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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/01/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE TERZA CIVILE in persona del giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, Marianna
GALIOTO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo 33504/2021 R.G., proposta con atto di citazione ritualmente notificato da rappresentata e difesa dall'avv. ROSSI ANDREA ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il difensore
- attrice -
CONTRO
, rappresentato da Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. SABINO ANDREA ed Controparte_2 elettivamente domiciliato presso il difensore,
- convenuto -
All'esito delle note scritte sostitutive dell'udienza le parti hanno precisato le conclusioni che si riportano di seguito:
CONCLUSIONI PER L'ATTRICE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, e previa ogni declaratoria necessaria di rito o di merito, in accoglimento della presente opposizione:
1 A) in via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva del titolo per quanto esposto nell'atto di citazione in opposizione, nei verbali d'udienza e nella presente memoria;
B) nel merito, accertato e dichiarato il pagamento del debito nella misura che sarà provata in corso di giudizio, dichiarare la nullità ovvero l'inefficacia del precetto sopra indicato per tutti i motivi esposti nell'atto di citazione in opposizione, nei verbali d'udienza e nella presente memoria;
C) condannare parte opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per aver agito ed anche resistito con dolo o colpa grave;
D) condannare l'opposta al pagamento delle spese legali per il presente procedimento ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm. ed oltre gli oneri di legge, oltre alle spese per iscrizione a ruolo e contributo unificato come indicato in atti.
CONCLUSIONI PER IL CONVENUTO
- rigettare integralmente le istanze dell'opponente per tutti i motivi espressi nella propria comparsa di costituzione e risposta;
- in subordine, rideterminare gli importi indicati nell'atto di precetto in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
La causa concerne l'opposizione a precetto proposta da al precetto Parte_1 notificatole dall' con cui le è stato intimato il pagamento della somma di € CP_1
51.369,35, comprese spese e oltre interessi, in forza della sentenza n. 1562/2009 pronunciata dal Tribunale di Milano, e in ragione del fatto che, nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi intrapresa in passato nei suoi confronti, i terzi pignorati avevano corrisposto somme insufficienti (euro 1.481,50 la Banca Nazionale del Lavoro;
euro 948,00 il datore di lavoro della IG.ra ; e poi euro 842,41 Pt_1 direttamente la IG. , al netto del rimborso delle spese legali della procedura Pt_1 esecutiva).
L'unico motivo di opposizione – qualificabile evidentemente come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cpc – si risolve nella deduzione d'aver eseguito un ulteriore pagamento di € 20.395,23, tramite versamento del quinto dello stipendio da parte del datore di lavoro terzo pignorato (Lavoro & Futuro srl) che avrebbe corrisposto, perdurante il suo obbligo, tutto quanto doveva in forza
2 dell'ordinanza di assegnazione del credito notificatagli il 6 febbraio 2014, e fino alla cessazione del rapporto di lavoro, sopravvenuta nel 2018.
L'attrice ha inoltre sostenuto che ove il datore di lavoro non avesse corrisposto quanto dovuto a seguito della notifica dell'ordinanza di assegnazione delle somme, quest'ultimo sarebbe stato il solo soggetto tenuto a risarcire il danno cagionato al creditore dall'omessa corresponsione delle somme assegnate.
La IG.ra ha quindi chiesto l'accoglimento dell'opposizione con condanna Pt_1 dell' ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cpc. CP_1
L' , rappresentato dalla ha esposto che a seguito CP_1 Controparte_2 dell'assegnazione delle somme dovute all'attrice dai terzi pignorati sono state ricavate somme insufficienti e che residua il credito indicato in precetto. Il convenuto ha quindi contestato l'effettività dell'ulteriore pagamento dedotto in citazione, facendo rilevare l'assenza di prova al riguardo, e rendendosi disponibile alla verifica di eventuali errori di calcolo;
ha chiesto disporsi l'ordine di esibizione ex art. 210 cpc e il rigetto della domanda ex art. 96 cpc.
La causa è stata ripetutamente rinviata poiché le parti hanno dato corso alla verifica congiunta, in via bonaria, dei pagamenti effettuati dal datore di lavoro in adempimento dell'ordinanza di assegnazione del credito.
Sull'accordo delle parti è stata ordinata l'esibizione di buste paga e prova dei pagamenti al datore di lavoro, società LAVORO & FUTURO srl, che ha fatto pervenire documentazione cartacea acquisita al fascicolo processuale.
Si tratta dei fogli paga relativi al rapporto di lavoro della IG.ra (2013-2018) in Pt_1 cui si legge, per ogni mensilità, l'importo riferito alla voce “trattenuta 1/5”. Solo negli ultimi mesi del rapporto di lavoro detta voce è indicata come “cessione del quinto”.
Deve ritenersi che detta inesatta dicitura derivi da mera imprecisione terminologica,
e che essa si riferisca comunque all'importo versato all' in forza dell'ordinanza CP_1 di assegnazione del g.e. in data 18 ottobre 2013 (doc. 5 dell' ), dato che le CP_1 distinte bancarie corrispondenti alle buste paga indicanti la 'cessione del quinto'1 recano il termine 'trattenuta 1/5' riferito alla IG.ra . Nessun Parte_2 Pt_1 riferimento alla cessione del quinto viene fatta poi dal datore di lavoro nella documentazione acquisita a seguito di ordine di esibizione di cui si parlerà in prosieguo.
In altri svariati casi vi è corrispondenza tra la somma indicata per tale titolo nel foglio paga e l'importo indicato nella contabile bancaria della società datrice di lavoro. Si vedano, al riguardo, ad es., le contabili bancarie alle pagg. da 69 a 74 e i relativi fogli paga del periodo.
In molte altre contabili dei bonifici figura il versamento di un importo superiore a quello riferito in foglio paga alla trattenuta, a volte coincidente con la somma degli importi relativi a più mensilità (v. ad es. fogli 84 e 88).
Il datore di lavoro ha così spiegato tale discrasia (si veda la missiva proveniente dal datore di lavoro ed esibita all'udienza del 15 giugno 2024 dal legale da questo incaricato per la produzione in giudizio):
4 L'importo delle contabili bancarie che figura superiore alle somme trattenute dallo stipendio della IG.ra lascia presumere, già di per sé, che la somma indicata in Pt_1 busta paga sia stata versata all'Istituto, così com'è avvenuto negli altri casi più rigorosamente dimostrati di cui si è detto, sebbene dalle contabili con importo cumulativo non risulti l'indicazione di tutti i destinatari del versamento.
A fronte di tali risultati, l'istruttoria è proseguita con l'ordine di esibizione all'istituto bancario presso cui il datore di lavoro aveva acceso il conto corrente (INTESA SAN
PAOLO spa) affinché fornisse documentazione attestante le singole distinte dei pagamenti fatti da LAVORO & FUTURO srl all' . CP_1
La Banca predetta ha così risposto:
Ebbene, deve prendersi atto che a seguito di detta comunicazione gli elementi emersi in causa permettevano l'indicazione dei dati richiesti dalla Banca, eccezion fatta per l'IBAN del beneficiario . Il convenuto, nel successivo scritto difensivo ha chiesto CP_1 che la causa venisse rinviata per la precisazione delle conclusioni, ed ha però
5 omesso di indicare il proprio IBAN a cui andavano destinati detti pagamenti, sebbene il dato in esame debba ritenersi ben conosciuto dall' . Tale CP_1 indicazione, come detto richiesta dalla Banca per dare corso alle informazioni richieste, avrebbe permesso lo 'spacchettamento' dei bonifici cumulativi. Sarebbe stata così praticabile, per la Banca destinataria dell'ordine di esibizione, la comunicazione del dato utile in giudizio. Tale omissione riguarda un dato a disposizione del convenuto e non conoscibile dall'attrice. Tale condotta omissiva vale a ostacolare un puntuale accertamento dei pagamenti ed è valutabile ai sensi dell'art. 116 cpc come elemento idoneo a supportare la conclusione dell'avvenuto pagamento per la somma indicata dall'attrice. Quest'ultima sembra dunque aver adempiuto all'onere probatorio posto a suo carico anche tramite il mezzo istruttorio ordine di esibizione (peraltro non contrastato dal convenuto: v. memoria n. 3), che non ha potuto dare riscontri più specifici a causa del silenzio serbato dall' CP_1 sull'indicazione dell'IBAN pro tempore utilizzato dall'Istituto.
L'opposizione va dunque accolta. Deve dichiararsi che ha diritto di procedere CP_1 ad esecuzione forzata limitatamente all'importo di € 30.974,12 (51.369,35 -
20.395,23 = 30.974,12).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Non ricorrono i presupposti per la condanna ex art. 96 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice unico, Marianna GALIOTO, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei Parte_1 confronti di , e per Controparte_1 essa con atto di citazione ritualmente notificato, ogni Controparte_2 altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che ha diritto di procedere ad CP_1 esecuzione forzata nei confronti di limitatamente all'importo di € Parte_1
30.974,12;
6 condanna al rimborso delle spese processuali sostenute da CP_1 Parte_1 che si liquidano in € 4.000,00 oltre IVA, CP e rimborso forfettario per spese generali del 15%.
Milano, 15 gennaio 2025.
Il Giudice Marianna Galioto
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 v. ad es. pagg. 111 e 118 del plico proveniente dal LAVORO & FUTURO srl
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE TERZA CIVILE in persona del giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, Marianna
GALIOTO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo 33504/2021 R.G., proposta con atto di citazione ritualmente notificato da rappresentata e difesa dall'avv. ROSSI ANDREA ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il difensore
- attrice -
CONTRO
, rappresentato da Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. SABINO ANDREA ed Controparte_2 elettivamente domiciliato presso il difensore,
- convenuto -
All'esito delle note scritte sostitutive dell'udienza le parti hanno precisato le conclusioni che si riportano di seguito:
CONCLUSIONI PER L'ATTRICE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, e previa ogni declaratoria necessaria di rito o di merito, in accoglimento della presente opposizione:
1 A) in via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva del titolo per quanto esposto nell'atto di citazione in opposizione, nei verbali d'udienza e nella presente memoria;
B) nel merito, accertato e dichiarato il pagamento del debito nella misura che sarà provata in corso di giudizio, dichiarare la nullità ovvero l'inefficacia del precetto sopra indicato per tutti i motivi esposti nell'atto di citazione in opposizione, nei verbali d'udienza e nella presente memoria;
C) condannare parte opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per aver agito ed anche resistito con dolo o colpa grave;
D) condannare l'opposta al pagamento delle spese legali per il presente procedimento ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm. ed oltre gli oneri di legge, oltre alle spese per iscrizione a ruolo e contributo unificato come indicato in atti.
CONCLUSIONI PER IL CONVENUTO
- rigettare integralmente le istanze dell'opponente per tutti i motivi espressi nella propria comparsa di costituzione e risposta;
- in subordine, rideterminare gli importi indicati nell'atto di precetto in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
La causa concerne l'opposizione a precetto proposta da al precetto Parte_1 notificatole dall' con cui le è stato intimato il pagamento della somma di € CP_1
51.369,35, comprese spese e oltre interessi, in forza della sentenza n. 1562/2009 pronunciata dal Tribunale di Milano, e in ragione del fatto che, nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi intrapresa in passato nei suoi confronti, i terzi pignorati avevano corrisposto somme insufficienti (euro 1.481,50 la Banca Nazionale del Lavoro;
euro 948,00 il datore di lavoro della IG.ra ; e poi euro 842,41 Pt_1 direttamente la IG. , al netto del rimborso delle spese legali della procedura Pt_1 esecutiva).
L'unico motivo di opposizione – qualificabile evidentemente come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cpc – si risolve nella deduzione d'aver eseguito un ulteriore pagamento di € 20.395,23, tramite versamento del quinto dello stipendio da parte del datore di lavoro terzo pignorato (Lavoro & Futuro srl) che avrebbe corrisposto, perdurante il suo obbligo, tutto quanto doveva in forza
2 dell'ordinanza di assegnazione del credito notificatagli il 6 febbraio 2014, e fino alla cessazione del rapporto di lavoro, sopravvenuta nel 2018.
L'attrice ha inoltre sostenuto che ove il datore di lavoro non avesse corrisposto quanto dovuto a seguito della notifica dell'ordinanza di assegnazione delle somme, quest'ultimo sarebbe stato il solo soggetto tenuto a risarcire il danno cagionato al creditore dall'omessa corresponsione delle somme assegnate.
La IG.ra ha quindi chiesto l'accoglimento dell'opposizione con condanna Pt_1 dell' ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cpc. CP_1
L' , rappresentato dalla ha esposto che a seguito CP_1 Controparte_2 dell'assegnazione delle somme dovute all'attrice dai terzi pignorati sono state ricavate somme insufficienti e che residua il credito indicato in precetto. Il convenuto ha quindi contestato l'effettività dell'ulteriore pagamento dedotto in citazione, facendo rilevare l'assenza di prova al riguardo, e rendendosi disponibile alla verifica di eventuali errori di calcolo;
ha chiesto disporsi l'ordine di esibizione ex art. 210 cpc e il rigetto della domanda ex art. 96 cpc.
La causa è stata ripetutamente rinviata poiché le parti hanno dato corso alla verifica congiunta, in via bonaria, dei pagamenti effettuati dal datore di lavoro in adempimento dell'ordinanza di assegnazione del credito.
Sull'accordo delle parti è stata ordinata l'esibizione di buste paga e prova dei pagamenti al datore di lavoro, società LAVORO & FUTURO srl, che ha fatto pervenire documentazione cartacea acquisita al fascicolo processuale.
Si tratta dei fogli paga relativi al rapporto di lavoro della IG.ra (2013-2018) in Pt_1 cui si legge, per ogni mensilità, l'importo riferito alla voce “trattenuta 1/5”. Solo negli ultimi mesi del rapporto di lavoro detta voce è indicata come “cessione del quinto”.
Deve ritenersi che detta inesatta dicitura derivi da mera imprecisione terminologica,
e che essa si riferisca comunque all'importo versato all' in forza dell'ordinanza CP_1 di assegnazione del g.e. in data 18 ottobre 2013 (doc. 5 dell' ), dato che le CP_1 distinte bancarie corrispondenti alle buste paga indicanti la 'cessione del quinto'1 recano il termine 'trattenuta 1/5' riferito alla IG.ra . Nessun Parte_2 Pt_1 riferimento alla cessione del quinto viene fatta poi dal datore di lavoro nella documentazione acquisita a seguito di ordine di esibizione di cui si parlerà in prosieguo.
In altri svariati casi vi è corrispondenza tra la somma indicata per tale titolo nel foglio paga e l'importo indicato nella contabile bancaria della società datrice di lavoro. Si vedano, al riguardo, ad es., le contabili bancarie alle pagg. da 69 a 74 e i relativi fogli paga del periodo.
In molte altre contabili dei bonifici figura il versamento di un importo superiore a quello riferito in foglio paga alla trattenuta, a volte coincidente con la somma degli importi relativi a più mensilità (v. ad es. fogli 84 e 88).
Il datore di lavoro ha così spiegato tale discrasia (si veda la missiva proveniente dal datore di lavoro ed esibita all'udienza del 15 giugno 2024 dal legale da questo incaricato per la produzione in giudizio):
4 L'importo delle contabili bancarie che figura superiore alle somme trattenute dallo stipendio della IG.ra lascia presumere, già di per sé, che la somma indicata in Pt_1 busta paga sia stata versata all'Istituto, così com'è avvenuto negli altri casi più rigorosamente dimostrati di cui si è detto, sebbene dalle contabili con importo cumulativo non risulti l'indicazione di tutti i destinatari del versamento.
A fronte di tali risultati, l'istruttoria è proseguita con l'ordine di esibizione all'istituto bancario presso cui il datore di lavoro aveva acceso il conto corrente (INTESA SAN
PAOLO spa) affinché fornisse documentazione attestante le singole distinte dei pagamenti fatti da LAVORO & FUTURO srl all' . CP_1
La Banca predetta ha così risposto:
Ebbene, deve prendersi atto che a seguito di detta comunicazione gli elementi emersi in causa permettevano l'indicazione dei dati richiesti dalla Banca, eccezion fatta per l'IBAN del beneficiario . Il convenuto, nel successivo scritto difensivo ha chiesto CP_1 che la causa venisse rinviata per la precisazione delle conclusioni, ed ha però
5 omesso di indicare il proprio IBAN a cui andavano destinati detti pagamenti, sebbene il dato in esame debba ritenersi ben conosciuto dall' . Tale CP_1 indicazione, come detto richiesta dalla Banca per dare corso alle informazioni richieste, avrebbe permesso lo 'spacchettamento' dei bonifici cumulativi. Sarebbe stata così praticabile, per la Banca destinataria dell'ordine di esibizione, la comunicazione del dato utile in giudizio. Tale omissione riguarda un dato a disposizione del convenuto e non conoscibile dall'attrice. Tale condotta omissiva vale a ostacolare un puntuale accertamento dei pagamenti ed è valutabile ai sensi dell'art. 116 cpc come elemento idoneo a supportare la conclusione dell'avvenuto pagamento per la somma indicata dall'attrice. Quest'ultima sembra dunque aver adempiuto all'onere probatorio posto a suo carico anche tramite il mezzo istruttorio ordine di esibizione (peraltro non contrastato dal convenuto: v. memoria n. 3), che non ha potuto dare riscontri più specifici a causa del silenzio serbato dall' CP_1 sull'indicazione dell'IBAN pro tempore utilizzato dall'Istituto.
L'opposizione va dunque accolta. Deve dichiararsi che ha diritto di procedere CP_1 ad esecuzione forzata limitatamente all'importo di € 30.974,12 (51.369,35 -
20.395,23 = 30.974,12).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Non ricorrono i presupposti per la condanna ex art. 96 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice unico, Marianna GALIOTO, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei Parte_1 confronti di , e per Controparte_1 essa con atto di citazione ritualmente notificato, ogni Controparte_2 altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che ha diritto di procedere ad CP_1 esecuzione forzata nei confronti di limitatamente all'importo di € Parte_1
30.974,12;
6 condanna al rimborso delle spese processuali sostenute da CP_1 Parte_1 che si liquidano in € 4.000,00 oltre IVA, CP e rimborso forfettario per spese generali del 15%.
Milano, 15 gennaio 2025.
Il Giudice Marianna Galioto
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