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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/11/2025, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2854/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Dott. Gatti Matteo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a Parte_1 C.F._1
Rio Quarto, Argentina (EE), il 20/12/1965, residente in [...]
n.20/nero scala D, int. 15, Genova (GE) ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Marzia SN (C.F. ), che la rappresenta C.F._2
e la difende, come da procura in atti
E
, C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._3
(GE), il 02/10/1973, residente in [...]nero scala D, int. 15,
Genova (GE), elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Marzia
SN (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, come da C.F._2
procura in atti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Con ricorso e decreto notificato al Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova (GE) il 31/03/2002 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico, ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 e , Parte_1 Controparte_1
Per_1
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_2 le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1.Disporre che verrà affidata in regime di affido condiviso ad entrambi i Per_2 genitori, nel più ampio rispetto delle disposizioni di legge., mantenendo la residenza con la madre, in Via Cabella 20/15 Genova (doc 1 certificato residenza); alle seguenti condizioni:
• il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, anche con pernottamento quando vuole, compatibilmente ai suoi turni di lavoro e alle esigenze della figlia.
• Il padre potrà tenere con se un week end al mese, Per_2
compatibilmente coi suoi turni di lavoro, con pernottamento dal venerdì dopo scuola al lunedì mattina per essere poi riaccompagnata a scuola.
• Nel periodo non scolastico, ed estivo salvo accordo diverso i genitori hanno stabilito di mantenere il regime sopra indicato.
• , trascorrerà le principali festività con i genitori con il principio Per_2
dell'alternanza.
• Per il periodo estivo il padre potrà trascorrere con la figlia 15 giorni, con facoltà di espatrio. Ogni genitore si obbliga a comunicare all'altro il periodo di ferie estive entro e non oltre il 31 maggio.
• E' facoltà del padre, previo accordo con la madre, e viceversa, modificare i giorni e gli orari di visita, tenuto ovviamente sempre conto dei
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 rispettivi impegni di lavoro o diversi impegni improrogabili e degli impegni scolastici ed extra-scolastici della minore.
• Il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno 20 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia la somma Per_2 di Euro 400,00 rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre a provvedere al pagamento, nella misura del 50% per le ulteriori spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse della figlia. Tali spese si intendono recepite e concordate così come da “verbale ex art. 47 Quater O.G. sulle spese straordinarie del Tribunale ordinario di Genova sez. IV civile – verbale della riunione del 15.09.2016” che si intende parte integrante del presente atto.
• I comparenti hanno concordatamente deciso, per quanto riguarda gli aspetti fiscali inerenti all'affido della figlia , che gli assegni familiari Per_2 verranno percepiti nella misura del 100% dal padre
2. Disporre che nessun assegno di mantenimento venga riconosciuto avendo entrambi i coniugi capacità di mantenersi economicamente in proprio.
3. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2002, Numero 40, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Dott. Gatti Matteo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a Parte_1 C.F._1
Rio Quarto, Argentina (EE), il 20/12/1965, residente in [...]
n.20/nero scala D, int. 15, Genova (GE) ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Marzia SN (C.F. ), che la rappresenta C.F._2
e la difende, come da procura in atti
E
, C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._3
(GE), il 02/10/1973, residente in [...]nero scala D, int. 15,
Genova (GE), elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Marzia
SN (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, come da C.F._2
procura in atti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Con ricorso e decreto notificato al Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova (GE) il 31/03/2002 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico, ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 e , Parte_1 Controparte_1
Per_1
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_2 le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1.Disporre che verrà affidata in regime di affido condiviso ad entrambi i Per_2 genitori, nel più ampio rispetto delle disposizioni di legge., mantenendo la residenza con la madre, in Via Cabella 20/15 Genova (doc 1 certificato residenza); alle seguenti condizioni:
• il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, anche con pernottamento quando vuole, compatibilmente ai suoi turni di lavoro e alle esigenze della figlia.
• Il padre potrà tenere con se un week end al mese, Per_2
compatibilmente coi suoi turni di lavoro, con pernottamento dal venerdì dopo scuola al lunedì mattina per essere poi riaccompagnata a scuola.
• Nel periodo non scolastico, ed estivo salvo accordo diverso i genitori hanno stabilito di mantenere il regime sopra indicato.
• , trascorrerà le principali festività con i genitori con il principio Per_2
dell'alternanza.
• Per il periodo estivo il padre potrà trascorrere con la figlia 15 giorni, con facoltà di espatrio. Ogni genitore si obbliga a comunicare all'altro il periodo di ferie estive entro e non oltre il 31 maggio.
• E' facoltà del padre, previo accordo con la madre, e viceversa, modificare i giorni e gli orari di visita, tenuto ovviamente sempre conto dei
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 rispettivi impegni di lavoro o diversi impegni improrogabili e degli impegni scolastici ed extra-scolastici della minore.
• Il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno 20 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia la somma Per_2 di Euro 400,00 rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre a provvedere al pagamento, nella misura del 50% per le ulteriori spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse della figlia. Tali spese si intendono recepite e concordate così come da “verbale ex art. 47 Quater O.G. sulle spese straordinarie del Tribunale ordinario di Genova sez. IV civile – verbale della riunione del 15.09.2016” che si intende parte integrante del presente atto.
• I comparenti hanno concordatamente deciso, per quanto riguarda gli aspetti fiscali inerenti all'affido della figlia , che gli assegni familiari Per_2 verranno percepiti nella misura del 100% dal padre
2. Disporre che nessun assegno di mantenimento venga riconosciuto avendo entrambi i coniugi capacità di mantenersi economicamente in proprio.
3. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2002, Numero 40, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Pagina 5