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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 380/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale: LIOTTA MARCELLO, Presidente
CASO LUIGI, Relatore
FRATTAROLO FRANCESCA MARIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5474/2024 depositato il 24/11/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore 2 CF Difensore 2
-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13868/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 9
e pubblicata il 12/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239045841244000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720090122022862000 IRPEF-ALTRO 2003
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720090263356376000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130097316835000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140291597555000 IRPEF-ALTRO 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160091895886000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160158848513000 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AGLI ATTI, MEGLIO ESPLICANDO QUANTO IVI DEDOTTO ED INSISTENDO PER L'ACCOGLIMENTO DELL' APPELLO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso proposto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di 1° grado di Roma, la contribuente impugnava l'intimazione di pagamento n 09720239045841244000, notificata il 17 ottobre 2023, con la quale veniva richiesto il pagamento dell'importo complessivo di euro 410.710,40, limitando il ricorso ai crediti di natura tributaria oggetto di sei cartelle di pagamento, tutte relative ad IRPEF, per un importo di euro 189.531,77, eccependone l'intervenuta prescrizione quinquennale. In tal senso, evidenziando che tra la notifica delle citate cartelle e quella dell'impugnata intimazione erano trascorsi più di cinque anni, richiamava la sentenza della Corte di cassazione n. 23397/2016.
Con sentenza n. 13868/2024, il giudice di primo grado respingeva il ricorso.
2. Con appello del 24 novembre 2024, la contribuente impugnava la sentenza di primo grado, reiterando l'eccezione sollevata in primo grado.
Costituitasi con comparsa in data 27 febbraio 2025, l'Agenzia delle Entrate-riscossione eccepiva l'erroneità degli assunti posti alla base dell'appello, evidenziando che nell'intervallo di tempo intercorso tra la notifica delle singole cartelle e quella dell'intimazione impugnata erano intervenuti atti di intimazione interruttivi della prescrizione.
Con memoria del 28 dicembre 2025, l'appellante contribuente contestava l'ammissibilità della comparsa di costituzione dell'appellata Agenzia per assenza di sottoscrizione nella relativa procura ad litem e, nel merito,
l'avvenuta interruzione dei termini prescrizionali per effetto dei notificati atti di intimazione.
3. Nell'udienza del 15 gennaio 2026, udita la relazione del relatore e le conclusioni delle parti costituite e presenti, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, occorre dichiarare l'ammissibilità della costituzione in giudizio dell'appellata Agenzia, attesa la corretta sottoscrizione digitale della delega al difensore Avv. Difensore 2 da parte di Nominativo_3, Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Lazio della medesima Agenzia.
2. Nel merito, l'appello deve essere respinto.
Come insegna la Corte di cassazione (Cass. 9906/2018; Cass. 32308/2019)" (Cass. n. 25716 del 2020; v. anche Cass. 24322 del 2014; Cass. n. 16232 del 2020), "il credito erariale per la riscossione dell'imposta
(a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all'art. 2948 c.c., n. 4, "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivo". I crediti di imposta sono, in via generale, soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 c.c., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, la
L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, per i contributi previdenziali); in particolare i crediti IRPEF e IVA sono soggetti alla prescrizione decennale.
La stessa Corte di cassazione (Cass. ord. n. 6916 del 2025) ha chiarito che la cartella di pagamento, anche se non impugnata, è un atto amministrativo e non un titolo giudiziale. Pertanto, non produce l'effetto di "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, che è riservato solo alle sentenze passate in giudicato. La mancata impugnazione della cartella ha il solo effetto di far nuovamente decorrere (dalla data di notifica) un nuovo termine prescrizionale di durata pari a quella originariamente prevista per lo specifico tributo (che, nel caso di IRPEF, per l'appunto, è decennale).
3. Ciò posto, nel merito, il Collegio prende atto della mancata contestazione da parte dell'appellante della regolarità della notifica sia dele citate sei cartelle che dell'impugnata intimazione.
Come emerge dagli atti, tutte le citate cartelle sono state notificate entro il termine decennale di prescrizione dalla scadenza del termine per il pagamento dell'IRPEF per gli anni di competenza: 1) cartella di pagamento n.09720090122022862000 IRPEF 2003 notificata il 16 maggio 2009; 2) cartella di pagamento n.09720090263356376000 IRPEF 2006 notificata il 4 dicembre 2009; 3) cartella di pagamento n.09720130097316835000 IRPEF 2007 notificata il 14 febbraio 2013; 4) cartella di pagamento n.09720140291597555000 IRPEF 2010 notificata il 20 marzo 2015; 5) cartella di pagamento n.09720160091895886000 IRPEF 2012 notificata il 28 giugno 2016; 6) cartella di pagamento n.09720160158848513000 IRPEF 2013 notificata il 30 novembre 2016.
Dalla lettura dei medesimi atti emerge altresì che dalla notifica di tre delle predette cartelle (1) cartella di pagamento n.09720090122022862000 IRPEF 2003 notificata il 16 maggio 2009; 2) cartella di pagamento n.09720090263356376000 IRPEF 2006 notificata il 4 dicembre 2009; 3) cartella di pagamento n.09720130097316835000 IRPEF 2007 notificata il 14 febbraio 2013) e quella dell'atto impugnato (17 ottobre
2023) è trascorso più di un decennio.
Tuttavia, per i relativi crediti non è intervenuta la prescrizione in considerazione della regolare notifica, in data 20 febbraio 2017 (entro il termine decennale di prescrizione successivo alla notifica delle citate tre cartelle) dell'intimazione di pagamento n. 097 2016 90627160 23/000, relativa, tra le altre, anche alle citate tre cartelle.
Ne consegue il rigetto dell'appello.
4. La condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate coe in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio, definitivamente pronunziando, ogni diversa richiesta, domanda ed eccezione reiette, respinge l'appello e conferma l'appellata sentenza;
condanna l'appellante contribuente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro
8.000, oltre accessori.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
(AR LI) (UI Caso)
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale: LIOTTA MARCELLO, Presidente
CASO LUIGI, Relatore
FRATTAROLO FRANCESCA MARIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5474/2024 depositato il 24/11/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore 2 CF Difensore 2
-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13868/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 9
e pubblicata il 12/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239045841244000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720090122022862000 IRPEF-ALTRO 2003
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720090263356376000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130097316835000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140291597555000 IRPEF-ALTRO 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160091895886000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160158848513000 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AGLI ATTI, MEGLIO ESPLICANDO QUANTO IVI DEDOTTO ED INSISTENDO PER L'ACCOGLIMENTO DELL' APPELLO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso proposto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di 1° grado di Roma, la contribuente impugnava l'intimazione di pagamento n 09720239045841244000, notificata il 17 ottobre 2023, con la quale veniva richiesto il pagamento dell'importo complessivo di euro 410.710,40, limitando il ricorso ai crediti di natura tributaria oggetto di sei cartelle di pagamento, tutte relative ad IRPEF, per un importo di euro 189.531,77, eccependone l'intervenuta prescrizione quinquennale. In tal senso, evidenziando che tra la notifica delle citate cartelle e quella dell'impugnata intimazione erano trascorsi più di cinque anni, richiamava la sentenza della Corte di cassazione n. 23397/2016.
Con sentenza n. 13868/2024, il giudice di primo grado respingeva il ricorso.
2. Con appello del 24 novembre 2024, la contribuente impugnava la sentenza di primo grado, reiterando l'eccezione sollevata in primo grado.
Costituitasi con comparsa in data 27 febbraio 2025, l'Agenzia delle Entrate-riscossione eccepiva l'erroneità degli assunti posti alla base dell'appello, evidenziando che nell'intervallo di tempo intercorso tra la notifica delle singole cartelle e quella dell'intimazione impugnata erano intervenuti atti di intimazione interruttivi della prescrizione.
Con memoria del 28 dicembre 2025, l'appellante contribuente contestava l'ammissibilità della comparsa di costituzione dell'appellata Agenzia per assenza di sottoscrizione nella relativa procura ad litem e, nel merito,
l'avvenuta interruzione dei termini prescrizionali per effetto dei notificati atti di intimazione.
3. Nell'udienza del 15 gennaio 2026, udita la relazione del relatore e le conclusioni delle parti costituite e presenti, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, occorre dichiarare l'ammissibilità della costituzione in giudizio dell'appellata Agenzia, attesa la corretta sottoscrizione digitale della delega al difensore Avv. Difensore 2 da parte di Nominativo_3, Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Lazio della medesima Agenzia.
2. Nel merito, l'appello deve essere respinto.
Come insegna la Corte di cassazione (Cass. 9906/2018; Cass. 32308/2019)" (Cass. n. 25716 del 2020; v. anche Cass. 24322 del 2014; Cass. n. 16232 del 2020), "il credito erariale per la riscossione dell'imposta
(a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all'art. 2948 c.c., n. 4, "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivo". I crediti di imposta sono, in via generale, soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 c.c., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, la
L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, per i contributi previdenziali); in particolare i crediti IRPEF e IVA sono soggetti alla prescrizione decennale.
La stessa Corte di cassazione (Cass. ord. n. 6916 del 2025) ha chiarito che la cartella di pagamento, anche se non impugnata, è un atto amministrativo e non un titolo giudiziale. Pertanto, non produce l'effetto di "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, che è riservato solo alle sentenze passate in giudicato. La mancata impugnazione della cartella ha il solo effetto di far nuovamente decorrere (dalla data di notifica) un nuovo termine prescrizionale di durata pari a quella originariamente prevista per lo specifico tributo (che, nel caso di IRPEF, per l'appunto, è decennale).
3. Ciò posto, nel merito, il Collegio prende atto della mancata contestazione da parte dell'appellante della regolarità della notifica sia dele citate sei cartelle che dell'impugnata intimazione.
Come emerge dagli atti, tutte le citate cartelle sono state notificate entro il termine decennale di prescrizione dalla scadenza del termine per il pagamento dell'IRPEF per gli anni di competenza: 1) cartella di pagamento n.09720090122022862000 IRPEF 2003 notificata il 16 maggio 2009; 2) cartella di pagamento n.09720090263356376000 IRPEF 2006 notificata il 4 dicembre 2009; 3) cartella di pagamento n.09720130097316835000 IRPEF 2007 notificata il 14 febbraio 2013; 4) cartella di pagamento n.09720140291597555000 IRPEF 2010 notificata il 20 marzo 2015; 5) cartella di pagamento n.09720160091895886000 IRPEF 2012 notificata il 28 giugno 2016; 6) cartella di pagamento n.09720160158848513000 IRPEF 2013 notificata il 30 novembre 2016.
Dalla lettura dei medesimi atti emerge altresì che dalla notifica di tre delle predette cartelle (1) cartella di pagamento n.09720090122022862000 IRPEF 2003 notificata il 16 maggio 2009; 2) cartella di pagamento n.09720090263356376000 IRPEF 2006 notificata il 4 dicembre 2009; 3) cartella di pagamento n.09720130097316835000 IRPEF 2007 notificata il 14 febbraio 2013) e quella dell'atto impugnato (17 ottobre
2023) è trascorso più di un decennio.
Tuttavia, per i relativi crediti non è intervenuta la prescrizione in considerazione della regolare notifica, in data 20 febbraio 2017 (entro il termine decennale di prescrizione successivo alla notifica delle citate tre cartelle) dell'intimazione di pagamento n. 097 2016 90627160 23/000, relativa, tra le altre, anche alle citate tre cartelle.
Ne consegue il rigetto dell'appello.
4. La condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate coe in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio, definitivamente pronunziando, ogni diversa richiesta, domanda ed eccezione reiette, respinge l'appello e conferma l'appellata sentenza;
condanna l'appellante contribuente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro
8.000, oltre accessori.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
(AR LI) (UI Caso)