Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 181
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Insussistenza della pretesa per pagamento già effettuato

    Il ricorso è inammissibile perché non sono state depositate le ricevute di accettazione e consegna delle PEC di notifica del ricorso, necessarie per verificare la tempestività dell'impugnativa e il rispetto dei termini di costituzione in giudizio. Inoltre, ogni eccezione relativa al merito della pretesa doveva essere sollevata impugnando la cartella esattoriale precedentemente notificata.

  • Inammissibile
    Insussistenza della pretesa per pagamento già effettuato

    Il ricorso è inammissibile perché non sono state depositate le ricevute di accettazione e consegna delle PEC di notifica del ricorso, necessarie per verificare la tempestività dell'impugnativa e il rispetto dei termini di costituzione in giudizio. Inoltre, ogni eccezione relativa al merito della pretesa doveva essere sollevata impugnando la cartella esattoriale precedentemente notificata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 181
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 181
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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