Art. 7.
L' art. 60 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 , e' sostituito dal seguente:
"La Commissione centrale di scrutinio e' nominata con decreto del Ministro per la grazia e giustizia ed e' composta:
a) da un presidente di sezione della Corte suprema di cassazione, presidente;
b) da un avvocato generale presso la Corte suprema di cassazione;
c) dal direttore generale dell'organizzazione giudiziaria;
d) dal cancelliere capo della Corte suprema di cassazione o dal segretario capo della Procura generale presso la Corte stessa;
e) da un funzionario avente qualifica di cancelliere capo di Corte di appello o equiparata.
Con lo stesso decreto il Ministro nomina i supplenti del componente di cui alla precedente lettera a), scegliendolo tra i magistrati che esercitano le medesime funzioni del titolare; del componente di cui alla precedente lettera b) scegliendolo tra i sostituti procuratori generali presso la Corte suprema di cassazione e dei componenti di cui alle precedenti lettere d) ed e), scegliendoli fra i funzionari con qualifica di cancelliere capo della Corte di appello o di segretario capo di Procura generale presso la Corte di appello.
Il direttore generale dell'organizzazione giudiziaria, in caso di assenza o di impedimento, e' sostituito dal direttore dell'ufficio delle cancellerie e segreterie giudiziarie o da chi ne fa le veci.
Esercitano le funzioni di segretario, due o piu' funzionari aventi qualifica non inferiore a cancelliere capo di tribunale di seconda classe o equiparata addetti al l'ufficio del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie presso il Ministero.
I componenti di cui alle lettere a), b), d) ed e), durano in carica due anni.
Qualora si ravvisi necessario, per il tempestivo espletamento delle operazioni di scrutinio, il presidente della Commissione puo' formare, con il concorso dei componenti supplenti, due Sottocommissioni di cinque membri ciascuna affidando la presidenza di una di esse al presidente supplente. In tal caso ogni Sottocommissione espleta le operazioni per il conferimento delle promozioni a determinate qualifiche.
Ai componenti la Commissione centrale di scrutinio, anche se membri di diritto, e ai segretari sono dovuti i compensi di cui al decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 5 ".
L' art. 60 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 , e' sostituito dal seguente:
"La Commissione centrale di scrutinio e' nominata con decreto del Ministro per la grazia e giustizia ed e' composta:
a) da un presidente di sezione della Corte suprema di cassazione, presidente;
b) da un avvocato generale presso la Corte suprema di cassazione;
c) dal direttore generale dell'organizzazione giudiziaria;
d) dal cancelliere capo della Corte suprema di cassazione o dal segretario capo della Procura generale presso la Corte stessa;
e) da un funzionario avente qualifica di cancelliere capo di Corte di appello o equiparata.
Con lo stesso decreto il Ministro nomina i supplenti del componente di cui alla precedente lettera a), scegliendolo tra i magistrati che esercitano le medesime funzioni del titolare; del componente di cui alla precedente lettera b) scegliendolo tra i sostituti procuratori generali presso la Corte suprema di cassazione e dei componenti di cui alle precedenti lettere d) ed e), scegliendoli fra i funzionari con qualifica di cancelliere capo della Corte di appello o di segretario capo di Procura generale presso la Corte di appello.
Il direttore generale dell'organizzazione giudiziaria, in caso di assenza o di impedimento, e' sostituito dal direttore dell'ufficio delle cancellerie e segreterie giudiziarie o da chi ne fa le veci.
Esercitano le funzioni di segretario, due o piu' funzionari aventi qualifica non inferiore a cancelliere capo di tribunale di seconda classe o equiparata addetti al l'ufficio del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie presso il Ministero.
I componenti di cui alle lettere a), b), d) ed e), durano in carica due anni.
Qualora si ravvisi necessario, per il tempestivo espletamento delle operazioni di scrutinio, il presidente della Commissione puo' formare, con il concorso dei componenti supplenti, due Sottocommissioni di cinque membri ciascuna affidando la presidenza di una di esse al presidente supplente. In tal caso ogni Sottocommissione espleta le operazioni per il conferimento delle promozioni a determinate qualifiche.
Ai componenti la Commissione centrale di scrutinio, anche se membri di diritto, e ai segretari sono dovuti i compensi di cui al decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 5 ".