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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 18/12/2025, n. 1506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1506 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice LU Bordin, visti gli artt. 132 e 281-sexies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, all'esito della discussione avvenuta nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 17/12/2025 mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa iscritta al n. 2224 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Mary Guercioni Parte_1 C.F._1
-attore- contro
) CP_1 C.F._2
) Controparte_2 C.F._3
) Controparte_3 C.F._4
) Controparte_4 C.F._5
-convenuti contumaci-
***
OGGETTO: CP_5
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come in atti.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
, e
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_6
(poi rinunciando agli atti del giudizio nei confronti degli ultimi due) al fine di Controparte_7 ottenere l'accertamento dell'avvenuta usucapione della proprietà di alcuni immobili (terreni), siti in pagina 1 di 4 AN (TE), tutti contraddistinti al foglio 13, p.lla 74, classe 02, ha are ca 41,00, rendita dominicale
Euro 21,17, rendita agrario Euro 19,06; p.lla 73, classe 01, ha are ca 64,50, rendita dominicale Euro
41,64, rendita agrario Euro 31,65; p.lla 190, classe 01, ha are ca 04,40, rendita dominicale Euro 2,84, rendita agrario Euro 2,16; p.lla 70, ha are ca 02,90; p.lla 80, classe 01, ha are ca 10,90, rendita dominicale
Euro 7,04, rendita agrario Euro 5,35; ed uno sito a Torano nuovo (TE), contraddistinto al foglio 11,
p.lla 304, classe 02, ha are ca 18,90, rendita dominicale Euro 12,20, rendita agrario Euro 10,74.
I-1.1. A sostegno della domanda così spiegata, l'attore ha allegato e dedotto:
- di aver posseduto e di possedere a titolo esclusivo, animo domini, in modo continuativo, pacifico, ininterrotto e pubblico, da oltre venti anni, gli immobili oggetto di domanda;
- di aver provveduto, per lo stesso periodo di tempo, alla coltivazione ed alla manutenzione dei predetti terreni, sostenendo, in via esclusiva, tutte le spese necessarie;
- di aver esperito infruttuosamente il tentativo di mediazione obbligatoria.
I-2. , pur destinatari di CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 rituale vocatio in ius, non si sono costituiti in giudizio, sicché ne è stata dichiarata la contumacia.
I-3. La causa, documentalmente istruita, è pervenuta in decisione all'esito dello scambio di note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e contestuale discussione ex art. 281-sexies
c.p.c. del 17/12/2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-4. Va rilevato che la domanda di usucapione deve essere promossa nei confronti di tutti coloro che possiedono o risultano proprietari del bene che si intende usucapire (cfr. Cass. civ., Sez. II, sent. n.
5335 del 26/04/2000; Cass. civ., Sez. II, sent. n. 17270 del 28/08/2015; Cass. civ., Sez. VI-2, ord. n.
24260 del 04/10/2018), ravvisandosi tra i soggetti del lato passivo del rapporto un'ipotesi di litisconsorzio necessario. Infatti, nel giudizio di usucapione legittimato passivo è il proprietario (o il possessore) del bene, dunque, è necessario che la parte richiedente l'accertamento dell'intervenuto acquisto a titolo originario fornisca idonea documentazione che consenta al Tribunale di individuare univocamente i soggetti passivi del giudizio. Sul punto, si ritiene che ai fini della corretta identificazione dei legittimati passivi e della verifica dell'esistenza di eventuali litisconsorti necessari nel giudizio di usucapione, è necessaria la produzione della c.d. visura ipocatastale, attestante l'esistenza o meno di iscrizioni o trascrizioni a favore e contro gli intestatari del bene, ovvero, in alternativa, una relazione notarile ultraventennale che dia conto di iscrizioni e trascrizioni, in un sistema di pubblicità immobiliare organizzato su base personale e non reale, con registri immobiliari riferiti non ai beni ma alle persone,
pagina 2 di 4 titolari di diritti su detti beni (cfr., tra le molte pronunce di merito espressive dell'orientamento anzidetto, da ultimo Trib. Vibo Valentia, sent. n. 593 del 07/07/2025).
La funzione propria sottesa alla produzione del certificato ipocatastale discende dalla particolare efficacia riservata dal legislatore all'istituto dell'usucapione, il cui compimento, all'esito di possesso ventennale esercitato da un soggetto privo di titolo trascritto, estingue le iscrizioni e trascrizioni risultanti a nome del precedente proprietario. Tale effetto estintivo, come chiarito in giurisprudenza, non va ricondotto ad una presunta usucapio libertatis, bensì dipende dall'efficacia retroattiva dell'usucapione stessa (cfr. Cass. civ., Sez. II, sent. n. 8792 del 28/06/2000).
Tuttavia, proprio perché l'usucapione determina l'acquisto a titolo originario della proprietà del bene immobile, con conseguente estinzione delle iscrizioni pregiudizievoli contro il proprietario risultante dai registri immobiliari, i creditori ipotecari, titolari di diritto reale sull'immobile oggetto della domanda di usucapione, devono considerarsi litisconsorti necessari del relativo giudizio.
Da ciò consegue che l'assenza della citata documentazione comporta inevitabilmente incertezza sui soggetti proprietari degli immobili, sull'assenza di vincoli o pregiudizi sui medesimi beni, nonché sulla individuazione di eventuali litisconsorti necessari pretermessi, elementi essenziali verificabili solo attraverso la suddetta documentazione (cfr. Trib. Avezzano, sent. n. 146 del 17/05/2021).
Neppure può soccorrere la produzione della visura catastale, in quanto priva di valore probatorio al fine di determinare la titolarità dei beni immobili o la sussistenza di titolari di diritti reali minori, essendo le risultanze catastali preordinate a fini essenzialmente fiscali. Com'è noto, infatti, “Poiché il catasto è preordinato a fini essenzialmente fiscali, il diritto di proprietà, al pari degli altri diritti reali, non può - in assenza di altri e più qualificanti elementi ed in considerazione del rigore formale prescritto per tali diritti - essere provato in base alla mera annotazione di dati nei registri catastali, che hanno in concrete circostanze soltanto il valore di semplici indizi”
(Cass. civ., Sez. II, sent. n. 9096 del 24/08/1991, Rv. 473636-01).
II-5. L'applicazione delle suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie conduce al rigetto della domanda di usucapione formulata dal nel presente giudizio, atteso che l'attore non ha prodotto Pt_2 in atti alcuna visura ipocatastale ovvero relazione notarile ultraventennale, limitandosi alla produzione della sola visura catastale.
II-6. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-7. La domanda attorea va rigettata.
III-8. Nulla sulle spese di lite, in ragione della contumacia dei convenuti.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di e ,
[...] CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- RIGETTA la domanda attorea, per le ragioni di cui in parte motiva;
- NULLA sulle spese.
Così deciso in Teramo, il 18/12/2025.
IL GIUDICE
LU Bordin
pagina 4 di 4
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice LU Bordin, visti gli artt. 132 e 281-sexies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, all'esito della discussione avvenuta nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 17/12/2025 mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa iscritta al n. 2224 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Mary Guercioni Parte_1 C.F._1
-attore- contro
) CP_1 C.F._2
) Controparte_2 C.F._3
) Controparte_3 C.F._4
) Controparte_4 C.F._5
-convenuti contumaci-
***
OGGETTO: CP_5
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come in atti.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
, e
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_6
(poi rinunciando agli atti del giudizio nei confronti degli ultimi due) al fine di Controparte_7 ottenere l'accertamento dell'avvenuta usucapione della proprietà di alcuni immobili (terreni), siti in pagina 1 di 4 AN (TE), tutti contraddistinti al foglio 13, p.lla 74, classe 02, ha are ca 41,00, rendita dominicale
Euro 21,17, rendita agrario Euro 19,06; p.lla 73, classe 01, ha are ca 64,50, rendita dominicale Euro
41,64, rendita agrario Euro 31,65; p.lla 190, classe 01, ha are ca 04,40, rendita dominicale Euro 2,84, rendita agrario Euro 2,16; p.lla 70, ha are ca 02,90; p.lla 80, classe 01, ha are ca 10,90, rendita dominicale
Euro 7,04, rendita agrario Euro 5,35; ed uno sito a Torano nuovo (TE), contraddistinto al foglio 11,
p.lla 304, classe 02, ha are ca 18,90, rendita dominicale Euro 12,20, rendita agrario Euro 10,74.
I-1.1. A sostegno della domanda così spiegata, l'attore ha allegato e dedotto:
- di aver posseduto e di possedere a titolo esclusivo, animo domini, in modo continuativo, pacifico, ininterrotto e pubblico, da oltre venti anni, gli immobili oggetto di domanda;
- di aver provveduto, per lo stesso periodo di tempo, alla coltivazione ed alla manutenzione dei predetti terreni, sostenendo, in via esclusiva, tutte le spese necessarie;
- di aver esperito infruttuosamente il tentativo di mediazione obbligatoria.
I-2. , pur destinatari di CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 rituale vocatio in ius, non si sono costituiti in giudizio, sicché ne è stata dichiarata la contumacia.
I-3. La causa, documentalmente istruita, è pervenuta in decisione all'esito dello scambio di note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e contestuale discussione ex art. 281-sexies
c.p.c. del 17/12/2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-4. Va rilevato che la domanda di usucapione deve essere promossa nei confronti di tutti coloro che possiedono o risultano proprietari del bene che si intende usucapire (cfr. Cass. civ., Sez. II, sent. n.
5335 del 26/04/2000; Cass. civ., Sez. II, sent. n. 17270 del 28/08/2015; Cass. civ., Sez. VI-2, ord. n.
24260 del 04/10/2018), ravvisandosi tra i soggetti del lato passivo del rapporto un'ipotesi di litisconsorzio necessario. Infatti, nel giudizio di usucapione legittimato passivo è il proprietario (o il possessore) del bene, dunque, è necessario che la parte richiedente l'accertamento dell'intervenuto acquisto a titolo originario fornisca idonea documentazione che consenta al Tribunale di individuare univocamente i soggetti passivi del giudizio. Sul punto, si ritiene che ai fini della corretta identificazione dei legittimati passivi e della verifica dell'esistenza di eventuali litisconsorti necessari nel giudizio di usucapione, è necessaria la produzione della c.d. visura ipocatastale, attestante l'esistenza o meno di iscrizioni o trascrizioni a favore e contro gli intestatari del bene, ovvero, in alternativa, una relazione notarile ultraventennale che dia conto di iscrizioni e trascrizioni, in un sistema di pubblicità immobiliare organizzato su base personale e non reale, con registri immobiliari riferiti non ai beni ma alle persone,
pagina 2 di 4 titolari di diritti su detti beni (cfr., tra le molte pronunce di merito espressive dell'orientamento anzidetto, da ultimo Trib. Vibo Valentia, sent. n. 593 del 07/07/2025).
La funzione propria sottesa alla produzione del certificato ipocatastale discende dalla particolare efficacia riservata dal legislatore all'istituto dell'usucapione, il cui compimento, all'esito di possesso ventennale esercitato da un soggetto privo di titolo trascritto, estingue le iscrizioni e trascrizioni risultanti a nome del precedente proprietario. Tale effetto estintivo, come chiarito in giurisprudenza, non va ricondotto ad una presunta usucapio libertatis, bensì dipende dall'efficacia retroattiva dell'usucapione stessa (cfr. Cass. civ., Sez. II, sent. n. 8792 del 28/06/2000).
Tuttavia, proprio perché l'usucapione determina l'acquisto a titolo originario della proprietà del bene immobile, con conseguente estinzione delle iscrizioni pregiudizievoli contro il proprietario risultante dai registri immobiliari, i creditori ipotecari, titolari di diritto reale sull'immobile oggetto della domanda di usucapione, devono considerarsi litisconsorti necessari del relativo giudizio.
Da ciò consegue che l'assenza della citata documentazione comporta inevitabilmente incertezza sui soggetti proprietari degli immobili, sull'assenza di vincoli o pregiudizi sui medesimi beni, nonché sulla individuazione di eventuali litisconsorti necessari pretermessi, elementi essenziali verificabili solo attraverso la suddetta documentazione (cfr. Trib. Avezzano, sent. n. 146 del 17/05/2021).
Neppure può soccorrere la produzione della visura catastale, in quanto priva di valore probatorio al fine di determinare la titolarità dei beni immobili o la sussistenza di titolari di diritti reali minori, essendo le risultanze catastali preordinate a fini essenzialmente fiscali. Com'è noto, infatti, “Poiché il catasto è preordinato a fini essenzialmente fiscali, il diritto di proprietà, al pari degli altri diritti reali, non può - in assenza di altri e più qualificanti elementi ed in considerazione del rigore formale prescritto per tali diritti - essere provato in base alla mera annotazione di dati nei registri catastali, che hanno in concrete circostanze soltanto il valore di semplici indizi”
(Cass. civ., Sez. II, sent. n. 9096 del 24/08/1991, Rv. 473636-01).
II-5. L'applicazione delle suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie conduce al rigetto della domanda di usucapione formulata dal nel presente giudizio, atteso che l'attore non ha prodotto Pt_2 in atti alcuna visura ipocatastale ovvero relazione notarile ultraventennale, limitandosi alla produzione della sola visura catastale.
II-6. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-7. La domanda attorea va rigettata.
III-8. Nulla sulle spese di lite, in ragione della contumacia dei convenuti.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di e ,
[...] CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- RIGETTA la domanda attorea, per le ragioni di cui in parte motiva;
- NULLA sulle spese.
Così deciso in Teramo, il 18/12/2025.
IL GIUDICE
LU Bordin
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