Articolo 20 della Legge 23 maggio 1950, n. 253
Articolo 19Articolo 21
Versione
27 maggio 1950
Art. 20.
Il conduttore, che si vale della facolta' di sublocare l'immobile locato in conformita' o in deroga ai patti contrattuali, deve darne comunicazione al locatore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non oltre il decimo giorno dalla conclusione della sublocazione, indicando la persona del subconduttore, la durata del contratto e il numero dei locali utili sublocati.
Il subconduttore ha facolta' di sostituirsi al conduttore nella comunicazione stabilita nel comma precedente.
Nei casi sopra indicati, il locatore che abbia avuto regolare comunicazione della sublocazione, allorche' agisce per il rilascio dell'immobile locato ai sensi degli articoli 3 e seguenti, deve portare a conoscenza del subconduttore l'esistenza del giudizio mediante notificazione di copia dell'atto di citazione.
Entrata in vigore il 27 maggio 1950
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente