Sentenza 10 gennaio 2024
Massime • 1
La notifica dell'atto introduttivo del giudizio presso il difensore di ufficio, a seguito dell'omesso ritiro da parte dell'imputato residente all'estero della raccomandata inviatagli ai sensi dell'art. 169, comma 1, cod. proc. pen., del perfezionamento di tale notificazione per compiuta giacenza, e della mancanza di un domicilio dichiarato o eletto nel territorio dello Stato, non consente di dichiarare l'assenza dell'imputato ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen. in difetto di elementi dai quali desumere che egli abbia avuto effettiva conoscenza del processo ovvero se ne sia volontariamente sottratto.
Commentario • 1
- 1. Notifiche all'estero, una telefonata non basta: anzi (Cass. 40119/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 novembre 2024
Necessario attivare il meccanismo di formare notificazione se emergono chiari dati di fatto, quali il luogo e l'indirizzo estero e anche un recapito telefonico, tali da consentire l'impostazione e il perfezionamento dell'ordinario procedimento notificatorio ai sensi dell' art. 169cod. proc. pen. Non è irreperibile un soggetto di cui si conosca il luogo di lavoro abituale e con il quale la polizia giudiziaria sia riuscita a mettersi in contatto telefonicamente, ma che abbia omesso di eleggere domicilio all'estero. L'emissione del decreto di irreperibilità di soggetto destinatario residente o dimorante all'estero dà luogo all'adozione di un atto nullo se il decreto viene emesso prima …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2024, n. 16315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16315 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2024 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità di tutti i ricorsi;
uditi l'avvocato Mario Antonio Angelelli per gli imputati AH e AR, l'avvocato Lisa Casoni per gli imputati MZ e EA e l'avvocato Roberto OS per l'imputato SE, i quali hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi rispettivi;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16315 Anno 2024 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 10/01/2024 RITENUTO IN FATI-0 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di assise di appello di Bologna confermava la decisione dibattimentale di primo grado, nella parte in cui;
- MO AL AH era stato dichiarato colpevole di concorso nei reati di cui all'art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. imm.), contestati in rubrica ai capi h) [ingresso illegale a fine di profitto in Norvegia, attraverso l'Italia, di due cittadini verosimilmente afgani], m) [ingresso illegale a fine di profitto in Italia di cinque cittadini afgani, mediante uso di documenti contraffatti] e o) [ingresso illegale a fine di profitto in Svezia, attraverso l'Italia, di un cittadino verosimilmente afgano]; - IH AT AR era stato dichiarato colpevole di concorso nel reato di cui all'art. 12 T.U. imm., contestato al capo r) [ingresso illegale a fine di profitto in Danimarca, attraverso l'Austria, di tre cittadini verosimilmente afgani]; - AN SE era stato dichiarato colpevole di concorso nel reato di cui all'art. 12 T.U. imm., contestato al capo b) [ingresso illegale a fine di profitto in un Paese del nord Europa, attraverso l'Italia, di cinque cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, non meglio identificati]; - LI MZ era stato dichiarato colpevole di partecipazione con ruolo direttivo ad associazione per delinquere, finalizzata alla commissione di delitti di immigrazione clandestina e contestata al capo a), nonché colpevole di concorso nei reati di cui all'art. 12 T.U. imm., contestati ai capi m), o), p) [quest'ultimo relativo all'ingresso illegale a fine di profitto in Norvegia, attraverso l'Italia, di due cittadini verosimilmente afgani, mediante uso di documenti contraffatti], r) e s) [quest'ultimo relativo al tentativo di ingresso illegale in Austria, attraverso l'Italia, di quattro cittadini minorenni afgani]; - AR EA era stato dichiarato colpevole di concorso nel reato di cui all'art. 12 T.U. imm., contestato al capo d) [ingresso illegale in Germania, con destinazione Danimarca, di quattro cittadini afgani]. Il quadro probatorio, a base delle condanne, era integrato da attività di osservazione e controllo effettuate dalla polizia giudiziaria, da elementi di natura dichiarativa e da esiti di intercettazione di comunicazioni. 2. Ricorrono gli imputati per cassazione, per il tramite dei loro difensori di fiducia. I ricorsi sono di seguito illustrati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2 3. L'imputato MO AL AH, assistito dall'avvocato Mario Antonio Angelelli, pone a base del ricorso due motivi. 3.1. Con il primo motivo il ricorrente si duole della mancata assunzione di prova decisiva. La Corte di assise di primo grado avrebbe revocato, nel corso del dibattimento, l'ordinanza ammissiva delle prove testimoniali a discarico, sull'erroneo presupposto che fosse divenuta superflua la loro assunzione, così frustrando il diritto dell'imputato di difendersi provando. L'eccezione processuale, immediatamente avanzata, era stata vanamente riproposta con l'atto di appello. 3.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge penale. L'aggravante dell'uso di documenti contraffatti, riferita al capo m), sarebbe stata ritenuta ad onta della declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua, risalente alla sentenza del giudice delle leggi n. 63 del 2022. 4. L'imputato IH AT AR, assistito dall'avvocato Giuseppe Dacquì, pone a base del ricorso sei motivi. 4.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce nullità di ordine processuale. L'imputato sarebbe stato invalidamente citato per l'udienza preliminare e per il giudizio, essendo state le relative notificazioni effettuate presso il difensore di fiducia, nonostante, da data antecedente, l'interessato avesse revocato la corrispondente elezione di domicilio, dichiarando di voler ricevere le notifiche presso la sua abitazione. L'eccezione processuale era stata vanamente avanzata con l'atto di appello. 4.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce ulteriore nullità di ordine processuale. Essa deriverebbe dall'omessa traduzione in lingua rumena degli atti processuali, a partire dalla richiesta di rinvio a giudizio. La questione processuale, sollevata già nel giudizio di primo grado, era stata vanamente riproposta con l'atto di appello. 4.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce l'erronea applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen. Sarebbe stato violato il principio del ne bis in idem. AR era stato già, in separato processo, definitivamente condannato per concorso nel reato di cui all'art. 12 T.U. imm., configurato nell'odierno capo s) della rubrica. Egli non avrebbe potuto dunque, in questa sede, essere nuovamente sottoposto a giudizio per la stessa tipologia di imputazione, quale quella contestatagli al capo r), giacché trattavasi di viaggi posti in essere dal medesimo soggetto, che aveva violato la medesima norma incriminatrice nell'arco temporale di pochi giorni. Si 3 sarebbe di fronte ad un unico comportamento, accertato sulla base del medesimo materiale probatorio. 4.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce l'erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione nella valutazione della prova di penale responsabilità. Il giudice di appello avrebbe ragionato sul punto in termini assertivi, essendo tra l'altro incerta l'individuazione di AR come l'utilizzatore dell'utenza telefonica coinvolta in talune intercettazioni, e non essendo sensata l'attribuzione all'imputato del ruolo di corriere per il solo fatto che all'interno dell'automobile, in suo uso, fossero state trovate carte stradali con le rotte da compiere assieme ai migranti. 4.5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione sul riconoscimento delle aggravanti del numero di concorrenti superiori a tre e del fine di profitto. 4.6. Con il sesto motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego dell'attenuante del ruolo di minima importanza, sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione e sulla dosimetria della pena. 5. L'imputato AN SE, assistito dall'avvocato Annarita Bove, formula un unico motivo, con cui denuncia vizio di motivazione nella valutazione della prova di penale responsabilità. Il significato delle intercettazioni sarebbe stato travisato. L'imputato non avrebbe mai organizzato alcun traffico di clandestini, in quanto le sue telefonate con AY SH, che svolgeva lecite attività imprenditoriali, erano dovute al fatto che questi aveva promesso di trovargli lavoro in agricoltura, in cambio dell'aiuto a reperire manodopera regolare e a trasportarla sui luoghi di lavoro. Questa ricostruzione alternativa, saldamente ancorata alle risultanze dichiarative in ricorso specificate, sarebbe stata immotivatamente scartata dalla Corte di assise di appello. Né si sarebbe potuto pretendere che l'imputato, a tanti anni di distanza, fosse in condizione di rintracciare direttamente i soggetti cui in buona fede procurava lavoro, per farli testimoniare a proprio favore. La decisione impugnata sarebbe, in molti passaggi, assertiva, reticente e contraddittoria. Essa avrebbe ricavato elementi a carico dalla deposizione di un ufficiale di polizia giudiziaria, Andraghetti, in realtà congetturale, non circostanziata e non concludente, al pari delle menzionate intercettazioni. 4 6. L'imputato LI MZ, assistito dall'avvocato Massimo Cacciari, formula un unico motivo, con cui denuncia vizio di motivazione in ordine alla negata esclusione del ruolo di mero partecipe del sodalizio criminale. Le intercettazioni, il cui contenuto il motivo ripercorre, permetterebbero di intestargli un ruolo meramente operativo e rifletterebbero l'esecuzione di attività delegate, senza alcuna autonomia di scelta. 7. L'imputato AR EA, assistito dall'avvocato Lisa Casoni, formula un unico motivo, con cui deduce nullità di ordine processuale. Si sarebbe proceduto a suo carico in assenza, sin dal primo grado, in difetto dei relativi presupposti. La preliminare notificazione, funzionale all'instaurazione del giudizio, era avvenuta presso l'indirizzo estero di residenza, ai sensi dell'art. 169, comma 1, cod. proc. pen., e si era perfezionata per compiuta giacenza (atto non cal/ed for, ossia «non richiesto») della raccomandata contenente l'invito a domiciliarsi in Italia. Al di là della regolarità formale di tale modalità di notificazione, e del suo seguito, essa non garantiva, in ogni caso, la conoscenza effettiva del processo, non desumibile in modo automatico dall'eventuale mancata diligenza nel ritiro dell'atto preannunciante la vocatio in ius. L'eccezione processuale era stata vanamente avanzata con l'atto di appello. 8. Il Procuratore generale requirente ha depositato rituale memoria, in cui ha anticipato ed argomentato le conclusioni rassegnate nel corso della discussione orale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Per comodità espositiva, i ricorsi saranno esaminati nello stesso ordine di illustrazione seguito in narrativa. 2. MP MO AL AH. 2.1 II ricorso è infondato nel suo primo motivo, che non risulta neppure correlato alla ratio decidendi effettiva. Il motivo muove dall'erroneo presupposto che il giudice di primo grado abbia revocato, per sopraggiunta superfluità del mezzo, l'ammissione già disposta della prova testimoniale a discarico, mentre quest'ultima ab origine non era stata ammessa, per emergente difetto di rilevanza. Il difetto di rilevanza è stato, in ogni caso, nuovamente argomentato dalla Corte di assise di appello, in quanto le persone indicate dalla difesa, quali testimoni da sentire sui capi h) e m) della rubrica, non erano i migranti coinvolti 5 nelle due imputazioni, né era spiegato quale fosse l'apporto conoscitivo che, loro tramite, avrebbe potuto essere apportato al processo. Il motivo di ricorso contesta tali ultime asserzioni in termini meramente enunciativi, che non si lasciano utilmente apprezzare in questa sede. 2.2. E' invece fondato il secondo motivo. L'art. 12, comma 3, lett. d), T.U. imm. è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, tra l'altro nella parte in cui prevede, come circostanza aggravante del reato di immigrazione clandestina, l'uso di documenti contraffatti, alterati o comunque illegalmente ottenuti, con la sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2022. Il giudice delle leggi non ha ravvisato alcun surplus di disvalore dei fatti commessi mediante documenti siffatti, rispetto alla generalità dei fatti riconducibili alla fattispecie base descritta nel comma 1 della disposizione incriminatrice;
una tale modalità di commissione non offende, d'altra parte, alcun bene giuridico ulteriore rispetto a quello tutelato dal medesimo comma, ossia l'ordinata gestione dei flussi migratori, né rappresenta una modalità di condotta particolarmente insidiosa o tale da creare speciali difficoltà di accertamento alla Polizia di frontiera. L'aggravante in discorso, già contestata, e implicitamente ritenuta dal primo giudice in data anteriore alla pronuncia di illegittimità costituzionale, avrebbe dovuto essere esclusa già in secondo grado, definito dopo la pubblicazione della pronuncia stessa. Occorre dunque porre diretto rimedio in questa sede all'omissione, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. peri. 2.3. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio nei confronti di MO AL AH, limitatamente all'aggravante in esame (uso di documentazione contraffatta), ritenuta in ordine al capo m), che deve essere esclusa. L'annullamento deve essere esteso, ex art. 587, comma 1, cod. proc. pen., al coimputato MZ AL, non ricorrente sul punto. In relazione alla posizione di entrambi, va operato il rinvio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Bologna per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio (con particolare riferimento all'entità dell'aumento di pena previsto dal comma 3-bis dell'art. 12 T.U. imm., che resta applicabile in rapporto al numero dei concorrenti nel reato e di migranti illegalmente trasferiti). Il ricorso di MO AL AH deve essere rigettato nel resto. 3. MP IH AT AR. 3.1. Il ricorso è inammissibile nel suo primo motivo. 6 Occorre infatti considerare che, ove il decreto di citazione sia notificato all'imputato in luogo diverso rispetto al domicilio validamente eletto o dichiarato, si determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che va dedotta entro i termini decadenziali previsti dal codice di rito, salvo che l'irrituale notificazione risulti, in concreto, inidonea a consentire l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, solo in tal caso configurandosi una nullità assoluta per omessa notificazione (Sez. 5, n. 48916 del 01/10/2018, 0., Rv. 274183-01; Sez. 6, n. 42755 del 24/09/2014, Zemzami, Rv. 260434-01; Sez. 2, n. 11277 del 06/12/2012, dep. 2013, Simionato, Rv. 254873-01). Di conseguenza, deve ritenersi perfettamente valida la notificazione avvenuta al domicilio precedentemente eletto dall'imputato presso lo studio del suo difensore di fiducia, piuttosto che nell'abitazione di residenza quale domicilio dichiarato successivamente, sia pure anteriormente alla spedizione dell'atto, ove il difensore dell'imputato nulla abbiano eccepito entro la conclusione del giudizio di primo grado, né siano stati rappresentati specifici elementi che depongano per l'assoluta inidoneità della notificazione medesima (Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023, Brancolini, Rv. 284810-01; Sez. 6, n. 29677 del 24/06/2014, Mamone, Rv. 259819-01). Nel caso di specie, la nullità, che precede la fase del giudizio, è stata denunciata -tardivamente- solo con l'atto di appello, e quindi oltre il termine di deducibilità stabilito dall'art. 180 cod. proc. pen., costituito dalla deliberazione della sentenza di primo grado;
né è stato allegato e spiegato per quale ragione mai la citazione presso il difensore di fiducia, già domiciliatario, possa aver impedito all'assistito di avere conoscenza della data di celebrazione del giudizio stesso. 3.2. Il secondo motivo è infondato. Qualora, invero, l'imputato straniero mostri di rendersi conto del significato degli atti processuali compiuti con il suo intervento, o a lui indirizzati, al giudice non incombe l'obbligo di provvedere alla nomina dell'interprete, o di disporne la traduzione, dovute solo sul presupposto indefettibile della non conoscenza o della difficoltà di comprensione della lingua italiana da parte dell'interessato (Sez. 2, n. 17327 del 20/01/2023, Kakashvili, Rv. 284528-01; Sez. 2, n. 30379 del 19/06/2018, Khadraoui, Rv. 273246-01; Sez. 2, n. 8094 del 04/02/2016, T., Rv. 266238-01). E l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana costituisce una valutazione di merito, non censurabile in sede di legittimità se motivata in termini corretti ed esaustivi (Sez. 2, n. 11137 del 20/11/2020, dep. 2021, Dong, Rv. 280992-01; Sez. 2, n. 46139 del 28/10/2015, Reznikov, Rv. 265213-01; Sez. F, n. 44016 del 04/09/2014, 7 Vjerdha, Rv. 260997.01; Sez. 5, n. 33775 del 27/02/2014, ilie, Rv. 261640-01; Sez. 6, n. 28697 del 17/04/2012, Wu, Rv. 253250-01). La ritenuta conoscenza può essere argomentata, in tali termini, anche sulla base degli elementi risultanti dagli atti di polizia giudiziaria, quali la dichiarazione o elezione di domicilio, non contrastati da dati oggettivi di opposto significato (Sez. 3, n. 9354 del 15/01/2021, P., Rv. 281479-01). Rispetto a AR, la valutazione giudizialmente operata è ineccepibile, essendo l'imputato regolarmente soggiornante in Italia almeno dal 2013, da tempo dunque largamente antecedente l'instaurazione del giudizio, ed avendo egli reso dichiarazioni alla polizia giudiziaria, in lingua italiana, già in fase di indagini preliminari. Tali circostanze non sono dal ricorrente contrastate in modo convincente. E, del resto, la già eseguita traduzione di alcuni atti del procedimento, antecedenti la richiesta di rinvio a giudizio, non costituisce automaticamente prova dell'ignoranza della lingua italiana da parte dell'imputato, né vincola in tal senso il giudice, sempre libero di pervenire, in ogni stato e grado, all'accertamento di segno contrario sulla base di plausibili e convincenti elementi (Sez. 3, n. 37364 del 05/06/2015, B., Rv. 265185-01), quali quelli testé passati in rassegna. 3.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Questa Corte ha già statuito che il reato di cui all'art. 12, commi 1 e 3, T.U. imm. si perfeziona a carico di chi promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto illegale di «stranieri» nel territorio dello Stato, ovvero compie altri atti diretti allo scopo, ed è dunque la struttura stessa della fattispecie, ad oggetto materiale plurimo, che consente di affermare che condotte di trasporto di tal genere, se contestuali e connotate da comune direzione finalistica, integrano un solo reato, qualunque sia il numero dei migranti in esse coinvolti (tale numero rileverà, in tal caso, solo ai fini della dimensione offensiva del fatto, essendo la pena pecuniaria ad esso commisurata ed essendo il numero di persone trasportate superiore a cinque configurato come speciale circostanza aggravante); il concorso materiale di reati sarà invece ravvisabile, mancando tali requisiti, ossia in caso di sfasatura temporale e/o teleologica delle condotte in esame (Sez. 1, n. 20154 del 03/02/2023, A., Rv. 284651-02). Nel caso di specie, è pacifico che il capo r) e il capo s) della rubrica riguardino viaggi distinti, ancorché ravvicinati nel tempo;
viaggi integranti, per ciò solo, reati autonomi, giudicabili eventualmente in tempi diversi, anche sulla base del medesimo materiale probatorio. Il dedotto bis in idem processuale palesemente non sussiste. 3.4. Il quarto motivo è infondato. 8 L'apprezzamento giudiziale della prova a carico dell'imputato è, infatti, esente da criticità in questa sede rilevabili, risultando esso conforme allo standard valutativo richiesto dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., ripetutamente indicato dalla giurisprudenza di legittimità, racchiuso nella necessità della valutazione globale, e non atomistica, del quadro istruttorio (Sez. 1, n. 1790 del 30/11/2017, dep. 2018, Mangafic, Rv. 272056-01; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271228-01; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941-01), al fine di accertare se la fisiologica parzialità, e connessa relativa ambiguità, di ciascun indizio, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato «al di là di ogni ragionevole dubbio», e cioè con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana. Nella specie, il ruolo di "traghettatore" di migranti, dall'imputato svolto, presenta saldo ancoraggio nelle risultanze di causa, conformemente valutate dai giudici di merito. A fronte di motivazione idonea e congrua al riguardo, il ricorrente riproduce i medesimi, generici, argomenti, non confrontandosi, come anche osserva il Procuratore generale requirente, con il ruolo di autista certamente svolto dall'imputato, con il tenore delle telefonate intercettate (e a lui attribuite con accertamento di fatto, di esclusiva competenza del giudice di merito), con i fogli rinvenuti recanti le annotazioni dei tragitti, con il ruolo del correo BB e con le dichiarazioni da questi rese. Nessuna violazione delle regole di valutazione della prova, e nessun deficit motivazionale, sono conclusivamente addebitabili alla sentenza impugnata. 3.5. Il quinto motivo è inammissibile, per la totale genericità della contestazione inerenti il numero dei concorrenti nel reato, e per la manifesta infondatezza delle deduzioni in ordine al ritenuto fine di profitto dell'azione. A quest'ultimo proposito si consideri che il profitto, valevole ad integrare l'aggravante di cui al comma 3-ter, lett. b), dell'art. 12 T.U. imm., è, per espressa previsione di legge, anche quello indiretto, per tale dovendo intendersi quello di cui siano beneficiarie terze persone, ove l'azione del reo sia consapevolmente diretto al suo procacciamento (Sez. 1, n. 35510 del 30/05/2019, Fantini, Rv. 276613-01); sicché non giova al ricorrente la negazione, peraltro implausibile, di non essere stato personalmente remunerato per il ruolo criminale svolto nella vicenda. 3.6. Il sesto motivo è manifestamente infondato. 9 5ì./( Ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione nel reato concorsuale, di cui all'art. 114, primo comma, cod. pen., non è infatti sufficiente una minore efficacia causale della condotta dell'agente rispetto a quella del correo;
è invece necessario che il contributo dato dal primo possieda rilevanza realmente marginale, tale da risultare trascurabile nell'economia generale della vicenda criminosa (Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021, I., Rv 281857-01; Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012, dep. 2013, Modafferi, Rv. 254051-01; Sez. 5, n. 21082 del 13/04/2004, Terreno, Rv. 229201-01). Una rilevanza di tal fatta non è predicabile in rapporto al ruolo di autista-trasportatore, invero centrale ai fini della consumazione. Né sono minimamente persuasive le critiche svolte in ordine alla quantificazione della pena, ampiamente giustificata alla luce dei criteri forniti dall'art. 133 cod. pen. e ridimensionata in guisa da attestarsi in prossimità dei minimi edittali, anche per effetto della benevola concessione, nella misura insindacabilmente reputata congrua, delle circostanze attenuanti generiche. 3.7. In conclusione, il ricorso di IH AT AR deve essere rigettato e l'imputato deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. pen., al pagamento delle spese processuali. 4. MP AN SE. 4.1. Il ricorso è infondato. Esso invero vanamente contrappone all'attenta ricostruzione dell'accaduto, offerta dalla sentenza impugnata, la versione sostenuta dall'imputato, circa la liceità dei viaggi e il suo soggettivo stato di buona fede, puntualmente esaminata dalla sentenza stessa e disattesa alla stregua di logiche e analitiche argomentazioni. La colpevolezza dell'imputato nitidamente risalta alla luce del quadro delle eseguite intercettazioni, e in ragione di quanto da lui stesso ammesso ed affermato circa il fatto che egli svolgeva il compito di reclutare autisti, mentre il correo AY procurava i migranti clandestini da far partire. Come risulta dalle citate fonti di prova, i coimputati concordavano le sostituzioni dei migranti con altri, ove stretti dalla necessità di mantenere gli accordi presi con gli autisti medesimi, e tutti i viaggi avevano per destinazione l'estero (in particolare, il nord Europa) essendone evidente l'illegalità per contrasto con le normative di settore dei relativi Paesi. A fronte di ciò, il ricorso si risolve nel sollecitare a questa Corte una rivisitazione del fatto, e una diversa valutazione del significato della prova, che ad essa non competono, essendole in particolare precluso di sindacare il giudizio, tipicamente riservato al giudice di merito, sulla rilevanza e sull'attendibilità delle N 1 0 fonti da cui la prova discende, ovvero la scelta, in questo ambito, tra divergenti versioni ed interpretazioni (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 4, n. 8090 del 25/05/1981, Amoruso, Rv. 150282-01). Inesistenti appaiono, rispetto alle intercettazioni, i supposti travisamenti istruttori, peraltro nel motivo denunciati in difetto di rappresentazione autosufficiente (che avrebbe richiesto, come non avvenuto, la trascrizione nel corpo di esso, o l'allegazione al ricorso, dell'atto probatorio integrale in tesi frainteso: tra le molte, Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071- 01). Sicché, conclusivamente, la penale responsabilità dell'imputato risulta affermata sulla base di solidi elementi dimostrativi, di natura dichiarativa e logica, ineccepibilmente apprezzati e valutati. 4.2. In conclusione, il ricorso di AN SE deve essere rigettato e l'imputato deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. pen., al pagamento delle spese processuali. 5. MP AL MZ. 5.1. Il ricorso è infondato. La posizione direttiva dell'imputato in seno al sodalizio criminale è stata ampiamente argomentata da entrambe le sentenze di merito. Esse hanno ineccepibilmente evidenziato che egli era in grado di pianificare autonomamente i viaggi, di ospitare i migranti prima della loro partenza, di acquisire le loro false generalità e falsificare i relativi documenti, di acquistare i biglietti aerei, accompagnando i migranti stessi in aeroporto e contattando i corrieri. A fronte di ciò, il laconico atto di impugnazione valorizza elementi (il fatto che l'imputato, in un numero limitato di casi, invitasse gli interlocutori a rivolgersi a AY, capo indiscusso dell'organizzazione, ovvero l'esiguità del guadagno che a MZ sarebbe derivato) che non si pongono in logica contraddizione con l'accertamento giudiziale operato e non consentono, pertanto, di infirmare la sottostante tenuta motivazionale. 5.2. In conclusione, il ricorso di AL MZ deve essere rigettato. L'annullamento estensivo, pronunciato a suo favore (v. supra, § 2.3.), lo esonera dalla condanna al pagamento delle spese processuali. 6. MP AR EA. 6.1. Il ricorso è fondato. 1 1 6.1.1. Nel regime introdotto dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, il processo può essere celebrato in assenza dell'imputato solo a condizione che vi sia la certezza che il medesimo ne abbia avuto conoscenza, o ad essa si sia volontariamente sottratto. Non è cioè sufficiente la regolarità formale della notificazione, essendo indispensabile valutare, allorquando l'imputato non compaia, e per poter procedere ugualmente nei suoi confronti, la sussistenza di elementi dai quali fondatamente desumere l'esistenza delle condizioni sopra indicate, espressive di una rinuncia, successiva o addirittura preventiva, a partecipare al giudizio. L'ipotesi della volontaria sottrazione alla conoscenza del processo è l'unica, in particolare, in cui è consentito procedere pur se la parte ignori la vocatio in ius. L'esigenza è, in questo caso, quella di non premiare processualmente la categoria di imputati "finti inconsapevoli". Le condotte di volontaria sottrazione alla conoscenza del processo devono avere, tuttavia, contenuto positivo e rispetto ad esse si rende necessario un accertamento in fatto, anche quanto al loro coefficiente psicologico. L'art. 420-bis cod. proc. pen. - come interpretato da Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420-01 - non "tipizza" e non consente di tipizzare alcuna condotta particolare, che possa ritenersi di per sé rivelatrice della volontà di sottrazione;
quindi non possono farsi rientrare automaticamente in tale ambito situazioni comuni, quali, tra l'altro, la mancanza di diligenza informativa, che potrà essere circostanza valutabile nei casi concreti, ma non sarà di per sé determinante, su di un piano solo astratto, per potere considerare integrata la fattispecie. Afferma il massimo consesso della nomofilachia che, «se si esaspera[sse] il concetto di "mancata diligenza" sino a trasformarla automaticamente in una conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente per fare a meno della prova della consapevolezza della vocatio in ius per procedere in assenza, si farebbe una mera operazione di cambio nome e si tornerebbe alle vecchie presunzioni, il che ovviamente [sarebbe] un'operazione non consentita». 6.1.2. In armonia con tali principi, è stato già ritenuto che non possa procedersi in assenza dell'imputato, il quale non abbia preso effettiva contezza dell'atto introduttivo del processo, essendosi la notificazione perfezionata per compiuta giacenza, ove non consti che egli abbia ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini, quale atto ravvicinato e prodromico al seguito propriamente processuale;
in difetto, l'imputato - non a conoscenza della formulazione dell'accusa, non avendo preso effettiva contezza della citazione a giudizio - neppure avrebbe potuto realisticamente prevedere una tale formulazione, con la conseguenza che il mancato ritiro della raccomandata, da parte sua, non può 12 essere univocamente interpretato come comportamento diretto a schivarla (Sez. 4, n. 20377 del 03/02/2021, Ogumuneide, Rv. 281177-01, in motivazione). Il vizio processuale denunciato in ricorso è ravvisabile, alla stregua delle considerazioni che precedono. Dagli atti risulta, infatti, il solo mancato ritiro della raccomandata ex art. 169 cod. proc. pen., spedita nel Regno Unito, con cui EA era invitato a dichiarare od eleggere domicilio in Italia ai fini della rinnovata notificazione della richiesta di rinvio a giudizio e dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare. A tale mancato ritiro seguiva il perfezionamento della notificazione per compiuta giacenza. Nel successivo termine di trenta giorni non interveniva, evidente- mente, alcuna dichiarazione o elezione di domicilio sul territorio nazionale. La richiesta di rinvio a giudizio e l'avviso di fissazione di udienza erano, quindi, notificate al difensore di ufficio, ai sensi del medesimo art. 169, comma 1, ultima proposizione. All'imputato, nella situazione data, è rimproverabile certamente un difetto di attenzione e diligenza, non accompagnato tuttavia da altre circostanze qualificanti che permettano di equiparare tale condotta ad una sottrazione dolosa alla conoscenza del processo. Va infatti conclusivamente ribadito che, se la formale vocatio in ius può validamente derivare (direttamente o, come nella specie, indirettamente) dalla notificazione per compiuta giacenza, è necessario, affinché possa procedersi in assenza, che: a) la conoscenza del processo possa desumersi da indici vicari di carattere univoco, quali la presenza di un difensore fiduciario, o l'esistenza di un effettivo collegamento tra l'assistito e il difensore di ufficio, ovvero b) sia predicabile una mancata conoscenza di natura intenzionale, che presuppone che l'interessato sia stato messo, quanto meno, nella condizione di partecipare alla fase procedimentale antecedente alla richiesta di rinvio a giudizio, attraverso la valida notificazione degli atti corrispondenti;
perché altrimenti l'imputato, non edotto dell'esistenza dell'indagine e del suo esito, non sarebbe neppure nella condizione di attendere l'atto di convocazione in giudizio, divenendo in tale caso la compiuta giacenza, che formalmente perfeziona la corrispondente notificazione, elemento non dirimente di volontà elusiva. 6.1.3. Per EA non risulta avverata alcuna delle elencate condizioni. Essendosi proceduto in assenza, nei suoi confronti, in difetto dei presupposti di legge, l'intero processo risulta nullo. 6.2. Il decreto che dispone il giudizio ed entrambe le sentenze di merito debbono essere conseguentemente annullate, con rinvio al Tribunale di Bologna, ufficio del giudice per le indagini preliminari, perché sia nuovamente inscenata 13 l'udienza preliminare e si proceda nel rispetto delle disposizioni codicistiche in tema di assenza, pro-tempore applicabili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AH MO AL e MZ AL limitatamente all'aggravante dell'uso di documenti contraffatti contestata con riferimento al capo M, aggravante che esclude, e per l'effetto rinvia per la determinazione della pena ad altra sezione della Corte di assise di appello di Bologna. Rigetta nel resto il ricorso di AH NN LI. Rigetta il ricorso di MZ AL. Annulla la sentenza impugnata e quella n. 5/2021 in data 20/9/2021 della Corte di assise di Bologna, nonché il decreto che dispone il giudizio in data 14/11/2018 del GUP del Tribunale di Bologna nei confronti di EA AR e rinvia per l'ulteriore corso al Tribunale di Bologna-ufficio del Giudice per le indagini preliminari. Rigetta i ricorsi di AR IH AT e di SE AN e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10/01/2024