Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 05/03/2026, n. 50
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Sentenza 5 marzo 2026

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  • Accolto
    Applicabilità dell'esenzione fiscale alle vittime del dovere equiparate

    La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, accertando il diritto del ricorrente all'esenzione IRPEF sul trattamento pensionistico in godimento, ai sensi dell'art. 1, comma 211 della legge n. 232/2016, in quanto soggetto equiparato a vittima del dovere. La Corte ha confermato la giurisdizione della Corte dei conti e la legittimazione passiva dell'INPS.

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La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Puglia, in composizione monocratica, ha esaminato il ricorso presentato da un soggetto, riconosciuto come "Soggetto Equiparato a Vittima del Dovere" con decreto del Ministero della Difesa, il quale chiedeva l'applicazione del beneficio fiscale dell'esenzione dall'IRPEF sul proprio trattamento pensionistico, ai sensi dell'art. 1, comma 211 della legge n. 232/2016. Il ricorrente contestava il diniego opposto dall'INPS, il quale aveva negato il beneficio ritenendo che la patologia riconosciuta non fosse tra quelle previste per la pensione privilegiata e che l'esenzione fiscale fosse applicabile solo alle prestazioni direttamente correlate all'evento che aveva determinato il riconoscimento dello status, citando l'art. 1, comma 564 della legge n. 266/2005. Il ricorrente, a sostegno della propria domanda, argomentava che la norma di cui all'art. 1, comma 211 cit. non prevedeva limitazioni specifiche sulla tipologia di pensione e che la giurisprudenza della Corte di Cassazione aveva sancito l'analogia dei benefici estesi alle vittime del dovere rispetto a quelli delle vittime del terrorismo, al fine di evitare disparità di trattamento. L'INPS, costituitosi in giudizio, eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti in favore del giudice tributario, chiedeva l'integrazione del contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate e il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito, l'Istituto ribadiva il diniego basato sul proprio orientamento interpretativo, secondo cui l'esenzione fiscale spetta solo ai trattamenti pensionistici di privilegio correlati all'evento, e sottolineava che al ricorrente era stata negata la pensione privilegiata per carenza del requisito sanitario, essendo egli titolare di un trattamento pensionistico ordinario di anzianità e non di una pensione di privilegio, e che lo status riconosciuto era quello di "equiparato" e non di "vittima del dovere" ex art. 1, comma 563 della legge 266/2005.

La Corte dei Conti ha accolto il ricorso, rigettando le eccezioni preliminari sollevate dall'INPS. In particolare, ha affermato la propria giurisdizione in materia, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione e della stessa Corte dei Conti, secondo cui le controversie relative all'applicazione di benefici fiscali su trattamenti pensionistici rientrano nella competenza del Giudice delle pensioni. Ha altresì escluso il difetto di legittimazione passiva dell'INPS, qualificandolo come sostituto d'imposta tenuto a cessare le trattenute in caso di accoglimento della domanda. Nel merito, la Corte ha ritenuto fondato il ricorso, accertando il diritto del ricorrente all'esenzione IRPEF sul trattamento pensionistico in godimento ai sensi dell'art. 1, comma 211 della legge n. 232/2016. A tal fine, ha richiamato la giurisprudenza di appello e di legittimità, la quale ha esteso i benefici fiscali alle vittime del dovere e agli equiparati a partire dal 1° gennaio 2017, sottolineando che l'esenzione è un beneficio di natura soggettiva, applicabile a tutti i trattamenti pensionistici senza necessità di una correlazione con l'evento che ha determinato il riconoscimento dello status. La Corte ha quindi ritenuto privo di aggancio normativo l'assunto difensivo dell'INPS circa un trattamento differenziato tra "equiparati" e "vittime del dovere" ai fini dell'esenzione IRPEF. Di conseguenza, ha condannato l'INPS al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in € 500,00, e ha disposto l'annotazione ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 196/2003 per l'omissione dei dati identificativi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 05/03/2026, n. 50
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia
    Numero : 50
    Data del deposito : 5 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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