CASS
Sentenza 21 luglio 2021
Sentenza 21 luglio 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/07/2021, n. 28362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28362 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE IL ES nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/01/2021 del TRIBUNALE DEL RIESAME di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
udite le conclusioni del PG ANTONIETTA PICARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. GIUSEPPE GUIDA che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata e si riporta ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento dello stesso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 28362 Anno 2021 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 04/06/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del SA di Napoli ha accolto l'appello del pubblico ministero avverso il provvedimento del GIP di Napoli del 11.5.2020 di rigetto della richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di CO De IS ed ha disposto l'applicazione di detta misura nei riguardi dell'indagato, sospendendone l'esecuzione ai sensi dell'art. 310, comma 3, cod. proc. pen. sino alla definitività della decisione. I reati per i quali è stata ritenuta la gravità indiziaria ed emessa la misura da parte del SA nei confronti di De IS sono quelli di: - associazione mafiosa per aver fatto parte del sodalizio di Camorra facente capo a CA GI, dedito alla commissione di delitti di varia natura ed all'acquisizione del controllo delle attività illecite e delle attività economiche nei territori di Nota, Scisciano, Somma Vesuviana e zone limitrofe (capo 1): al ricorrente è attribuito un ruolo di partecipe, "addetto", in particolare, alle estorsioni ed al traffico di sostanze stupefacenti, con detenzione di armi;
- concorso in tentata estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416-bisl, commessa, ai danni della famiglia Ciappa, titolare di imprese che gestiscono videopoker ed apparecchiature da noleggio per bar, insieme con CA GI, IC NA, GE UL e TE IL (capo 16); - concorso in due episodi porto d'armi illegale, aggravato ex art. 416-bis1 (capi 24 e 26). Un'ulteriore contestazione, ascritta all'indagato al capo 18, e relativa al tentativo di dare fuoco ad autovetture di proprietà di un imprenditore locale, Filippo Franzese, a scopo di intimidazione, è stata ritenuta anch'essa coperta da gravità indiziarla, e valorizzata in chiave associativa, pur senza dar luogo a misura cautelare, non avendo la stessa formato oggetto dell'appello del pubblico ministero. 2. Propone ricorso l'indagato, tramite il difensore, deducendo tre motivi differenti. 2.1. Con il primo si denuncia mancanza della gravità indiziaria per il reato di partecipazione ad associazione camorristica, anche in ragione dell'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche dalle quali sono stati tratti gli elementi di reità. 2.2. Il secondo motivo di ricorso censura la valutazione operata dal SA circa la sussistenza delle esigenze cautelari, quanto alla pericolosità sociale ed al pericolo di reiterazione dei delitti contestati. La difesa contesta la lettura dei precedenti penali operata dal provvedimento impugnato, valorizzando il fatto che essi hanno ad oggetto reati contro il patrimonio e contro la persona avulsi dal contesto camorristico, nonché la presunzione, priva di elementi di conforto esterni, circa la pericolosità derivante dalla contestazione per il reato associativo, anche rispetto al presupposto applicativo dell'attualità. 2 2.3. Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione di legge in relazione all'art. 275 cod. proc. pen., in merito alla valutazione della proporzionalità e dell'adeguatezza della misura cautelare applicata. In tale censura, il ricorrente si richiama alle valutazioni del GIP nell'ordinanza di rigetto della misura, relativa al quadro di gravità indiziaria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 2. Il primo motivo è privo di pregio. Il GIP aveva escluso l'utilizzabilità delle intercettazioni, autorizzate con riferimento all'ipotesi di reati di associazione mafiosa, a tutti i reati fine ritenuti non connessi con la fattispecie delittuosa suddetta, per le quali non sussistevano i presupposti di autonoma possibilità di autorizzazione ex art. 266 cod. proc. pen., e nei confronti dei soggetti non ritenuti gravemente indiziati di essere intranei al sodalizio camorristico, in relazione ai quali, non essendo utilizzabili i risultati delle intercettazioni, è stata esclusa la gravità indiziaria;
anche per tutti i reati fine ascritti a De IS, dunque, il GIP non potendo avvalersi dei risultati delle intercettazioni, ha rilevato l'insussistenza di adeguati indizi di reato. Il presupposto del ragionamento del GIP è anche la non configurabilità della continuazione criminosa tra reato associativo e reati fine. Il SA ha ritenuto, invece, utilizzabili le intercettazioni disposte per il reato di associazione mafiosa nei confronti di tutti gli indagati, ritenendo comunque sussistente un'ipotesi di connessione, nelle forme della medesimezza dell'ideazione criminosa alla base sia dell'ipotesi associativa, per la quale furono disposte inizialmente le intercettazioni, sia dei reati fine che di questa sono stati espressione (vedi pag. 12 ordinanza impugnata). Entrambe le ordinanze si richiamano alla sentenza Sez. U Cavallo del 2020, con esiti interpretativi opposti. Il ricorrente solo apparentemente si confronta con le ragioni sulla base delle quali il SA ritiene esistente il vincolo di continuazione tra reato associativo per cui erano state autorizzate le intercettazioni e reati fine commessi dall'indagato. L'opzione adottata dalla decisione impugnata, a dispetto di quanto sostiene il ricorso, è coerente con gli arresti di Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395, sentenza con cui si è affermato, in tema di intercettazioni, che il divieto previsto dall'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. 3 pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ah origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. Tra il reato associativo ed i reati fine, poi, secondo l'orientamento oramai dominante, è consentito ipotizzare la continuazione criminosa, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio, senza automatismi nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio derivanti dalla considerazione presuntiva che tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. (cfr., tra le più recenti, Sez. 1, n. 23818 del 22/6/2020, Toscano, Rv. 279430; Sez. 1, n. 1534 del 9/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984). L'esclusione della continuazione è stata ritenuta soltanto in casi peculiari, come ad esempio nell'ipotesi in cui i reati fine, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili "ah origine" perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione (Sez. 6, n. 13085 del 3/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259841; Sez. 5, n. 54509 del 7/10/2018, Lo Giudice, Rv. 277334; Sez. 6, n. 4680 del 20/1/2021, Raiano, Rv. 280595). A fronte di tali indicazioni ermeneutiche, il ragionamento del SA si radica su basi solide, laddove quello del provvedimento genetico sembra accedere ad argomentazioni che configurano un circolo vizioso, dando per presupposta l'assenza del nesso di connessione tra reati, facendola derivare dalla mancata utilizzabilità delle intercettazioni, fondata sull'assenza del nesso teleologico stesso. Sottolinea il SA che il procedimento nel quale sono state disposte le intercettazioni per associazione mafiosa e quello in cui sono state utilizzate in relazione ai reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. non sono "diversi", secondo le indicazioni delle Sezioni Unite Cavallo;
esse sono state disposte sulla base di un'unica ipotesi investigativa: il disvelamento dello scenario criminale del territorio costituito dall'agro nolano, all'indomani della scarcerazione di CA GI, il quale avrebbe coalizzato attorno a sé una schiera di sodali (NA, UL), dando luogo ad una nuova organizzazione di stampo camorristico con l'obiettivo di imporsi a livello criminale nel territorio di riferimento. Per circa due anni le intercettazioni hanno rivelato numerosi episodi delittuosi che hanno confermato l'esistenza del gruppo criminale e della sua strategia, per la medesimezza del contesto spazio-temporale, le modalità tipicamente mafiose-camorristiche dell'agire dei sodali;
le singole causali di ciascun delitto. L'impianto indiziario si sostiene reciprocamente, dunque, per il reato associativo e per i singoli reati fine, e non si intravedono questioni di utilizzabilità dei contenuti delle intercettazioni derivate da distorte applicazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite. 4 3. Quanto agli altri due motivi di ricorso, le censure si rivelano manifestamente infondate ed inammissibili, proposte in relazione ad una motivazione non manifestamente illogica anzi molto ben articolata, ampia e convincente. Con una puntuale analisi di quel che il SA definisce un "poderoso materiale investigativo" - costituito dagli esiti delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, utilizzabili per quanto già detto, a differenza di quanto aveva ritenuto il GIP, il quale, privandosene, aveva forzatamente dovuto non valutare una parte del materiale investigativo rilevante;
nonché: dai sequestri di armi e di sostanza stupefacente;
dalle numerose indagini di polizia giudiziaria, tra le quali si contano attività di osservazione, pedinamento e controllo;
ed infine da dichiarazioni di collaboratori di giustizia - materiale analizzato nei suoi tratti essenziali autonomamente dal provvedimento impugnato, oltre che con rinvio, quanto agli aspetti in fatto, all'ordinanza del GIP, l'ordinanza del SA abbia evidenziato che CA GI, una volta tornato sul territorio di origine, dopo la scarcerazione e la sottoposizione all'obbligo di soggiorno nel comune di Nola, era diventato il punto di riferimento del traffico di sostanze stupefacenti e delle attività criminali in tale contesto locale, aiutato da NA e UL, dalla figlia OV e dal ricorrente CO De IS, noto pregiudicato dell'area mariglianese. Tali risultati molteplici hanno dato contezza della sussistenza della gravità indiziaria delle due associazioni distinte contestate ai capi 1 e 2 (un sodalizio ex art. 416-bis cod. pen. ed un sodalizio ex art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990); degli interessi illeciti e del campo di attività dei due sodalizi;
delle modalità ripetute e collaudate delle condotte criminali realizzate dai partecipi e dell'apporto costante e consapevole di ciascun sodale, con ripartizione dei ruoli di ognuno, ferma la leadership di CA GI. In tali connotati caratteristici, valutati correttamente gli orientamenti di legittimità in tema di configurabilità delle associazioni mafiose, anche di nuova costituzione, il SA ha ritrovato gli indici di mafiosità dei due sodalizi contestati agli associati. Corretto, nell'ordinanza impugnata, il riferimento a Sez. 2, n. 19483 del 16/4/2013, Avallone, Rv. 256039, secondo cui l'esistenza di un'associazione per delinquere di tipo mafioso può essere desunta, oltre che da prove dirette, anche da indizi precisi e concordanti tra i quali rientrano le specifiche modalità dei reati fine e la stessa causale dei comportamenti delittuosi, quali indici del metodo seguito dai componenti per la realizzazione del programma associativo, che si caratterizza, dal lato attivo, per l'utilizzazione da parte degli associati della forza intimidatrice nascente dallo stesso vincolo associativo e, dal lato passivo, per la condizione di assoggettamento che ne deriva, tanto all'esterno quanto all'interno dell'associazione. Precisa, poi, e significativa è la ricostruzìone del materiale indiziario più rilevante, con specifici richiami ai contenuti, in molti casi assolutamente inequivoci, delle conversazioni tra i sodali, i quali si riferiscono apertamente ai reati fine ed alla struttura dei sodalizi 5 (cfr. le pagine da 16 in poi, in particolare, dell'ordinanza impugnata), con il pieno coinvolgimento di De IS (cfr. pag. 19 e 20). Al ruolo del ricorrente, poi, il SA dedica specifica attenzione nelle pagine 31 e successive, descrivendo la sua partecipazione all'associazione, il coinvolgimento nel reato estorsivo ai danni di un imprenditore nel settore dei videopoker (capo 16) e, in generale, nella potenzialità estorsiva del gruppo (cfr. pag. 40 dell'ordinanza del SA), nei reati di porto illegale di armi (cfr. capo 24 e pag. 38 dell'ordinanza impugnata), nonché la "confessione" di un tentato omicidio commesso ai danni di un soggetto che non sarebbe morto per il calibro inidoneo delle munizioni utilizzate, cui non si è riusciti a risalire nello specifico, ma che correttamente è stato ritenuto significativo dello spessore delinquenziale dell'indagato e della potenzialità criminale dell'associazione camorristica di riferimento. Rilevante, infine, anche il suo coinvolgimento nell'attentato incendiario - sventato dalle forze dell'ordine, che fermavano in quell'occasione proprio il ricorrente, insieme a IC NA e GE UL - ai danni di più autovetture nella disponibilità dell'imprenditore Felice Franzese, contestato al capo 18 (per cui non vi è misura cautelare, peraltro, essendo stato qualificato dal GIP come tentativo di danneggiamento, con indicazione non impugnata dal pubblico ministero). Il Collegio rammenta, infine, che, in tema di misure cautelari personali, un indizio può definirsi "grave" qualora sia pertinente rispetto al fatto da provare, idoneo ad esprimere una elevata probabilità di derivazione del fatto noto da quello ignoto e dotato di un elevato grado di capacità dimostrativa de fatto da provare (Sez. 6, n. 26115 del 11/6/2020, Pesce, Rv. 279610), presupposti che ricorrono, plurimi, nella trama motivazionale seguita dall'ordinanza impugnata. 3.1. Infine, generica e fuori fuoco è la doglianza riferita alla insussistenza delle esigenze cautelari. Posto che il nuovo testo dell'art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 49038 del 14/6/2017, Silvestrin, Rv. 271522), il SA ha sottolineato, argomentando della necessità di disporre la misura della custodia cautelare in carcere, l'estrema gravità delle condotte di cui risponde l'indagato ricorrente, valutate nella loro allarmante articolazione fattuale, nella loro sistematicità ed in ragione del ruolo "esecutivo" da lui svolto degli indirizzi criminali del sodalizio e, vieppiù, del suo attivismo nel "settore" delle estorsioni 6 e delle intimidazioni realizzate sul territorio, che hanno contribuito all'emersione dell'associazione capeggiata da GI. Sono stati, altresì, evidenziati i caratteri negativi personalità criminale di De derivabili anche dalla sua storia giudiziaria personale, macchiata da condanne definitive già riportate per reati di estorsione e porto illecito di armi, aggravati dalla finalità e dalle modalità mafiose, nonché da altri reati contro il patrimonio e la persona. Si è, infine, concluso che il ricorrente ha dimostrato di essere un soggetto particolarmente permeabile a contesti di criminalità organizzata, verso i quali ha univocamente orientato il suo agire illecito. Il quadro cautelare è attualizzato nella sua pericolosità anche dalla constatazione che De IS, una volta tornato libero sul territorio in cui aveva già dimostrato la sua personalità criminale, ha immediatamente ripreso i contatti con la criminalità locale, perseverando nella propensione all'agire illecito. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 4 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Matild rancaccio
udite le conclusioni del PG ANTONIETTA PICARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. GIUSEPPE GUIDA che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata e si riporta ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento dello stesso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 28362 Anno 2021 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 04/06/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del SA di Napoli ha accolto l'appello del pubblico ministero avverso il provvedimento del GIP di Napoli del 11.5.2020 di rigetto della richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di CO De IS ed ha disposto l'applicazione di detta misura nei riguardi dell'indagato, sospendendone l'esecuzione ai sensi dell'art. 310, comma 3, cod. proc. pen. sino alla definitività della decisione. I reati per i quali è stata ritenuta la gravità indiziaria ed emessa la misura da parte del SA nei confronti di De IS sono quelli di: - associazione mafiosa per aver fatto parte del sodalizio di Camorra facente capo a CA GI, dedito alla commissione di delitti di varia natura ed all'acquisizione del controllo delle attività illecite e delle attività economiche nei territori di Nota, Scisciano, Somma Vesuviana e zone limitrofe (capo 1): al ricorrente è attribuito un ruolo di partecipe, "addetto", in particolare, alle estorsioni ed al traffico di sostanze stupefacenti, con detenzione di armi;
- concorso in tentata estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416-bisl, commessa, ai danni della famiglia Ciappa, titolare di imprese che gestiscono videopoker ed apparecchiature da noleggio per bar, insieme con CA GI, IC NA, GE UL e TE IL (capo 16); - concorso in due episodi porto d'armi illegale, aggravato ex art. 416-bis1 (capi 24 e 26). Un'ulteriore contestazione, ascritta all'indagato al capo 18, e relativa al tentativo di dare fuoco ad autovetture di proprietà di un imprenditore locale, Filippo Franzese, a scopo di intimidazione, è stata ritenuta anch'essa coperta da gravità indiziarla, e valorizzata in chiave associativa, pur senza dar luogo a misura cautelare, non avendo la stessa formato oggetto dell'appello del pubblico ministero. 2. Propone ricorso l'indagato, tramite il difensore, deducendo tre motivi differenti. 2.1. Con il primo si denuncia mancanza della gravità indiziaria per il reato di partecipazione ad associazione camorristica, anche in ragione dell'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche dalle quali sono stati tratti gli elementi di reità. 2.2. Il secondo motivo di ricorso censura la valutazione operata dal SA circa la sussistenza delle esigenze cautelari, quanto alla pericolosità sociale ed al pericolo di reiterazione dei delitti contestati. La difesa contesta la lettura dei precedenti penali operata dal provvedimento impugnato, valorizzando il fatto che essi hanno ad oggetto reati contro il patrimonio e contro la persona avulsi dal contesto camorristico, nonché la presunzione, priva di elementi di conforto esterni, circa la pericolosità derivante dalla contestazione per il reato associativo, anche rispetto al presupposto applicativo dell'attualità. 2 2.3. Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione di legge in relazione all'art. 275 cod. proc. pen., in merito alla valutazione della proporzionalità e dell'adeguatezza della misura cautelare applicata. In tale censura, il ricorrente si richiama alle valutazioni del GIP nell'ordinanza di rigetto della misura, relativa al quadro di gravità indiziaria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 2. Il primo motivo è privo di pregio. Il GIP aveva escluso l'utilizzabilità delle intercettazioni, autorizzate con riferimento all'ipotesi di reati di associazione mafiosa, a tutti i reati fine ritenuti non connessi con la fattispecie delittuosa suddetta, per le quali non sussistevano i presupposti di autonoma possibilità di autorizzazione ex art. 266 cod. proc. pen., e nei confronti dei soggetti non ritenuti gravemente indiziati di essere intranei al sodalizio camorristico, in relazione ai quali, non essendo utilizzabili i risultati delle intercettazioni, è stata esclusa la gravità indiziaria;
anche per tutti i reati fine ascritti a De IS, dunque, il GIP non potendo avvalersi dei risultati delle intercettazioni, ha rilevato l'insussistenza di adeguati indizi di reato. Il presupposto del ragionamento del GIP è anche la non configurabilità della continuazione criminosa tra reato associativo e reati fine. Il SA ha ritenuto, invece, utilizzabili le intercettazioni disposte per il reato di associazione mafiosa nei confronti di tutti gli indagati, ritenendo comunque sussistente un'ipotesi di connessione, nelle forme della medesimezza dell'ideazione criminosa alla base sia dell'ipotesi associativa, per la quale furono disposte inizialmente le intercettazioni, sia dei reati fine che di questa sono stati espressione (vedi pag. 12 ordinanza impugnata). Entrambe le ordinanze si richiamano alla sentenza Sez. U Cavallo del 2020, con esiti interpretativi opposti. Il ricorrente solo apparentemente si confronta con le ragioni sulla base delle quali il SA ritiene esistente il vincolo di continuazione tra reato associativo per cui erano state autorizzate le intercettazioni e reati fine commessi dall'indagato. L'opzione adottata dalla decisione impugnata, a dispetto di quanto sostiene il ricorso, è coerente con gli arresti di Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395, sentenza con cui si è affermato, in tema di intercettazioni, che il divieto previsto dall'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. 3 pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ah origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. Tra il reato associativo ed i reati fine, poi, secondo l'orientamento oramai dominante, è consentito ipotizzare la continuazione criminosa, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio, senza automatismi nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio derivanti dalla considerazione presuntiva che tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. (cfr., tra le più recenti, Sez. 1, n. 23818 del 22/6/2020, Toscano, Rv. 279430; Sez. 1, n. 1534 del 9/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984). L'esclusione della continuazione è stata ritenuta soltanto in casi peculiari, come ad esempio nell'ipotesi in cui i reati fine, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili "ah origine" perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione (Sez. 6, n. 13085 del 3/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259841; Sez. 5, n. 54509 del 7/10/2018, Lo Giudice, Rv. 277334; Sez. 6, n. 4680 del 20/1/2021, Raiano, Rv. 280595). A fronte di tali indicazioni ermeneutiche, il ragionamento del SA si radica su basi solide, laddove quello del provvedimento genetico sembra accedere ad argomentazioni che configurano un circolo vizioso, dando per presupposta l'assenza del nesso di connessione tra reati, facendola derivare dalla mancata utilizzabilità delle intercettazioni, fondata sull'assenza del nesso teleologico stesso. Sottolinea il SA che il procedimento nel quale sono state disposte le intercettazioni per associazione mafiosa e quello in cui sono state utilizzate in relazione ai reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. non sono "diversi", secondo le indicazioni delle Sezioni Unite Cavallo;
esse sono state disposte sulla base di un'unica ipotesi investigativa: il disvelamento dello scenario criminale del territorio costituito dall'agro nolano, all'indomani della scarcerazione di CA GI, il quale avrebbe coalizzato attorno a sé una schiera di sodali (NA, UL), dando luogo ad una nuova organizzazione di stampo camorristico con l'obiettivo di imporsi a livello criminale nel territorio di riferimento. Per circa due anni le intercettazioni hanno rivelato numerosi episodi delittuosi che hanno confermato l'esistenza del gruppo criminale e della sua strategia, per la medesimezza del contesto spazio-temporale, le modalità tipicamente mafiose-camorristiche dell'agire dei sodali;
le singole causali di ciascun delitto. L'impianto indiziario si sostiene reciprocamente, dunque, per il reato associativo e per i singoli reati fine, e non si intravedono questioni di utilizzabilità dei contenuti delle intercettazioni derivate da distorte applicazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite. 4 3. Quanto agli altri due motivi di ricorso, le censure si rivelano manifestamente infondate ed inammissibili, proposte in relazione ad una motivazione non manifestamente illogica anzi molto ben articolata, ampia e convincente. Con una puntuale analisi di quel che il SA definisce un "poderoso materiale investigativo" - costituito dagli esiti delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, utilizzabili per quanto già detto, a differenza di quanto aveva ritenuto il GIP, il quale, privandosene, aveva forzatamente dovuto non valutare una parte del materiale investigativo rilevante;
nonché: dai sequestri di armi e di sostanza stupefacente;
dalle numerose indagini di polizia giudiziaria, tra le quali si contano attività di osservazione, pedinamento e controllo;
ed infine da dichiarazioni di collaboratori di giustizia - materiale analizzato nei suoi tratti essenziali autonomamente dal provvedimento impugnato, oltre che con rinvio, quanto agli aspetti in fatto, all'ordinanza del GIP, l'ordinanza del SA abbia evidenziato che CA GI, una volta tornato sul territorio di origine, dopo la scarcerazione e la sottoposizione all'obbligo di soggiorno nel comune di Nola, era diventato il punto di riferimento del traffico di sostanze stupefacenti e delle attività criminali in tale contesto locale, aiutato da NA e UL, dalla figlia OV e dal ricorrente CO De IS, noto pregiudicato dell'area mariglianese. Tali risultati molteplici hanno dato contezza della sussistenza della gravità indiziaria delle due associazioni distinte contestate ai capi 1 e 2 (un sodalizio ex art. 416-bis cod. pen. ed un sodalizio ex art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990); degli interessi illeciti e del campo di attività dei due sodalizi;
delle modalità ripetute e collaudate delle condotte criminali realizzate dai partecipi e dell'apporto costante e consapevole di ciascun sodale, con ripartizione dei ruoli di ognuno, ferma la leadership di CA GI. In tali connotati caratteristici, valutati correttamente gli orientamenti di legittimità in tema di configurabilità delle associazioni mafiose, anche di nuova costituzione, il SA ha ritrovato gli indici di mafiosità dei due sodalizi contestati agli associati. Corretto, nell'ordinanza impugnata, il riferimento a Sez. 2, n. 19483 del 16/4/2013, Avallone, Rv. 256039, secondo cui l'esistenza di un'associazione per delinquere di tipo mafioso può essere desunta, oltre che da prove dirette, anche da indizi precisi e concordanti tra i quali rientrano le specifiche modalità dei reati fine e la stessa causale dei comportamenti delittuosi, quali indici del metodo seguito dai componenti per la realizzazione del programma associativo, che si caratterizza, dal lato attivo, per l'utilizzazione da parte degli associati della forza intimidatrice nascente dallo stesso vincolo associativo e, dal lato passivo, per la condizione di assoggettamento che ne deriva, tanto all'esterno quanto all'interno dell'associazione. Precisa, poi, e significativa è la ricostruzìone del materiale indiziario più rilevante, con specifici richiami ai contenuti, in molti casi assolutamente inequivoci, delle conversazioni tra i sodali, i quali si riferiscono apertamente ai reati fine ed alla struttura dei sodalizi 5 (cfr. le pagine da 16 in poi, in particolare, dell'ordinanza impugnata), con il pieno coinvolgimento di De IS (cfr. pag. 19 e 20). Al ruolo del ricorrente, poi, il SA dedica specifica attenzione nelle pagine 31 e successive, descrivendo la sua partecipazione all'associazione, il coinvolgimento nel reato estorsivo ai danni di un imprenditore nel settore dei videopoker (capo 16) e, in generale, nella potenzialità estorsiva del gruppo (cfr. pag. 40 dell'ordinanza del SA), nei reati di porto illegale di armi (cfr. capo 24 e pag. 38 dell'ordinanza impugnata), nonché la "confessione" di un tentato omicidio commesso ai danni di un soggetto che non sarebbe morto per il calibro inidoneo delle munizioni utilizzate, cui non si è riusciti a risalire nello specifico, ma che correttamente è stato ritenuto significativo dello spessore delinquenziale dell'indagato e della potenzialità criminale dell'associazione camorristica di riferimento. Rilevante, infine, anche il suo coinvolgimento nell'attentato incendiario - sventato dalle forze dell'ordine, che fermavano in quell'occasione proprio il ricorrente, insieme a IC NA e GE UL - ai danni di più autovetture nella disponibilità dell'imprenditore Felice Franzese, contestato al capo 18 (per cui non vi è misura cautelare, peraltro, essendo stato qualificato dal GIP come tentativo di danneggiamento, con indicazione non impugnata dal pubblico ministero). Il Collegio rammenta, infine, che, in tema di misure cautelari personali, un indizio può definirsi "grave" qualora sia pertinente rispetto al fatto da provare, idoneo ad esprimere una elevata probabilità di derivazione del fatto noto da quello ignoto e dotato di un elevato grado di capacità dimostrativa de fatto da provare (Sez. 6, n. 26115 del 11/6/2020, Pesce, Rv. 279610), presupposti che ricorrono, plurimi, nella trama motivazionale seguita dall'ordinanza impugnata. 3.1. Infine, generica e fuori fuoco è la doglianza riferita alla insussistenza delle esigenze cautelari. Posto che il nuovo testo dell'art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 49038 del 14/6/2017, Silvestrin, Rv. 271522), il SA ha sottolineato, argomentando della necessità di disporre la misura della custodia cautelare in carcere, l'estrema gravità delle condotte di cui risponde l'indagato ricorrente, valutate nella loro allarmante articolazione fattuale, nella loro sistematicità ed in ragione del ruolo "esecutivo" da lui svolto degli indirizzi criminali del sodalizio e, vieppiù, del suo attivismo nel "settore" delle estorsioni 6 e delle intimidazioni realizzate sul territorio, che hanno contribuito all'emersione dell'associazione capeggiata da GI. Sono stati, altresì, evidenziati i caratteri negativi personalità criminale di De derivabili anche dalla sua storia giudiziaria personale, macchiata da condanne definitive già riportate per reati di estorsione e porto illecito di armi, aggravati dalla finalità e dalle modalità mafiose, nonché da altri reati contro il patrimonio e la persona. Si è, infine, concluso che il ricorrente ha dimostrato di essere un soggetto particolarmente permeabile a contesti di criminalità organizzata, verso i quali ha univocamente orientato il suo agire illecito. Il quadro cautelare è attualizzato nella sua pericolosità anche dalla constatazione che De IS, una volta tornato libero sul territorio in cui aveva già dimostrato la sua personalità criminale, ha immediatamente ripreso i contatti con la criminalità locale, perseverando nella propensione all'agire illecito. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 4 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Matild rancaccio