Art. 4. Cassa unica e comunione.
Dopo l'ultimo comma dell' art. 128 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128 , e' aggiunto il seguente:
"Il fondo per le spese di ufficio, costituito ai sensi del precedente secondo comma e del quarto comma, dell'art. 119, e' amministrato dall'ufficiale giudiziario dirigente, coadiuvato, se necessario, da revisori, il quale ha l'obbligo di presentare al capo dell'ufficio il rendiconto mensile e quello annuale. Le eventuali eccedenze sono utilizzate negli anni successivi".
Dopo l'ultimo comma dell' art. 128 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128 , e' aggiunto il seguente:
"Il fondo per le spese di ufficio, costituito ai sensi del precedente secondo comma e del quarto comma, dell'art. 119, e' amministrato dall'ufficiale giudiziario dirigente, coadiuvato, se necessario, da revisori, il quale ha l'obbligo di presentare al capo dell'ufficio il rendiconto mensile e quello annuale. Le eventuali eccedenze sono utilizzate negli anni successivi".