. Certamente è irrilevante la eventuale produzione di fatture di acquisto e di bonifici di pagamento, documenti che, lungi dal dimostrare la buona fede e la correttezza dell'acquirente, sono “le pezze di appoggio” essenziali nella c.d. frode carosello: senza le fatture e la prova del pagamento non sarebbe possibile portare in detrazione l'IVA che si assume versata al venditore.
In conclusione, la Corte, decidendo in sede di rinvio dalla Suprema Corte in accoglimento degli appelli e in riforma della sentenza di primo grado, conferma gli atti impugnati.
La complessità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di tutti i gradi merito e di quello di legittimità.
P.Q.M.
In accoglimento degli appelli dell'ufficio conferma gli atti impugnati e dichiara inammissibile la chiamata di
Nominativo_1 e Nominativo_2
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
04/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
AR FO, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 4961/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 804/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale NAPOLI sez. 41 e pubblicata il 16/01/2017
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3030103331 IVA-ALTRO 2009
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 5001/2025 proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Nominativo_2 - CF_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 23191/2014 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale NAPOLI sez. 10 e pubblicata il 07/10/2014
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3030103791 IVA-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7325/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 5-6-2025 Ricorrente_1 aveva riassunto il giudizio in relazione all'Ordinanza n.33574/2024 emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, depositata in cancelleria in data 20-12-2024 con la quale era stata annullata con rinvio la sentenza della C.T.R. Campania 4406/13/2018, depositata il
9-5-2018, che, a sua volta, aveva confermato la sentenza della C.T.P. di Napoli n.840/2017, depositata il
16-2-2017 che aveva accolto il ricorso del Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento, anno 2009, indicato in epigrafe.
Il ricorrente aveva premesso: a) che il 23/9/2014, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli gli aveva notificato l'avviso di accertamento n.TF3030103331/2014 riferito alla cessata Società_1
della quale era stato liquidatore, con il quale, per l'anno d'imposta 2009, veniva contestato il recupero a tassazione dell'importo di euro 8.735,00 di Iva considerata riferibile a fatture soggettivamente inesistenti perché acquistate dalla Società_2 S.r.l. considerata società inesistente, e configurava una responsabilità dello stesso liquidatore;
b) che era stata lamentata l'illegittimità della contestazione a proprio carico per violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del D.P.R. 602/73 che limita la responsabilità dei liquidatori al caso in cui “non adempiano all'obbligo di pagare, con le attivitàCon ricorso notificato il 5-6-2025 Ricorrente_1 aveva riassunto il giudizio in relazione all'Ordinanza n.33574/2024 emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, depositata in cancelleria in data 20-12-2024 con la quale era stata annullata con rinvio la sentenza della C.T.R. Campania 4406/13/2018, depositata il 9-5-2018, che, a sua volta, aveva confermato la sentenza della C.T.P. di Napoli n.840/2017, depositata il 16-2-2017 che aveva accolto il ricorso del Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento, anno 2009, indicato in epigrafe. della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori” qualora, però, soddisfino “crediti di ordine inferiore a quelli tributari o assegnano beni ai soci o associati senza avere prima soddisfatto i crediti tributari” e che, al quinto comma, prevedeva specificamente che tale responsabilità fosse accertata con specifico avviso di accertamento;
in ogni caso, contestava la violazione dell'art. 19 del D.P.R. 633/72, essendosi inibita la detrazione di imposta in relazione ad operazioni commerciali perfettamente regolari nelle quali la Società_1 S.r.l. non aveva avuto alcun motivo di dubitare della correttezza del proprio fornitore;
c) che la C.T.P. di Napoli con sentenza n. 804/41/2017, depositata il 16-2-2017, senza entrare nel merito della contestazione, aveva accolto il ricorso ritenendo illegittima la notifica dell'accertamento societario fatta all'ex liquidatore della società cancellata;
d) che la C.T.R. della Campania, entrando anche nel merito della contestazione mossa a carico della società, con sentenza n. 4406/13/2018 depositata il 9 maggio 2018, aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, rilevando tra l'altro, che “ … al momento della cancellazione della società in data 2 luglio 2013 non sussisteva il requisito della certezza dei crediti erariali, pertanto, ai sensi dell'articolo
36 d.p.r. 602 del 73 non poteva risponderne il liquidatore e quindi l'avviso non era opponibile al liquidatore
…”; e) che la Suprema Corte aveva ritenuto fondati entrambi i motivi di ricorso dell'Agenzia delle Entrate: la Commissione Regionale aveva del tutto obliterato la specifica contestazione dell'art.36 D.P.R.602/73; quanto al merito non aveva tenuto conto della giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui una volta provata dall'Amministrazione la natura di cartiera della società cedente e la consapevolezza da parte del cessionario di detta natura era onere di quest'ultimo provare di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi;
f) che aveva riassunto il giudizio, formulando i seguenti motivi: f1) illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 36 del D.P.R. 602/1973; f2) illegittimità dell'avviso di accertamento per infondatezza della pretesa impositiva. Aveva concluso per il rigetto dell'appello principale e confermare la sentenza di primo grado.
Si era costituita la parte resistente Agenzia delle Entrate D.P.1 di Napoli, chiedendo preliminarmente la riunione del giudizio a quello n. 05001/2025, per connessione oggettiva e soggettiva. Aveva, poi, chiesto dichiararsi l'inammissibilità del primo motivo di ricorso per violazione dell'art.63 co.4 D.L.vo 546/92. Aveva rappresentato che la S.C. aveva ritenuto fondato il motivo di ricorso con cui l'Ufficio aveva censurato l'operato dei giudici di appello per non aver rilevato il vizio di ultrapetizione in cui erano incorsi i giudici di primo grado che si erano pronunciati su un motivo non formulato in ricorso, in quanto il ricorrente si era limitato ad eccepire l'estraneità della società alla frode carosello e l'inconfigurabilità della responsabilità prevista per il liquidatore ai sensi dell'art. 36 del DPR 602/73 e non anche la non opponibilità dell'avviso di accertamento alla società.
In primo e secondo grado la difesa del contribuente era stata incentrata sull'inesistenza di debiti tributari liquidi ed esigibili al momento della messa in liquidazione e cancellazione della società. Per contro, in sede di riassunzione, il contribuente aveva posto a fondamento della propria pretesa di annullamento due fatti estintivi della pretesa tributaria del tutto diversi da quello indicato nel ricorso di primo grado. Nel merito aveva chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato;
con vittoria di spese e onorari di tutti i gradi di giudizio di merito e di legittimità.
Parte ricorrente aveva depositato memorie illustrative e di replica.
(procedimento n.4961/2025 R.G.A.).
Con ricorso notificato l'11-6-2025. Ricorrente_1, Nominativo_1 e Nominativo_2 avevano riassunto il giudizio in relazione all'Ordinanza n.33582/2024 emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, depositata in cancelleria in data 20-12-2024 con la quale era stata annullata con rinvio la sentenza della C.T.R. Campania
4406/13/2018, depositata il 31-3-2016, che, a sua volta, aveva confermato la sentenza della C.T.P. di Napoli n. 23191/10/14, depositata il 7-10-2014 che aveva accolto il ricorso del Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento, anno 2009, l'avviso di accertamento n.TF3030103791.
I ricorrenti avevano premesso: aa) il 24 ottobre 2014, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli aveva notificato a Ricorrente_1, l'avviso di accertamento n.TF3030103791/2013 riferito alla cessata Società_1 della quale il Ricorrente_1 era stato liquidatore, con il quale, per l'anno d'imposta 2009, era stato contestato il recupero a tassazione dell'importo di € 116.705,00 per Iva riferita ad acquisti effettuati dalla Società_3 S.r.l. “considerata società inesistente”, e configurata la responsabilità dello stesso Ricorrente_1 da “considerare destinatario sostanziale degli insoluti tributari che nei suoi confronti hanno valenza a tutti gli effetti (recuperatori e di riscossione) degli accertamenti redatti in ragione delle violazioni fiscali della società”; bb) che il Ricorrente_1 aveva impugnato l'avviso di accertamento eccependo, l'illegittimità sia della contestazione a proprio carico per violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del D.P.R. 602/73, sia di quella di violazione dell'art. 19 del D.P.R. 633/72; cc) che la C.T.P. di Napoli con le sentenza n. 23191/2014, depositata, il 7 ottobre 2014, accoglieva il ricorso nel merito non pronunciandosi tuttavia sul primo motivo di ricorso;
dd) che avverso detta sentenza aveva proposto impugnazione l'Agenzia delle Entrate;
ee) che il Ricorrente_1 costituitosi in giudizio aveva riproposto il motivo di ricorso concernente la violazione dell'art.36 D. P.R. 602/73, non esaminato dalla Commissione di primo grado siccome ritenuto assorbito;
ff) che nel giudizio di appello erano state chiamate anche le ex socie Nominativo_1 e Nominativo_2, che nel costituirsi avevano lamentato la violazione dell'art.53 D.L.vo 546/92 non essendo state parte del giudizio di primo grado;
gg) che la C.T.R. Campania aveva rigettato il gravame, concludendo per la nullità dell'accertamento notificato al Ricorrente_1, perché rivolto nei confronti di un soggetto non rivestito della soggettività passiva, invece rivestita dalle due socie della estinta società, poi chiamate nel giudizio di secondo grado, con chiamata inammissibile;
hh) la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 33582/2024 del 20 dicembre 2024, dopo aver disposto l'integrazione del contraddittorio con la chiamata in causa delle ex socie considerate successori nei rapporti processuali attivi e passivi della società cancellata, aveva accolto il primo motivo di ricorso ritenendo che la sentenza di appello, sull'errato presupposto della carenza di soggettività passiva dell'ex liquidatore, avesse del tutto omesso di pronunciarsi sulla specifica contestazione contenuta nell'avviso di accertamento, ex art. 36 del D.P.R. 602/1973, “concernente la responsabilità dello stesso liquidatore per i debiti rimasti insoluti a seguito della violazione degli obblighi conseguenti alla carica rivestita” e dichiarando assorbiti il secondo e il terzo motivo;
ii) che avevano formulato i seguenti motivi di riassunzione: ii1) illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 36 del D.P.R. 602/1973; ii2) estraneità delle socie rispetto alla pretesa impositiva;
ii3) illegittimità dell'avviso di accertamento per infondatezza della pretesa impositiva;
avevano concluso per l'annullamento dell'atto impugnato e per l'estromissione delle socie. Si era costituita la parte resistente, Agenzia delle Entrate D.P.1 di Napoli chiedendo preliminarmente la riunione del giudizio a quello n. 04961/2025, per connessione oggettiva e soggettiva. Aveva, poi, chiesto dichiararsi l'inammissibilità del primo motivo di ricorso per violazione dell'art.63 co.4 D.L.vo 546/92, lamentando che in primo grado il ricorrente si era limitato ad eccepire l'estraneità della società alla frode carosello e l'inconfigurabilità della responsabilità prevista per il liquidatore ai sensi dell'art. 36 del DPR 602/73
e non anche la non opponibilità dell'avviso di accertamento alla società. Nel merito aveva chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato;
con vittoria di spese e onorari di tutti i gradi di giudizio di merito e di legittimità.
(procedimento n.5001/2025 R.G.A).
All'odierna udienza, previa riunione del procedimento n.5001/2025 a quello n.4691/2025, per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, i difensori delle parti si sono riportati alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che i gravami sono fondati e deve essere accolti con conferma degli atti impugnati.
Preliminarmente vanno estromesse dal giudizio la Nominativo_1 e la Nominativo_2 che non potevano essere chiamate in causa in quanto estranee al giudizio di primo grado.
Quanto al Ricorrente_1 i gravami -come si è detto in premessa- sono fondati e devono essere accolti.
Nei ricorsi avverso gli avvisi di accertamento indicati in epigrafe il Ricorrente_1 aveva lamentato la violazione dell'art.36 D.P.R. 602/73, sotto il profilo della inesistenza di debiti erariali all'atto della delibera di liquidazione
(insussistenza del requisito di certezza e definitività dei crediti erariali sia all'avvio della fase di liquidazione sia al momento della sua cessazione), ribadendo ancora “… In buona sostanza l'Amministrazione finanziaria richiede la responsabilità del liquidatore per debiti tributari che non erano né certi né esigibili sia al momento in cui l'attività è di fatto cessata (31 dicembre 2012), sia all'atto della messa in liquidazione (19 febbraio
2013) sia all'atto della cessazione della società stessa (2 luglio 2013). Tutto ciò non è lecito né supportato da alcuna norma giuridica;
pertanto, l'avviso di accertamento è nullo …” Inoltre, la violazione dell'art.19 D.
P.R.633/72, per insussistenza dei presupposti per la consapevolezza di partecipare a una c.d. “frode carosello”.
La sentenza della C.T.R. n.4406/2018, relativa all'avviso di accertamento n° TF3030103331, aveva rigettato l'appello dell'Ufficio.
Quanto al primo motivo rilevando che “… In primo grado la ricorrente deducendo violazione e falsa applicazione dell'articolo 36 d.p.r. 602 del 73 avendo in data 19 febbraio 2013 l'assemblea dei soci deliberato la messa in liquidazione della società c proceduto all'avvio della fase di liquidazione. Al momento della cancellazione della società in data 2 luglio 2013 non sussisteva il requisito della certezza dei crediti erariali, pertanto, ai sensi dell'articolo 36 d.p.r. 602 del 73 non poteva risponderne il liquidatore c quindi l'avviso non era opponibile al liquidatore …”; quanto al secondo, osservando “… Nel caso di specie, l'amministrazione finanziaria, nel contestare il diritto della contribuente a portare in detrazione l'iva su fatture emesse da soggetto diverso dall'effettivo cedente del bene o servizio (c.d.
operazioni soggettivamente inesistenti), ha provato una serie di elementi di natura indiziaria, gli elementi di fatto attinenti al cedente (la sua natura di “cartiera”, l'inesistenza di una struttura autonoma operativa, il mancato pagamento dell'I.V.A.) ma non anche che la società al momento in cui acquistò il bene od il servizio, disponeva di elementi tali da porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto del sistema fraudolento …”.
Come si è detto in narrativa la Suprema Corte aveva ritenuto prive di fondamento entrambe le argomentazioni.
Anche la sentenza n.8009/45/16, depositata il 21-9-2016, aveva rigettato l'appello dell'Ufficio. Aveva esaminato solo il primo motivo di ricorso, osservando che “… l'accertamento effettuato dall'Agenzia delle Entrate nei confronti del Ricorrente_1 è nullo, perché rivolto nei confronti di un soggetto non rivestito della soggettività passiva;
invece, rivestita dalle due socie della estinta società, poi chiamate nel giudizio di secondo grado …”.
Il primo motivo di entrambi i ricorsi, incentrato esclusivamente sulla circostanza che nessuna contestazione poteva essere mossa al liquidatore in quanto all'epoca della messa in liquidazione della società e alla cessazione della relativa procedura non sussisteva alcun debito tributario, è palesemente privo di fondamento, in quanto come chiarito dalla Suprema Corte nelle sentenze di annullamento con rinvio sussiste la responsabilità del liquidatore per i debiti tributari, laddove ricorrano i presupposti dell'art.36 D.P.R.
602/1973, presupposti la cui eventuale insussistenza non era stata contestata nei ricorsi introduttivi, mentre era stata rappresentata, per la prima volta, inammissibilmente solo, negli atti di riassunzione.
Anche il secondo motivo dei ricorsi è infondato. La Suprema Corte con giurisprudenza assolutamente pacifica
(ribadita nell'ordinanza n.33574/2024) ha affermato che una volta accertata la natura di cartiere delle società cedenti e fornito indizi della consapevolezza di tale natura (ad esempio, mancanza di indicazione circa i soggetti con i quali ci si era interfacciati, mancanza di documentazione extracontabile) è onere della parte contribuente dimostrare di aver agito in buona fede utilizzando la diligenza dell'attento operatore commerciale. Nel caso di specie nessun elemento di prova era stato dato in tal senso. Certamente è irrilevante la eventuale produzione di fatture di acquisto e di bonifici di pagamento, documenti che, lungi dal dimostrare la buona fede e la correttezza dell'acquirente, sono “le pezze di appoggio” essenziali nella c.d. frode carosello: senza le fatture e la prova del pagamento non sarebbe possibile portare in detrazione l'IVA che si assume versata al venditore.
In conclusione, la Corte, decidendo in sede di rinvio dalla Suprema Corte in accoglimento degli appelli e in riforma della sentenza di primo grado, conferma gli atti impugnati.
La complessità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di tutti i gradi merito e di quello di legittimità.
P.Q.M.
In accoglimento degli appelli dell'ufficio conferma gli atti impugnati e dichiara inammissibile la chiamata di
Nominativo_1 e Nominativo_2