Art. 13.
Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge sono applicate con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli da 3 a 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706 .
Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge sono applicate con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli da 3 a 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706 .