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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 181/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VASATURO IMMACOLATAMARIA, Giudice monocratico in data 13/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6260/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo, 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAG n. 10020249008765876000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2 elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo, 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAG. n. 10020249008768712000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 197/2025 depositato il
17/01/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ad Agenzia delle Entrate-Riscossione ed al Ministero della Giustizia, depositato il
09/10/2024 ed iscritto nel RGR al n.6260/2024, i sigg. Ricorrente_1 e Ricorrente_2, come in atti rappresentati e difesi, impugnavano i solleciti di pagamento nn. 10020249008768712000 e 10020249008765876000, notificati il 20/6/2024 per contributo unificato di € 147,00, richiesto in riferimento alla causa civile n. 1/2020
r.g. Tribunale di Vallo della Lucania,
I ricorrenti chiedevano l'annullamento degli atti impugnati, pur riconoscendo che il sollecito di pagamento non è un atto previsto tra quelli di cui all'art.19 del d.lgs. 546/1992, per un solo motivo:
- insussistenza della pretesa per pagamento del c.u. già effettuato a mezzo contrassegno acquistato in data
15/5/2020 ed apposto sulla comunicazione del versamento allegata alla comparsa di costituzione in giudizio, depositata presso il Tribunale di Vallo della Lucania, come da documentazione asseritamente prodotta,
con vittoria di spese anche ai sensi dell'at.96 cpc nei confronti dell'ente impositore, Ministero della Giustizia.
Si costituiva in giudizio l'AdER, che preliminarmente rappresentava che i solleciti erano stati inviati per posta ordinaria e non notificati e che facevano seguito alla cartella n.10020230030172883001 notificata il 18/12/2023; quindi eccepiva l'inammissibilità del ricorso avverso tali atti, non ricompresi tra quelli di cui all'art.19 del d.lgs. 546/1992, e la propria carenza di legittimazione passiva in ordine a censure attinenti il merito della pretesa.
Chiedeva pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso o in subordine il rigetto, con vittoria di spese.
Il Ministero della Giustizia non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è inammissibile, poiché non sono state depositate la ricevuta di accettazione e quella di consegna delle pec con cui è stato notificato il ricorso, onde verificare la tempestività dell'impugnativa ai sensi dell'art.21 del d.lgs. 546/1992 e conseguentemente anche il rispetto del termine per la costituzione in giudizio di cui al successivo art. 22 dello stesso decreto. In ogni caso, stante la precedente notifica della cartella, ogni eccezione afferente la pretesa andava sollevata impugnando la stessa. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in 300,00 euro oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
LA CORTE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E
CONDANNA I RICORRENTI IN SOLIDO AL PAGAMENTO DI EURO 300,00 IN FAVORE DELL' ADER.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VASATURO IMMACOLATAMARIA, Giudice monocratico in data 13/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6260/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo, 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAG n. 10020249008765876000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2 elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo, 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAG. n. 10020249008768712000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 197/2025 depositato il
17/01/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ad Agenzia delle Entrate-Riscossione ed al Ministero della Giustizia, depositato il
09/10/2024 ed iscritto nel RGR al n.6260/2024, i sigg. Ricorrente_1 e Ricorrente_2, come in atti rappresentati e difesi, impugnavano i solleciti di pagamento nn. 10020249008768712000 e 10020249008765876000, notificati il 20/6/2024 per contributo unificato di € 147,00, richiesto in riferimento alla causa civile n. 1/2020
r.g. Tribunale di Vallo della Lucania,
I ricorrenti chiedevano l'annullamento degli atti impugnati, pur riconoscendo che il sollecito di pagamento non è un atto previsto tra quelli di cui all'art.19 del d.lgs. 546/1992, per un solo motivo:
- insussistenza della pretesa per pagamento del c.u. già effettuato a mezzo contrassegno acquistato in data
15/5/2020 ed apposto sulla comunicazione del versamento allegata alla comparsa di costituzione in giudizio, depositata presso il Tribunale di Vallo della Lucania, come da documentazione asseritamente prodotta,
con vittoria di spese anche ai sensi dell'at.96 cpc nei confronti dell'ente impositore, Ministero della Giustizia.
Si costituiva in giudizio l'AdER, che preliminarmente rappresentava che i solleciti erano stati inviati per posta ordinaria e non notificati e che facevano seguito alla cartella n.10020230030172883001 notificata il 18/12/2023; quindi eccepiva l'inammissibilità del ricorso avverso tali atti, non ricompresi tra quelli di cui all'art.19 del d.lgs. 546/1992, e la propria carenza di legittimazione passiva in ordine a censure attinenti il merito della pretesa.
Chiedeva pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso o in subordine il rigetto, con vittoria di spese.
Il Ministero della Giustizia non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è inammissibile, poiché non sono state depositate la ricevuta di accettazione e quella di consegna delle pec con cui è stato notificato il ricorso, onde verificare la tempestività dell'impugnativa ai sensi dell'art.21 del d.lgs. 546/1992 e conseguentemente anche il rispetto del termine per la costituzione in giudizio di cui al successivo art. 22 dello stesso decreto. In ogni caso, stante la precedente notifica della cartella, ogni eccezione afferente la pretesa andava sollevata impugnando la stessa. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in 300,00 euro oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
LA CORTE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E
CONDANNA I RICORRENTI IN SOLIDO AL PAGAMENTO DI EURO 300,00 IN FAVORE DELL' ADER.