Cass. pen., sez. V, sentenza 08/06/2005, n. 27613
CASS
Sentenza 8 giugno 2005

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Non rientra nella sfera di attribuzioni del giudice dell'esecuzione il potere di disporre il sequestro preventivo di beni sottoposti, in sede di cognizione, a confisca, ex art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, conv. in Legge n. 356 del 1992, in quanto il sequestro, di cui all'art. 321 cod. proc. pen., costituisce una misura cautelare che può essere adottata nel corso del procedimento dal "giudice competente a pronunciarsi nel merito"; d'altro canto, il provvedimento di confisca dei beni di cui non sia stata dimostrata la legittima provenienza deve necessariamente essere preceduto dal sequestro, stante l'inscindibile collegamento tra la cautela ed il provvedimento ablativo, con la conseguenza che il sequestro è non solo logicamente strumentale rispetto alla confisca ma rappresenta, nell'ambito della disciplina di cui all'art. 12 sexies succitato, un atto necessario di avvio del procedimento applicativo della misura patrimoniale di prevenzione, di guisa che il decreto di sequestro deve precedere anziché seguire la confisca.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 08/06/2005, n. 27613
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27613
    Data del deposito : 8 giugno 2005

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