Versione
27 maggio 1950
27 maggio 1950
Art. 20.
Il conduttore, che si vale della facolta' di sublocare l'immobile locato in conformita' o in deroga ai patti contrattuali, deve darne comunicazione al locatore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non oltre il decimo giorno dalla conclusione della sublocazione, indicando la persona del subconduttore, la durata del contratto e il numero dei locali utili sublocati.
Il subconduttore ha facolta' di sostituirsi al conduttore nella comunicazione stabilita nel comma precedente.
Nei casi sopra indicati, il locatore che abbia avuto regolare comunicazione della sublocazione, allorche' agisce per il rilascio dell'immobile locato ai sensi degli articoli 3 e seguenti, deve portare a conoscenza del subconduttore l'esistenza del giudizio mediante notificazione di copia dell'atto di citazione.
Il conduttore, che si vale della facolta' di sublocare l'immobile locato in conformita' o in deroga ai patti contrattuali, deve darne comunicazione al locatore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non oltre il decimo giorno dalla conclusione della sublocazione, indicando la persona del subconduttore, la durata del contratto e il numero dei locali utili sublocati.
Il subconduttore ha facolta' di sostituirsi al conduttore nella comunicazione stabilita nel comma precedente.
Nei casi sopra indicati, il locatore che abbia avuto regolare comunicazione della sublocazione, allorche' agisce per il rilascio dell'immobile locato ai sensi degli articoli 3 e seguenti, deve portare a conoscenza del subconduttore l'esistenza del giudizio mediante notificazione di copia dell'atto di citazione.
Giurisprudenza • 9
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 20/12/1988, n. 6940Provvedimento: A differenza della diffida ad adempiere prevista dall'art. 1454 cod. civ. - dalla quale può derivare la risoluzione di diritto del contratto - la diffida del locatore al conduttore di dare comunicazione della effettuata sublocazione e delle relative condizioni - a cui era tenuto nel regime dell'art. 20 della legge n. 253 del 1950 - ha la funzione di sollecitare il conduttore e, nell'ipotesi di omessa od insincera risposta di questi, di consentire al locatore di chiedere al giudice la pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto e di fornire la prova della gravità dell'inadempimento (art. 1455 cod. civ.) rispetto all'Obbligo di non sublocare, […]Leggi di più...
- locazione·
- regime vincolistico (proroga e blocco)·
- sublocazione·
- risoluzione del contratto per omessa o non veridica comunicazione·
- funzione·
- diffida del locatore