Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 25/03/2026, n. 5521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5521 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05521/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14999/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14999 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Farzana Shaheen, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego emesso dall’Ambasciata d’Italia a New Delhi rispetto alla domanda di visto di ingresso per lavoro subordinato presentata dal ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 il dott. OV PE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Parte ricorrente, nella sua qualità di datore di lavoro, ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. avverso il silenzio formatosi sull’istanza di attivazione del procedimento volto al rilascio di un visto di ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato in favore del lavoratore -OMISSIS-.
Risulta agli atti che, in seguito alla presentazione del ricorso, la competente sede diplomatica ha provveduto a rilasciare il visto richiesto.
All’udienza camerale del 24 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, il Collegio ravvisa le condizioni per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Ed invero, l’avvenuto rilascio del visto – come dedotto dall’Amministrazione resistente, senza incorrere nelle contestazioni della controparte – integra il soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio, alla stregua del combinato disposto degli articoli 34, co. 5, e 117 c.p.a.
Quanto alle spese di lite, se ne deve disporre la compensazione (anche in considerazione del difetto di legittimazione attiva di parte ricorrente, nella sua qualità di datore di lavoro).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
FR LO, Presidente
OV PE, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV PE | FR LO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.