Sentenza 8 giugno 2005
Massime • 1
Non rientra nella sfera di attribuzioni del giudice dell'esecuzione il potere di disporre il sequestro preventivo di beni sottoposti, in sede di cognizione, a confisca, ex art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, conv. in Legge n. 356 del 1992, in quanto il sequestro, di cui all'art. 321 cod. proc. pen., costituisce una misura cautelare che può essere adottata nel corso del procedimento dal "giudice competente a pronunciarsi nel merito"; d'altro canto, il provvedimento di confisca dei beni di cui non sia stata dimostrata la legittima provenienza deve necessariamente essere preceduto dal sequestro, stante l'inscindibile collegamento tra la cautela ed il provvedimento ablativo, con la conseguenza che il sequestro è non solo logicamente strumentale rispetto alla confisca ma rappresenta, nell'ambito della disciplina di cui all'art. 12 sexies succitato, un atto necessario di avvio del procedimento applicativo della misura patrimoniale di prevenzione, di guisa che il decreto di sequestro deve precedere anziché seguire la confisca.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/06/2005, n. 27613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27613 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 08/06/2005
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 797
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 007728/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
01) LAERA MARIA, N. IL 22/12/1962;
02) LOCONTE MICHELE, N. IL 30/07/1939;
03) PA TA, N. IL 24/10/1946;
04) LAFIRENZE GRAZIA, N. IL 14/12/1967;
05) EN IC, N. IL 23/03/1967;
06) IT NI, N. IL 20/08/1973;
07) IT NN, N. IL 11/04/1976;
08) PA AS, N. IL 12/04/1973;
09) HI CI, N. IL 29/07/1965;
10) CALZOLAIO MARIA, N. IL 16/06/1983;
11) MA ANGELO MICHELE;
12) CASSANO BIAGIO, N. IL 24/10/1955;
13) CALZOLAIO MICHELE;
avverso DECRETO del 03/02/2005 TRIBUNALE di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI PIER FRANCESCO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. MARTUSCIELLO Vittorio che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi. La Corte:
OSSERVA
Il Tribunale di Bari - in funzione di giudice dell'esecuzione - con ordinanza 3.2.2005, ha disposto, in accoglimento della richiesta del P.M., il sequestro preventivo dei beni sottoposti a confisca con sentenza emessa dallo stesso Tribunale in data 13.2.2004 nel procedimento definito con pronuncia di condanna a carico di RI NO ed altri in ordine ai reati di cui agli art. 416 cod.pen. e 74 DPR 309/90, e, in particolare, "di quelli non già sottoposti a sequestro penale ma contemplati ai nn. 327, 328, 329, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 38, 339 e 341/2001 e nn. 39, 127 e, 394 e 395/2002";
beni immobili che ha considerato, ai sensi dell'art. 12 sexies Legge 356/92, "rivenienti dalle illecite attività associative".
Tramite i rispettivi difensori propongono ricorso per Cassazione AN IO, IT ON, IT AN, RI IM, LI UC, IO AR, IO HE, LI EL HE, NC IC, NZ RA, TE HE, RI VI, AE AR.
Tutti deducono: 1) abnormità del provvedimento, sul rilievo che il giudice dell'esecuzione non è competente ad adottare la misura del sequestro preventivo;
2) mancanza di motivazione in ordine ai presupposti oggettivi e soggettivi della misura cautelare (indicazione dei cespiti oggetto del vincolo, specifica posizione del ricorrente); 3) violazione degli artt. 321 comma 2 cod.proc.pen. e 12 sexies DL 306/92, atteso che il Tribunale ha fatto seguire il sequestro alla confisca, invertendo la sequenza procedimentale. I ricorsi sono fondati.
Deve rilevarsi, invero, e quanto al primo motivo, che la confisca dei beni dei quali il condannato per determinati reati non sia in grado di giustificare la provenienza - quale prevista dall'art. 12 sexies D.L.
8.6.1992 n. 306 conv. in L.
8.8.1992 n. 356, può essere disposta anche dal giudice dell'esecuzione che provvede de plano, a norma degli artt. 676 e 667 comma 4 cod.proc.pen. ovvero, all'esito della procedura camerale in contraddittorio, ai sensi dell'art. 666 stesso codice, salvo che sulla questione già non abbia provveduto il giudice della cognizione, con conseguente preclusione processuale (Cass. Sez. Un., 30.5.2001 n. 29022, Derouach). Deve escludersi, invece, che rientri nella sfera di attribuzioni del giudice dell'esecuzione il potere di adottare il sequestro preventivo, nemmeno quando ai fini di mantenere il vincolo sulla cosa in funzione della successiva confisca;
e, ciò, perché tale tipo di sequestro costituisce una misura cautelare che può essere assunta nel corso del procedimento dal giudice competente a pronunciarsi sul merito (art. 321 cod.proc.pen.), ne' diversa disciplina è applicabile allorché il sequestro sia finalizzato alla confisca prevista dall'art. 12 sexies della citata legge, atteso che tale norma fa espresso richiamo, al comma 4, alla previsione generale dell'art. 321 codice di rito e presuppone un procedimento "in corso" (Cass. Sez. 6^, 7.7.1999 n. 2667, Aiello). Non confliggono con tale affermazione, più recenti sentenze (Cass. Sez. 2^, 3.12.2003 n. 814, Ballarino;
Cass. Sez. 4^, 18.3.2003 n. 23165, Guzzardo) o anche precedenti (Cass. Sez. 2^, 21.6.1995, Limonetti), nelle quali non viene negato il giudice dell'esecuzione il potere di disporre sequestro ex art. 321 cod.proc.pen. nel procedimento finalizzato alla confisca cui, però, non abbia già provveduto il giudizio della cognizione;
ciò che, invece, è appunto avvenuto nella fattispecie. Deve aggiungersi, risultando quindi fondato anche il motivo sub 3), che il provvedimento dispositivo della confisca dei beni di cui non sia stata dimostrata la legittima provenienza deve necessariamente essere preceduto dal sequestro, stante l'inscindibile collegamento tra la cautela ed il provvedimento ablativo (Cass. Sez. Un. 13.12.2000 n. 136, Madonia); sicché il sequestro è non soltanto, e logicamente, strumentale rispetto alla confisca, ma rappresenta altresì, nella disciplina di cui all'art. 12 sexies, come atto necessario di avvio del procedimento applicativo della misura patrimoniale di prevenzione (Cass. Sez. 5^, 28.4.2005 n. 661, Bonazza). Risulta evidente, pertanto, che il decreto di sequestro nella specie adottato è nullo sotto il primo profilo, nonché affetto da invalidità, sotto il secondo profilo, avendo seguito la confisca anziché precederla. Fondato, del resto, è anche il motivo sub 5), atteso che il provvedimento impugnato non reca l'indicazione dei beni attinti dalla cautela, individuati astrattamente e non chiaramente per relationem duplice, cioè con rinvio e alla confisca del Tribunale della cognizione e a quella disposta dal Tribunale della misure di prevenzione.
Difetta, altresì ed infine, una effettiva e specifica motivazione circa la titolarità o disponibilità dei beni da parte dei ricorrenti che si qualificano terzi nel procedimento penale definito con la sentenza del Tribunale di Bari in data 13.2.2004 (NZ, AE, IT ON, RI IM, LI, IO, TE, RI VI, NC) - non distinguendo il provvedimento le posizioni dei singoli - così come dei presupposti oggettivi della misura (sproporzione tra il valore economico dei beni ed i redditi o i proventi dell'attività, la mancanza di plausibile giustificazione circa la loro provenienza). L'impugnato provvedimento, pertanto, deve essere annullato senza rinvio;
la cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all'art. 626 codice di rito.
P.Q.M.
La Corte, annulla senza rinvio il provvedimento impugnato;
manda alla cancelleria per gli adempimenti ex art. 626 cod. proc. pen., Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, 8 giugno 2005. Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2005