Art. 2-bis. (( (Misure per il personale delle pubbliche amministrazioni) )) (( 1. L'assenza dal lavoro del personale, che svolge un'attivita' lavorativa a tempo indeterminato e a tempo determinato, delle pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 e' giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, ne' fondamentale ne' accessorio.
2. Il comma 5 dell'articolo 31 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 , e' abrogato ))
2. Il comma 5 dell'articolo 31 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 , e' abrogato ))