Art. 11.
Fino a quando non saranno emanate nuove disposizioni legislative gli edifici, tanto agli effetti delle esenzioni temporanee quanto dello sgravio per sfitto, si considerano secondo le norme ed i criteri attualmente vigenti per l'imposta sui fabbricati.
La domanda di sgravio per sfitto dovra' essere presentata entro il perentorio termine di trenta giorni da quello in cui il fabbricato cesso' di essere affittato e ripetersi, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal compimento dell'anno durante il quale il fabbricato non venne affittato.
Fino a quando non saranno emanate nuove disposizioni legislative gli edifici, tanto agli effetti delle esenzioni temporanee quanto dello sgravio per sfitto, si considerano secondo le norme ed i criteri attualmente vigenti per l'imposta sui fabbricati.
La domanda di sgravio per sfitto dovra' essere presentata entro il perentorio termine di trenta giorni da quello in cui il fabbricato cesso' di essere affittato e ripetersi, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal compimento dell'anno durante il quale il fabbricato non venne affittato.