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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 03/12/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 375/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente relatore dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 375/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Valmadrera (LC), via Como n. 34, con il patrocinio dell'avv. PAGLIARA ZAIRA
e
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Valmadrera, via Como n. 34, con il patrocinio dell'avv. BARRA ELENA
e con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“1) i vivranno separatamente, con impegno a riservarsi reciproco rispetto. La casa familiare Per_1
e relative pertinenze, di proprietà del Sig. e in 23868 Valmadrera (LC), Via Como n. 34 Pt_2 rimarranno nella definitiva disponibilità del Sig. al quale per quanto occorra - tenuto conto Pt_2 dell'affidamento condiviso della RE e del collocamento paritetico tra Genitori meglio infra disciplinato - si intenderà definitivamente assegnata al predetto anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 sexies c.p.c.; la Sig.ra pertanto, entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso, trasferirà Pt_1 la propria residenza presso l'immobile sito in 23868 Valmadrera (LC) – Viale Promessi Sposi n. 118, ove la RE rimarrà collocata nei tempi di cura materni, fatta salva la facoltà per la Sig.ra Pt_1 tenuto conto dell'imminente scadenza del contratto di locazione citato in premesso, di reperire altro immobile altrove, da condurre in locazione o comunque da acquistare;
2) i Coniugi concordano sul fatto che la RE manterrà - ai meri fini anagrafici e al sol Per_2 fine di agevolare la continuità di comunicazioni e notificazioni afferenti la RE da parte CP_1
Enti e privati in genere e senza che ciò possa assurgere a indice di collocamento prevalente – residenza anagrafica presso la casa familiare, sita in 23868 Valmadrera (LC) – Via Como n. 34 e si intenderà affidata, in via condivisa e paritetica, ad entrambi i Genitori: entrambe le Parti si occuperanno, dunque, investiti della comune responsabilità genitoriale, delle scelte relative alla crescita ed all'educazione della RE, alla sua graduale assunzione di indipendenza e autonomia, nonché alle cure e alla sorveglianza dei suoi rapporti affettivosentimentali-amicali. Oltre a ciò, saranno investiti della comune responsabilità riguardante le decisioni relative a cure mediche e dentistiche, ivi compresa l'individuazione del Professionista, scelte scolastiche, religiose e viaggi all'estero. Tali decisioni saranno, pertanto, prese di comune accordo e in condivisione tra i due Genitori e ciò fermo restando quanto previsto ai paragrafi 5) e 6) del presente ricorso, in tema di spese straordinarie, in adesione al relativo Protocollo vigente presso codesto Tribunale. Fermo restando quando previsto dall'art. 337 ter c.c. in punto di esercizio separato della responsabilità genitoriale esclusiva per le decisioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi tempi di collocamento, entrambi i Ricorrenti saranno tenuti a riferire ed aggiornare prontamente l'altro Genitore di tutto ciò che riguarda e che riguarderà la RE in modo che possano, effettivamente, cogestire la genitorialità condivisa e, in caso di criticità e fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 12), si impegnano a rinvenire insieme strumenti e metodi per la loro risoluzione. I Ricorrenti concordano e si impegnano a fare in modo che la RE continui ad intrattenere rapporti significativi con i Parenti di entrambi i rami genitoriali. 3) il collocamento di sarà dunque paritetico presso le rispettive abitazioni Per_2 dei Genitori, anche tenuto conto della vicinanza tra le predette e tempi di cura così disciplinati:
a. visite ordinarie: verrà collocata, a settimane alterne, con la Madre o con il Padre e in Per_2 particolare: I. nelle settimane di competenza paterna, trascorrerà del tempo con la Madre Per_2
e/o con i Parenti del ramo materno il martedì, dall'uscita da scuola (o dalle ore 8.00 del mattino se giorno di vacanza) sino al rientro a scuola del mercoledì mattina (ovvero sino alle ore 8.00 se giorno di vacanza), ove verrà accompagnata a cura della Madre;
II. parimenti, nelle settimane di competenza materne, trascorrerà con il Padre e/o con i del ramo paterno il mercoledì dall'uscita Per_2 Per_3 da scuola (o dalle ore 8.00 del mattino se giorno di vacanza) sino al rientro a scuola del giovedì mattina (ovvero sino alle ore 8.00 se giorno di vacanza), con accompagnamento a cura del Padre;
III. il c.d. “cambio settimana” tra Genitori avverrà, in linea generale, la domenica sera alle ore 18.00, quando verrà accompagnata dal Genitore con cui ha trascorso la settimana presso Per_2
l'abitazione dell'altro Genitore ove la RE sarà collocata in via prevalente la settimana successiva;
detto orario potrà essere posticipato sino alle ore 20.00/20.30 a fronte di gite o uscite domenicali del
Genitore con il quale la Figlia trascorre il weekend e detto slittamento di orario dovrà essere comunicato all'altro Genitore entro le ore 10.00 del sabato precedente la domenica in questione. Il momento del “cambio settimana”, inoltre, non dovrà essere in alcun modo occasione di comunicazione inopportune tra le Parti alla presenza della RE, onde preservarla da qualsivoglia fatica emotiva legata al conflitto genitoriale;
b. vacanze estive: I. nei mesi estivi, in particolare da giugno, dal termine delle lezioni scolastiche, sino al mese di settembre, al rientro a scuola, come occorso negli anni passati, frequenterà Per_2
l'oratorio estivo, oltre che centri/campi estivi. Le Parti concordano inoltre che, nei mesi estivi di sospensione scolastica, la RE possa trascorrere dei momenti di vacanza con i Parenti del ramo paterno e materno (usualmente una settimana con i familiari paterni e una settimana con quelli materni); II. nel mese di agosto di ogni anno, ciascun Genitore trascorrerà separatamente le vacanzeestive con la RE, rispettivamente nei seguenti periodi: a) dalle ore 18.00 del 31 Luglio alle ore 18.00 del 16 Agosto ovvero b) dalle ore 18.00 del 16 Agosto sino alle ore 18.00 del 31 Agosto;
il periodo di rispettiva competenza verrà individuato dai Genitori, d'intesa tra loro, entro il 30 Aprile di ogni anno e, in caso di disaccordo, negli anni “dispari” la scelta dell'uno o dell'altro periodo competerà alla Madre, mentre negli anni pari al Padre;
III. ai fini della ripresa delle visite ordinarie dopo le vacanze estive, - fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo – trascorrerà Per_2 la prima settimana di Settembre con il Genitore con il quale avrà trascorso le prime due settimane di
Agosto; IV. sarà facoltà di ciascun Genitore trascorrere un periodo di 7 – 10 giorni di vacanza con la
RE anche nel mese di giugno, ovvero luglio o settembre di ogni anno, nei giorni di non frequentazione scolastica, da concordarsi entro il 30 Aprile di ogni anno;
in caso di disaccordo, negli anni “dispari” la “prima scelta” dell'ulteriore periodo competerà al Padre, mentre negli anni “pari” alla Madre;
V. I Genitori dovranno comunicarsi preventivamente e per iscritto (a mezzo mail) il luogo di vacanza con la RE (anche in altri eventuali periodi dell'anno), il programma di viaggio oltre che i recapiti dell'eventuale struttura in cui alloggeranno con la RE;
c. principali festività: I. quanto alle festività natalizie, le Parti convengono che trascorrerà Per_2 con ciascuno Genitore, ad anni alterni, il periodo che va dalle ore 18.00 del 23 Dicembre sino alle ore
18.00 del 30 Dicembre oppure dalle ore 18.00 del 30 Dicembre alle ore 18.00 del 6 Gennaio. Ai fini del calcolo dell'alternanza, si conviene che per l'anno 2025 il primo periodo sarà di competenza paterna, mentre il secondo materna. trascorrerà la sera del giorno di Natale dalle ore 18,00 Per_2
e la giornata del 26 Dicembre alle ore 20.30, con il Genitore presso il quale non sarà collocata nei primo dei periodi sopra individuati;
II. fermo quanto previsto in punto di visite ordinarie e, dunque,
a prescindere da colui che sarà il Genitore collocatario nella settimana pre-pasquale, Per_2 trascorrerà, in via alternata di anno in anno con ciascun Genitore, il fine settimana di Pasqua, dalle ore 18.00 del venerdì santo sino alle ore 18.00 del lunedì dell'Angelo. Si conviene che il fine settimana pasquale relativo all'anno 2025 sarà di competenza della Sig.ra III. tutte le altre Pt_1 festività (XXV Aprile, I Maggio, 2 Giugno, 8 Dicembre, 1 Novembre), verranno trascorse da con il Genitore al quale già competerà la settimana di visita ordinaria. Per_2
d. Ulteriori previsioni: I. il tutto con il massimo impegno dei Genitori a rispettare i tempi di cura sopra indicati, fatto salvo diverso accordo anche nell'ambito del percorso di coordinazione genitoriale di cui al successivo paragrafo 12), in forma scritta, via mail o tramite messaggio di testo whatsapp;
II. i
Genitori si impegnano, a tal proposito, a valutare positivamente talune deroghe ai tempi di cura sopra individuati, qualora richiesto da per particolari esigenze della RE, anche di Per_2 frequentazione tra pari, ovvero in occasione di feste e celebrazioni dei Parenti di ciascun ramo genitoriale;
III. ciascun Genitore, nei tempi di rispettiva permanenza ed in caso di propria assenza per motivi lavorativi, delegherà la cura della RE ad un proprio familiare oppure ad una baby sitter, a proprie spese e senza animo di rimborso verso l'altro Genitore;
ciascuna delle Parti, nei tempi di permanenza di con l'altro Genitore, sarà libera di organizzare autonomamente il proprio Per_2 tempo libero, senza essere tenuto alla “reperibilità” per eventuali cambi nei tempi di cura della
RE, che pertanto verranno delegati ai predetti soggetti fiduciari;
IV. entrambi i Genitori accompagneranno la RE, nei periodi di rispettiva competenza, presso le varie attività scolastiche, sportive o ricreative e, se necessario, ad eseguire controlli, esami e visite mediche in genere e cureranno l'esecuzione dei compiti scolastici;
entrambi i Genitori avranno le credenziali di accesso al registro elettronico ed fascicolo sanitario della RE, nonché ai gruppi whatsapp scolastici, sportivi e ricreativi della predetta;
V. I Genitori si impegnano a suddividere equamente i colloqui conle Insegnanti, nonché l'accompagnamento di alle visite mediche e dentistiche (oltre che Per_2 relativi trattamenti) e sedute psicologiche, fatta salva la possibilità di essere entrambi presenti per le visite non routinarie o di delegare terzi di comune fiducia;
VI. il Genitore collocatario presso il quale pernotterà anche in luoghi di vacanza, si impegna a garantire un contatto telefonico serale Per_2 tra la stessa ed il Genitore non collocatario, nonché ad aggiornare direttamente (telefonata o messaggio whatsapp) l'altro Genitore in merito a problematiche di salute e bisogni in genere della
RE, oltre che eventuali imprevisti legati a ritardi e/o ai problemi di trasporto che potrebbero impattare sugli orari concordati per il cambio di collocamento;
4) sul versante del dovere genitoriale di contribuzione economica al mantenimento della , a Per_4 fronte della previsione di un diritto-dovere di visita genitoriale paritario e del complessivo quadro reddituale e patrimoniale dei Ricorrenti, questi ultimi concordano nel non prevedere un contributo al mantenimento indiretto per la RE , con destinazione di ogni beneficio di welfare in Per_2 favore di entrambi i Genitori, nella misura del 50% ciascuno;
5) le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse di saranno ripartite tra i Genitori, in Per_2 ragione del 50% ciascuno, secondo lo schema di cui al Protocollo adottato presso il Tribunale di
Lecco in data 29.03.2018 e di seguito testualmente riportato, fatte salve le deroghe riportate al successivo paragrafo 6):
“- SPESE MEDICHE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- SPESE MEDICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso b) cure termali e fisioterapiche fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.;
- SPESE SCOLASTICHE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come
DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- SPESE SCOLASTICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i Genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni)
e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- SPESE EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei Genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno)”.
6) Deroghe al citato protocollo spese straordinarie: I. In generale, qualora consentito dall'Ente o soggetto creditore in genere, le Parti verseranno a quest'ultimo direttamente il 50% della spesa di competenza;
II. i Genitori si impegnano, in ogni caso, a mantenere una contabilità mensile delle spese straordinarie, così da poter definire i reciproci debiti/crediti al più tardi entro la fine del mese successivo rispetto agli esborsi anticipati;
III. le spese di eventuali baby sitter alla quale il Genitore collocatario farà ricorso durante i propri turni di cura rimarranno a proprio esclusivo carico, sanza possibilità di richiedere il rimborso del 50% altro;
IV. i Genitori concordano sin d'ora che le spese per il conseguimento del patentino e/o della patente di guida per saranno ripartire al 50% Per_2 ciascuno;
V. a partire dal mese di Febbraio 2025 compreso, le spese straordinarie, compresi anche i costi tutti della scuola privata (nessuno escluso ed a titolo esemplificativo: rette, assicurazioni, gite, libri, eventuali buoni pasto e materiale scolastico in genere) attualmente frequentata da , Per_2 saranno a carico del Genitori nella misura del 50%; VI. ciascuno Genitore, dunque, provvederà a mantenere presso la propria abitazione un personale allestimenti di prodotti per l'igiene personale e vestiario per la RE (inteso: intimo, pigiameria, abbigliamento), mentre per l'acquisto di scarpe, attrezzatura ed abbigliamento legato all'attività sportiva svolta da così come per l'acquisto Per_2 di scarpe e capi spalla stagionali vi provvederanno entrambi i Genitori al 50% ciascuno, nella misura massiva complessiva di € 1.500,00 annui, salvo diverso accordo;
7) ai sensi delle Leggi fiscali e tributarie: I. il diritto di percepire l'Assegno Unico Universale, oggi previsto per i figli sino al compimento del 21 anno di età, così come eventuali misure sostitutive e comunque qualsivoglia beneficio di welfare erogato da Stato, Regioni, Province, Comuni ed Enti in genere, in favore della famiglia o dei figli, ivi comprese le eventuali future detrazioni c.d. “per i figli a carico”, competerà al
50% ad entrambi i Genitori;
II. ai fini fiscali, dunque, la RE si intenderà al 50% a carico di entrambe le Parti;
III. i documenti fiscali di ogni spesa straordinaria dovranno essere intestati alla
Figlia, ove possibile, e in ogni caso, consegnati in copia all'altro Genitore per le detrazione fiscali, che si effettuerà nella quota del 50% ciascuno della spesa complessivamente sostenuta, ove effettivamente la spesa sia stata pagata da entrambi i Genitori nella quota anzidetta. Nell'ipotesi in cui la spesa straordinaria dovesse essere integralmente sostenuta esclusivamente da un Genitore
(senza rimborso da parte dell'altro, come nel caso, per esempio, di espresso disaccordo) le detrazioni della suddetta spesa saranno effettuate, nella misura del 100%, dal Genitore che da solo ha effettivamente sostenuto la spesa;
8) definizione delle ulteriori questioni economico-patrimoniali tra i – varie: I. la collana, gli Per_1 orecchini di perle, vera ed orecchini di brillanti, solitario, tennis, punto luce, pelliccia regalati alla
Sig.ra dal Sig. verranno in via definitiva attribuiti a quest'ultimo, mentre il Rolex Pt_1 Pt_2 regalato al Sig. dalla Sig.ra rimarrà a quest'ultima; II. le Parti dichiarano di aver diviso Pt_2 Pt_1
i beni comuni e di non aver più nulla che pretendere l'uno dall'altra per nessuna ragione o titolo, anche eventualmente a titolo di risarcimento del danno endofamiliare;
III. il Sig. tratterrà, in Pt_2 via definitiva, l'importo di € 10.000,00 di competenza della Sig.ra (con i frutti medio tempore Pt_1 maturati), dal medesimo inv in titoli al proprio nominativo;
IV. le Parti dichiarano di aver già suddiviso doni nuziali, beni, arredi e suppellettili, dandosi reciprocamente atto del fatto che la Sig.ra ha già asportato dalla casa familiare quelli ad essa in via definitiva attribuiti, oltre che i propri Pt_1 effetti personali, nonché di aver distribuito equamente presso le rispettivi abitazioni vestiti, scarpe, giochi, libri e materiale in genere della RE;
V. il Sig. si impegna a consegnare alla Sig.ra Pt_2 eventuali comunicazioni postali alla medesima intestate, in busta chiusa, entro 48 ore dal Pt_1 recapito presso la casa familiare;
9) con l'adempimento di quanto sopra, le Parti dichiarano di aver regolamentato tra loro ogni questione o rapporto economico-patrimoniale derivante dal vincolo matrimoniale o anche precedente il matrimonio e, adempiuto quanto quivi previsto, di non aver più nulla a pretendere reciprocamente l'una dall'altra per nessun altro titolo, ragione o causa, anche sinora non dedotti e dichiarano di essere economicamente indipendenti e, pertanto, di rinunciare sin d'ora al contributo al mantenimento in favore dell'altro Coniuge e/o all'assegno divorzile;
10)i si autorizzano reciprocamente a richiedere carta d'identità e passaporto per sé e per la Per_1
RE, anche ai fini dell'espatrio per ragioni di lavoro, studio o vacanza;
11)i Ricorrenti si impegnano a garantire il prosieguo del percorso psicologico già intrapreso da con la Dott.ssa Marta Nava, il cui costo - a partire dal mese Febbraio 2025 - verrà posto a Per_2 carico di entrambi per il 50% ciascuno;
12)le Parti concordano circa l'ingaggio, con spese al 50% ciascuna, di un Coordinatore Genitoriale, già individuata - d'intesa tra i predetti e i Legali delle stesse – nella persona della Dott.ssa Paola
Martinelli, affinché possa quest'ultima accompagnare i Genitori nelle decisioni riguardanti per un periodo di almeno 12 mesi decorrenti dal deposito del presente ricorso, in modo da Per_2 supportarli nella genitorialità, anche con il conferimento di poteri decisionali per l'ipotesi di mancato accordo tra i Genitori su singole questioni non espressamente quivi disciplinate;
la predetta
Professionista redigerà relazioni periodiche, con scadenza trimestrale e la consueta relazione finale, che verranno condivise con i Legali in via non riservata. Il percorso di coordinazione genitoriale avrà
i seguenti obiettivi: I. promuovere il diritto della Figlia ad accedere serenamente ad entrambe le figure genitoriali e di tutelare – in generale - il miglior interesse della REnne;
II. l'assunzione di decisioni rispettose dei bisogni di III. la definizione di un approccio che possa aiutare i Per_2
Genitori nelle decisioni che minimizzino e prevengano il conflitto genitoriale e aumentino la fiducia tra loro e nei confronti dei membri delle rispettive famiglie allargate;
IV. avere dal COGE indicazioni scritte su decisioni non strutturali, qualora i Genitori non riuscissero a giungere ad un accordo sulle tematiche di interesse, pur accompagnati dal predetto (quali organizzazione dei tempi di cura nei periodi extrascolastici e relative attività, eventuali deroghe al calendario di visite legate ad esigenze specifiche, decisioni afferenti spese straordinarie e relative ripartizione dei costi, scelta dei
Professionisti, scelte educative per la RE, quali uso del cellulare, futuro utilizzo dei social, uscite con i pari, ecc..); V. fruire di una verifica e di un monitoraggio, da parte di un terzo imparziale, dell'attuazione delle decisioni concordate fra le Parti o definite durante gli incontri di coordinazione e riportate nella sintesi di ogni singolo incontro;
VI. fruire di supporto alle competenze comunicative, anche rispetto alle rispettive Famiglie allargate, in base ai principi evolutivi riguardanti lo sviluppo della Figlia (e ciò anche in funzione dei rimandi della Psicologa della predetta e delle Insegnanti), oltre che nell'eventuale necessità di reperire le risorse professionali più appropriate alle esigenze specifiche di e/o dei Genitori, mantenendo la “rete” tra tutti i Professionisti coinvolti;
Per_2
13)il Sig. si impegna a proseguire il percorso di cura e di supporto psicologico in essere, Pt_2 intrapreso a seguito della crisi coniugale e della separazione, fintanto che le Professioniste incaricate, anche a seguito di confronto con il non riterranno esaurito il bisogno;
parimenti la signora CP_2 si impegna a continuare e/o riattivare i propri percorsi di cura se necessario o comunque Pt_1 suggerito dal CP_2
14) entrambi i Ricorrenti si impegnano reciprocamente a rimettere ogni querela eventualmente sporta sino alla data di sottoscrizione del presente ricorso nei confronti dell'altro Coniuge (o comunque rinunciano al diritto di sporgere querela), oltre che ad accettare la relativa remissione (spese come per legge), impegnandosi altresì a non richiedere eventuale risarcimento del danno in sede civile o penale, oltre che a segnalare alla competente autorità penale, eventualmente a conoscenza della vicenda familiare a seguito di eventuale esposto, l'avvenuta risoluzione del conflitto coniugale;
15)le spese legali si intenderanno compensate tra le Parti e, per l'effetto, ciascuna corrisponderà
l'onorario dovuto ai rispettivi Legali, i quali - per quanto possa occorrere - sottoscrivono il presente ricorso anche in segno di rinuncia alla solidarietà professionale passiva ex art. 13, comma VIII, L.P.F., mentre i costi di iscrizione al ruolo del presente ricorso saranno suddivisi tra le parti al 50% ciascuna.
***
Tutto ciò premesso, la Sig.ra ed il Sig. come sopra rappresentati, assistiti, difesi ed Pt_1 Pt_2 elettivamente domiciliati, congiuntamente
RICORRONO
all'adito Tribunale di Lecco affinché omologhi con sentenza la loro separazione consensuale alle condizioni sub da 1) a 15) sopra indicate e da intendersi quivi integralmente riportate, ordinando al competente ufficio dello stato civile del Comune di Annone di Brianza (LC) l'annotazione della stessa in calce all'atto di matrimonio n. 1, parte II, serie A – anno 2009, nei registri dello stato civile del
Comune medesimo. Anche in conformità a quanto indicato nel documento Prot. 1024. U del
19.05.2023 dal titolo “oggetto: determinazioni dei giudici della sezione I civile”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis.49 c.p.c., le Parti instano altresì per la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato giorno 13.06.2009, presso la Chiesa di San GI nel Comune di Annone di Brianza (LC), trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Annone di Brianza (LC) in data 15.06.2009 al n. 6, parte II, serie A – anno 2009, a seguito dell'omologa degli accordi separativi, con contestuale remissione della causa sul ruolo e fissazione di un termine per il deposto di note scritte in data successiva al maturare dei termini per la procedibilità della predetta domanda di divorzio, ordinando al Competente Ufficiale dello Stato Civile
l'annotazione dell'emendata sentenza.
Spese di lite interamente compensate tra le Parti.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_2 Parte_1 concordatario il 13/06/2009 ad Annone di Brianza e dalla loro unione è nata la figlia
[...]
a Lecco in data 24/03/2012 minorenne. Per_5
Con ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 10.03.2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale e, decorsi i termini previsti dall'art. 3 L. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale n. 226/2025 pubblicata il 15.5.2025, omologando le condizioni di separazione concordate dalle parti, e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e ha assegnato alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso del termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) l.
n. 898/1970 decorrente dalla data di scadenza del termine originariamente assegnato per il deposito di note scritte.
I coniugi hanno depositate note scritte nel nuovo termine assegnato, chiedendo la pronuncia di sentenza di divorzio alle medesime condizioni pattuite in sede di separazione.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione. La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario nel
Comune di ANNONE BRIANZA il 13/06/2009 tra e con Parte_2 Parte_1 atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2009, parte II, serie A, numero 2009;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di ANNONE BRIANZA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 1/12/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente relatore dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 375/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Valmadrera (LC), via Como n. 34, con il patrocinio dell'avv. PAGLIARA ZAIRA
e
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Valmadrera, via Como n. 34, con il patrocinio dell'avv. BARRA ELENA
e con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“1) i vivranno separatamente, con impegno a riservarsi reciproco rispetto. La casa familiare Per_1
e relative pertinenze, di proprietà del Sig. e in 23868 Valmadrera (LC), Via Como n. 34 Pt_2 rimarranno nella definitiva disponibilità del Sig. al quale per quanto occorra - tenuto conto Pt_2 dell'affidamento condiviso della RE e del collocamento paritetico tra Genitori meglio infra disciplinato - si intenderà definitivamente assegnata al predetto anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 sexies c.p.c.; la Sig.ra pertanto, entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso, trasferirà Pt_1 la propria residenza presso l'immobile sito in 23868 Valmadrera (LC) – Viale Promessi Sposi n. 118, ove la RE rimarrà collocata nei tempi di cura materni, fatta salva la facoltà per la Sig.ra Pt_1 tenuto conto dell'imminente scadenza del contratto di locazione citato in premesso, di reperire altro immobile altrove, da condurre in locazione o comunque da acquistare;
2) i Coniugi concordano sul fatto che la RE manterrà - ai meri fini anagrafici e al sol Per_2 fine di agevolare la continuità di comunicazioni e notificazioni afferenti la RE da parte CP_1
Enti e privati in genere e senza che ciò possa assurgere a indice di collocamento prevalente – residenza anagrafica presso la casa familiare, sita in 23868 Valmadrera (LC) – Via Como n. 34 e si intenderà affidata, in via condivisa e paritetica, ad entrambi i Genitori: entrambe le Parti si occuperanno, dunque, investiti della comune responsabilità genitoriale, delle scelte relative alla crescita ed all'educazione della RE, alla sua graduale assunzione di indipendenza e autonomia, nonché alle cure e alla sorveglianza dei suoi rapporti affettivosentimentali-amicali. Oltre a ciò, saranno investiti della comune responsabilità riguardante le decisioni relative a cure mediche e dentistiche, ivi compresa l'individuazione del Professionista, scelte scolastiche, religiose e viaggi all'estero. Tali decisioni saranno, pertanto, prese di comune accordo e in condivisione tra i due Genitori e ciò fermo restando quanto previsto ai paragrafi 5) e 6) del presente ricorso, in tema di spese straordinarie, in adesione al relativo Protocollo vigente presso codesto Tribunale. Fermo restando quando previsto dall'art. 337 ter c.c. in punto di esercizio separato della responsabilità genitoriale esclusiva per le decisioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi tempi di collocamento, entrambi i Ricorrenti saranno tenuti a riferire ed aggiornare prontamente l'altro Genitore di tutto ciò che riguarda e che riguarderà la RE in modo che possano, effettivamente, cogestire la genitorialità condivisa e, in caso di criticità e fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 12), si impegnano a rinvenire insieme strumenti e metodi per la loro risoluzione. I Ricorrenti concordano e si impegnano a fare in modo che la RE continui ad intrattenere rapporti significativi con i Parenti di entrambi i rami genitoriali. 3) il collocamento di sarà dunque paritetico presso le rispettive abitazioni Per_2 dei Genitori, anche tenuto conto della vicinanza tra le predette e tempi di cura così disciplinati:
a. visite ordinarie: verrà collocata, a settimane alterne, con la Madre o con il Padre e in Per_2 particolare: I. nelle settimane di competenza paterna, trascorrerà del tempo con la Madre Per_2
e/o con i Parenti del ramo materno il martedì, dall'uscita da scuola (o dalle ore 8.00 del mattino se giorno di vacanza) sino al rientro a scuola del mercoledì mattina (ovvero sino alle ore 8.00 se giorno di vacanza), ove verrà accompagnata a cura della Madre;
II. parimenti, nelle settimane di competenza materne, trascorrerà con il Padre e/o con i del ramo paterno il mercoledì dall'uscita Per_2 Per_3 da scuola (o dalle ore 8.00 del mattino se giorno di vacanza) sino al rientro a scuola del giovedì mattina (ovvero sino alle ore 8.00 se giorno di vacanza), con accompagnamento a cura del Padre;
III. il c.d. “cambio settimana” tra Genitori avverrà, in linea generale, la domenica sera alle ore 18.00, quando verrà accompagnata dal Genitore con cui ha trascorso la settimana presso Per_2
l'abitazione dell'altro Genitore ove la RE sarà collocata in via prevalente la settimana successiva;
detto orario potrà essere posticipato sino alle ore 20.00/20.30 a fronte di gite o uscite domenicali del
Genitore con il quale la Figlia trascorre il weekend e detto slittamento di orario dovrà essere comunicato all'altro Genitore entro le ore 10.00 del sabato precedente la domenica in questione. Il momento del “cambio settimana”, inoltre, non dovrà essere in alcun modo occasione di comunicazione inopportune tra le Parti alla presenza della RE, onde preservarla da qualsivoglia fatica emotiva legata al conflitto genitoriale;
b. vacanze estive: I. nei mesi estivi, in particolare da giugno, dal termine delle lezioni scolastiche, sino al mese di settembre, al rientro a scuola, come occorso negli anni passati, frequenterà Per_2
l'oratorio estivo, oltre che centri/campi estivi. Le Parti concordano inoltre che, nei mesi estivi di sospensione scolastica, la RE possa trascorrere dei momenti di vacanza con i Parenti del ramo paterno e materno (usualmente una settimana con i familiari paterni e una settimana con quelli materni); II. nel mese di agosto di ogni anno, ciascun Genitore trascorrerà separatamente le vacanzeestive con la RE, rispettivamente nei seguenti periodi: a) dalle ore 18.00 del 31 Luglio alle ore 18.00 del 16 Agosto ovvero b) dalle ore 18.00 del 16 Agosto sino alle ore 18.00 del 31 Agosto;
il periodo di rispettiva competenza verrà individuato dai Genitori, d'intesa tra loro, entro il 30 Aprile di ogni anno e, in caso di disaccordo, negli anni “dispari” la scelta dell'uno o dell'altro periodo competerà alla Madre, mentre negli anni pari al Padre;
III. ai fini della ripresa delle visite ordinarie dopo le vacanze estive, - fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo – trascorrerà Per_2 la prima settimana di Settembre con il Genitore con il quale avrà trascorso le prime due settimane di
Agosto; IV. sarà facoltà di ciascun Genitore trascorrere un periodo di 7 – 10 giorni di vacanza con la
RE anche nel mese di giugno, ovvero luglio o settembre di ogni anno, nei giorni di non frequentazione scolastica, da concordarsi entro il 30 Aprile di ogni anno;
in caso di disaccordo, negli anni “dispari” la “prima scelta” dell'ulteriore periodo competerà al Padre, mentre negli anni “pari” alla Madre;
V. I Genitori dovranno comunicarsi preventivamente e per iscritto (a mezzo mail) il luogo di vacanza con la RE (anche in altri eventuali periodi dell'anno), il programma di viaggio oltre che i recapiti dell'eventuale struttura in cui alloggeranno con la RE;
c. principali festività: I. quanto alle festività natalizie, le Parti convengono che trascorrerà Per_2 con ciascuno Genitore, ad anni alterni, il periodo che va dalle ore 18.00 del 23 Dicembre sino alle ore
18.00 del 30 Dicembre oppure dalle ore 18.00 del 30 Dicembre alle ore 18.00 del 6 Gennaio. Ai fini del calcolo dell'alternanza, si conviene che per l'anno 2025 il primo periodo sarà di competenza paterna, mentre il secondo materna. trascorrerà la sera del giorno di Natale dalle ore 18,00 Per_2
e la giornata del 26 Dicembre alle ore 20.30, con il Genitore presso il quale non sarà collocata nei primo dei periodi sopra individuati;
II. fermo quanto previsto in punto di visite ordinarie e, dunque,
a prescindere da colui che sarà il Genitore collocatario nella settimana pre-pasquale, Per_2 trascorrerà, in via alternata di anno in anno con ciascun Genitore, il fine settimana di Pasqua, dalle ore 18.00 del venerdì santo sino alle ore 18.00 del lunedì dell'Angelo. Si conviene che il fine settimana pasquale relativo all'anno 2025 sarà di competenza della Sig.ra III. tutte le altre Pt_1 festività (XXV Aprile, I Maggio, 2 Giugno, 8 Dicembre, 1 Novembre), verranno trascorse da con il Genitore al quale già competerà la settimana di visita ordinaria. Per_2
d. Ulteriori previsioni: I. il tutto con il massimo impegno dei Genitori a rispettare i tempi di cura sopra indicati, fatto salvo diverso accordo anche nell'ambito del percorso di coordinazione genitoriale di cui al successivo paragrafo 12), in forma scritta, via mail o tramite messaggio di testo whatsapp;
II. i
Genitori si impegnano, a tal proposito, a valutare positivamente talune deroghe ai tempi di cura sopra individuati, qualora richiesto da per particolari esigenze della RE, anche di Per_2 frequentazione tra pari, ovvero in occasione di feste e celebrazioni dei Parenti di ciascun ramo genitoriale;
III. ciascun Genitore, nei tempi di rispettiva permanenza ed in caso di propria assenza per motivi lavorativi, delegherà la cura della RE ad un proprio familiare oppure ad una baby sitter, a proprie spese e senza animo di rimborso verso l'altro Genitore;
ciascuna delle Parti, nei tempi di permanenza di con l'altro Genitore, sarà libera di organizzare autonomamente il proprio Per_2 tempo libero, senza essere tenuto alla “reperibilità” per eventuali cambi nei tempi di cura della
RE, che pertanto verranno delegati ai predetti soggetti fiduciari;
IV. entrambi i Genitori accompagneranno la RE, nei periodi di rispettiva competenza, presso le varie attività scolastiche, sportive o ricreative e, se necessario, ad eseguire controlli, esami e visite mediche in genere e cureranno l'esecuzione dei compiti scolastici;
entrambi i Genitori avranno le credenziali di accesso al registro elettronico ed fascicolo sanitario della RE, nonché ai gruppi whatsapp scolastici, sportivi e ricreativi della predetta;
V. I Genitori si impegnano a suddividere equamente i colloqui conle Insegnanti, nonché l'accompagnamento di alle visite mediche e dentistiche (oltre che Per_2 relativi trattamenti) e sedute psicologiche, fatta salva la possibilità di essere entrambi presenti per le visite non routinarie o di delegare terzi di comune fiducia;
VI. il Genitore collocatario presso il quale pernotterà anche in luoghi di vacanza, si impegna a garantire un contatto telefonico serale Per_2 tra la stessa ed il Genitore non collocatario, nonché ad aggiornare direttamente (telefonata o messaggio whatsapp) l'altro Genitore in merito a problematiche di salute e bisogni in genere della
RE, oltre che eventuali imprevisti legati a ritardi e/o ai problemi di trasporto che potrebbero impattare sugli orari concordati per il cambio di collocamento;
4) sul versante del dovere genitoriale di contribuzione economica al mantenimento della , a Per_4 fronte della previsione di un diritto-dovere di visita genitoriale paritario e del complessivo quadro reddituale e patrimoniale dei Ricorrenti, questi ultimi concordano nel non prevedere un contributo al mantenimento indiretto per la RE , con destinazione di ogni beneficio di welfare in Per_2 favore di entrambi i Genitori, nella misura del 50% ciascuno;
5) le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse di saranno ripartite tra i Genitori, in Per_2 ragione del 50% ciascuno, secondo lo schema di cui al Protocollo adottato presso il Tribunale di
Lecco in data 29.03.2018 e di seguito testualmente riportato, fatte salve le deroghe riportate al successivo paragrafo 6):
“- SPESE MEDICHE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- SPESE MEDICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso b) cure termali e fisioterapiche fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.;
- SPESE SCOLASTICHE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come
DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- SPESE SCOLASTICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i Genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni)
e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- SPESE EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei Genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno)”.
6) Deroghe al citato protocollo spese straordinarie: I. In generale, qualora consentito dall'Ente o soggetto creditore in genere, le Parti verseranno a quest'ultimo direttamente il 50% della spesa di competenza;
II. i Genitori si impegnano, in ogni caso, a mantenere una contabilità mensile delle spese straordinarie, così da poter definire i reciproci debiti/crediti al più tardi entro la fine del mese successivo rispetto agli esborsi anticipati;
III. le spese di eventuali baby sitter alla quale il Genitore collocatario farà ricorso durante i propri turni di cura rimarranno a proprio esclusivo carico, sanza possibilità di richiedere il rimborso del 50% altro;
IV. i Genitori concordano sin d'ora che le spese per il conseguimento del patentino e/o della patente di guida per saranno ripartire al 50% Per_2 ciascuno;
V. a partire dal mese di Febbraio 2025 compreso, le spese straordinarie, compresi anche i costi tutti della scuola privata (nessuno escluso ed a titolo esemplificativo: rette, assicurazioni, gite, libri, eventuali buoni pasto e materiale scolastico in genere) attualmente frequentata da , Per_2 saranno a carico del Genitori nella misura del 50%; VI. ciascuno Genitore, dunque, provvederà a mantenere presso la propria abitazione un personale allestimenti di prodotti per l'igiene personale e vestiario per la RE (inteso: intimo, pigiameria, abbigliamento), mentre per l'acquisto di scarpe, attrezzatura ed abbigliamento legato all'attività sportiva svolta da così come per l'acquisto Per_2 di scarpe e capi spalla stagionali vi provvederanno entrambi i Genitori al 50% ciascuno, nella misura massiva complessiva di € 1.500,00 annui, salvo diverso accordo;
7) ai sensi delle Leggi fiscali e tributarie: I. il diritto di percepire l'Assegno Unico Universale, oggi previsto per i figli sino al compimento del 21 anno di età, così come eventuali misure sostitutive e comunque qualsivoglia beneficio di welfare erogato da Stato, Regioni, Province, Comuni ed Enti in genere, in favore della famiglia o dei figli, ivi comprese le eventuali future detrazioni c.d. “per i figli a carico”, competerà al
50% ad entrambi i Genitori;
II. ai fini fiscali, dunque, la RE si intenderà al 50% a carico di entrambe le Parti;
III. i documenti fiscali di ogni spesa straordinaria dovranno essere intestati alla
Figlia, ove possibile, e in ogni caso, consegnati in copia all'altro Genitore per le detrazione fiscali, che si effettuerà nella quota del 50% ciascuno della spesa complessivamente sostenuta, ove effettivamente la spesa sia stata pagata da entrambi i Genitori nella quota anzidetta. Nell'ipotesi in cui la spesa straordinaria dovesse essere integralmente sostenuta esclusivamente da un Genitore
(senza rimborso da parte dell'altro, come nel caso, per esempio, di espresso disaccordo) le detrazioni della suddetta spesa saranno effettuate, nella misura del 100%, dal Genitore che da solo ha effettivamente sostenuto la spesa;
8) definizione delle ulteriori questioni economico-patrimoniali tra i – varie: I. la collana, gli Per_1 orecchini di perle, vera ed orecchini di brillanti, solitario, tennis, punto luce, pelliccia regalati alla
Sig.ra dal Sig. verranno in via definitiva attribuiti a quest'ultimo, mentre il Rolex Pt_1 Pt_2 regalato al Sig. dalla Sig.ra rimarrà a quest'ultima; II. le Parti dichiarano di aver diviso Pt_2 Pt_1
i beni comuni e di non aver più nulla che pretendere l'uno dall'altra per nessuna ragione o titolo, anche eventualmente a titolo di risarcimento del danno endofamiliare;
III. il Sig. tratterrà, in Pt_2 via definitiva, l'importo di € 10.000,00 di competenza della Sig.ra (con i frutti medio tempore Pt_1 maturati), dal medesimo inv in titoli al proprio nominativo;
IV. le Parti dichiarano di aver già suddiviso doni nuziali, beni, arredi e suppellettili, dandosi reciprocamente atto del fatto che la Sig.ra ha già asportato dalla casa familiare quelli ad essa in via definitiva attribuiti, oltre che i propri Pt_1 effetti personali, nonché di aver distribuito equamente presso le rispettivi abitazioni vestiti, scarpe, giochi, libri e materiale in genere della RE;
V. il Sig. si impegna a consegnare alla Sig.ra Pt_2 eventuali comunicazioni postali alla medesima intestate, in busta chiusa, entro 48 ore dal Pt_1 recapito presso la casa familiare;
9) con l'adempimento di quanto sopra, le Parti dichiarano di aver regolamentato tra loro ogni questione o rapporto economico-patrimoniale derivante dal vincolo matrimoniale o anche precedente il matrimonio e, adempiuto quanto quivi previsto, di non aver più nulla a pretendere reciprocamente l'una dall'altra per nessun altro titolo, ragione o causa, anche sinora non dedotti e dichiarano di essere economicamente indipendenti e, pertanto, di rinunciare sin d'ora al contributo al mantenimento in favore dell'altro Coniuge e/o all'assegno divorzile;
10)i si autorizzano reciprocamente a richiedere carta d'identità e passaporto per sé e per la Per_1
RE, anche ai fini dell'espatrio per ragioni di lavoro, studio o vacanza;
11)i Ricorrenti si impegnano a garantire il prosieguo del percorso psicologico già intrapreso da con la Dott.ssa Marta Nava, il cui costo - a partire dal mese Febbraio 2025 - verrà posto a Per_2 carico di entrambi per il 50% ciascuno;
12)le Parti concordano circa l'ingaggio, con spese al 50% ciascuna, di un Coordinatore Genitoriale, già individuata - d'intesa tra i predetti e i Legali delle stesse – nella persona della Dott.ssa Paola
Martinelli, affinché possa quest'ultima accompagnare i Genitori nelle decisioni riguardanti per un periodo di almeno 12 mesi decorrenti dal deposito del presente ricorso, in modo da Per_2 supportarli nella genitorialità, anche con il conferimento di poteri decisionali per l'ipotesi di mancato accordo tra i Genitori su singole questioni non espressamente quivi disciplinate;
la predetta
Professionista redigerà relazioni periodiche, con scadenza trimestrale e la consueta relazione finale, che verranno condivise con i Legali in via non riservata. Il percorso di coordinazione genitoriale avrà
i seguenti obiettivi: I. promuovere il diritto della Figlia ad accedere serenamente ad entrambe le figure genitoriali e di tutelare – in generale - il miglior interesse della REnne;
II. l'assunzione di decisioni rispettose dei bisogni di III. la definizione di un approccio che possa aiutare i Per_2
Genitori nelle decisioni che minimizzino e prevengano il conflitto genitoriale e aumentino la fiducia tra loro e nei confronti dei membri delle rispettive famiglie allargate;
IV. avere dal COGE indicazioni scritte su decisioni non strutturali, qualora i Genitori non riuscissero a giungere ad un accordo sulle tematiche di interesse, pur accompagnati dal predetto (quali organizzazione dei tempi di cura nei periodi extrascolastici e relative attività, eventuali deroghe al calendario di visite legate ad esigenze specifiche, decisioni afferenti spese straordinarie e relative ripartizione dei costi, scelta dei
Professionisti, scelte educative per la RE, quali uso del cellulare, futuro utilizzo dei social, uscite con i pari, ecc..); V. fruire di una verifica e di un monitoraggio, da parte di un terzo imparziale, dell'attuazione delle decisioni concordate fra le Parti o definite durante gli incontri di coordinazione e riportate nella sintesi di ogni singolo incontro;
VI. fruire di supporto alle competenze comunicative, anche rispetto alle rispettive Famiglie allargate, in base ai principi evolutivi riguardanti lo sviluppo della Figlia (e ciò anche in funzione dei rimandi della Psicologa della predetta e delle Insegnanti), oltre che nell'eventuale necessità di reperire le risorse professionali più appropriate alle esigenze specifiche di e/o dei Genitori, mantenendo la “rete” tra tutti i Professionisti coinvolti;
Per_2
13)il Sig. si impegna a proseguire il percorso di cura e di supporto psicologico in essere, Pt_2 intrapreso a seguito della crisi coniugale e della separazione, fintanto che le Professioniste incaricate, anche a seguito di confronto con il non riterranno esaurito il bisogno;
parimenti la signora CP_2 si impegna a continuare e/o riattivare i propri percorsi di cura se necessario o comunque Pt_1 suggerito dal CP_2
14) entrambi i Ricorrenti si impegnano reciprocamente a rimettere ogni querela eventualmente sporta sino alla data di sottoscrizione del presente ricorso nei confronti dell'altro Coniuge (o comunque rinunciano al diritto di sporgere querela), oltre che ad accettare la relativa remissione (spese come per legge), impegnandosi altresì a non richiedere eventuale risarcimento del danno in sede civile o penale, oltre che a segnalare alla competente autorità penale, eventualmente a conoscenza della vicenda familiare a seguito di eventuale esposto, l'avvenuta risoluzione del conflitto coniugale;
15)le spese legali si intenderanno compensate tra le Parti e, per l'effetto, ciascuna corrisponderà
l'onorario dovuto ai rispettivi Legali, i quali - per quanto possa occorrere - sottoscrivono il presente ricorso anche in segno di rinuncia alla solidarietà professionale passiva ex art. 13, comma VIII, L.P.F., mentre i costi di iscrizione al ruolo del presente ricorso saranno suddivisi tra le parti al 50% ciascuna.
***
Tutto ciò premesso, la Sig.ra ed il Sig. come sopra rappresentati, assistiti, difesi ed Pt_1 Pt_2 elettivamente domiciliati, congiuntamente
RICORRONO
all'adito Tribunale di Lecco affinché omologhi con sentenza la loro separazione consensuale alle condizioni sub da 1) a 15) sopra indicate e da intendersi quivi integralmente riportate, ordinando al competente ufficio dello stato civile del Comune di Annone di Brianza (LC) l'annotazione della stessa in calce all'atto di matrimonio n. 1, parte II, serie A – anno 2009, nei registri dello stato civile del
Comune medesimo. Anche in conformità a quanto indicato nel documento Prot. 1024. U del
19.05.2023 dal titolo “oggetto: determinazioni dei giudici della sezione I civile”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis.49 c.p.c., le Parti instano altresì per la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato giorno 13.06.2009, presso la Chiesa di San GI nel Comune di Annone di Brianza (LC), trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Annone di Brianza (LC) in data 15.06.2009 al n. 6, parte II, serie A – anno 2009, a seguito dell'omologa degli accordi separativi, con contestuale remissione della causa sul ruolo e fissazione di un termine per il deposto di note scritte in data successiva al maturare dei termini per la procedibilità della predetta domanda di divorzio, ordinando al Competente Ufficiale dello Stato Civile
l'annotazione dell'emendata sentenza.
Spese di lite interamente compensate tra le Parti.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_2 Parte_1 concordatario il 13/06/2009 ad Annone di Brianza e dalla loro unione è nata la figlia
[...]
a Lecco in data 24/03/2012 minorenne. Per_5
Con ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 10.03.2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale e, decorsi i termini previsti dall'art. 3 L. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale n. 226/2025 pubblicata il 15.5.2025, omologando le condizioni di separazione concordate dalle parti, e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e ha assegnato alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso del termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) l.
n. 898/1970 decorrente dalla data di scadenza del termine originariamente assegnato per il deposito di note scritte.
I coniugi hanno depositate note scritte nel nuovo termine assegnato, chiedendo la pronuncia di sentenza di divorzio alle medesime condizioni pattuite in sede di separazione.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione. La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario nel
Comune di ANNONE BRIANZA il 13/06/2009 tra e con Parte_2 Parte_1 atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2009, parte II, serie A, numero 2009;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di ANNONE BRIANZA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 1/12/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada