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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 27/01/2026, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1122/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
COSENTINO MARIA GIULIA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16991/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1124900057609 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1124900057609 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1124900057609 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1124900057609 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1124900057609 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1124900057609 TARI 2023
1 a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento n. 112490057609 pervenuto il 17.10.2024 e relativo all'omesso pagamento delle tasse TARI e TEFA Indirizzo_1per un capannone sito in Roma, fra il 2018 e il 2023.
Ha dedotto:
1. che la superficie assoggettabile alla TARI non è, come indicato, di 121 mq ma solo di 63, come da visura catastale;
2. di avere occupato l'immobile in forza di contratto di locazione in atti, cessato al 31.7.2019 come da risoluzione in atti, registrata;
3. il periodo di effettiva occupazione (1.1.2018 – 31.7.2019) è coperto da prescrizione. Roma Capitale si è costituita contestando l'avvenuto decorso della prescrizione, che decorrerebbe dal 30.6.2019 e non sarebbe dunque maturata;
e dichiarando di avere parzialmente sgravato la pretesa, nella parte in cui riguarda il periodo successivo al 31.7.2019 e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
La difesa della ricorrente, unica comparsa, insiste in udienza per l'accoglimento perché, oltre a sottolineare l'intervenuta prescrizione, evidenzia che anche la rettifica reca il numero errato di metri quadri dell'immobile in questione.
All'odierna udienza la causa è stata decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che la materia del contendere non è cessata, poiché il provvedimento di sgravio parziale e l'emissione di un nuovo avviso in rettifica ha accolto solo la seconda delle tre censure formulate dalla ricorrente.
La terza censura è fondata e, una volta circoscritto il periodo - 1.1.2018 – 31.7.2019 - oggetto dell'odierno contendere (dopo la desistenza di Roma Capitale alla pretesa per il periodo successivo), la pretesa per il 2018 deve accertarsi come prescritta.
Infatti il termine per la prescrizione della TARI per il 2018 ha iniziato a decorrere nel 2019 e pertanto, in assenza di atti interruttivi che non constano, il termine è maturato il 31.12.2023, poi prorogato al 25.3.2024 per effetto della sospensione emergenziale, ma non oltre.
Quanto al 2019, la prescrizione non è decorsa;
ma la pretesa va comunque nuovamente quantificata perché, come esposto nel primo motivo di ricorso, l'immobile dato in locazione (sub 2 504) nella visura catastale in atti appare avere una superficie di soli 63 mq. Su questo aspetto Roma Capitale nulla ha dedotto.
Di conseguenza, la pretesa dell'Ufficio deve essere oggetto di una nuova rettifica in diminuzione, nel senso sopra illustrato.
Le spese di lite seguono la soccombenza prevalente, anche attesa la tardività della costituzione di Roma Capitale e dello sgravio parziale;
e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e condanna Roma Capitale al rimborso delle spese di lite, liquidate in euro 1.100,00 oltre al 15% per spese generali forfettarie ed oltre accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Roma, 26.1.2026
Il giudice monocratico
RI IU IN
3
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
COSENTINO MARIA GIULIA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16991/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1124900057609 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1124900057609 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1124900057609 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1124900057609 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1124900057609 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1124900057609 TARI 2023
1 a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento n. 112490057609 pervenuto il 17.10.2024 e relativo all'omesso pagamento delle tasse TARI e TEFA Indirizzo_1per un capannone sito in Roma, fra il 2018 e il 2023.
Ha dedotto:
1. che la superficie assoggettabile alla TARI non è, come indicato, di 121 mq ma solo di 63, come da visura catastale;
2. di avere occupato l'immobile in forza di contratto di locazione in atti, cessato al 31.7.2019 come da risoluzione in atti, registrata;
3. il periodo di effettiva occupazione (1.1.2018 – 31.7.2019) è coperto da prescrizione. Roma Capitale si è costituita contestando l'avvenuto decorso della prescrizione, che decorrerebbe dal 30.6.2019 e non sarebbe dunque maturata;
e dichiarando di avere parzialmente sgravato la pretesa, nella parte in cui riguarda il periodo successivo al 31.7.2019 e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
La difesa della ricorrente, unica comparsa, insiste in udienza per l'accoglimento perché, oltre a sottolineare l'intervenuta prescrizione, evidenzia che anche la rettifica reca il numero errato di metri quadri dell'immobile in questione.
All'odierna udienza la causa è stata decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che la materia del contendere non è cessata, poiché il provvedimento di sgravio parziale e l'emissione di un nuovo avviso in rettifica ha accolto solo la seconda delle tre censure formulate dalla ricorrente.
La terza censura è fondata e, una volta circoscritto il periodo - 1.1.2018 – 31.7.2019 - oggetto dell'odierno contendere (dopo la desistenza di Roma Capitale alla pretesa per il periodo successivo), la pretesa per il 2018 deve accertarsi come prescritta.
Infatti il termine per la prescrizione della TARI per il 2018 ha iniziato a decorrere nel 2019 e pertanto, in assenza di atti interruttivi che non constano, il termine è maturato il 31.12.2023, poi prorogato al 25.3.2024 per effetto della sospensione emergenziale, ma non oltre.
Quanto al 2019, la prescrizione non è decorsa;
ma la pretesa va comunque nuovamente quantificata perché, come esposto nel primo motivo di ricorso, l'immobile dato in locazione (sub 2 504) nella visura catastale in atti appare avere una superficie di soli 63 mq. Su questo aspetto Roma Capitale nulla ha dedotto.
Di conseguenza, la pretesa dell'Ufficio deve essere oggetto di una nuova rettifica in diminuzione, nel senso sopra illustrato.
Le spese di lite seguono la soccombenza prevalente, anche attesa la tardività della costituzione di Roma Capitale e dello sgravio parziale;
e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e condanna Roma Capitale al rimborso delle spese di lite, liquidate in euro 1.100,00 oltre al 15% per spese generali forfettarie ed oltre accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Roma, 26.1.2026
Il giudice monocratico
RI IU IN
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