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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 18/12/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 3698/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa PA Di NC -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 3698/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...]85 professione: assistente amministrativa reddito: euro 20.175,00 netti nell'anno d'imposta 2024 con l'Avv. Barbara Garbellini presso cui ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...]85 professione: operaio manutentore macchine utensili di V livello reddito: euro 22.002,00 netti nell'anno d'imposta 2024 con l'Avv. Angela Gazzi presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a Bagnolo di Po (RO) il 31.7.2010 (anno 2010, Numero 2, Parte II, Serie A)
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni
1 e dalla cui unione sono nate le figlie e rispettivamente il 27.11.2010 Per_1 Per_2
e il 5.9.2016
CONCLUSIONI Per i ricorrenti 1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove riterranno opportuno, dandosi atto che le figlie e ontinueranno a risiedere anagraficamente con la madre;
Per_1 Per_2
2. disporre l'affido condiviso delle figlie minori e con collocamento Per_1 Per_2 prevalente e residenza con la madre, presso la casa coniugale. Le figlie trascorreranno con il padre, a settimane alterne, il weekend dal venerdì dalle ore 18.00 alla domenica alle ore 22.00 oltre a un giorno infrasettimanale, da concordare tra i genitori, dalle ore 18.00 alle ore 22.00. Durante le vacanze estive, rimane fermo il calendario stabilito, salvo due settimane, anche non consecutive, di vacanza delle figlie con il padre e due settimane, anche non consecutive, di vacanza delle figlie con la madre. Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi vicendevolmente, con un preavviso minimo di trenta giorni, il periodo feriale di cui potranno godere nonché il luogo in cui intendono soggiornare. Durante le vacanze natalizie, le figlie trascorreranno con il padre cinque giorni, anche non consecutivi, alternando il giorno di Natale e il Capodanno (un anno le figlie trascorreranno Natale con il papà e Capodanno con la mamma e l'anno successivo trascorreranno il Natale con la mamma e il Capodanno con il papà). Durante le vacanze pasquali, le minori trascorreranno con il padre 2 giorni, anche consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o Pasquetta;
i compleanni delle figlie con entrambi i genitori oppure alternati qualora non ci sia la possibilità di festeggiarli insieme a tutta la famiglia. In ogni caso, i genitori potranno stabilire modalità di visita anche diverse, previo accordo e tenendo conto degli impegni scolastici, sportivi e ricreativi delle figlie.
3. Assegnarsi la casa coniugale, sita in Bagnolo di PO (RO) – via Roma n. 949/85, alla sig.ra , la quale continuerà a viverci unitamente alle due figlie Parte_1 minori e col corredo di relativo mobilio. Per_1 Per_2
4. Stabilire che nulla è dovuto in ordine al reciproco mantenimento dei coniugi in quanto economicamente indipendenti ed autosufficienti;
5. Stabilire a carico del sig. , quale contributo al mantenimento Parte_2 delle figlie minori, il pagamento a favore della sig.ra dell'assegno Parte_1 mensile di € 225,00 per ciascuna figlia, somma rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, da pagarsi sul conto corrente alla stessa intestato, entro il giorno 25 di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche non a carico del S.S.N., scolastiche ed extrascolastiche, debitamente documentate e fino alla completa indipendenza economica delle figlie, come di seguito specificate: SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), materiale scolastico di cancelleria, eccetto il corredo di inizio anno scolastico, medicinali da banco (compresi anche antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), trattamenti estetici (parrucchiere, estetista),
2 attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici delle figlie (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione). SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici e materiale di corredo scolastico di inizio anno, tasse scolastiche imposte da istituti pubblici, trasporto pubblico scolastico, spese sanitarie urgenti, visite mediche e/o acquisto di farmaci prescritti dal medico curante, ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
master e specializzazioni post-universitari; frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi e gruppi estivi con mensa, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola privata.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO: in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms/whatsapp, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
5. I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio del passaporto e della C.I. valida per l'espatrio delle figlie minori.
3 6. Ciascun coniuge manterrà l'intestazione delle automobili in uso, sostenendo ciascuno i relativi costi di assicurazione, gestione e delle rate dei finanziamenti in essere per l'acquisto: il sig. per l'automobile EA LE del 2019 Parte_2 continuerà a pagare la rata mensile del prestito finalizzato perfezionato dallo stesso con ST (€ 298,00 – scad. nov. 2025), mentre la sig.ra per Parte_1
l'automobile EA Arona del 2021 continuerà a pagare la rata mensile del prestito finalizzato perfezionato dalla stessa con VO BA (€ 290,25 – scad. dic. 2029).
7. Entrambe le parti continueranno a sostenere, ciascuno per la quota del 50%, le rate del mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione famigliare e comparteciperanno, nella medesima misura, alle spese, preventivamente concordate per iscritto, per la manutenzione straordinaria dell'immobile (a titolo esemplificativo: sostituzione della caldaia, rifacimento del tetto).
8. I coniugi convengono di versare i recuperi fiscali, provenienti dalle detrazioni per i lavori di ristrutturazione, sul c/c cointestato sul quale continueranno ad essere addebitate la rata mensile del mutuo, la ricarica mensile del telefono cellulare della figlia e la ricarica mensile del telefono cellulare della figlia uando la Per_1 Per_2 stessa ne disporrà e la rata mensile di €75,08 dell'assicurazione RCA del sig. sino alla sua naturale scadenza del mese di novembre 2025. Parte_2
9. L'assegno unico sarà percepito nella misura del 100% dalla mamma sig.ra
. Parte_1
10. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
11. Le parti convengono di provvedere all'estinzione del libretto postale on line cointestato e di procedere con la divisione del saldo attivo dello stesso nella misura del 50% ciascuno.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15.11.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
4 Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento delle figlie e Per_1 Per_2 entrambe minori d'età, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale delle stesse, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.), tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 3698/ 2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio a Bagnolo di Po (RO) il Parte_2
31.7.2010, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bagnolo di Po (RO), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 17 dicembre 2025
Il Presidente estensore
PA Di NC
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa PA Di NC -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 3698/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...]85 professione: assistente amministrativa reddito: euro 20.175,00 netti nell'anno d'imposta 2024 con l'Avv. Barbara Garbellini presso cui ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...]85 professione: operaio manutentore macchine utensili di V livello reddito: euro 22.002,00 netti nell'anno d'imposta 2024 con l'Avv. Angela Gazzi presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a Bagnolo di Po (RO) il 31.7.2010 (anno 2010, Numero 2, Parte II, Serie A)
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni
1 e dalla cui unione sono nate le figlie e rispettivamente il 27.11.2010 Per_1 Per_2
e il 5.9.2016
CONCLUSIONI Per i ricorrenti 1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove riterranno opportuno, dandosi atto che le figlie e ontinueranno a risiedere anagraficamente con la madre;
Per_1 Per_2
2. disporre l'affido condiviso delle figlie minori e con collocamento Per_1 Per_2 prevalente e residenza con la madre, presso la casa coniugale. Le figlie trascorreranno con il padre, a settimane alterne, il weekend dal venerdì dalle ore 18.00 alla domenica alle ore 22.00 oltre a un giorno infrasettimanale, da concordare tra i genitori, dalle ore 18.00 alle ore 22.00. Durante le vacanze estive, rimane fermo il calendario stabilito, salvo due settimane, anche non consecutive, di vacanza delle figlie con il padre e due settimane, anche non consecutive, di vacanza delle figlie con la madre. Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi vicendevolmente, con un preavviso minimo di trenta giorni, il periodo feriale di cui potranno godere nonché il luogo in cui intendono soggiornare. Durante le vacanze natalizie, le figlie trascorreranno con il padre cinque giorni, anche non consecutivi, alternando il giorno di Natale e il Capodanno (un anno le figlie trascorreranno Natale con il papà e Capodanno con la mamma e l'anno successivo trascorreranno il Natale con la mamma e il Capodanno con il papà). Durante le vacanze pasquali, le minori trascorreranno con il padre 2 giorni, anche consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o Pasquetta;
i compleanni delle figlie con entrambi i genitori oppure alternati qualora non ci sia la possibilità di festeggiarli insieme a tutta la famiglia. In ogni caso, i genitori potranno stabilire modalità di visita anche diverse, previo accordo e tenendo conto degli impegni scolastici, sportivi e ricreativi delle figlie.
3. Assegnarsi la casa coniugale, sita in Bagnolo di PO (RO) – via Roma n. 949/85, alla sig.ra , la quale continuerà a viverci unitamente alle due figlie Parte_1 minori e col corredo di relativo mobilio. Per_1 Per_2
4. Stabilire che nulla è dovuto in ordine al reciproco mantenimento dei coniugi in quanto economicamente indipendenti ed autosufficienti;
5. Stabilire a carico del sig. , quale contributo al mantenimento Parte_2 delle figlie minori, il pagamento a favore della sig.ra dell'assegno Parte_1 mensile di € 225,00 per ciascuna figlia, somma rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, da pagarsi sul conto corrente alla stessa intestato, entro il giorno 25 di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche non a carico del S.S.N., scolastiche ed extrascolastiche, debitamente documentate e fino alla completa indipendenza economica delle figlie, come di seguito specificate: SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), materiale scolastico di cancelleria, eccetto il corredo di inizio anno scolastico, medicinali da banco (compresi anche antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), trattamenti estetici (parrucchiere, estetista),
2 attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici delle figlie (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione). SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici e materiale di corredo scolastico di inizio anno, tasse scolastiche imposte da istituti pubblici, trasporto pubblico scolastico, spese sanitarie urgenti, visite mediche e/o acquisto di farmaci prescritti dal medico curante, ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
master e specializzazioni post-universitari; frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi e gruppi estivi con mensa, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola privata.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO: in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms/whatsapp, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
5. I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio del passaporto e della C.I. valida per l'espatrio delle figlie minori.
3 6. Ciascun coniuge manterrà l'intestazione delle automobili in uso, sostenendo ciascuno i relativi costi di assicurazione, gestione e delle rate dei finanziamenti in essere per l'acquisto: il sig. per l'automobile EA LE del 2019 Parte_2 continuerà a pagare la rata mensile del prestito finalizzato perfezionato dallo stesso con ST (€ 298,00 – scad. nov. 2025), mentre la sig.ra per Parte_1
l'automobile EA Arona del 2021 continuerà a pagare la rata mensile del prestito finalizzato perfezionato dalla stessa con VO BA (€ 290,25 – scad. dic. 2029).
7. Entrambe le parti continueranno a sostenere, ciascuno per la quota del 50%, le rate del mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione famigliare e comparteciperanno, nella medesima misura, alle spese, preventivamente concordate per iscritto, per la manutenzione straordinaria dell'immobile (a titolo esemplificativo: sostituzione della caldaia, rifacimento del tetto).
8. I coniugi convengono di versare i recuperi fiscali, provenienti dalle detrazioni per i lavori di ristrutturazione, sul c/c cointestato sul quale continueranno ad essere addebitate la rata mensile del mutuo, la ricarica mensile del telefono cellulare della figlia e la ricarica mensile del telefono cellulare della figlia uando la Per_1 Per_2 stessa ne disporrà e la rata mensile di €75,08 dell'assicurazione RCA del sig. sino alla sua naturale scadenza del mese di novembre 2025. Parte_2
9. L'assegno unico sarà percepito nella misura del 100% dalla mamma sig.ra
. Parte_1
10. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
11. Le parti convengono di provvedere all'estinzione del libretto postale on line cointestato e di procedere con la divisione del saldo attivo dello stesso nella misura del 50% ciascuno.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15.11.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
4 Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento delle figlie e Per_1 Per_2 entrambe minori d'età, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale delle stesse, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.), tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 3698/ 2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio a Bagnolo di Po (RO) il Parte_2
31.7.2010, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bagnolo di Po (RO), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 17 dicembre 2025
Il Presidente estensore
PA Di NC
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