Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 05/03/2026, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza. n. 50/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA
in composizione monocratica, nella persona del Consigliere dott.ssa Rossana De Corato, ha pronunciato, all’esito dell’udienza del 9 dicembre 2025, la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 37825 del registro di segreteria, sul ricorso presentato da XXX, nato il XXX ad XXX (XXX) (cod. fisc. XXX), rappresentato e difeso dagli avv.ti Leonardo Bava (pec: leonardo.bava@oravvgenova.it) e Andrea Giacò (pec: giaco.andrea@avvocatibari.legalmail.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Giacò in Bari, alla via Abate Gimma, n, 247
contro:
- l’INPS, rappresentato e difeso dall’avv. Ilaria De Leonardis ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura Distrettuale Regionale, in Bari, alla Via Putignani n. 108;
VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174;
VISTO il ricorso;
ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;
UDITI alla pubblica udienza del 9 dicembre 2025, l’avv. Giacò per il ricorrente e l’avv. De Leonardis per l’INPS;
Ritenuto e considerato in
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 23 gennaio 2025, il ricorrente sig. XXX, ut supra rappresentato e difeso, ha riferito di essere stato dichiarato “…Soggetto Equiparato a Vittima del Dovere per le particolari condizioni ambientali e operative…” nell’ambito delle quali svolgeva il suo servizio, e di aver ottenuto il riconoscimento di tale status e dei relativi benefici con decreto del Ministero della difesa del 21 febbraio 2023.
A seguito di tale riconoscimento, il ricorrente ha chiesto all’INPS che al trattamento di pensione in godimento sia applicato il beneficio fiscale dell’esenzione dell’IRPEF, già previsto per le “vittime del terrorismo” ed esteso, anche, alle “vittime del dovere” ai sensi dell’art. 1, comma 211 della legge n. 232/2016.
L’INPS, con nota del 4 ottobre 2024, ha negato il riconoscimento di tale beneficio fiscale sul rilievo che, nel caso di specie “…Allo stato degli atti non è concedibile l’esenzione salvo nuova certificazione di diverso orientamento, significando che la patologia riconosciuta al fine del riconoscimento equiparato a vittima del dovere non è fra quelle al fine della pensione privilegiata, art. 1, comma 564, L. 266/2005…”.
Il ricorrente ha contrastato tale diniego deducendo che: (i) si rivela del tutto infondato l’assunto secondo cui il beneficio de quo possa riconoscersi alle “vittime del dovere” limitatamente “…alle prestazioni che trovano giustificazione nel suddetto evento…”; (ii) il dato testuale dell’art. 1, comma 211 cit. dispone chiaramente e “…senza alcuna limitazione su qualche specifica tipologia di pensione…” che siano applicate le norme in materia di esenzione dall’imposta sui redditi ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere; (iii) recentemente la Corte di cassazione, Sez. Tributaria ha richiamato quanto già espresso dalla stessa giurisprudenza della Suprema Corte nella soggetta materia, secondo cui “… ove alle vittime del dovere sia esteso uno dei benefici previsti per le vittime del terrorismo, la misura del beneficio debba essere analoga, per evitare ingiustificate disparità di trattamento (Cass., Sez. U., 27/03/2017, n. 7761, con richiami di giurisprudenza amministrativa)”; (iv) l’art. 1 comma 211 cit. ha esteso i benefici fiscali ai trattamenti pensionistici in generale spettante alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti senza alcuna distinzione , non richiedendo “…alcuna particolare correlazione tra la pensione e l’evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere…”.
Sulla scorta di quanto su esposto, il ricorrente ha chiesto che venga dichiarata l’esenzione dall’IRPEF della pensione (cat. CTPS n. 213-0900-10183321) in godimento, ai sensi dell’art. 1, comma 211 della legge n. 232/2016.
2.- In data 14 novembre 2025, si è costituito l’INPS eccependo, preliminarmente, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, appartenendo questa, suo avviso, al giudice tributario e rivestendo l’Istituto la posizione di mero ordinatore secondario di spesa; inoltre, ha chiesto che sia integrato il contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate e dichiarato il difetto di legittimazione passiva con conseguente sua estromissione dal giudizio.
Nel merito, l’INPS - dopo aver riferito che con provvedimento n. 5131 del 12 giugno 2025 è stato denegato il diritto del ricorrente all’ottenimento della pensione privilegiata, ai sensi dell’art. 67 del DPR n. 1092/1973, in quanto la patologia (asbestosi) sofferta dal XXX pur riconosciuta dipendente da causa di servizio, non è stata classificata ai fini che ne occupa - ha chiarito che il rigetto della domanda di esenzione dall’Irpef è stata disposta in applicazione del “messaggio Hermes INPS del 23 luglio 2020” secondo cui «…Per quanto concerne le prestazioni pensionistiche liquidate a favore della categoria degli “equiparati” di cui all’art. 1 comma 564, della legge n. 266 del 2005, l’esenzione fiscale spetta ai soli trattamenti pensionistici di privilegio correlati all’evento che ha dato luogo al riconoscimento dello stato di equiparato…».
Ne consegue, quindi, che non può riconoscersi al ricorrente il beneficio fiscale richiesto, essendo costui titolare di un trattamento pensionistico ordinario di anzianità e non di una pensione di privilegio (posto che “…la domanda tesa al relativo conferimento … è stata rigettata per carenza del requisito sanitario normativamente richiesto…”), ed essendogli stato riconosciuto dal Ministero della difesa, con Decreto n. 140/2023, lo status di “equiparato alle vittime del dovere, ex art. 1, comma 564, della legge n. 266/2005” e, non invece, quello di “vittima del dovere ex art. 1, comma 563, della legge 266/2005” nei confronti del quale va riconosciuta, di contro, la spettanza del beneficio fiscale de quo indipendentemente dalla “…tipologia della pensione conferita (ordinaria/privilegiata)…”.
3.- All’odierna udienza, l’avv. Giacò per il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso richiamando la giurisprudenza nella soggetta materia e depositando la risoluzione n. 68 dell’Agenzia delle Entrate che ha modificato l’iniziale indirizzo interpretativo nella soggetta materia.
L‘avv. De Leonardis per l’INPS ha insistito per le formulate eccezioni riportandosi alle rassegnate conclusioni scritte.
4.- Il giudizio è stato definito, come da dispositivo, letto nella stessa udienza, di seguito trascritto.
5.- Il presente giudizio ha per oggetto l’applicabilità al trattamento di pensione diretta percepito dal ricorrente sig. XXX del beneficio fiscale dell’esenzione dell’IRPEF, in applicazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 211 della legge n. 232/2016.
6.- Deve preliminarmente riconoscersi nella fattispecie, conformemente alle considerazioni del ricorrente, la giurisdizione di questo Giudice.
In punto di giurisdizione, ad avviso del giudicante, come affermato da precedente e condivisibile giurisprudenza, sia della Suprema Corte (efficacemente citata dal ricorrente: Cass. civ., Sez. V, n. 24298/2019) che contabile (Sez. giur. Toscana, nn. 17 e 18/2025; id.: Sez. Liguria, n. 108/2022, non appellata sul punto), la presente controversia rientra nella potestas iudicandi di questa Corte: «…La giurisprudenza di legittimità ha, parimenti, affermato che “le controversie tra sostituto d’imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, […] trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l’esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario” (Cass., Sez. lav., n. 23417/2021; Cass., Sez. un., n. 19289/2012), escludendo la giurisdizione tributaria e, così, fornendo conferma ad una lettura omnicomprensiva della giurisdizione attribuita dal Legislatore alla Corte dei conti quale Giudice delle pensioni, da ritenersi estesa anche a controversie, quali quella presente, concernenti non la sola applicazione della normativa tributaria, bensì il rapporto pensionistico negli aspetti riferibili alla correttezza della quantificazione dell’importo erogato al ricorrente dall’INPS (in termini, Corte dei conti, Sez. Liguria, n. 108/2022 e Cass., Sez. V, n. 24298/2019, ivi richiamata)».
7.- Non sussiste nemmeno l’invocato difetto di legittimazione passiva, invero, nel caso di specie, l’INPS è stato evocato in giudizio quale sostituto d’imposta in relazione ad una domanda di riconoscimento non del rimborso delle trattenute IRPEF già operate dall’Istituto, bensì di accertamento del diritto all’esenzione di tale imposta in riferimento al trattamento pensionistico in godimento, sulla base di una norma che la prevede quale soggetto equiparato a vittima del dovere; donde l’INPS ha la capacità di stare in giudizio in quanto, come sostituito d’imposta ex art. 64 del D.P.R. n. 600/1973, in caso di accoglimento della domanda è tenuto a cessare in futuro le pertinenti trattenute, in adempimento di un obbligo asseritamente discendente direttamente dalla legge (cfr., in termini, Sez. Giur. Molise, sent. n. 43/2025).
8.- Il ricorso è fondato e, come tale, merita di essere accolto.
Di recente la Sezione 1^ Sez. di Appello di questa Corte, con sentenza n. 39/2025, cui si rimanda, amplius, in punto motivazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 39, comma 2 lett. d) c.g.c. ed all’art. 17, comma 1, disp. att., c.g.c., nel richiamare diffusa giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto applicabili i benefici fiscali di cui si discute dall’1/01/2017 (Cass. 11/07/2023, n. 19789; Cass. 25/10/2023, n. 29549; Cass. 05/10/2023, n. 28051), ha affermato che «…in tema pensionistico l’equiparazione tra le vittime del dovere e quelle della criminalità organizzata ed il terrorismo è stata effettivamente realizzata dal legislatore italiano da tale data), ma anche con la giurisprudenza della Suprema Corte che ha evidenziato che, ove alle vittime del dovere sia esteso uno dei benefici previsti per le vittime del terrorismo, la misura del beneficio debba essere analoga, per evitare ingiustificate disparità di trattamento (Cass., Sez. U., 27/03/2017, n. 7761, con richiami di giurisprudenza amministrativa)”.
In tale prospettiva è stato ritenuto che il beneficio dell’esenzione dall’IRPEF valga per la pensione di cui gode la persona riconosciuta vittima del dovere o ad essa equiparato, come nel caso di specie, a prescindere dalla correlazione con l’evento che ha dato luogo a tale riconoscimento, trattandosi, in definitiva, di un beneficio di natura esclusivamente soggettiva.
Conduce a tali conclusioni la medesima interpretazione letterale dell’art. 1, comma 211, della l. n. 232/2016 cit. il quale prevede, in primo luogo, l’estensione dei benefici “…ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n, 302, all’art. 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266…”.
Quindi, poiché «…né la l. n. 466/1980, né la l. n. 302/1990 né, infine, l’art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266/2005, […] prevedono alcun trattamento pensionistico ma regolano la nozione di vittime del dovere, gli istituti della cd. speciale elargizione e dell’assegno vitalizio nonché altri benefici, come l’esenzione dai ticket sanitari o il diritto di assunzione presso le pp.aa., deve evidentemente ritenersi che i richiami normativi operati siano funzionali esclusivamente a delimitare l’ambito dei destinatari dell’estensione e non dei trattamenti pensionistici beneficiati. Ciò premesso, deve quindi evidenziarsi che la lettera dell’art. 1, comma 211, cit. estende i benefici, di cui si dirà, a tutti i “trattamenti pensionistici”, senza indicare alcuna necessaria correlazione della pensione con l’evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere. Né alcun argomento in tal senso si ricava dalle norme regolative dei benefici estesi, in particolare dall’art. 3, comma 2, della l. n. 206/2004» (sent. n. 39/2025, cit.).
Alla luce di quanto suesposto, è appena il caso di rilevare che si rivela del tutto privo di alcun aggancio normativo l’assunto difensivo dell’INPS (in linea con quanto prospettato dal “messaggio Hermes n. 2935” del 23 luglio 2020), secondo cui dovrebbe applicarsi un trattamento differenziato (in senso restrittivo/denegativo del beneficio) nei confronti del soggetto (qual è, per l’appunto, il ricorrente) che gode dello status di “…equiparato…” alle vittime del dovere, rispetto a quello di “…vittima del dovere…”, sulla cui riconoscibilità dell’esenzione IRPEF, indipendentemente dal trattamento pensionistico in godimento, non vi sarebbero dubbi applicativi (cfr. pag. 5 della memoria di costituzione dell’INPS).
9.- Alla luce delle superiori considerazioni, va, conseguentemente, accertato il diritto del ricorrente, quale soggetto equiparato a vittima del dovere, all’esenzione IRPEF, ai sensi dell’art. 1, comma 211 della legge n. 232/2016, sul trattamento pensionistico in godimento.
10.- Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell’art. 31, comma 1 c.g.c., quali liquidate in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 37825 del registro di segreteria, lo accoglie e, per l’effetto, accerta il diritto del ricorrente all’esenzione dall’Irpef, ai sensi dell’art. 1, comma 211 della l. n. 232/2016, sulla pensione in godimento.
Condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano complessivamente in € 500,00.
Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 9 dicembre 2025.
Il Giudice
(Rossana De Corato)
(F. to digitalmente)
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
DISPONE
che a cura della Segreteria sia apposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 3 del detto decreto legislativo nei riguardi della parte ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.
Il Giudice
(Rossana De Corato)
(F. to digitalmente)
Depositata il 05.03.2026 Il Funzionario
(Dott.ssa Anna Rossano)
(F. to digitalmente)
In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi della parte ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.
Bari, 05.03.2026 Il Funzionario
(Dott.ssa Anna Rossano)
(F. to digitalmente)