CASS
Sentenza 11 ottobre 2021
Sentenza 11 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/10/2021, n. 36840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36840 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2021 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: MI CA, nato a [...][...] avverso l'ordinanza resa il 27 maggio 2021 dal Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere RIa IE LL;
sentiti il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SA NO che ha chiesto il rigetto del ricorso. Sentito l'avv. SA Martelli in sostituzione dell'avv. Carlo Taormina che insiste nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Napoli , sezione per il riesame ha respinto l'appello proposto nell'interesse di MI IA avverso l'ordinanza emessa il 20 gennaio 2020 dal gip del tribunale di Napoli con cui è stata respinta la richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari già applicata all'imputato nella veste di indagato in ordine ai delitti di concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso, due tentate estorsioni aggravate ex art. 416 bis .1 cod.pen. e due turbative d'asta. Penale Sent. Sez. 2 Num. 36840 Anno 2021 Presidente: LL CO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 06/10/2021 2.Avverso il detto provvedimento ricorre IA MI tramite atto sottoscritto dal difensore di fiducia deducendo: 2.1 vizio di motivazione in ordine alla affermata persistenza dopo il 20 febbraio 2019 di rapporti tra MI e il clan ER, che gestisce illecitamente gli affari ruotanti intorno alle aste giudiziarie, poiché dopo l'episodio avvenuto il 20 febbraio 2019 e l'incontro avuto nel giugno successivo, l'indagato non ha intrattenuto ulteriori rapporti con i personaggi indicati nell'ordinanza. Deduce il ricorrente travisamento della prova poiché il giudizio di inattendibilità del MI si basa sull'avere questi riferito circostanze false, che tuttavia l'indagato non ha mai raccontato, sicchè si basa su un presupposto inesistente. 2.2 vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine alla estorsione subita nel marzo 2019 dall'indagato, il cui socio fu costretto a versare la somma di 5000 C come punizione per avere partecipato ad un'asta, vicenda determinante per dimostrare l'estraneità dell'indagato alle contestazioni formulate a suo carico;
2.3 vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine all'affermazione che l'indagato avrebbe intrattenuto rapporti con affiliati del clan in relazione ad alcune aste immobiliari;
2.4 violazione degli articoli 110,416 bis codice penale per avere ritenuto la configurabilità del concorso esterno in associazione mafiosa laddove l'indagato è stato vittima di estorsione, essendo stato obbligato al pagamento di 2000 C per partecipare all'asta e al versamento del 3% del prezzo di rivendita dell'immobile, essendosi trattato di un'unica operazione che non ha determinato un contributo causale significativo tale da integrare il concorso esterno nell'associazione a delinquere. 2.5 vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari sotto il profilo del pericolo di reiterazione del reato e della attualità poiché la vendita si è verificata nell'aprile 2019. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 Il primo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato poiché il tribunale ha reso sul punto ampia ed esaustiva motivazione evidenziando come dall'interrogatorio di RT IV emerge che lei stessa, LE, Barone e MI si erano impegnati a versare il 20% dei loro guadagni sulle aste ai fratelli ER;
che , come confermato da UL CR e RT OD, in occasione dell'aggressione subita dalla UL ad opera del ER il 20 febbraio 2019 MI si mostrava vicino al ER e non di certo vittima di minacce o violenza;
che anche in epoca successiva veniva osservato accompagnarsi al ER e intratteneva persistenti rapporti con IV RT e LE, aventi ad 2 oggetto il coordinamento in diverse vicende, come si desume dal tenore delle intercettazioni. 3.2 Generico anche il secondo motivo poiché non si confronta con le considerazioni del provvedimento impugnato, laddove ha osservato che il video avente ad oggetto la dazione di denaro del socio del MI a EL ZO non indica la data della registrazione, ed anzi, in forza di alcuni argomenti non criticati dal ricorrente, va collocata in epoca precedente al gennaio 2019, sicchè il detto episodio non risulta conducente ai fini dell'assunto difensivo. 3.3 Le censure formulate con il terzo motivo appaiono generiche e assertive mentre le considerazioni del tribunale si basano sulla denunzia e sulle S.I.T. delle persone offese IE, De RD e MA. 3.4 Manifestamente infondato è il quarto motivo di censura poiché il tribunale ha osservato che l'attività di agevolazione del MI non si è limitata ad un solo episodio, ma ha dato luogo a plurime condotte che hanno fornito uno stabile contributo all'organizzazione camorristica facente capo a Galtieri. Va peraltro ricordato che integra il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta dell'imprenditore "colluso" che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale, instauri con questo un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e nel far ottenere all'organizzazione risorse, servizi o utilità, mentre si configura il reato di partecipazione all'associazione nel caso in cui l'imprenditore metta consapevolmente la propria impresa a disposizione del sodalizio, di cui condivide metodi e obiettivi, onde rafforzarne il potere economico sul territorio di riferimento. (Sez. 6 -, Sentenza n. 32384 del 27/03/2019 Cc. (dep. 19/07/2019 ) Rv. 276474 - 01 ) 3.5 Il quinto motivo è generico e non si confronta con la motivazione del tribunale che ha correttamente fatto riferimento alla presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e all'assenza di circostanze da cui desumere il venir meno delle stesse. L'assunto difensivo circa la mancanza di attualità delle esigenze cautelari è comunque manifestamente infondato, poiché il tribunale ha esposto che l'apporto dell'indagato all'associazione camorristica non è cessato nell'aprile 2019 ma si è protratto nel tempo sino ad epoca prossima all'emissione della misura cautelare, che non è stata oggetto di impugnazione da parte della difesa. 4.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Motivazione semplificata. Così deciso il 05 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente RI IE LL CO LL e
udita la relazione svolta dal consigliere RIa IE LL;
sentiti il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SA NO che ha chiesto il rigetto del ricorso. Sentito l'avv. SA Martelli in sostituzione dell'avv. Carlo Taormina che insiste nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Napoli , sezione per il riesame ha respinto l'appello proposto nell'interesse di MI IA avverso l'ordinanza emessa il 20 gennaio 2020 dal gip del tribunale di Napoli con cui è stata respinta la richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari già applicata all'imputato nella veste di indagato in ordine ai delitti di concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso, due tentate estorsioni aggravate ex art. 416 bis .1 cod.pen. e due turbative d'asta. Penale Sent. Sez. 2 Num. 36840 Anno 2021 Presidente: LL CO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 06/10/2021 2.Avverso il detto provvedimento ricorre IA MI tramite atto sottoscritto dal difensore di fiducia deducendo: 2.1 vizio di motivazione in ordine alla affermata persistenza dopo il 20 febbraio 2019 di rapporti tra MI e il clan ER, che gestisce illecitamente gli affari ruotanti intorno alle aste giudiziarie, poiché dopo l'episodio avvenuto il 20 febbraio 2019 e l'incontro avuto nel giugno successivo, l'indagato non ha intrattenuto ulteriori rapporti con i personaggi indicati nell'ordinanza. Deduce il ricorrente travisamento della prova poiché il giudizio di inattendibilità del MI si basa sull'avere questi riferito circostanze false, che tuttavia l'indagato non ha mai raccontato, sicchè si basa su un presupposto inesistente. 2.2 vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine alla estorsione subita nel marzo 2019 dall'indagato, il cui socio fu costretto a versare la somma di 5000 C come punizione per avere partecipato ad un'asta, vicenda determinante per dimostrare l'estraneità dell'indagato alle contestazioni formulate a suo carico;
2.3 vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine all'affermazione che l'indagato avrebbe intrattenuto rapporti con affiliati del clan in relazione ad alcune aste immobiliari;
2.4 violazione degli articoli 110,416 bis codice penale per avere ritenuto la configurabilità del concorso esterno in associazione mafiosa laddove l'indagato è stato vittima di estorsione, essendo stato obbligato al pagamento di 2000 C per partecipare all'asta e al versamento del 3% del prezzo di rivendita dell'immobile, essendosi trattato di un'unica operazione che non ha determinato un contributo causale significativo tale da integrare il concorso esterno nell'associazione a delinquere. 2.5 vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari sotto il profilo del pericolo di reiterazione del reato e della attualità poiché la vendita si è verificata nell'aprile 2019. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 Il primo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato poiché il tribunale ha reso sul punto ampia ed esaustiva motivazione evidenziando come dall'interrogatorio di RT IV emerge che lei stessa, LE, Barone e MI si erano impegnati a versare il 20% dei loro guadagni sulle aste ai fratelli ER;
che , come confermato da UL CR e RT OD, in occasione dell'aggressione subita dalla UL ad opera del ER il 20 febbraio 2019 MI si mostrava vicino al ER e non di certo vittima di minacce o violenza;
che anche in epoca successiva veniva osservato accompagnarsi al ER e intratteneva persistenti rapporti con IV RT e LE, aventi ad 2 oggetto il coordinamento in diverse vicende, come si desume dal tenore delle intercettazioni. 3.2 Generico anche il secondo motivo poiché non si confronta con le considerazioni del provvedimento impugnato, laddove ha osservato che il video avente ad oggetto la dazione di denaro del socio del MI a EL ZO non indica la data della registrazione, ed anzi, in forza di alcuni argomenti non criticati dal ricorrente, va collocata in epoca precedente al gennaio 2019, sicchè il detto episodio non risulta conducente ai fini dell'assunto difensivo. 3.3 Le censure formulate con il terzo motivo appaiono generiche e assertive mentre le considerazioni del tribunale si basano sulla denunzia e sulle S.I.T. delle persone offese IE, De RD e MA. 3.4 Manifestamente infondato è il quarto motivo di censura poiché il tribunale ha osservato che l'attività di agevolazione del MI non si è limitata ad un solo episodio, ma ha dato luogo a plurime condotte che hanno fornito uno stabile contributo all'organizzazione camorristica facente capo a Galtieri. Va peraltro ricordato che integra il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta dell'imprenditore "colluso" che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale, instauri con questo un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e nel far ottenere all'organizzazione risorse, servizi o utilità, mentre si configura il reato di partecipazione all'associazione nel caso in cui l'imprenditore metta consapevolmente la propria impresa a disposizione del sodalizio, di cui condivide metodi e obiettivi, onde rafforzarne il potere economico sul territorio di riferimento. (Sez. 6 -, Sentenza n. 32384 del 27/03/2019 Cc. (dep. 19/07/2019 ) Rv. 276474 - 01 ) 3.5 Il quinto motivo è generico e non si confronta con la motivazione del tribunale che ha correttamente fatto riferimento alla presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e all'assenza di circostanze da cui desumere il venir meno delle stesse. L'assunto difensivo circa la mancanza di attualità delle esigenze cautelari è comunque manifestamente infondato, poiché il tribunale ha esposto che l'apporto dell'indagato all'associazione camorristica non è cessato nell'aprile 2019 ma si è protratto nel tempo sino ad epoca prossima all'emissione della misura cautelare, che non è stata oggetto di impugnazione da parte della difesa. 4.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Motivazione semplificata. Così deciso il 05 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente RI IE LL CO LL e