Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 09/03/2026, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00433/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00902/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 902 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra Stalteri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Carratelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione:
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- di tutti gli atti della procedura di selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, co. 3, lett. b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Settore concorsuale -OMISSIS- Dipartimento -OMISSIS-, indetta con decreto del Rettore dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, n. -OMISSIS- del 21 giugno 2023, e segnatamente di tutti i verbali della Commissione giudicatrice: verbale n. -OMISSIS-, recante la predeterminazione dei criteri di valutazione dei candidati; verbale n. -OMISSIS-; verbale conclusivo n. -OMISSIS-, pubblicato in data 20 dicembre 2023; del decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura selettiva non pubblicato, di data ed estremi non conosciuti, della delibera del consiglio di Dipartimento, recante la proposta di chiamata del candidato vincitore, del provvedimento di approvazione del Consiglio di Amministrazione recante l'autorizzazione alla stipula del contratto di lavoro e della presa di servizio della controinteressata.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 13 settembre 2024:
- del decreto rettorale n. -OMISSIS- e, per quanto occorrer possa della relazione della Commissione giudicatrice depositata in giudizio in data 13 giugno 2024, con le allegate “ minute ”, nonché di ogni atto presupposto, ivi compreso, in parte qua, per quanto occorrer possa, l’art. 8 del bando della procedura ove interpretato nel senso espresso dalla Commissione nella relazione depositata in giudizio.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. AN De OV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio – introdotto a seguito di trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 48 c.p.a.- ha come oggetto l’impugnazione degli atti della procedura di selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 co. 3, lett. b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il settore concorsuale -OMISSIS- Dipartimento -OMISSIS-.
2. Rappresenta la ricorrente, già ricercatrice di tipo A) nel settore scientifico disciplinare -OMISSIS- presso -OMISSIS- , di avere partecipato alla procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo B) nel medesimo settore, collocandosi seconda nell’ordine di preminenza stabilito dalla Commissione, preceduta quindi dalla controinteressata, già assegnista di ricerca presso -OMISSIS- dal 2019 al 2021 e collaboratrice per attività di ricerca (co.co.co.) della -OMISSIS-; che i giudizi espressi dalla Commissione sono stati adottati in violazione dei criteri di valutazione previsti dal bando e dal regolamento dell’Ateneo; di avere, in specie, la Commissione individuato, ai sensi dell’art. 8 del bando, il punteggio complessivo di 100 punti di cui 40 punti da destinare alla valutazione dei titoli e del curriculum e 60 punti alla valutazione delle pubblicazioni presentate dai candidati, ai sensi dell’art. 5, comma 2 lett. i-l, del Regolamento di Ateneo; di avere la Commissione, con riferimento ai 20 punti da destinare alla valutazione comparativa delle “ pubblicazioni ”, dichiarato che “ ai fini del calcolo del punteggio suddetto la Commissione farà riferimento ai parametri indicati alle lett. a) e c) comma 2 dell’art. 3 del D.M. 243/2011, anche avvalendosi degli indicatori previsti all’art. 3 comma 4 del succitato decreto ” (verbale -OMISSIS-), ma limitando poi la valutazione comparativa e l’assegnazione dei 20 punti complessivi (lett. b della tabella pubblicazioni) alla mera verifica dell’ Impact Factor della “ Rivista ”, senza applicare i criteri di cui all’art. 3, co. 2 lett. a) e c) e art. 3, co. 4, del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 25 maggio 2011, n. 243 e, quindi, omettendo di formulare un giudizio sulla qualità, originalità e innovatività delle pubblicazioni, della tesi di dottorato, dei risultati della ricerca e sull’impatto delle pubblicazioni dei candidati nella comunità scientifica.
3. Con i motivi del ricorso, rubricati il primo “ 1. Illegittimità del verbale n. -OMISSIS-, recante i criteri di valutazione dei candidati per violazione di legge: violazione e falsa applicazione del D.M. 25 maggio 2011 n. 243; violazione del bando della procedura di cui al D.R. n. -OMISSIS-/2023; violazione del Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e sviamento ” e il secondo “ 2. Illegittimità dei verbali n.-OMISSIS-, recanti la valutazione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati per violazione di legge: violazione e falsa applicazione del D.M. 25 maggio 2011 n. 243; violazione del bando della procedura di cui al D.R. n. -OMISSIS-/2023; violazione del Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010. Carenza di motivazione. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e sviamento .”, la ricorrente ha denunciato che la Commissione avrebbe disatteso uno dei criteri di valutazione delle pubblicazioni, sostituendo e non motivando sul punto, ovvero il giudizio comparativo sulla “ qualità ” delle pubblicazioni dei candidati, basato sui criteri di cui alle lett. a) e c) dell’art. 3, co. 2, del D.M. 25 maggio 2011, n. 243, con la mera verifica del fattore di impatto delle Riviste nelle quali le pubblicazioni stesse erano edite in modo da valorizzare le pubblicazioni dei candidati non per la rilevanza, l’originalità e l’innovatività dell’attività ricerca, ma, di fatto, solo per la collocazione editoriale, e precisamente per la diffusione e la rilevanza della “ Rivista ” nella comunità scientifica; che la Commissione, nel corso della seduta del -OMISSIS-, in violazione delle regole procedimentali indicate nel bando, esaminata la documentazione inviata dai candidati, avrebbe espresso, sui titoli e sulle pubblicazioni dei candidati, una valutazione preliminare rappresentata da giudizi generici e apodittici, del tutto disancorati dai criteri e parametri di cui al D.M. 25 maggio 2011, n. 243, ricorrendo ad aggettivi quali “ ottimo ” e “ molto buono ”; che la Commissione avrebbe riconosciuto solo 5 (cinque) pubblicazioni della ricorrente in luogo delle 6 (sei) effettive con conseguente mancata attribuzione di 5 punti; che la Commissione avrebbe omesso di valutare il titolo concernente la tesi di dottorato e avrebbe individuato l’attività della ricorrente prevalentemente nella farmacologia cardiovascolare e nel metabolismo laddove la stessa sarebbe consistita, piuttosto, nello studio della sindrome metabolica correlata all’insorgenza di malattie cardio-e cerebro-vascolari; che i punteggi assegnati ai titoli esperienziali delle candidate - per i quali sarebbe stata prevista l’assegnazione fino a venti punti sui 40 disponibili, destinati a curriculum , consistenza della produzione scientifica e titoli-, sarebbero affetti da incoerenza e irragionevolezza stanti le notevoli differenze tra i titoli delle stesse, non solo da un punto di vista quantitativo, ma soprattutto per rilevanza e significatività dell’attività di ricerca scientifica e dell’attività didattica svolta.
4. Nel costituirsi l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro ha chiesto il rigetto del ricorso deducendo che, dall’esame della documentazione versata in atti, non sarebbe emersa alcuna discrasia tra i parametri previsti dal D.M. 25 maggio 2011 n. 243, dal Regolamento di Ateneo e dal bando di concorso e la ripartizione del punteggio operata dalla Commissione; che, quanto al merito della valutazione espressa dalla Commissione, alcun sindacato giudiziale sarebbe esperibile dal Tribunale adito trattandosi di materia implicante l’esercizio di discrezionalità tecnica.
5. Nel costituirsi la controinteressata, -OMISSIS-, ha eccepito, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse a fronte del mancato superamento della prova di resistenza, posto che la ricorrente non potrebbe ottenere alcuna utilità dall’accoglimento del gravame in quanto avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura per mancanza del requisito di fruizione degli assegni non superiore ad anni 12 come previsto dall’art. 2 del bando di concorso; nel merito ha chiesto rigettarsi il ricorso in quanto l’iter logico per la valutazione comparativa effettuata dalla Commissione sarebbe conforme ai parametri previsti dal D.M. 25 maggio 2011 n. 243, dal Regolamento di Ateneo e dal bando di concorso come ricavabile dal verbale n. -OMISSIS- (valutazione preliminare delle candidate sulla base dei criteri e parametri determinati nella riunione -OMISSIS-) e ha dedotto che le valutazioni dei titoli sarebbero state eseguite correttamente.
6. Con il ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato il decreto rettorale n. -OMISSIS- e la relazione della Commissione giudicatrice depositata in giudizio in data 13.6.2024, con le allegate “ minute ”, denunciando che la suddetta relazione e le minute ad esse allegate si sarebbero tradotte in un’inammissibile integrazione postuma delle motivazioni dei giudizi acclusi ai verbali della Commissione.
7. Alla udienza in camera di consiglio del 19 giugno 2024 la ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.
8. Alla udienza pubblica del 28 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
9. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per la mancanza di utilità dall’accoglimento del medesimo formulata dalla difesa della controinteressata sul presupposto che la ricorrente non avrebbe potuto partecipare alla procedura ai sensi dell’art. 2 del bando (fruizione di assegni di ricerca e svolgimento attività in qualità di ricercatore a tempo determinato presso l’Ateneo con superamento di complessivi anni 12 anni anche non continuativi).
9.1. In base ai principi generali in materia di condizioni dell’azione, desumibili dall’art. 24, co. 1°, della Costituzione (“ tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi ”) e dall’art. 100 c.p.c. (“ per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi un interesse ”), l’interesse processuale presuppone, nella prospettazione della parte istante, una lesione concreta ed attuale dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio e l’idoneità del provvedimento richiesto al giudice a tutelare e soddisfare il medesimo interesse sostanziale (Consiglio di Stato, Sez. IV, 13 marzo 2014, n. 1243).
9.1.1. Inoltre sempre secondo l’insegnamento del Giudice di Appello: “ L’interesse deve comunque essere caratterizzato dai predicati della personalità (il risultato di vantaggio deve riguardare specificamente e direttamente il ricorrente), dell’attualità (l’interesse deve sussistere al momento del ricorso, non essendo sufficiente a sorreggere quest’ultimo l’eventualità o l’ipotesi di una lesione) e della concretezza (l’interesse a ricorrere va valutato con riferimento ad un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del ricorrente). ” (Consiglio di Stato, Sez. II, 27 ottobre 2025, n. 8273).
9.1.2. Per quanto di interesse il Collegio osserva che la ricorrente ha contestato nel merito l’esercizio dei poteri da parte della Commissione e, quindi, la tesi dell’esclusione della medesima dalla procedura è del tutto ipotetica: la difesa della controinteressata configura una carenza di utilità rispetto ad un potere di esclusione che non è stato esercitato dalla Commissione laddove la ricorrente, in quanto partecipante ammessa alla procedura, ha un interesse concreto e attuale ad impugnare gli atti della stessa.
10. Passando all’esame del merito il Collegio ritiene che il primo motivo del ricorso, quanto alla illegittimità del verbale n. -OMISSIS- per l’indicazione di uno dei criteri di valutazione delle pubblicazioni in termini di verifica del fattore di impatto delle riviste nelle quali le pubblicazioni stesse erano edite, sia fondato per quanto di ragione, e abbia portata assorbente rispetto a ogni ulteriore censura formulata dalla ricorrente.
10.1. Occorre valutare, in primis , l’eccezione di inammissibilità della censura in esame, formulata dalla difesa della controinteressata per la omessa tempestiva impugnazione del verbale n. -OMISSIS-.
10.2. L’eccezione va disattesa trattandosi di atto di natura endoprocedimentale e come tale non autonomamente impugnabile (Consiglio di Stato, Sez. IV, 6 novembre 2024, n. 8886): il candidato, ha l’onere di impugnare immediatamente gli atti procedimentali che lo escludano dalla procedura concorsuale, mentre ogni altro vizio degli ulteriori atti deve essere fatto valere impugnando il provvedimento conclusivo della stessa procedura (come avvenuto nel caso di specie).
10.3. Ciò premesso dalla documentazione allegata emerge quanto segue.
Con il Decreto Rettoriale del 21.6.2023, n. -OMISSIS-, è stata bandita la “ Procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 - settore concorsuale -OMISSIS-dipartimento -OMISSIS- ”.
Con l’art. 8, in particolare, sono state disciplinate le modalità di svolgimento della selezione dei candidati prevedendo che la stessa sarebbe stata caratterizzata da una fase preliminare, a conclusione della quale la Commissione avrebbe espresso, per ciascun candidato, un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.M. 25.5.2011 n. 243 e determinati nella prima riunione dalla Commissione.
E, in specie, la suddetta previsione ha stabilito che: “ La Commissione nella prima seduta ripartisce il punteggio complessivo di punti 100 in punti 40 da destinare alla valutazione dei titoli e del curriculum e punti 60 da destinare alla valutazione delle pubblicazioni presentate ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettere i-l) del Regolamento di Ateneo. La Commissione nella prima seduta ripartisce i punti complessivi destinati ai titoli e al curriculum comprensivo della produzione scientifica secondo le categorie stabilite dagli art. 2 e 3 del D.M. 243/2011. In particolare, la Commissione dovrà attribuire 20 punti dei 40 disponibili per i titoli alla valutazione della consistenza complessiva della produzione scientifica, alla sua intensità (definita come la media del numero di pubblicazioni per anno degli ultimi 5 anni di valutazione alla data di scadenza del bando) e alla continuità della stessa, ai sensi dell’art. 3 comma 3 del D.M. 243/2011. All’intensità della produzione scientifica dovranno essere riservati 10 dei 20 punti disponibili mentre altri 9 saranno attribuiti alla consistenza complessiva della produzione scientifica valutata anche mediante l’uso di parametri annualizzati indicati dall’art. 3, comma 4 del D.M. 243/2011; 1 punto sarà riservato alla continuità della produzione scientifica. I rimanenti 20 punti destinati ai titoli saranno ripartiti tra le categorie previste dall’art. 2, del D.M. 243/2011 privilegiando nella ripartizione dei punti complessivi le indicazioni di cui alle lettere f), g) e h) del succitato decreto. Nella prima seduta la commissione dovrà altresì ripartire i 60 punti complessivi destinati alle pubblicazioni scientifiche presentate ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettere i) ed l) del Regolamento di Ateneo suddividendo gli stessi secondo quanto specificato all’art. 10, punti 6 e 7 del medesimo Regolamento. La Commissione attribuirà fino a 20 punti dei 60 disponibili al totale delle pubblicazioni presentate ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettere i) ed l) del Regolamento di Ateneo che risultino congruenti ai sensi di quanto previsto dal periodo successivo, rispetto al numero massimo di pubblicazioni previste dal bando. La congruenza delle pubblicazioni deve essere col settore scientifico-disciplinare indicato nel bando. La Commissione effettuerà la valutazione comparativa delle pubblicazioni ritenute congruenti, assegnando fino a un massimo di 20 punti dei rimanenti 40 punti, come di seguito indicato. La Commissione assegnerà a ciascuna pubblicazione ritenuta congruente ai sensi del punto 6a) del Regolamento di Ateneo, un punteggio fino ad un massimo del valore ottenuto dividendo 20 punti per il numero di pubblicazioni previsto dall’art. 5 comma 2, lettere i) ed l) del presente regolamento. Ai fini del calcolo del punteggio suddetto, la Commissione farà riferimento ai parametri indicati alle lettere a) e c) comma 2 dell’art 3 del D.M. 243/2011, anche avvalendosi degli indicatori previsti all’art. 3 comma 4 del succitato decreto. La Commissione procederà ai sensi del punto d) comma 2 dell’art 3 del D.M. 243/2011 alla valutazione dell’apporto individuale del candidato, nelle pubblicazioni scientifiche presentate ai sensi dell’art. 5 comma 2, lettere i) ed l) del Regolamento, e congruenti col settore scientifico-disciplinare indicato nel bando. ll relativo punteggio (fino a un massimo di 20 punti) sarà attribuito calcolando la percentuale (arrotondata all’unità per eccesso) delle pubblicazioni congruenti nelle quali il candidato risulti in posizione preminente (primo autore o autore a pari merito con primo autore o autore corrispondente) rispetto al numero massimo di pubblicazioni previste dal presente bando come di seguito indicato: - Ai Candidati con percentuale uguale o superiore a 50% vengono assegnati 20 punti; - Ai Candidati con percentuale compresa tra 35 e 49% vengono assegnati 15 punti; - Ai Candidati con percentuale compresa tra 25 e 34% vengono assegnati 10 punti; - Ai Candidati con percentuale inferiore a 25% vengono assegnati 0 (zero) punti. ”
Il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 25 maggio 2011, n. 243 recante “ Criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui all'articolo 24, della legge n. 240/2010 ” ha stabilito all’art. 3, co. 2, lett. a) e c) che: “ Le commissioni giudicatrici effettuano la valutazione comparativa delle pubblicazioni di cui al comma 1 sulla base dei seguenti criteri: a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica; … c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica; ” e al comma 4 che: “ Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale le commissioni, nel valutare le pubblicazioni, si avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature: a) numero totale delle citazioni; b) numero medio di citazioni per pubblicazione; c) «impact factor» totale; d) «impact factor» medio per pubblicazione; e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di CH o simili) ”.
10.4. Orbene, la Commissione giudicatrice, nella prima seduta -OMISSIS-, prendendo atto delle modalità di svolgimento della valutazione, analiticamente previste e disciplinate dal bando della procedura, ha fissato i criteri della valutazione preliminare dei candidati, come previsto dall’art. 8 del D.R. -OMISSIS- del 21 giugno 2023, e ha ripartito il punteggio complessivo di 100 punti in 40 punti da destinare alla valutazione dei titoli e del curriculum e 60 punti alla valutazione delle pubblicazioni presentate dai candidati, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. i-l, del Regolamento di Ateneo.
Pertanto la Commissione - nella tabella schematica di attribuzione del punteggio, quanto al punteggio massimo di 60 per le pubblicazioni presentate ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. i - l del Regolamento di Ateneo, al punto b) “ Valutazione comparativa delle pubblicazioni presentate congruenti ”- ha riconosciuto un massimo di 20 punti ripartiti come “ 1.67 pt/per ogni pubblicazione su riviste con IF uguale o superiore a 6; 0.835 pt/per ogni pubblicazione su riviste con IF compreso tra 3 e 5.9 ”.
11. Il Collegio ritiene che il suindicato criterio di attribuzione del punteggio sia illegittimo dal momento che, come stabilito dal tenore letterale dell’art. 3, co. 4, del D.M. 25 maggio 2011, n. 243, il ricorso all’“ impact factor ” per la valutazione comparativa delle pubblicazioni è previsto in funzione integrativa, e non in via esclusiva ed assorbente, rispetto ai criteri principali della originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza scientifica, collocazione editoriale, diffusione all'interno della comunità scientifica di ciascuna pubblicazione scientifica di cui alle lettere a) e c) dell’art. 3, co. 2.
11.1. E, infatti, la giurisprudenza del Giudice di Appello, quanto alla possibile vincolatività del semplice elemento statistico dato dal ricorso all’“ impact factor ”, ha concluso che: “ comunque il numero di citazioni che le pubblicazioni hanno avuto su riviste in un determinato arco temporale (c.d. impact factor) non avrebbe potuto assumere di per sé valenza vincolante. Ed infatti, il semplice fatto statistico delle citazioni non rappresenta un criterio esclusivo per la valutazione delle pubblicazioni, la quale è invece rimessa al diretto apprezzamento della commissione giudicatrice. Pertanto, tale possibile criterio non espropria né condiziona in maniera determinante il giudizio finale sulla maturità scientifica dei candidati, che la commissione, alla luce del livello qualitativo delle pubblicazioni presentate, deve comunque formulare anche sulla base degli altri criteri selettivi, in primis quelli della “originalità ed innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico ” (cfr. art. 4 d.P.R. n. 117 del 2000), individuati come prioritari per la valutazione delle pubblicazioni anche dalla lex specialis della procedura (cfr. art. 11 lett. a) del Bando) ” (Consiglio di Stato, Sez. VII, 18 marzo 2025, n. 2236).
11.2. Pertanto la Commissione, introducendo il criterio tabellare in esame, non ha formulato il giudizio comparativo sulla “ qualità ” delle pubblicazioni dei candidati secondo i criteri di cui alle lett. a) e c) dell’art. 3, co. 2, del D.M. D.M. 25 maggio 2011, n. 243, ma ha effettuato una verifica del solo fattore di impatto delle riviste nelle quali le pubblicazioni stesse erano edite, così non attenendosi alle disposizioni contenute nel bando.
12. Né può sostenersi, come sostenuto dalla difesa della controinteressata, che la lettera b) della Tabella Pubblicazioni, sulla base del Ranking di Scimago, sarebbe legittima in ragione di quanto disposto nella lettera a) laddove viene attribuito un punteggio diverso alle pubblicazioni Q1 e Q2.
12.1. Il Collegio osserva, diversamente, che la circostanza che il fattore di impatto della rivista sulla quale sono edite le pubblicazioni fosse un requisito di ammissibilità delle pubblicazioni varrebbe, piuttosto, a confermare che lo stesso non avrebbe potuto, poi, essere anche utilizzato in via esclusiva per la valutazione comparativa delle pubblicazioni stesse.
13. Il ricorso, in definitiva, merita accoglimento alla stregua della fondatezza del profilo suddetto, che comporta una necessaria rivalutazione dei titoli e delle posizioni dei candidati, e dunque la rinnovazione della gravata procedura con la nomina di una Commissione in differente composizione. Anche i motivi aggiunti restano assorbiti avendo ad oggetto atti meramente consequenziali.
14. La complessità sul piano fattuale e interpretativo della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla gli impugnati atti della procedura di selezione in oggetto, disponendo la rinnovazione della gravata procedura con la nomina di una commissione in differente composizione.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente e la controinteressata.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA RA, Presidente
CO Ciconte, Referendario
AN De OV, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN De OV | RA RA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.