Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 29/04/2026, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00975/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00008/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8 del 2023, proposto da
RA di LE Società Cooperativa Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo 323;
contro
Comune di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati AR Loche, Matteo Giacolono, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Matteo Giacolono in Torino, via Corte D'Appello 16;
Anac Autorita' Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
nei confronti
Consorzio Torino Infanzia, non costituito in giudizio;
per la condanna
ex art. 30, comma 5, del CPA del Comune di Torino al risarcimento del danno conseguente all'illegittima revoca dell'aggiudicazione disposta con Determinazione Dirigenziale n. 4262 del 16.11.2020, la cui illegittimità è stata accertata con sentenza del Consiglio di Stato n. 6855 del 4.8.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Torino e dell’Anac- Autorita' Nazionale Anticorruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 febbraio 2026 il dott. AR DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
La società ricorrente è risultata aggiudicataria della procedura aperta n. 36/2019 indetta dalla Città di Torino per l’affidamento del servizio pubblico di nido di infanzia – lotto 2 (CIG 792849510E – valore € 4.978.400,00 IVA esclusa per due anni) giusta Determinazione Dirigenziale n. 818 dell’1.3.2020.
Detta aggiudicazione, originariamente disposta in favore della ricorrente, è stata poi illegittimamente revocata dal Comune con la Determinazione Dirigenziale n. 4262/2020, annullata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6855/2022.
Con la sopra citata sentenza n. 6855 del 4.8.2022 il Consiglio di Stato ha statuito che:
“6. I motivi di gravame, che per ragioni di connessione vanno trattati congiuntamente, sono fondati.
6.1. La cooperativa RA di LE non aveva alcun obbligo dichiarativo, la cui violazione, in sé, possa ritenersi rilevante ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) e c bis), del d.lgs. n. 50 del 2016.
La revoca dell’aggiudicazione disposta dal Comune di Velletri per fatto ritenuto imputabile all’aggiudicatario - quindi in attuazione dell’art. 32, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016 - è stata adottata il 1° agosto 2019 e comunicata alla società cooperativa successivamente. Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte nella gara indetta dal Comune di Torino, fissato nella data dell’8 luglio 2019, era già scaduto. Pertanto, la RA di LE non avrebbe potuto rappresentare alcunché in sede di istanza di partecipazione alla gara.
6.1.1. La contestazione fatta nella comunicazione di avvio del procedimento di revoca attiene peraltro alla “mancata dichiarazione della pregressa revoca, intervenuta in pendenza del procedimento di gara riaperto in ottemperanza alla sentenza del TAR Piemonte n. 001190 del 2 dicembre 2019 […]”.
Si deve però escludere che la riapertura del procedimento di gara avesse comportato una regressione ad una fase nella quale la società fosse tenuta a rendere le dichiarazioni ex art. 80, comma 5, lett. c bis), del d.lgs. n. 50 del 2016.
Risulta dalla sentenza del T.a.r. Piemonte n. 001190/2019 che il ricorso proposto contro l’aggiudicazione in favore della RA di LE venne accolto limitatamente alla fase di verifica di anomalia dell’offerta, dato che:
- in motivazione è precisato che l’accoglimento era “al limitato fine dello svolgimento di una effettiva verifica di anomalia sull’offerta dell’aggiudicataria, delle cui operazioni dovrà essere redatto verbale motivato”;
- in dispositivo è ribadito l’accoglimento “limitatamente alla fase di verifica dell’anomalia dell’offerta”.
La stazione appaltante ha eseguito la sentenza, ripetendo le operazioni di verifica di anomalia dell’offerta, come da verbali del 12 dicembre 2019 e del 4 marzo 2020 (al cui contenuto è sufficiente fare rinvio).
6.1.2. Non sono condivisibili, nella loro combinazione, l’affermazione della sentenza che il “complessivo effetto di regresso procedimentale, … imponeva la sua riedizione e conclusione nel rispetto di tutte le regole che presidiano la specifica fase” e quella secondo cui, prima di procedere alla stipulazione del contratto, l’amministrazione si dovesse porre “il problema della sussistenza dei requisiti generali necessari per contrarre una volta terminato il giudizio di anomalia”.
In primo luogo, va ribadito che gli obblighi dichiarativi degli operatori economici concorrenti attengono alla fase della gara che precede l’aggiudicazione, per come fatto palese dalla previsione dell’art. 80, comma 5, lett. c-bis), che collega la rilevanza delle informazioni false o fuorvianti alla loro idoneità ad influenzare “le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione” e la rilevanza delle omissioni dichiarative “ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”.
L’aggiudicataria RA di LE non era perciò tenuta a rendere la dichiarazione concernente la propria affidabilità professionale nel segmento procedimentale di riapertura delle operazioni di gara disposta con la sentenza del T.a.r. Piemonte n. 1190/2019.
In secondo luogo, va chiarito –in relazione sia a quanto affermato dal primo giudice che alle corrispondenti argomentazioni difensive del Comune di Torino- che quanto appena detto sull’insussistenza dell’obbligo dichiarativo non è affatto in contrasto con il principio normativo, ribadito dall’univoca giurisprudenza amministrativa, che i requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs. n.50 del 2016 devono permanere per tutto il corso della procedura e sussistere al momento della stipulazione del contratto.
A tale principio è correlata la previsione dello stesso art. 80, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016 secondo cui le stazioni appaltanti escludono un operatore “in qualunque momento della procedura” qualora risulti che si trovi in una delle situazioni di carenza dei requisiti generali di partecipazione, compreso il “grave illecito professionale” dell’art. 80, comma 5, lett. c).
Siffatto potere della stazione appaltante, riferito sia alle cause di esclusione obbligatorie che a quelle facoltative, prescinde, infatti, dall’imposizione nella fase successiva all’aggiudicazione di specifici obblighi dichiarativi sul possesso dei requisiti in capo all’operatore economico.
Piuttosto, la stazione appaltante effettua in proprio le verifiche presupposte dall’art. 80, comma 6, provvedendo di conseguenza ove emergano fatti e circostanze sopravvenuti valutabili per l’esclusione ai sensi di tale ultima disposizione.
6.1.3. In conclusione, va ritenuto insussistente l’obbligo dichiarativo, la cui violazione è stata contestata alla RA di LE già con la comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell’aggiudicazione (comunicazione del 5 agosto 2020, prot. n. 4142) e ribadita col provvedimento di revoca impugnato (determinazione dirigenziale del 16 novembre 2020 prot. n. 4246).
Gli atti impugnati sono illegittimi nella parte in cui la stazione appaltante ha fondato il proprio giudizio di inaffidabilità della RA di LE sulla mancata dichiarazione della revoca dell’affidamento disposta dal Comune di Velletri.
6.1.4. Dal momento che la società cooperativa non era tenuta a rendere alcuna la dichiarazione a seguito della riapertura della fase di verifica di anomalia dell’offerta, restano assorbite le censure della ricorrente (e restano perciò superate le argomentazioni di rigetto della sentenza di primo grado) concernenti la non operatività durante tale fase della piattaforma telematica, prevista dalla lex specialis come unico strumento per interloquire con la stazione appaltante.
6.1.5. La comunicazione di avvio del procedimento si riferisce al patto di integrità come segue: <<Richiamati i doveri assunti con la sottoscrizione del patto di integrità presentato in sede di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 che all’art. 2 dispone che “l’operatore economico agisce nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza professionale, lealtà nei confronti del Comune di Torino e degli altri concorrenti” e all’art. 10 prevede, tra le altre sanzioni, la revoca dell’aggiudicazione/risoluzione del contratto nel caso di violazione delle norme riportate nel Patto di Integrità da parte dell’Operatore Economico, sia in veste di concorrente, sia di aggiudicatario.>>. Nessun esplicito riferimento al patto di integrità è invece contenuto nel provvedimento di revoca, che però si sofferma sulla mancata partecipazione procedimentale dell’impresa che, pur messa in condizioni di fornire chiarimenti sulla vicenda professionale intercorsa col Comune di Velletri, aveva omesso di fornire chiarimenti.
Dato ciò, è da ritenere - così come, d’altronde, ritenuto nella sentenza di primo grado (laddove si sofferma su “la mancata partecipazione procedimentale e la connessa violazione del pur sottoscritto patto di integrità”, al fine di valorizzare la mancata partecipazione procedimentale successiva alla comunicazione di avvio del procedimento) – che il patto di integrità sia stato richiamato nella comunicazione della stazione appaltante allo scopo di sollecitare l’adempimento dell’onere di collaborazione della società, del quale si dirà trattando del secondo motivo.
Tuttavia il patto di integrità non imponeva, né avrebbe potuto imporre, l’obbligo del concorrente di fornire dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 ad operazioni di gara concluse.
Pur volendo riconoscere, infatti, al patto di integrità predisposto per la gara in contestazione una valenza estesa alla fase precedente la stipulazione del contratto, quindi precedente lo svolgimento del rapporto contrattuale paritetico (nel quale di norma vengono in rilievo gli obblighi assunti con i patti di integrità o protocolli di legalità: cfr., tra le altre, Cons. Stato, V, 5 febbraio 2018, n. 722), tuttavia esso non è interpretabile in contrasto con le previsioni normative sugli specifici obblighi dichiarativi delle pregresse vicende professionali, gravanti nella fase dell’evidenza pubblica nei termini sopra esposti.
6.2. Entrando nel merito del giudizio di inaffidabilità espresso dalla stazione appaltante, va ricordato che comunque la giurisprudenza amministrativa più recente in tema di obblighi dichiarativi è pervenuta all’approdo interpretativo per il quale la stazione appaltante deve fondare e motivare il proprio giudizio di integrità e affidabilità dell’operatore economico riferendosi alla rilevanza e significatività dell’informazione omessa, non essendo sufficiente a sorreggere un giudizio negativo la sola omissione dell’informazione dovuta (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 28 agosto 2020, n. 16).
6.2.1. Il provvedimento di revoca impugnato dalla RA di LE si limita alla valutazione che “la revoca è inerente un affidamento avente il medesimo oggetto della presente gara” e che la sua rilevanza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) sarebbe avvalorata “anche dalla circostanza che la cooperativa RA di LE, messa nelle condizioni di fornire chiarimenti in contraddittorio con l’Amministrazione, non ha inviato alcuna spiegazione in merito”.
Evidente è la carenza motivazionale sulla gravità dei fatti posti a fondamento della revoca dell’affidamento disposta dal Comune di Velletri, al fine di ritenere la vicenda idonea a compromettere l’instaurando rapporto fiduciario con il Comune di Torino.
Non è utile allo scopo il riferimento fatto all’identità dell’oggetto dei due affidamenti, considerato che, come sottolineato dalla difesa dell’appellante, la RA di LE è cooperativa che ha il proprio core business nel settore della gestione degli asili nido e delle scuole dell’infanzia. Pertanto è normale che essa partecipi e gestisca affidamenti in tale settore, sicché il giudizio di gravità della vicenda professionale, in sé, nonché della sua rilevanza nel contesto dell’attività professionale della cooperativa, avrebbe dovuto tenere conto dell’ampiezza di quest’ultima e dell’affidabilità complessiva della società, a fronte dell’unica vicenda professionale negativa conosciuta.
6.2.2. In merito, invece, alla mancata partecipazione procedimentale, non è condivisibile l’impostazione sia del provvedimento di revoca impugnato che della sentenza di primo grado secondo cui la parzialità delle informazioni a disposizione del Comune di Torino, per un verso, sarebbe stata provocata dalla condotta poco collaborativa della RA di LE ed avrebbe legittimato la sopra evidenziata lacuna della motivazione sulla gravità della vicenda professionale, e, per altro verso, sarebbe stata comunque una condotta rilevante, di per sé, ai fini del giudizio di affidabilità.
6.2.3. Quanto al primo profilo, è sufficiente osservare che la stazione appaltante avrebbe potuto richiedere informazioni al Comune di Velletri e comunque, in mancanza, avrebbe dovuto motivare il giudizio di inaffidabilità tenendo conto delle notizie a sua disposizione in merito alla vicenda pregressa.
In proposito, è corretta l’argomentazione difensiva della ricorrente che la partecipazione al procedimento è funzionale all’apporto, da parte del destinatario della comunicazione di avvio del procedimento, di informazioni a sé favorevoli.
Pertanto, se, in mancanza di queste, il Comune è stato costretto a basare il proprio giudizio sulle informazioni fornite dal controinteressato e ricavate da atti pubblici, di tali informazioni tuttavia avrebbe dovuto dare conto nel provvedimento di revoca, al fine di argomentare sulla loro idoneità a valutare negativamente l’affidabilità dell’aggiudicataria.
Giova in proposito precisare che il riferimento alle “gravi contestazioni sindacali relative al costo del lavoro applicato”, che avrebbero determinato la revoca del precedente affidamento del Comune di Velletri secondo il giudice di primo grado, non si trova né nella comunicazione di avvio del procedimento né nel provvedimento di revoca (essendo questo motivato come sopra).
In definitiva, è mancata la valutazione sia della gravità del pregresso illecito professionale sia dell’incidenza di questo sul giudizio di integrità ed affidabilità dell’operatore economico.
6.2.4. Quanto al sopra detto secondo profilo, è criticabile la sentenza laddove ha statuito che “la revoca appare legittima per la particolare situazione in cui essa è maturata e la specifica condotta della concorrente in questa procedura”.
Poiché infatti tale condotta si è concretata nella mancata risposta ai chiesti chiarimenti, allora la stazione appaltante avrebbe dovuto motivare sia sulla gravità della mancata collaborazione che sulla idoneità della stessa ad elidere il rapporto fiduciario.
Il relativo giudizio avrebbe dovuto essere espresso in ossequio al principio di proporzionalità, così come richiamato negli scritti dell’appellante.
In proposito, va sottolineato come - contrariamente a quanto si assume in sentenza circa il fatto che l’addebito alla ricorrente non sarebbe stato “tanto e solo una omissione dichiarativa” - la comunicazione di avvio del procedimento è basata esclusivamente sulla “mancata dichiarazione della pregressa revoca”, ritenuta rilevante ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c-bis), del d.lgs. n. 50 del 2016.
Chiarito come sopra che la dichiarazione non era invece dovuta e ribadito che l’amministrazione, venuta a conoscenza della vicenda, avrebbe dovuto motivare sulla gravità di questa, risulta del tutto sproporzionata la valutazione in termini di inaffidabilità espressa per la mancata risposta alla richiesta di chiarimenti.
Riguardo a quest’ultima, inoltre, va considerato che - quali che siano le giustificazioni postume fornite, anche in giudizio, dalla RA di LE (delle quali pertanto non è necessario occuparsi) – la condotta omissiva dei chiarimenti si colloca in una fase nella quale la cooperativa – dopo una lunga serie di vicende processuali e procedimentali, protratte per più di due anni dalla prima aggiudicazione - era in attesa di essere convocata per la stipulazione del contratto, tanto da essere stata indotta ad agire contro il silenzio dell’amministrazione, nonché contro le proroghe disposte in favore del gestore uscente.
6.2.5. In definitiva, l’illegittimità del provvedimento di revoca non è sanata né giustificata dalla mancata partecipazione della ricorrente al procedimento né questa, date le circostanze sopra evidenziate, è valutabile di per sé come illecito professionale sufficiente per un proporzionato giudizio di inaffidabilità dell’operatore economico.
Non coglie nel segno l’argomentazione del T.a.r. secondo cui, opinando come appena detto, si “legittimerebbe ogni concorrente a richiedere ex post ed in via giudiziaria una vanificazione di gare, pur correttamente condotte, scegliendo a proprio uso e consumo i tempi in cui far emergere le proprie giustificazioni […]”.
Si tratta di considerazione condivisibile quando sussista il presupposto della “corretta” condotta dell’amministrazione, vale a dire quando l’operato della stazione appaltante appare legittimo alla stregua delle informazioni a sua disposizione alla data dell’adozione del provvedimento ed il concorrente fornisca giustificazioni postume delle quali l’amministrazione (correttamente) non ha tenuto conto nell’adottare il provvedimento.
Diverso è invece il caso in esame, in cui, come detto, il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione è illegittimo perché carente di valutazione sulla gravità dell’illecito professionale e sulla sua rilevanza ad incrinare il rapporto fiduciario.
6.2.6. La valutazione negativa dell’omissione procedimentale dell’aggiudicataria non appare legittima e proporzionata nemmeno tenendo in considerazione i doveri di correttezza, pattiziamente assunti con il Patto d’Integrità delle imprese, vincolanti e valevoli per l’intera procedura, sui quali insiste la difesa civica.
Sebbene infatti il mancato contraddittorio sia un fatto obiettivo e pacifico, si evince da quanto sopra come esso possa essere sanzionato tutt’al più in ambito procedimentale, risultando preclusa la successiva contestazione che si fondi su fatti sconosciuti all’amministrazione e che l’interessato avrebbe avuto l’onere di rappresentare nel contesto di una leale condotta procedimentale. Esso però non assume autonoma rilevanza addirittura come illecito professionale, ai fini e per gli effetti pretesi dal Comune di Torino.
6.3. I primi due motivi di appello vanno quindi accolti per le ragioni sopradette (con assorbimento delle ulteriori censure svolte dall’appellante illustrando gli stessi motivi) e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, va accolto il ricorso proposto dalla RA di LE contro la revoca dell’aggiudicazione in suo favore dell’affidamento oggetto del presente contenzioso.
Il provvedimento di revoca va annullato anche quanto alle statuizioni consequenziali di escussione della garanzia provvisoria e segnalazione all’ANAC.
7. L’accoglimento dei primi due motivi di appello, nei termini sopra esposti, comporta di conseguenza l’accoglimento del quinto motivo, riguardante l’aggiudicazione disposta in favore del secondo classificato, per illegittimità derivata.
Restano inoltre assorbiti i motivi terzo (riguardante la segnalazione all’ANAC, per vizi propri), quarto (riguardante il provvedimento di escussione della garanzia provvisoria, per vizi propri) e sesto (riguardante un asserito vizio di competenza del provvedimento di revoca, in quanto adottato dal dirigente della Divisione servizi educativi e non dal dirigente del Servizio centrale organi istituzionali, servizi generali e civici).
7.1. Non è stata censurata in appello la decisione di primo grado di irricevibilità dei motivi ottavo e nono del ricorso originario concernenti le proroghe del precedente affidamento disposte in favore del gestore uscente.
8. In conclusione, l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado (salvo che per tale ultimo capo), va accolto il ricorso proposto da RA di LE avverso il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione, escussione della garanzia provvisoria e segnalazione all’Anac, nonché avverso l’aggiudicazione disposta in favore del secondo classificato.
8.1. All’accoglimento del ricorso non seguono la dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato con Consorzio Torino Infanzia né l’affermazione del diritto al subentro della ricorrente perché risulta dagli atti che, nel corso del giudizio, il Comune di Torino ha bandito una nuova gara per il medesimo servizio, che si è conclusa con le relative aggiudicazioni per il prossimo triennio.
La surriferita sentenza del Consiglio di Stato n. 6855/2022 è stata notificata in data 4.8.2022 ed è passata in giudicato in data 30.9.2022.
Con il ricorso all’esame, proposto nel termine di 120 giorni dal passaggio in giudicato della surriferita sentenza del Consiglio di Stato, la ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni patiti a causa dell’illegittima revoca dell’aggiudicazione precedentemente disposta in suo favore, per un ammontare complessivo pari ad € 1.359.928,98, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si è costituito in giudizio il Comune di Torino, chiedendo il rigetto dell’azione risarcitoria.
All’udienza pubblica straordinaria in epigrafe indicata la causa è passata in decisione.
IT
1. La domanda di risarcimento del danno da provvedimento illegittimo proposta dalla società ricorrente merita parziale accoglimento.
2. Sussistono, invero, i presupposti per affermare la responsabilità aquiliana del Comune nella causazione dell’evento lesivo. In particolare nella fattispecie è riscontrabile:
a) la condotta antigiuridica della P.A., consistente nella illegittima revoca dell’aggiudicazione precedentemente disposta in favore della ricorrente.
Sotto tale aspetto, la sentenza del Consiglio di Stato n. 8655/2022 ha, infatti, affermato, con statuizione ormai assistita dal vincolo della cosa giudicata, l’illegittimità degli atti adottati dall’amministrazione: sussistono elementi per formulare positivamente il giudizio prognostico sulla spettanza del bene della vita richiesto ai fini risarcitori, considerato che la ricorrente, prima dell’illegittima revoca dell’aggiudicazione, risultava collocata al primo posto della graduatoria;
b) l’evento dannoso (danno ingiusto) ovvero la lesione di una posizione giuridica soggettiva meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico, in quanto, a seguito dell’illegittima revoca dell’aggiudicazione, è stato leso l’interesse al bene della vita al quale la posizione giuridica soggettiva della ricorrente si correla (interesse della ricorrente a conseguire l’aggiudicazione e ad espletare il servizio messo a gara);
c) il nesso di causalità materiale tra la condotta antigiuridica dell’amministrazione e l’evento dannoso, con la precisazione che per accertare il c.d. nesso di condizionamento tra condotta ed evento non si richiede un livello di probabilità logica confinante con la certezza, ma si utilizza la logica del più “probabile che non” (cfr. Cass. civ., sez. III, 16 ottobre 2007, n.21619; Cass. Sez. Un. 11 gennaio 2008, n. 581);
d) in materia di appalti, la responsabilità della P.A. da provvedimento illegittimo ha natura oggettiva e prescinde da ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo (Corte di giustizia 14 ottobre 2004, C-275/03, con la quale la Corte di giustizia ha sanzionato lo Stato del Portogallo per aver subordinato la condanna al risarcimento dei soggetti lesi in seguito alle violazioni del diritto comunitario che regolano la materia dei pubblici appalti alla allegazione della prova, da parte dei danneggiati, che gli atti illegittimi dello Stato o degli enti di diritto pubblico siano stati commessi colposamente o dolosamente; Corte giustizia Unione Europea Sez. III Sentenza, 30 settembre 2010, n. 314, secondo cui “Il rimedio risarcitorio previsto dall'art. 2, n. 1, lett. c), della direttiva 89/665 può costituire, se del caso, un'alternativa procedurale compatibile con il principio di effettività, sotteso all'obiettivo di efficacia dei ricorsi perseguito dalla citata direttiva, soltanto a condizione che la possibilità di riconoscere un risarcimento in caso di violazione delle norme sugli appalti pubblici non sia subordinata - così come non lo sono gli altri mezzi di ricorso previsti dal citato art. 2, n. 1 - alla constatazione dell'esistenza di un comportamento colpevole tenuto dall'amministrazione aggiudicatrice").
Secondo la CGUE, infatti, in materia di appalti, il rimedio per equivalente non deve essere subordinato al requisito della colpa perché altrimenti non sarebbe una valida alternativa al rimedio in forma specifica (il conseguimento dell'aggiudicazione), che non è condizionato dall'esistenza di un comportamento colpevole.
I due rimedi, per essere realmente alternativi, ed offrire una tutela effettiva, devono, quindi, operare sulla base degli stessi presupposti sostanziali: così come non si chiede la colpa per il subentro, ugualmente non si deve chiedere la colpa per la tutela per equivalente.
Per tali ragioni, il Collegio è dell’avviso che la pretesa avanzata dalla ricorrente sia, in linea di principio, meritevole di ammissione a risarcimento ( an debeatur ), senza che possano assumere rilievo, al fine di escludere la responsabilità della P.A., le circostanze dedotte dalla difesa del Comune in ordine all’assenza di colpa (Cons. Stato, sez. V, 19 luglio 2018, n. 4381; 25 febbraio 2016, n. 772).
3. Il danno-conseguenza ( quantum debeatur ) non può, tuttavia, essere liquidato in misura pari a quanto richiesto dalla ricorrente.
Vanno a tal proposito ribaditi i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di quantificazione del danno da mancata aggiudicazione (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 12 maggio 2017, n.2; Cons. Stato, Sez. V, 8 agosto 2014, n. 4248; Sez. V, 28 aprile 2014, n. 2195; Sez. IV, 2 dicembre 2013, n. 5725; Sez. III, 16 settembre 2013, n. 4574; Sez. V, 7 giugno 2013, n. 3135; Sez. V, 3 giugno 2013, n. 3035; Cons. giust. amm., 11 marzo 2013, n. 324; Ad. plen., 13 novembre 2013, n. 25, Ad. plen., 25 settembre 2013, n. 21; Ad. plen., 19 aprile 2013, n. 7; Ad. plen., 23 marzo 2011, n. 3; Cass. civ., sez. un., 23 marzo 2011, n. 6594; sez. un., 11 gennaio 2008, n. 576 e 582; Corte di giustizia UE, Sez. III, 30 settembre 2010, C-314/2009; 10 gennaio 2008, C-70/06; 14 ottobre 2004, C-275/03), dai quali questo Collegio non intende discostarsi:
a) ai sensi degli artt. 30, 40 e 124, comma 1, c.p.a., il danneggiato deve offrire la prova dell'an e del quantum del danno che assume di aver sofferto;
b) nel caso di mancata aggiudicazione il risarcimento del danno conseguente al lucro cessante si identifica con l'interesse c.d. positivo, che ricomprende sia il mancato profitto (che l'impresa avrebbe ricavato dall'esecuzione dell'appalto), sia il danno c.d. curricolare (ovvero il pregiudizio subìto dall'impresa a causa del mancato arricchimento del curriculum e dell'immagine professionale per non poter indicare in esso l'avvenuta esecuzione dell'appalto). Non è dubitabile, invero, che il fatto stesso di eseguire un appalto pubblico (anche a prescindere dal lucro che l'impresa ne ricava grazie al corrispettivo pagato dalla stazione appaltante), possa essere, comunque, fonte per l'impresa di un vantaggio economicamente valutabile, perché accresce la capacità di competere sul mercato e, quindi, la chance di aggiudicarsi ulteriori e futuri appalti.
c) spetta all'impresa danneggiata offrire la prova dell'utile che in concreto avrebbe conseguito, qualora fosse risultata aggiudicataria dell'appalto, poiché nell'azione di responsabilità per danni il principio dispositivo opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento (ex art. 64, commi 1 e 3, c.p.a.); quest'ultimo, infatti, in tanto si giustifica in quanto sussista la necessità di equilibrare l'asimmetria informativa tra amministrazione e privato la quale contraddistingue l'esercizio del pubblico potere ed il correlato rimedio dell'azione di impugnazione, mentre non si riscontra in quella di risarcimento dei danni, in relazione alla quale il criterio della c.d. vicinanza della prova determina il riespandersi del predetto principio dispositivo sancito in generale dall'art. 2697, primo comma, c.c.;
d) la valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., è ammessa soltanto in presenza di situazione di impossibilità - o di estrema difficoltà - di una precisa prova sull'ammontare del danno;
e) le parti non possono sottrarsi all'onere probatorio e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente tecnico d'ufficio neppure nel caso di consulenza cosiddetta "percipiente", che può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, demandandosi al consulente l'accertamento di determinate situazioni di fatto, giacché, anche in siffatta ipotesi, è necessario che le parti stesse deducano quantomeno i fatti e gli elementi specifici posti a fondamento di tali diritti;
f) la prova in ordine alla quantificazione del danno può essere raggiunta anche mediante presunzioni; per la configurazione di una presunzione giuridicamente rilevante non occorre che l'esistenza del fatto ignoto rappresenti l'unica conseguenza possibile di quello noto, secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva (sulla base della regola della "inferenza necessaria"), ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit (in virtù della regola della "inferenza probabilistica"), sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza, mentre non può attribuirsi valore probatorio ad una presunzione fondata su dati meramente ipotetici;
g) va esclusa la pretesa di ottenere l'equivalente del 10% dell'importo a base d'asta, sia perché detto criterio esula storicamente dalla materia risarcitoria, sia perché non può essere oggetto di applicazione automatica ed indifferenziata (non potendo formularsi un giudizio di probabilità fondato sull'id quod plerumque accidit secondo il quale, allegato l'importo a base d'asta, può presumersi che il danno da lucro cessante del danneggiato sia commisurabile al 10% del detto importo);
h) anche per il c.d. danno curricolare il creditore deve offrire una prova puntuale del nocumento che asserisce di aver subito (il mancato arricchimento del proprio curriculum professionale), quantificandolo in una misura percentuale specifica applicata sulla somma liquidata a titolo di lucro cessante;
i) il mancato utile spetta nella misura integrale, in caso di annullamento dell'aggiudicazione impugnata e di certezza dell'aggiudicazione in favore del ricorrente, solo se questo dimostri di non aver utilizzato o potuto altrimenti utilizzare maestranze e mezzi, in quanto tenuti a disposizione in vista della commessa. In difetto di tale dimostrazione, può presumersi che l'impresa abbia riutilizzato mezzi e manodopera per altri lavori ovvero che avrebbe potuto riutilizzare, usando l'ordinaria diligenza dovuta al fine di non concorrere all'aggravamento del danno, a titolo di aliunde perceptum vel percipiendum;
j) tale ripartizione dell'onere probatorio in materia di aliunde perceptum ha sollevato in dottrina alcune perplessità, avvalorate dal pacifico orientamento della Corte di cassazione secondo cui, costituendo l'aliunde perceptum vel percipiendum un fatto impeditivo (in tutto o in parte) del diritto al risarcimento del danno, il relativo onere probatorio grava sul datore di lavoro (da ultimo, Cass.. sez. lav., 30 maggio 2016 n. 11122).
Se non che, anche a volersi convenire con la ragionevole considerazione che l'aliunde perceptum costituisca un fatto impeditivo del danno, non potrebbe addivenirsi a diversa conclusione rispetto a quella poc'anzi prospettata, segnatamente in relazione al settore degli appalti; e ciò per un duplice ordine di considerazioni. In primo luogo, non può negarsi che, ai fini della sussistenza dell'aliunde perceptum, possa essere invocato il meccanismo della presunzione (semplice). In forza di tale meccanismo può quindi individuarsi una presunzione in tal senso, a sua volta fondata sull'id quod plerumque accidit, secondo cui l'imprenditore (specie se in forma societaria), in quanto soggetto che esercita professionalmente un'attività economica organizzata finalizzata alla produzione di utili, normalmente non rimane inerte in caso di mancata aggiudicazione di un appalto, ma si procura prestazioni contrattuali alternative dalla cui esecuzione trae utili. Pertanto, in mancanza di prova contraria, che l'impresa che neghi l'aliunde perceptum può fornire anche sulla base dei libri contabili, deve ritenersi che essa abbia comunque impiegato proprie risorse e mezzi in altre attività, dovendosi quindi sottrarre al danno subito per la mancata aggiudicazione l'aliunde perceptum, calcolato in genere in via equitativa e forfettaria. Del resto -e si è al secondo ordine di considerazioni - nell'ambito delle gare d'appalto, tale conclusione risulta avvalorata dalla distinta, concorrente circostanza che, da un lato, non risulta ragionevolmente predicabile la condotta dell'impresa che immobilizza le proprie risorse in attesa dell'aggiudicazione di una commessa, o nell'attesa dell'esito del ricorso giurisdizionale volto ad ottenere l'aggiudicazione, atteso che possono essere molteplici le evenienze per cui potrebbe risultare non aggiudicataria della commessa stessa (il che corrobora la presunzione); dall'altro che, ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, c.c., il danneggiato ha un puntuale dovere di non concorrere ad aggravare il danno, sicché il comportamento inerte dell'impresa ben può assumere rilievo in ordine all'aliunde percipiendum. (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 dicembre 2013, n. 5884; Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2013, n. 1833; Cons. Stato, sez. V, 7 giugno 2013, n. 3155; Cons. Stato, sez. V,, 8 novembre 2012, n. 5686). Tale orientamento -assolutamente prevalente, sia pure con sfumature diverse in punto di motivazione (tra le varie: Cons. Stato, sez. IV, 11 novembre 2014 n. 5531; sez. VI, 15 ottobre 2012 n. 5279) - consente del resto di evitare che la sentenza che vede l'impresa vittoriosa diventi occasione e strumento di ingiusta locupletazione (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 12 maggio 2017, n.2).
3.1 Applicando tali principi al caso di specie ritiene il Collegio che il risarcimento debba essere limitato al solo danno patrimoniale subito dalla ricorrente e, in particolare, al lucro cessante (danno da mancata aggiudicazione: utile che l’impresa avrebbe ricavato dall’esecuzione dell’appalto) e al c.d. danno curricolare.
3.1.1. Non spetta, invece, il danno emergente consistente nei costi sostenuti dall’impresa per partecipare alla gara d’appalto.
Tale voce di danno non è risarcibile all’impresa che lamenti la mancata aggiudicazione dell’appalto (o anche solo la perdita della chance di aggiudicarselo).
Occorre, infatti, evidenziare che la partecipazione alle gare di appalto comporta per le imprese dei costi che, ordinariamente, restano a carico delle imprese medesime, sia in caso di aggiudicazione, sia in caso di mancata aggiudicazione (Cons. Stato, sez. V, 11 aprile 2025, n. 3147).
Nel caso in cui l’impresa ottenga il risarcimento del danno per mancata aggiudicazione (o per la perdita della possibilità di aggiudicazione) non sussistono i presupposti per il risarcimento per equivalente dei costi di partecipazione alla gara, atteso che mediante il risarcimento non può farsi conseguire all’impresa un beneficio maggiore di quello che deriverebbe dall’aggiudicazione (Cons. Stato, sez. VI, 9 giugno 2008, n. 2751).
3.1.2 Per quanto riguarda, invece, il lucro cessante, ovvero l’utile economico che sarebbe derivato all’impresa dall’esecuzione dell’appalto, esso va liquidato in misura pari a quanto dichiarato dalla ricorrente in sede di procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, allorquando, a domanda dell’ente di “ declinare rispetto ai costi previsti in quale misura percentuale è previsto l’utile di impresa e in quali voci trova capienza ”, l’operatore ha dichiarato come certa esclusivamente la somma di euro 14.000,00, a fronte dell’incertezza di ulteriori guadagni derivanti dalla gestione finanziaria del personale (cfr. doc. 22 P.A., pag. 3).
Il mancato guadagno è, dunque, pari ad € 28.000 (€ 14.000x2=28.000), attesa la durata biennale dell’affidamento illegittimamente revocato in favore della ricorrente.
3.1.2.1. Non può essere positivamente apprezzata la pretesa della ricorrente di vedersi riconosciuto anche il mancato conseguimento dell’utile derivante dalla proroga contrattuale annuale, in quanto trattavasi di istituto dichiaratamente opzionale, la cui attivazione era rimessa, ai sensi dell’art. 4.2 del disciplinare di gara, alla valutazione facoltativa e discrezionale della stazione appaltante.
Opzione che nel caso di specie non è stata attivata dalla stazione appaltante neppure nei confronti dell’esecutore Consorzio Torino Infanzia, subentrato nella commessa a seguito della revoca poi annullata, per effetto della indizione di una nuova procedura con determinazione n. 3317 in data 29 luglio 2021.
3.1.3. Oltre al mancato guadagno, va riconosciuto alla ricorrente il cd. danno curriculare ovvero il pregiudizio subìto dall’impresa a causa del mancato arricchimento del curriculum e dell’immagine professionale per non poter indicare in esso l’avvenuta esecuzione dell’appalto.
Non è dubitabile, invero, che il fatto stesso di eseguire un appalto pubblico (anche a prescindere dal lucro che l’impresa ne ricava grazie al corrispettivo pagato dalla stazione appaltante), possa essere, comunque, fonte per l’impresa di un vantaggio economicamente valutabile, perché accresce la capacità di competere sul mercato e, quindi, la chance di aggiudicarsi ulteriori e futuri appalti.
Tale pregiudizio, tenuto conto di tutte le peculiari circostanze del caso di concreto, va liquidato in via equitativa, riconoscendo alla ricorrente una somma pari ad una percentuale (5%) applicata sulla somma già liquidata a titolo di lucro cessante, ed è, dunque, pari a € 1400.
3.1.4. Sempre in applicazione dei principi sopra richiamati, deve, inoltre, procedersi alla decurtazione del c.d. aliunde perceptum vel percipiendum.
E, infatti, inverosimile ritenere (anche alla luce delle considerazioni sopra svolta in ordine alla naturale propensione al profitto dell’impresa societaria) che la ricorrente, nella ordinaria gestione della propria impresa, non abbia eseguito, o comunque non avrebbero potuto svolgere, nel periodo biennale oggetto di affidamento, altri contratti fonte di guadagno. Né peraltro, la ricorrente ha presentato elementi idonei a vincere tale presunzione semplice.
Occorre, quindi, procedere alla decurtazione dell’aliunde perceptum vel percipiendum, che può essere in via equitativa determinato (tenendo conto delle caratteristiche sia dell’impresa sia dell’appalto la cui esecuzione è sfumata) nella percentuale del 25% della somma riconosciuta a titolo di lucro cessante.
Sulla base delle considerazioni che precedono, applicata la decurtazione del 25%, il danno complessivamente subito dalla ricorrente risulta pari ad € 22.050 (€ 28000+1400-7350=22.050).
3.1.5.Ai fini dell’integrale risarcimento del danno, che costituisce debito di valore, occorre riconoscere, inoltre, al danneggiato (dalla data di pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato, che ha accertato l’illegittimità della revoca dell’aggiudicazione) sia la rivalutazione monetaria (secondo l’indice medio dei prezzi al consumo elaborato dall’Istat) che attualizza al momento della liquidazione il danno subito, sia gli interessi compensativi (determinati in via equitativa assumendo come parametro il tasso di interesse legale) calcolati sulla somma periodicamente rivalutata, volti a compensare la mancata disponibilità di tale somma fino al giorno della liquidazione del danno, sia, infine, gli interessi legali sulla somma complessiva dal giorno della pubblicazione della sentenza (che con la liquidazione del credito ne segna la trasformazione in credito di valuta) sino al soddisfo.
4. Il danno da perdita di altre chances di aggiudicazione (di aggiudicarsi altri appalti banditi da diverse stazioni appaltanti operanti in diverse Regioni d’Italia) non può essere risarcito per difetto del nesso di causalità, avendo la P.A. dimostrato in giudizio (pag. 18 e 19 memoria P.A. depositata il 26.01.2026) che le lamentate esclusioni sono state disposte dalle stazioni appaltanti per ragioni altre, diverse e non coincidenti con quelle che hanno che hanno condotto alla revoca dell’aggiudicazione per cui è causa.
5. Il danno non patrimoniale richiesto dalla ricorrente, in tutte le sue componenti (danno all’immagine professionale e alla reputazione commerciale della società) non è suscettibile di ristoro, perché sfornito di sufficienti allegazioni e prove in tutti i suoi elementi costitutivi.
6. Per le ragioni sopra sinteticamente esposte, il ricorso va parzialmente accolto e il Comune di Torino va condannato a risarcire alla ricorrente il danno da illegittima revoca dell’aggiudicazione, quantificato in € 22.050,00, oltre interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata, respinta ogni altra richiesta risarcitoria.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico del Comune nella misura complessiva di € 3.000,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- accoglie, in parte, la domanda di risarcimento del danno proposta dalla ricorrente e, per l’effetto, condanna il Comune di Torino al pagamento in suo favore, della somma complessiva di € 22.050,00, oltre ad interessi e rivalutazione come specificato in motivazione;
- condanna l’TE CI a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in € 3.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA EL, Presidente
AR DI, Consigliere, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| AR DI | IA EL |
IL SEGRETARIO